F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0052 CFA del 17 febbraio 2020 (F.C. Rieti S.r.l./Procura Federale) N. 84/2019 – 2020 REGISTRO RECLAMI N. 0052/2019 – 2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 84/2019 - 2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 0052/2019 – 2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE


 

Mario Luigi Torsello - Presidente

 

G. Paolo Cirillo - Componente Mauro Mazzoni - Componente Carlo Sica - Componente

Patrizio Leozappa - Componente - relatore Giuseppe Catalano - Componente aggiunto Bruno Di Pietro - Componente aggiunto

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Sul reclamo numero di registro 84/CFA del 2019, proposto dalla F.C. RIETI S.r.l.

 

 

contro la Procura Federale

per la riforma della delibera del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare assunta nella seduta del 9.01.2020 e pubblicata sul C.U. n. 85/TFN – SD 2019/2020 del 14.01.2020

 

visto il reclamo e i relativi allegati;

 

 

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visti tutti gli atti della causa;

 

 

Relatore nell’udienza del 7 febbraio 2020 l’avv. Patrizio Leozappa e uditi, per il reclamante, l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Gianpaolo Calò, nonché, per la Procura Federale, il dott. Luca Scarpa;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

  1. Con reclamo in data 21 gennaio 2020, la F.C. RIETI S.r.l. ha impugnato la delibera, assunta nella seduta del 9.01.2020 e pubblicata sul C.U. n. 85 del 14.01.2020, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale prot. 7812/399pf19-20GC/blp del 17.12.2019 e prot. 7813/400pf19-20GC/blp del 17.12.2019, ha irrogato alla Società reclamante le sanzioni della penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 e dell’ammenda di euro 1.000,00 (mille), chiedendo: a) in via preliminare, dichiararsi l’improcedibilità dei suddetti deferimenti per violazione dell’art. 125, comma 2, del C.G.S., con integrale annullamento della sanzione irrogata in primo grado; b) nel merito, annullarsi in ogni caso le sanzioni della penalizzazione e dell’ammenda comminate; c) in estremo subordine, disporsi una sanzione lievissima e, in ogni caso, inferiore al minimo edittale, in applicazione degli artt. 12, 13, 15 e 16 del C.G.S. e dell’istituto della continuazione.
  2. Lamenta la reclamante, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità dei deferimenti in questione per violazione dell’art. 125, comma 2, del C.G.S., stante l’intempestivo esercizio da parte della Procura Federale dell’azione disciplinare, dal momento che gli atti di deferimento sono stati notificati alla reclamante il 17 dicembre 2019 e, dunque, oltre il termine
  3. dimezzato ai sensi dell’art. 124, comma 2, del C.G.S. trattandosi di procedimenti relativi alla violazione dell’art. 85 delle NOIF scaturenti da segnalazioni della CO.VI.SO.C – di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1, del C.G.S., che la reclamante individua nel 1° dicembre 2019, aggiungendo al 27 novembre 2019 – data della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini della Procura Federale – i quattro giorni concessi agli indagati dalla stessa Procura Federale per la presentazione di memorie o per chiedere di essere sentiti.

 

 

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Nel merito, si invoca la sussistenza di una scriminante, costituita dall’avvenuta stipula del negozio di trasferimento delle quote del capitale sociale della società reclamante in data 15 ottobre 2019, ossia il giorno prima quello di scadenza dei pagamenti relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati ed alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps per il bimestre luglio – agosto 2019, con conseguente impossibilità ad ottemperare alla scadenza federale in questione a causa dei tempi tecnici necessari per l’apertura dei nuovi conti correnti, per le obbligatorie comunicazioni formali alla CO.VI.SO.C. in ordine ai nuovi canali di pagamento e, soprattutto, per il versamento e la movimentazione di somme considerevoli in tempi così ridotti.

In subordine, la reclamante ritiene di poter ravvisare la sussistenza nella fattispecie, quanto meno, di circostanze attenuanti che giustificano l’irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale, ai sensi degli artt. 12, 13, 15 e 16 del C.G.S. e, sempre in questo solco, la connessione che lega le odierne censure a quelle oggetto di precedenti azioni disciplinari a danno della Società sfociate nelle sanzioni della penalizzazione di due punti in classifica e dell’ammenda di euro 1.000,00 comminate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. n. 42/TFN-SD del 28.01.2019.

