F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 72CFA del 17 Giugno 2020 (Procura Federale Interregionale/Sig. Marco Imperatori- Sig. Stefano Puliani-ASD Castenuovo di Farfa 1974) N.125/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 72./2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N.125/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 72./2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri: Carlo Sica, Presidente

Enrico Crocetti Bernardi, Componente Domenico Luca Scordino, Componente relatore ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

Sul reclamo numero di registro n. 125/CFA/2020, proposto dalla Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Interregionale

 

per la riforma

 

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Lazio n. 291/TFT del 14 febbraio 2020 concernente il procedimento 6550/1453pfi18-19MS/ag del 20 novembre 2020 a carico del signor Stefano Puliani, del sig. Marco Imperatori e della Società ASD Castelnuovo di Farfa 1974;

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, in videoconferenza,  dell’11  giugno 2020  l’avv. Domenico Luca Scordino; udita per la Procura Federale l’avv. Anna Maria De Santis;


Nessuno è comparso per i Sigg. Imperatori Marco e Puliani Stefano e pe la società A.S.D. Castelnuovo di Farfa 1974

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO

Con atto del 20.11.2019 la Procura Federale deferiva (i) il Sig. Stefano Puliani, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Castelnuovo di Farfa 1974, per la violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F. e agli articoli 37 e 39 lettera EA) del Regolamento del settore tecnico; (ii) il sig. Marco Imperatori, dirigente accompagnatore della predetta Società, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F.; e (iii) la medesima Società

A.S.D. Castelnuovo di Farfa 1974 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.

 

In sintesi, oggetto di contestazione risultava essere l’avvenuta (ripetuta) sostituzione dell’allenatore in carica della A.S.D. Castelnuovo di Farfa 1974 – sig. Sandro De Angelis

  1. ad opera del sig. Marco Imperatori, dirigente, sfornito della abilitazione da allenatore.

 

 

Con decisione Com. Uff. n. 291/TFT del 14 febbraio 2020, il Tribunale Federale Territoriale del Lazio dichiarava di prosciogliere i deferiti dagli addebiti ad essi ascritti. Avverso la suddetta decisione, il Procuratore Federale Interregionale proponeva reclamo. I sigg.ri Stefano Puliani, il sig. Marco Imperatori e la Società A.S.D. Castelnuovo di Farfa 1974, pur regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

Il reclamo merita accoglimento. Come correttamente rilevato dal Procuratore Federale Interregionale, il procedimento di deferimento trova fondamento in una serie rilevante di prove documentali (i referti di gara) e prove testimoniali, tra le quali in particolare quelle rese dai calciatori della A.S.D. Castelnuovo di Farfa 1974 Caio Antonelli, Attilio Borzone e Riccardo De Angelis, nonché da Stefano Puliani e Marco Imperatori, rispettivamente presidente e dirigente del club, ed ancora dallo stesso Sandro De Angelis, allenatore in carica all’epoca dei fatti.


Tutte tali evidenze, in effetti, convergono nel dimostrare l’avvenuto affidamento della conduzione tecnica della squadra ad un soggetto non abilitato (il sig. Marco Imperatori). Lo stesso Sig. Sandro De Angelis, allenatore in carica oggetto di sostituzione, risulta essere stato deferito con procedimento autonomo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC, con successiva applicazione della sanzione di due mesi di inibizione, poi non impugnata.

 

Rispetto a tali evidenze, la motivazione del Tribunale Federale Territoriale appare oggettivamente non condivisibile. Il Tribunale ha omesso di considerare le risultanze decisive ai fini del procedimento ed ha invece introdotto valutazioni e circostanze di fatto per nulla rinvenibili negli atti di causa quando non direttamente smentite dalle acquisizioni della Procura Federale. Per tale via, dunque, la motivazione del Tribunale non è idonea ad assolvere la funzione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione assunta in stretta aderenza alle risultanze istruttorie.

 

In conclusione, la decisione del Tribunale deve essere riformata. Tenuto peraltro conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la violazione riscontrata, la sanzione può essere ridotta rispetto alla richiesta della Procura Federale.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 125/CFA/2020 proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, commina al sig. Stefano Puliani e al sig. Marco Imperatori la sanzione dell’inibizione per mesi 2 ciascuno e alla società A.S.D. Castelnuovo di Farfa 1974 la sanzione dell’ammenda di

€ 250,00.

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata. L’ESTENSORE                                                                     IL PRESIDENTE

f.to                                                                                                     f.to

Domenico Luca Scordino                                                                 Carlo Sica

Depositato il 17 giugno 2020 Il Segretario

f.to

Fabio Pesce

 
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