F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0071 del 17 Giugno 2020 (Bologna FC 1909 Spa/SCD Promotion Soccer) N. 120/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 71/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 120/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 71/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE


Federica Varrone – Componente  Raffaele Tuccillo – Componente Relatore

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Sul reclamo numero di registro 120/CFA del 2020, proposto da

 

 

BOLOGNA FC 1909 s.p.a.

 

 

contro

 

 

SCD Promotion Soccer

 

 

per  la  riforma  della  decisione  del  Tribunale  Federale  Nazionale,  sezione  vertenze economiche, n. 56/TFN-SVE 2019/2020;

 

visto il reclamo e i relativi allegati; visti gli atti della causa;


Relatore nell’udienza tenutasi, in videoconferenza, dell’8 giugno 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per la società Bologna F.C. 1909 S.p.A. l’Avv. Mattia Grassani e per la società SCD Promotion Soccer gli avv.ti Monica Fiorillo e Giuseppe Matacena;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

Con ricorso, la SCD Promotion Soccer adiva la commissione premi al fine di ottenere il riconoscimento nei confronti della Bologna FC 1909 s.p.a. del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF della FIGC, relativo al calciatore Gabriele Corbo, in merito alla stagione sportiva 2011/2012 a seguito dell’esordio del calciatore in serie A in data 13 maggio 2019 nella gara di campionato Bologna – Parma.

 

Con decisione di cui al Comunicato ufficiale n. 2/E del 26 settembre 2019, la commissione premi negava la certificazione del premio alla carriera richiesto dalla società sportiva, ritenendo che il premio non possa essere certificato in quanto nella stagione in cui il calciatore compie il dodicesimo anno di età non era tesserato con la società richiedente.

 

Con reclamo, la SCD Promotion Soccer adiva il Tribunale Federale Nazionale che, in riforma della decisione adottata dalla commissione premi, accoglieva il ricorso e determinava in euro 18.000,00, il premio alla carriera per la s.s. 2011-2012 dovuto dalla Bologna FC 1909 s.p.a. in favore della SCD Promotion Soccer, relativo al calciatore Gabriele Corbo.

 

Avverso tale decisione, proponeva reclamo la Bologna FC 1909 s.p.a. chiedendone la riforma. Si costituiva la SCD Promotion Soccer chiedendo il rigetto del reclamo. La reclamante depositava il 6 giugno del 2020 delle note con alcuni precedenti di organi di giustizia sportiva. All’udienza dell’8 giugno 2020 le parti discutevano la causa che veniva all’esito trattenuta in decisione.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Con l’atto di impugnazione della decisione, la reclamante ha sostenuto l’erroneità dell’interpretazione offerta dal Tribunale Federale sull’art. 99 bis delle NOIF della FIGC. Ha in particolare ritenuto che la citata disposizione debba essere interpretata, in base al criterio letterale, nel senso che il premio spetti solo alla società con cui il calciatore è tesserato nella stagione calcistica che inizia nell’anno solare in cui lo stesso calciatore compie gli anni e non

sia quindi attribuibile alle società con le quali il calciatore era tesserato nella stagione in corso al momento del compimento del dodicesimo anno di età.

 

Osserva che la diversa interpretazione del Tribunale contrasta con esigenze di certezza e chiarezza nell’applicazione della norma e potrebbe determinare una irrazionale dilatazione o contrazione dei periodi della stagione sportiva successivi al compimento del dodicesimo anno dell’atleta in via di formazione, con possibili contitolarità del premio in caso di tesseramento nello stesso anno solare per due società differenti.

 

Ritiene ancora il reclamante che il riconoscimento del premio non può prescindere dal periodo di effettivo tesseramento a partire dal dodicesimo anno di età e, nel caso in cui il calciatore compia gli anni in prossimità della scadenza della stagione agonistica, potrebbe verificarsi l’ipotesi dell’attribuzione del premio a una società con la quale il calciatore è stato tesserato per pochi giorni. Evidenzia che il risultato ermeneutico sostenuto troverebbe utili argomenti anche in altre norme dell’ordinamento sportivo e in particolare nell’art. 27 delle NOIF, nonché in precedenti degli organi della giustizia sportiva.