  1. Con Memoria in data 4 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 103 del C.G.S., la reclamante, rappresentato ai fini dell’applicabilità delle invocate attenuanti di aver adempiuto ai pagamenti oggetto dei deferimenti nel termine del 16.12.2019 una volta venuto meno l’operato trasferimento delle quote sociali alla cessionaria Italdiesel, ha ulteriormente rilevato ed eccepito: i) l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del deferimento prot. 7812/399pf19- 20GC/blp del 17.12.2019 per la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini del 27.11.2019, dell’atto di deferimento del 17.12.2019 e della convocazione per la discussione dinanzi al giudice di prime cure (anche) nel domicilio eletto presso il legale nominato dall’allora legale rappresentante della F.C. Rieti s.r.l. sig. Giuseppe Troise, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante il chiaro disposto dell’art. 53, comma 5, lett. b), n. 2, del C.G.S.; ii) la violazione dell’art. 119, comma 3, del

C.G.S. per il fatto che la Procura Federale, dopo aver provveduto ad iscrivere la notizia di reato il 5.11.2019, avrebbe poi modificato l’oggetto dei procedimenti il 27.11.2019 e quindi oltre il previsto termine di 15 giorni dal ricevimento delle segnalazioni CO.VI.SO.C. del 4.11.2019; iii) la nullità dell’intero procedimento disciplinare relativo ai due deferimenti per violazione degli artt. 119, 123 e 125 del C.G.S., dal momento che la Procura Federale, dopo

 

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aver notificato un primo avviso di conclusione delle indagini in data 8.11.2019 e svolto la audizioni degli indagati in data 22.11.2019, ha proceduto a modificare l’oggetto dei procedimenti disciplinari ed alla notifica di un secondo avviso di conclusione delle indagini, anziché notificare il deferimento.

  1. Nella riunione del 7 febbraio 2020 dinanzi a questa Corte, le Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese, chiedendo, la reclamante, accogliersi le rassegnate conclusioni e, la Procura Federale, confermarsi la decisione impugnata.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  • Occorre preliminarmente delibare la doglianza, che assume rilievo pregiudiziale, relativa all’improcedibilità dei deferimenti per cui è controversia per violazione dell’art. 125, comma 2, del C.G.S., formulata dalla F.C. RIETI S.r.l. nel proprio reclamo.

Eccepisce la reclamante l’intempestivo esercizio da parte della Procura Federale dell’azione disciplinare, dal momento che gli atti di deferimento sono stati notificati in data 17 dicembre 2019 e, dunque, il giorno successivo a quello di effettiva scadenza del termine previsto dall’art. 125, comma 2, C.G.S., termine che, nel caso di specie, è dimezzato a quindici giorni, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del C.G.S., e decorre, secondo la F.C. RIETI S.r.l., dal 2 dicembre 2019, giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1, del C.G.S., ottenuto sommando al 27 novembre 2019, data dell’avviso della conclusione delle indagini della Procura Federale, l’ulteriore termine di quattro giorni ivi concesso agli indagati per la presentazione di memorie o, in alternativa, per chiedere di essere sentiti.

L’eccezione è infondata e va rigettata, atteso che, nella fattispecie, il termine dimezzato di quindici giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare di cui all’art. 125, comma 2, del C.G.S., decorre non dal 2 dicembre 2019, termine concesso agli indagati nell’avviso della conclusione delle indagini dalla Procura Federale per la presentazione di memorie o in alternativa per chiedere di essere sentiti, ma dal 12 dicembre 2019, giorno di effettiva scadenza del termine di cui all’art. 123, comma, del C.G.S., nel quale risulta essersi tenuta presso gli Uffici della Procura Federale la richiesta audizione del legale rappresentante in carica della F.C. RIETI S.r.l.. Rispetto a tale ultimo termine, l’esercizio dell’azione disciplinare è dunque tempestivo, dal momento che gli atti di deferimento sono stati notificati in data 17 dicembre 2019.

