F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0050/CFA del 12 febbraio 2020 n. 81/2019-2020 Registro Reclami (Presidente Federale/ASD Invicta 2005 Futsal/ASD Minerva C5) N. 81/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 050/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 81/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 050/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE


 

Mario Luigi Torsello - Presidente Giampiero Paolo Cirillo - Componente Mauro Mazzoni - Componente

Carlo Sica - Componente

 

 

Gaetano Caputi - Componente relatore ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

sul reclamo numero di registro n. 81/2019/2020, proposto dalla F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

 

contro ASD Minerva C5

nei confronti di Soc. Invicta 2005 Futsal

per la riforma


della decisione della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale – Regione Abruzzo con C.U. n. 30 del 18.11.2019;

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7.2.2020 il dott. Gaetano Caputi e udito l’avv. Giancarlo Viglione;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

La presente vicenda origina dal ricorso presentato al giudice sportivo dalla A.S.D. Minerva C5 con il quale si chiedeva la ripetizione della gara in data 19.10.2019 Minerva C5 – Invicta 2005 Futsal, non disputatasi a causa della indisponibilità del campo ufficiale di gara, rappresentandosi una serie di circostanze in punto di fatto che avrebbero reso non prevedibile l’evento e oggettivamente non addebitabile alla medesima società ricorrente l’impedimento registratosi, tanto da prefigurare una causa di forza maggiore.

 

Con decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 25 in data 31.10.2019 – C.R.A.) era accolto il ricorso e disposta la ripetizione della gara.

 

Avverso tale decisione proponeva appello la società Invicta 2005 Futsal, che ne chiedeva l’annullamento deducendone la erroneità circa i ritenuti presupposti per reputare sussistente una causa di forza maggiore nella vicenda in esame.

 

Con decisione in data 18.11.2019 la Corte Sportiva di Appello, con il C.U. n. 30, respingeva il ricorso in quanto pervenuto oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione degli atti ufficiali.

 

La F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello sopra indicata, lamentando l’errore di giudizio nella stessa sussistente ove aveva ritenuto configurabile nel caso di specie la violazione del termine perentorio per la proposizione del ricorso de quo.

 

All’udienza in data 7.2.2020 è comparso il difensore costituito della F.I.G.C. che ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendo le proprie tesi difensive.


CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  • Il reclamo della F.I.G.C. è fondato e va accolto.

 

 

  • Preliminarmente occorre chiarire che il dispositivo della decisione oggetto di reclamo dichiara che la Corte Sportiva di Appello “respinge” l’appello; nella parte motiva, invece, si prevede che “l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con preclusione del suo esame nel merito, in quanto pervenuto a questa Corte oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione degli atti ufficiali, di cui all’art. 76, comma 5, CGS, termine da considerarsi come tale in virtù dell’interpretazione letterale della norma di carattere speciale, rispetto al principio generale dettato dall’art. 52 C.G.S.”.

Pertanto, a dispetto della formula adottata in dispositivo, la decisione assunta dalla Corte Sportiva di Appello deve qualificarsi come una decisione di inammissibilità del ricorso, sulla base della motivazione sopra riportata.

  • Con reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS, la F.I.G.C. ha chiesto l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale sopra indicata lamentando l’errore di giudizio nella stessa sussistente ove aveva ritenuto configurabile nel caso di specie la violazione del termine perentorio per la proposizione del ricorso de quo.

 

La decisione, in effetti, non appare conforme alla corretta interpretazione della fattispecie dedotta.

 

Per la compiuta ricostruzione del contesto, occorre richiamare innanzi tutto le disposizioni del CGS sulle quali verte la decisione impugnata. Ai sensi dell’art. 76, comma 2, il reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali “deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.” Ai sensi del successivo comma 5, terzo periodo, “Nel caso di richiesta di documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”.

 

Rispetto alla tematica affrontata dalla decisione oggetto di reclamo in questa sede, occorre altresì dare conto dell’art. 52 CGS, disposizione, quest’ultima, espressamente indicata nella


decisione della Corte Sportiva Appello a livello territoriale come insuscettibile di applicazione nel caso di specie.