 

Nel costituirsi in giudizio la SCD Promotion Soccer argomentava della correttezza delle argomentazioni della decisione impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.

 

  1. Il reclamo non può trovare accoglimento.

 

 

Nel caso di specie, il calciatore Gabriele Corbo, nato l’11 gennaio 2000, è stato tesserato nelle stagioni sportive dal 2008/2009 al 2011/2012, nella compagine dilettantistica SCD Promotion Soccer. Il calciatore ha quindi compiuto dodici anni in data 11 gennaio 2012 ed ha esordito in serie A il 13 maggio 2019, quale tesserato della società reclamante.

 

    • Ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF della FIGC, rubricato premio alla carriera, “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione

sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante. 2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche”.

 

La questione controversa è legata all’interpretazione del secondo periodo del primo comma della disposizione ai sensi del quale “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”. Secondo il reclamante rileverebbe, al fine di valutare il presupposto applicativo della disposizione in esame, la stagione sportiva che inizia nell’anno nel quale il calciatore compie anni 12, mentre, secondo la SCD Promotion Soccer e l’opinione espressa dal Tribunale federale nella decisione impugnata, rileverebbe la stagione sportiva in corso nel momento in cui il giocatore compie 12 anni.

 

    • La disposizione può apparire polisemica in quanto, sulla base del criterio dell’interpretazione letterale, nessuno dei due risultati ermeneutici risulta in chiaro contrasto con le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore.

 

La polisemia del senso letterale delle parole deve tuttavia essere sciolta, muovendo dal significato primario degli enunciati linguistici utilizzati e dalla connessione tra gli stessi, ritenendo che il legislatore abbia inteso riferirsi alla stagione sportiva già iniziata nell’anno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni e non in quella che inizia quando il calciatore compie 12 anni. Nel caso di specie, l’utilizzo del participio passato del verbo consente di ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento, sotto un profilo grammaticale e logico, alla stagione


sportiva già iniziata al momento del compimento del dodicesimo anno di età; la consecutio temporum tra i due momenti è nel senso che l’inizio della stagione precede il compimento del dodicesimo anno. A diverse conclusioni si potrebbe pervenire nel caso in cui il legislatore avesse utilizzato la differente espressione “che inizia”, nel qual caso, con l’utilizzo dell’indicativo presente, avrebbe fatto riferimento a un diverso ordine temporale tra i due elementi della fattispecie (compimento del dodicesimo anno e, poi, inizio della stagione sportiva).

 

L’interpretazione letterale, pertanto, nella selezione della pluralità dei significati dell’enunciato linguistico, conduce a ritenere che la stagione rilevante sia quella già iniziata al momento del compimento del dodicesimo anno di età.

 

    • Sotto un profilo sistematico, la scelta del legislatore di fare riferimento alla stagione già iniziata non appare casuale o l’effetto di un errore o una svista, se si considera, anche argomentando a contrario, che, con riferimento ad altre situazioni giuridiche soggettive, ha chiaramente risolto diversamente il rapporto tra gli elementi della fattispecie sotto il profilo temporale, utilizzando le espressioni linguistiche indicate dal reclamante. Così, a titolo esemplificativo, all’art. 31 delle stesse NOIF, nel definire la categoria dei calciatori e delle calciatrici “giovani” precisa che sono tali coloro che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che dal primo gennaio dell’anno “in cui ha inizio la stagione sportiva” non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno. Argomentando a contrario, pertanto, può ritenersi che il legislatore nelle ipotesi in cui ha voluto fare riferimento alla stagione calcistica che inizia nell’anno in cui il calciatore compie una data età lo ha fatto espressamente, utilizzando una terminologia ed enunciati linguistici differenti da quelli utilizzati nell’art. 99 bis in esame, la cui finalità come si vedrà non è individuare i giocatori che possono disputare un campionato, ma attribuire un premio alle società dilettantistiche per l’attività formativa svolta.