  • Nel merito, non è dato ravvisare nella fattispecie la sussistenza della invocata scriminante,

 

non potendo assurgere a causa di forza maggiore la circostanza, al contrario invero imputabile

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alla sfera di volontà delle parti ed espressione della loro libertà negoziale, di aver operato il trasferimento delle quote del capitale sociale della Società reclamante, con tutto ciò che una tale operazione comporta in termini di operatività aziendale, anche sotto il profilo gestionale ed economico, soltanto il giorno prima di quello di scadenza di ineludibili obblighi federali, quali sono quelli di procedere al puntuale e documentato pagamento bimestrale degli emolumenti e dei conseguenti  oneri fiscali e previdenziali dovuti ai propri tesserati e collaboratori.

L’imputabilità alla reclamante della responsabilità disciplinare ascritta dalla decisione impugnata e l’infondatezza delle censure mosse al riguardo nei confronti di quest’ultima, discendono poi pianamente dalle ulteriori considerazioni che la stessa decisione condivisibilmente svolge sull’esistenza nel contratto di trasferimento delle quote del capitale sociale della F.C. RIETI S.r.l. di un patto di riserva della proprietà e sull’inesistenza di garanzie proprio con riguardo all’imminente scadenza delle obbligazioni di pagamento e degli adempimenti previsti dall’art. 85, lett. C, paragrafi IV) e V), delle NOIF.

Alla luce di quanto precede, neppure ricorrono, ad avviso di questa Corte, le circostanze attenuanti invocate dalla reclamante, tenuto conto – pur a fronte del pagamento in data 16 dicembre 2019 degli emolumenti e dei conseguenti oneri fiscali e previdenziali oggetto dei deferimenti in questione di cui è menzione nella Memoria in data 4 febbraio 2020 – della natura e delle gravità dei fatti commessi e della circostanza che la connessione tra le odierne censure e quelle oggetto di precedenti azioni disciplinari a danno della Società sfociate nelle sanzioni della penalizzazione di due punti in classifica e dell’ammenda di euro 1.000,00 comminate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. n. 42/TFN-SD del 28.01.2019, più che deporre, come vorrebbe la F.C. RIETI S.r.l., nel senso dell’applicazione dell’istituto della continuazione, configura l’ipotesi di recidiva prevista dall’art. 18, comma 2, del C.G.S..

  • Con la Memoria ex art. 103 del C.G.S., la reclamante ha ampliato lo spettro delle censure rivolte alla decisione impugnata, deducendone di nuove. Tali ulteriori doglianze sono, oltre che tardive, anche esse infondate.

Con la prima, si lamenta, con riguardo al deferimento prot. 7812/399, la mancata notifica all’indirizzo PEC dell’avv. Eduardo Chiacchio, presso il cui studio la reclamante ha eletto domicilio nella procura rilasciata in data 12 novembre 2019, dell’avviso di conclusione delle

 

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indagini, dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione della riunione presso il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, osservando come la nomina dell’ulteriore legale per la difesa della Società reclamante da parte “dell’altro l.r.p.t. della F.C. RIETI s.r.l., sig. CURCI Riccardo, non determina ipso jure la revoca del mandato al difensore nominato dal sig. TROISE, ma solo un’aggiunta alla difesa del Club deferito”.

Ebbene, in base alla stessa prospettazione della reclamante, essendo pacificamente intervenuta, oltre alla designazione dell’avv. Chiacchio da parte del sig. Troise, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore, la nomina di un nuovo difensore della F.C. RIETI S.r.l., con una nuova elezione di domicilio, da parte del sig. Curci, sempre nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore, è evidente come il secondo domicilio eletto prevalga sul primo, ferma, in effetti, la pluralità dei difensori. D’altro canto risulta agli atti come, anche nell’audizione da parte della Procura Federale avvenuta in data 12 dicembre 2019, il sig. Curci, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società reclamante, abbia ribadito di voler ricevere “tutte le future comunicazioni relative ai procedimenti 399 pf 19-20 e 400 pf 19-20, sia nella qualità di Rappresentante Legale della società F.C. RIETI che in proprio presso l’Avvocato Antonio SCHILIRO’ all’indirizzo antonioschiliro@ordineavvocatiroma.org”.