 

L’art. 52 CGS, dedicato alla disciplina generale del computo dei termini nel processo sportivo, espressamente prevede: “1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

  1. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
  2. I giorni festivi si computano nel termine.
  3. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.”.

 

A fronte di tale quadro normativo, la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale ha deciso il ricorso sulla base di due assunti:

  1. la natura perentoria del termine per la proposizione del reclamo avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali;
  2. il termine sub a) dovrebbe essere computato senza applicazione dei criteri di cui all’art. 52 CGS e, in particolare, con riferimento alla fattispecie specifica, in maniera tale che l’eventuale scadenza del termine in coincidenza di un giorno festivo non comporterebbe la proroga al primo giorno seguente non festivo.
  1. Quanto al profilo sub 3 a), va anzitutto rilevato che non risulta investito direttamente da doglianze da parte del reclamante. Tuttavia lo stesso va valutato in quanto costituisce premessa necessaria della decisione assunta.
    • Orbene – secondo principi consolidatissimi in materia di gravami - non appare possibile dubitare circa la natura perentoria del termine per la proposizione del ricorso avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

 

In tal senso depone la univoca previsione dell’art. 44, comma 6, CGS: “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.”.

 

Coerentemente, lo stesso esito si rinviene ai sensi dell’art. 76, comma 3, secondo periodo, CGS: “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del


reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.”.

 

Ma tale conclusione risulta indefettibile anche in considerazione della funzione del termine in oggetto, volto a disciplinare le scansioni dell’attività processuale, rispetto alle quali è evidente che l’equilibrato contemperamento tra la esigenza di stabilità delle decisioni assunte e la ricorribilità delle medesime, si traduce nella necessità che la impugnabilità delle medesime decisioni sia assoggettata ad un regime univocamente definito, secondo fasi, tempi e modalità non liberamente gestibili ed espandibili ad opera delle parti, bensì stabilito normativamente, con un correlato sistema di preclusioni procedimentali, come effettivamente nel caso di specie, a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante.

 

    • Non condivisibile, invece, risulta l’assunto della decisione reclamata quanto al profilo sopra evidenziato sub 3 b).

 

Infatti, la natura perentoria del termine di impugnazione (anche) delle decisioni del giudice sportivo territoriale non può indurre a ritenere che il relativo regime risulti avulso dalla disciplina generale in tema di computo dei termini.

 

Ad avviso della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, il termine di impugnazione rilevante nel caso di specie (ex art. 76, comma 5, CGS) sfuggirebbe ai criteri computazionali dettati in via generale ai sensi dell’art. 52 CGS, sopra riportati.

 

Al riguardo, va rilevato che appare non condivisibile l’assunto secondo il quale il carattere “speciale” di un termine (quale sarebbe quello rilevante nel caso in oggetto, ex art. 76, comma 5, CGS) lo renda immune dai canoni generali in materia di computo dei termini di cui all’art. 52 dello stesso CGS. L’originalità della tesi, infatti, finisce per privare di qualsivoglia funzione la richiamata disciplina dettata in via generale, con un esito di difficile razionalità dell’intera regolamentazione del sistema processuale.

 

E’ del tutto evidente, difatti, che la circostanza che l’ordinamento preveda un termine ad hoc per la proposizione di uno dei gravami espressamente previsti non ne consegna automaticamente la relativa disciplina ad un contesto che possa legittimamente pretendersi del tutto alieno dal rispetto dei principi generali in materia.


In questo emerge anzitutto la non corretta ricostruzione del rapporto tra le disposizioni rilevanti nel caso di specie, che ha viziato le conclusioni cui la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è poi pervenuta.