 

Sempre in chiave sistematica e con specifico riferimento alla categoria alla quale apparteneva il calciatore Corbo in relazione ai fatti oggetto di causa, l’art. 17, rubricato categorie di calciatori, del regolamento del settore giovanile e scolastico della FIGC, nel suddividere i calciatori in categorie, in ragione dell’età, specifica alla lettera d) che “appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano


compiuto il dodicesimo” e alla lettera e) che “appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”. Anche in questo caso il legislatore ha specificamente fatto riferimento all’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, utilizzando tempi e modi diversi da quelli descritti nella norma in esame, ove è invece utilizzato il participio passato.

 

    • Sotto un profilo logico o teleologico, occorre preliminarmente evidenziare che nessuna delle due interpretazioni appare illogica o irrazionale.
      • Entrambe le soluzioni ermeneutiche non determinano una compressione dello spazio dedicato al premio di carriera ma un suo spostamento verso un’età anagrafica del calciatore più o meno avanzata. In sostanza, in entrambi i casi il premio alla carriera riguarderebbe 6 annualità, ma, in un caso, interessa le stagioni comprese tra quella in cui sono compiuti i 12 anni (nel nostro caso 2011/2012) fino al compimento dei 18 anni (2017/2018); in base alla soluzione ermeneutica proposta da parte reclamante, interessa la stagione che inizia nell’anno solare in cui sono compiuti i 12 anni (nel nostro caso 2012/2013) fino a quella che inizia nell’anno di compimento dei 18 anni (2018/2019).
      • Al tempo stesso, anche la desunta violazione dei presupposti in base ai quali è attribuibile il premio alla carriera appare non condivisibile e, comunque, riguarderebbe anche la soluzione interpretativa proposta da parte ricorrente. In particolare, secondo parte ricorrente, l’attività formativa, per rilevare al fine dell’attribuzione del premio, deve corrispondere a due requisiti: 1) essere svolta per una stagione sportiva (o almeno 6 mesi); 2) dopo il compimento del dodicesimo anno di età. Pertanto l’attività formativa svolta anteriormente al compimento del dodicesimo anno di età non rileverebbe al fine dell’attribuzione del premio. Nel caso di specie, tale attività sarebbe stata svolta, dopo il compimento dei dodici anni, dalla società resistente, per un periodo inferiore a 6 mesi (11 gennaio – 30 giugno), con la conseguente non idoneità del periodo temporale in questione a soddisfare i requisiti previsti dalla norma. La questione proposta è inidonea a incidere sulla razionalità del sistema anche perché si presta ad essere proposta in modo analogo con riferimento all’attività formativa svolta dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Aderendo, in sostanza, alla soluzione ermeneutica indicata da parte reclamante occorrerebbe, se non si vuole ridurre il numero di annualità cui è riferibile il premio, attribuirlo a società

che abbiano svolto l’attività formativa per un periodo inferiore a 6 mesi, dopo il compimento del limite di età anagrafico massimo ai fini del riconoscimento del premio.

 

      • Nel caso di specie, comunque, l’attività formativa risulta essere stata svolta da parte della società resistente per l’intera stagione calcistica in rilievo anche se parzialmente nella fase anteriore al compimento dei dodici anni. Sul punto, tra l’altro, la Corte Federale d’Appello (decisione n. 2 del 5 settembre 2019), con orientamento pienamente condivisibile, ha evidenziato che la disposizione in esame non faccia alcun riferimento a fenomeni di tesseramento parziale o temporaneo, se non nella parte in cui individua un’età minima di tesseramento rilevante al fine del premio, ma richiama un presupposto – la stagione sportiva
  1. che diviene necessariamente unità di misura minima rispetto alla quale rileva la maturazione del premio. Ne discende, secondo la citata decisione, che “la logica corretta sotto la quale riportare la ricorrenza del premio …sembra piuttosto quella per cui il tesseramento… sia effettuato per la stagione sportiva e non per una parte di essa, ad eccezione semmai di quella iniziata nell’anno in cui il calciatore compia 12 anni”. La Corte, pertanto, nell’individuare tra i presupposti per l’attribuzione del premio il fatto che l’attività formativa sia svolta in relazione a una stagione sportiva, individua una specifica clausola di salvezza rappresentata dalla stagione sportiva che inizia nell’anno in il calciatore compie 12 anni (e non quella in cui compie 18 anni), con ciò evidenziando la possibilità che, con riferimento a quella stagione, il presupposto dell’attività formativa svolta, con esclusivo riferimento alla stagione sportiva in cui è compiuto il dodicesimo anno di età, possa derogarsi al citato presupposto.