Non risulta, invece, dagli atti del procedimento, né al riguardo la reclamante adduce alcun elemento concreto di segno contrario, essersi verificata alcuna compressione o lesione del diritto di difesa della F.C. RIETI s.r.l., tenuto conto – ed è ciò che assume qui rilievo dirimente sotto il profilo del raggiungimento dello scopo – che tutte le notifiche degli atti sono state effettuate con esito positivo anche presso l’indirizzo PEC della Società reclamante, la quale è stata pertanto doverosamente posta nella condizione di poter pienamente esercitare i suoi diritti di difesa e di contraddittorio tanto in sede di indagini che processuale.

La seconda eccezione riguarda la violazione dell’art. 119, comma 3, del C.G.S., in relazione al fatto che la Procura Federale, ricevuta la segnalazione dalla CO.VI.SO.C. in data 4 novembre 2019 e proceduto alla iscrizione della notizia di reato in data 5 novembre 2019, avrebbe poi modificato l’oggetto dei procedimenti disciplinari in data 27 novembre 2019 e, quindi, oltre al termine – nel caso di specie dimezzato e pari a 15 giorni – previsto dalla norma di cui la reclamante lamenta la violazione. Anche tale eccezione non merita condivisione, atteso che in data 27 novembre 2019 la Procura Federale non ha operato una nuova iscrizione

 

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della notizia di reato, ma, come rilevato dalla stessa reclamante, si è limitata ad emendare un errore materiale compiuto nell’indicazione dell’oggetto dei procedimenti disciplinari.

Da ultimo, la reclamante eccepisce la nullità dell’intero procedimento disciplinare relativo ai due deferimenti per violazione degli artt. 119, 123 e 125 del C.G.S., dal momento che la Procura Federale, dopo aver notificato, per ciascuno dei due procedimenti, un primo avviso di conclusione delle indagini in data 8 novembre 2019 e svolto la audizione degli indagati in data 22 novembre 2019, ha proceduto a modificare l’oggetto dei procedimenti disciplinari ed alla notifica di un secondo avviso di conclusione delle indagini, anziché notificare gli atti di deferimento.

L’eccezione non è fondata e va respinta. Vero è, in punto di fatto, che la Procura Federale, a seguito della rettifica dell’oggetto dei procedimenti disciplinari operata in data 27 novembre 2019, ha ritenuto di notificare due nuovi avvisi di conclusioni delle indagini lo stesso giorno 27 novembre 2019 e di rinnovare l’audizione degli indagati in data 12 dicembre 2019, notificando poi gli atti di deferimento il successivo 17 dicembre 2019; in punto di diritto, tuttavia, la reclamante non chiarisce come ciò possa aver determinato la violazione delle norme che disciplinano il procedimento disciplinare, anche sotto il profilo della perentorietà dei termini processuali, che essa genericamente lamenta. Ed invero, nonostante la suddetta rettifica dell’indicazione dell’oggetto dei procedimenti del 27 novembre 2019, gli avvisi di conclusione delle indagini, essendo stati notificati in pari data 27 novembre 2019, risultano intervenuti nel pieno rispetto del termine dimezzato di cui all’art. 123, comma 1, del C.G.S., ossia entro dieci giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all’art. 119, comma 4, del C.G.S., anche esso qui dimezzato e pari a trenta giorni da quello di iscrizione nell’apposito registro del fatto disciplinarmente rilevante, nel caso di specie avvenuta in data 5 novembre 2019. Del pari, nessuna violazione dei termini è ravvisabile con riguardo agli atti di deferimento, che, essendo stati notificati in data 17 dicembre 2019, risultano essere intervenuti nel pieno rispetto del termine (dimezzato) di cui al combinato disposto dell’art. 125, comma 2, e 123, comma 1, del C.G.S., nel caso di specie scadente il 27 dicembre 2019, per quanto rilevato al punto 1 della presente decisione.

  • In definitiva, il reclamo va rigettato e la decisione di prime cure conseguentemente confermata.

 

P.Q.M.

 

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La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla F.C. RIETI S.r.l., lo respinge.

Dispone altresì la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE                                                                    L’ESTENSORE

 

f.to Mario Luigi Torsello                                                            f.to Patrizio Leozappa

 

 

 

Depositato il 17 Febbraio 2020 Il Segretario

f.to Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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