 

In realtà, indipendentemente da ogni ipotesi di ricostruzione della relazione tra le disposizioni citate in termini di rapporto di genere a specie, come emerge dalla decisione oggetto del presente reclamo, occorre prendere atto che nell’attuale ordinamento processuale sportivo la disciplina delineata dall’art. 52 CGS non incontra alcuna altra previsione effettivamente in rapporto di genere a specie, né è mai smentita da altra disposizione specifica; e certamente non risulta smentita o derogata dalle disposizioni volte a regolare la proposizione dell’impugnazione avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. Da un lato, infatti, l’art. 52 citato detta i criteri generali (e quindi per definizione comunemente applicabili in ogni fattispecie) per il computo dei termini; dall’altra, l’art. 76, comma 5, dello stesso CGS fissa la durata del termine per la proposizione dell’impugnazione in rassegna innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale. Ma è di tutta evidenza che tale ultimo termine non potrà che computarsi sulla base dei criteri (per l’appunto, generali) fissati dall’art. 52 citato.

 

Ciò, per lo meno, in assenza di specifica disposizione che espressamente sottragga tale incombenza al criterio computazionale citato. Eventualità che, come segnalato, certamente non sussiste nel caso di specie.

 

Il che è conseguenza del riconoscimento secondo il quale non sussiste rapporto di genere a specie tra disposizioni volte a regolare, in questo modo, fattispecie che restano prive di elementi comuni.

 

È vero, infatti, che il rapporto di specialità presuppone che una norma, in quanto speciale, possa definirsi tale solo in quanto presenti tutti gli elementi di un’altra, per l’appunto generale, ma con almeno un elemento in più. Potrà altresì darsi l’eventualità di disposizioni diverse che contengano tutte un nucleo di elementi comuni, ma altresì ciascuna elementi specifici e generici rispetto ai corrispondenti elementi dell’altra.

 

Ma al di là di tali rapporti, non si può più parlare legittimamente di rapporto di genere a specie, bensì semplicemente di fattispecie diverse. Ed è agevole comprenderlo prestando attenzione agli ipotetici effetti: può configurarsi effettivamente specialità, infatti, solo se,


ipotizzando la mancanza della disposizione che si assume speciale, comunque la fattispecie regolata rientrerebbe sotto la previsione della disposizione che si assume generale.

 

Ma nel caso in esame si è del tutto al di fuori di questa configurazione: basti pensare che, ipotizzando l’assenza della disposizione che prevede un termine ad hoc per la proposizione del ricorso avverso le decisioni del giudice sportivo territoriale, non si vede che rilievo diretto potrebbe assumere l’art. 52 CGS oggetto delle valutazioni compiute dalla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale in questo procedimento. E questo per la assorbente ragione per la quale le due disposizioni in esame non disciplinano la medesima fattispecie, seppure in un rapporto di genere a specie, bensì si rivolgono a profili ed ambiti autonomi e ciascuno differente dall’altro. Così che aver previsto un termine di cinque giorni per l’impugnazione delle decisioni del giudice sportivo a livello territoriale non può certo legittimare la conclusione in virtù della quale quel termine di cinque giorni possa essere poi computato senza applicazione dei criteri omogenei (e in questo senso “generali”) previsti per l’intero ordinamento processuale sportivo (e non solo, come indicato sub 5).

 

    • Né può essere taciuto che, non certo casualmente, la stessa collocazione sistematica dell’art. 52 CGS in seno al Capo IV della Parte II, testimonia la valenza trasversale dei criteri che nella stessa disposizione sono dettati, al pari degli altri profili fondanti la disciplina del processo sportivo che nel medesimo contesto sistematico trovano la loro collocazione e regolamentazione per tutto quanto non espressamente – ed eventualmente – derogato volta a volta.
    • In alternativa – si precisa, per mera ipotesi – ove mai si volesse seguire la tesi della decisione impugnata in questa sede – che, si ripete, non convince - coerentemente si sarebbe costretti altresì ad interrogarsi sull’applicabilità degli altri criteri generali (tali in quanto comuni e di trasversale applicazione) adottati per il computo dei termini, nella disposizione già citata. Con la conseguenza, questa sì paradossale, che si potrebbe persino dubitare, per esempio, dell’esclusione del giorno iniziale, o degli altri principi fissati parimenti. È evidente che si tratta di un esito che, non si capisce per quale ragione, si risolverebbe in una conseguenza di debole fondatezza sistematica e tale da rendere del tutto ingovernabile l’intero apparato processuale, proprio in quanto, come sopra evidenziato, necessariamente scandito sul rispetto di termini, e pertanto dei relativi criteri computazionali definiti a monte.