 

Ne discende che, limitatamente alla stagione in questione, l’attività formativa può essere svolta anche per un periodo inferiore all’unità di misura stabilita o, comunque, può interessare anche il periodo che precede il compimento del dodicesimo anno di età (come avvenuto nel caso di specie, in cui, come anticipato, non è in discussione lo svolgimento dell’attività formativa o il tesseramento, ma lo svolgimento di tale attività nel momento anteriore al compimento del dodicesimo anno di età).

 

      • In ogni caso, anche l’interpretazione logica conduce ad attribuire alla disposizione in questione il medesimo significato al quale è pervenuto il Tribunale Federale con la decisione impugnata.

Il premio alla carriera è un istituto creato dall’ordinamento sportivo con la funzione di incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (in seguito tesserati per altre società). Oltre al premio alla carriera rispondono alla medesima ratio, il premio di preparazione e il premio di addestramento e formazione tecnica; ciascuno dei quali viene riconosciuto al verificarsi di determinati presupposti e sulla base di precisi criteri stabiliti nelle NOIF. La norma intende stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione e di elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana (in questo senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 15 giugno 2018, n. 36). Alla luce della finalità della norma, che non è solo di premiare l’attività formativa svolta, ma anche di spingere le società dilettantistiche ad investire sui giovani e di contribuire allo sviluppo del movimento calcistico, risultano contrarie alla sua logica e alle sue finalità, sia l’interpretazione che porterebbe a ridurre le annualità per le quali è percepibile il premio alla carriera, sia la soluzione che porterebbe a spostare in avanti l’età anagrafica del calciatore rilevante al fine della maturazione del diritto al premio. La prima soluzione, oltre ad essere in contrasto con tale finalità, appare in realtà anche illogica in quanto, a seconda della data di nascita del calciatore (se anteriore o successiva all’inizio della stagione calcistica

30 giungo /1 luglio), condurrebbe a prevedere che per alcuni calciatori il premio sia astrattamente riferibile a 6 stagioni mentre per altri a 5, con una discriminazione priva di alcuna idonea ragione giustificativa.

 

La ratio della norma, conformemente all’interpretazione letterale delle parole, conduce a selezionare il significato che risulti più aderente alla specifica finalità di tutela dell’attività formativa svolta dalle società dilettantistiche, fin dalla giovane età, e di sviluppo del settore giovanile. Pertanto, la soluzione che intende il requisito anagrafico come collegabile alla stagione sportiva iniziata nel momento in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età risulta più idonea a garantire lo sviluppo del settore giovanile e più rispondente al citato principio solidaristico nei rapporti tra società dilettantistiche e professionistiche. Tale soluzione consente infatti di attribuire rilevanza all’attività formativa svolta fin dalla giovane


età dei calciatori e, in concreto, di garantire un’applicazione più ampia del premio stesso se si considera che, in genere, con l’aumento dell’età anagrafica del calciatore aumentano le possibilità che questi sia tesserato con società sportive non dilettantistiche.

 

Pertanto, anche in base al criterio ermeneutico dell’interpretazione logica, la soluzione individuata dal tribunale nella decisione impugnata appare condivisibile.

 

  1. Ne discende il rigetto del reclamo.

 

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società Bologna F.C. 1909, lo respinge.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

 

L’ESTENSORE                                                                                  IL PRESIDENTE

f.to                                                                                                       f.to

Raffaele Tuccillo                                                                                 Carlo Sica

Depositato il 17 giugno 2020 Il Segretario

f.to

Fabio Pesce

 
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