F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 061CFA del 5 marzo 2020 (SIG. SOLDI FRANCESCO – PROCURA FEDERALE) N. 106/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 061/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 106/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

 

N.  061/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONE IV

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica, Presidente e Relatore Francesco Sclafani componente Marco Stigliano Messuti componente

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

 

DECISIONE


 

sul reclamo numero di registro 106 del 2019/2020, proposto dal Sig. Francesco Soldi, difeso dall’Avv. Massimiliano Trezza, nel cui studio in Polla (SA) alla via L. Curto Palazzo saci, sc. A/5 è elettivamente domiciliato

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare della FIGC – Napoli pubblicata con C.U. del C.R. Campania n. 34/TFT in data 24.01.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3 marzo 2020 l’Avv. Carlo Sica e udito il rappresentante della Procura Federale Avv. Liberati;

Per il reclamante nessuno è presente;


RITENUTO IN FATTO

 

A seguito di deferimento da parte della Procura Federale a carico del Presidente, di due calciatori  e  di  due  dirigenti  della  società  A.s.d.  Fi.pe,  nonché  di  quest’ultima  per

responsabilità diretta e oggettiva in relazione all’utilizzo dei due calciatori in assenza di tesseramento e di certificato positivo di idoneità alla pratica sportiva agonistica del calcio, il T.F.T: – Sez. Disciplinare – Napoli accertava la fondatezza del deferimento e, per quanto rileva ai fini della presente decisione, applicava al Sig. Francesco Soldi la sanzione di mesi due d’inibizione quale dirigente sottoscrittore della distinta di una gara nella quale il medesimo attestava il regolare tesseramento dei due calciatori.

Avverso la pronuncia del T.F.T., come individuata in epigrafe, il Sig. Soldi ha proposto reclamo con atto datato 7 febbraio, trasmesso esclusivamente a questa Corte con mail del 10 febbraio, lamentando di essere stato vittima di un abuso per mano dei dirigenti della società che lo avrebbero inserito a sua insaputa nella distinta di gara come dirigente accompagnatore, nonché invocando la sua inconsapevolezza riguardo alla carenza di tesseramento di alcuni calciatori inseriti nella distinta di gara.

All’udienza del 3 marzo 2020, è comparso il rappresentante della Procura Federale al solo fine di eccepire la mancata comunicazione del reclamo alla Procura da parte del reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il reclamo è irricevibile ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS non risultando il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Il reclamo è, comunque, inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 2, CGS in quanto non trasmesso alla controparte, da individuare nella Procura Federale quale parte del procedimento di primo grado.

E’, altresì, inammissibile, ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS, atteso che il reclamo consta di sei righe di “MOTIVI”, privi di specifiche censure contro i capi della decisione di primo grado e contenenti due affermazioni generiche e apodittiche, totalmente prive di riscontro neppure indiziario o con richieste istruttorie. Peraltro, la prima (inserimento a sua insaputa nella distinta di gara come dirigente accompagnatore) smentita ex actis, risultando la distinta di gara sottoscritta dal Sig. Soldi, e la seconda (inconsapevolezza del mancato tesseramento di alcuni calciatori) comunque addebitabile a responsabilità del Sig. Soldi quantomeno sotto il profilo di vizio d’informazione.


Queste constatazioni e valutazioni non possono non indurre la Corte a ritenere la lite temeraria apparendo evidente la colpa grave nel proporla e coltivarla.

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul reclamo n.

 

106 proposto dal calc. SOLDI FRANCESCO, lo dichiara irricevibile per mancato pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva; comunque lo dichiara inammissibile per carenza di specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Attesa la ritenuta temerarietà della lite, condanna il reclamante Sig. Francesco Soldi al pagamento delle spese in favore della Procura Federale nella misura di € 500,00.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

 

f.to Carlo Sica Depositato il 5 marzo 2020

IL SEGRETARIO

 

f.to Fabio Pesce

 
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