  1. Peraltro, in coerenza con quanto rilevato, va solo precisato che la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo costituisce principio affermato per il processo civile (art. 155, quarto comma, c.p.c.), la cui estensione anche al processo amministrativo avviene in virtù del rinvio di cui all’art. 39, c. 1, c.p.a., ove opera non solo per i termini legali ma anche per quelli fissati dal giudice (art. 52, c. 3 c.p.a.). E, analogamente, nel caso di termini che si computano a ritroso, la scadenza viene anticipata al giorno antecedente non festivo, recependo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (Cass. 12.12.2003, n. 19041; Cons. St. 31.5.2011, n. 3252).

 

Come si può notare, pertanto, si tratta di applicazione coerente dei medesimi principi per le diverse tipologie di processo al punto tale che risulterebbe certamente distonico e di ardua ragionevolezza escluderlo solo il processo sportivo, che, invece, in virtù del nuovo codice di giustizia sportiva, è “adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale” (art. 3, c. 1 CGS), e destinato proprio ad attuare i comuni “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo“, valorizzandosi la cooperazione dei giudici e delle parti ”per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale” (ai sensi dell’art. 44, commi 1 e 2, CGS).

 

Si tratta, in definitiva, di un quadro normativo che, valorizzando l’autonomia dell’ordinamento sportivo, delinea il sistema della giustizia sportiva in termini di intima coerenza con i principi generali del giusto e ordinato processo, senza per questo traumaticamente (e, in verità, incomprensibilmente) abdicare ad una regola univoca, consolidata, comune e condivisa di computo dei termini all’interno di ogni processo.

 

  1. E’ evidente il riflesso di tale non condivisibile interpretazione nella decisione reclamata.

 

 

Infatti, per effetto del ritenuto criterio di computo del termine per la proposizione del gravame, tale decisione ha qualificato come tardivo il reclamo della A.S.D. Invicta 2005 Futsal in quanto, a fronte del preannuncio di ricorso e richiesta di invio degli atti in data 2.11.2019, la relativa documentazione è stata trasmessa in data 5.11.2019; e il deposito del ricorso è avvenuto in data 11.11.2019, ma dovendosi precisare che il termine di 5 giorni di cui  all’art.  76,  comma  5,  CGS,  scadente  in  data  10.11.2019,  deve  considerarsi


automaticamente differito al primo giorno non festivo successivo, in quanto cadeva in una giornata festiva (domenica). Così che, con il deposito avvenuto in data 11.11.2019, risulta rispettato il termine predetto, in virtù della disciplina sopra evidenziata destinata in questo modo a corretta applicazione nella presente fattispecie.

 

  1. Sulla scorta di tali considerazioni, la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale Regione Abruzzo di cui al C.U. n. 30 del 18.11.2019, in questa sede impugnata, che ha sancito la inammissibilità del ricorso dalla medesima preso in esame, va riformata nel senso indicato, con accoglimento del reclamo proposto dalla F.I.G.C.

 

Conseguentemente, considerata insussistente la inammissibilità rilevata, che aveva precluso l’esame nel merito, ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS, la controversia va rinviata alla stessa Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per l’esame del merito.

 

L’esito della decisione fa considerare assorbita l’istanza cautelare formulata dalla F.I.G.C. reclamante.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto dal Presidente Federale, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Abbruzzo;

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

 

 

 

IL RELATORE                                                                                  IL PRESIDENTE

 

 

f.to Gaetano Caputi                                                                        f.to Mario Luigi Torsello

 

 

 

 

Depositato il 12 febbraio 2020 Il Segretario

f.to Fabio Pesce

 
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