F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 083CFA del 30 giugno 2020 (Procura Federale Interregionale/Castaldo Biagio-Di Maro Eugenio-Ranieri Antonio-U.S. Virtus Afragola Soccer) N. 128/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 083/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 128/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 083/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONE PRIMA

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello – Presidente Silvia Coppari - Componente (relatore) Paola Palmieri - Componente

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

 

DECISIONE


 

  1. sul reclamo n. 128/2019-2020, proposto dalla Procura Federale Interregionale

 

contro

 

  1. Sig. Castaldo Biagio, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S. Virtus Afragola Soccer;
  2. Sig. Di Maro Eugenio, all’epoca dei fatti dirigente Accompagnatore della società AS. Virtus Afragola Soccer;
  3. Sig. Ranieri Antonio, calciatore per l’AS. Virtus Afragola Soccer;
  4. A.S. Virtus Afragola Soccer.

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, n. 46/TFT 2019/2020, in data 6.3.2020.

Visti il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza del giorno 26 giugno 2020, tenutasi tramite videoconferenza, la dott. ssa Silvia Coppari e uditi l’avv. Annamaria De Santis per la Procura Federale, e l’Avv. Monica Fiorillo per le altre parti;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

  1. Con reclamo proposto ai sensi degli artt. 100 e 101 del CGS, rubricato al numero 128 CFA 2019/2020, la Procura Federale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 45/TFT del 2.3.2020 (dispositivo), nonché al Comunicato Ufficiale n. 46/TFT del 6.3.2020 (motivazione), relativa al deferimento n. 9376/459pfi19-20/MDL/cf del 24.1.2020, con il quale erano state formulate le seguenti contestazioni:
  • nei confronti del Sig. Castaldo Biagio, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S. Virtus Afragola Soccer, “violazione degli artt. degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) e 21 commi 6 e 7(esecuzioni della sanzione della squalifica dei calciatori e tecnici) del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver consentito la partecipazione del Sig Antonio Ranieri alla gara AS. Virtus Afragola Soccer / Arco Secondili del 12.10.2019, nonostante fosse in corso di squalifica, come da provvedimento pubblicato con C.U. n.130/RG del 30.05.2019”;
  • nei confronti del Sig. Di Maro Eugenio, all’epoca dei fatti dirigente Accompagnatore della società AS. Virtus Afragola Soccer, “violazione degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) e 21 commi 6 e 7 (esecuzioni della sanzione della squalifica dei calciatori e tecnici) del Codice di Giustizia Sportiva vigente anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, degli articoli 61 commi 1 e 5 (Adempimenti preliminari alla gara) delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società AS. Virtus Afragola Soccer in occasione della gara AS. Virtus Afragola Soccer / Arco Secondili del 12.10.2019 in cui è stato impiegato, nelle fila dell’ AS. Virtus Afragola Soccer, in posizione irregolare, in quanto squalificato, il sig. Antonio Ranieri sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare”;

  • nei confronti del Sig. Ranieri Antonio, calciatore per l’AS. Virtus Afragola Soccer, “violazione degli artt. artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 21 commi 6 e 7 (esecuzioni della sanzione della squalifica dei calciatori e tecnici) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in quanto, nonostante fosse in corso di squalifica come da provvedimento pubblicato con C.U. n. 130/RG del 30.05.2019, prendeva parte alla gara AS. Virtus Afragola Soccer/Arco Secondili del 12.10.2019”;
  • nei confronti della A.S. Virtus Afragola Soccer, violazioni addebitate al Sig. Castaldo Biagio (Presidente), al Sig. Di Maro Eugenio (dirigente accompagnatore) nonché Sig. Ranieri Antonio (calciatore), ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, ed oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente.
    1. Con la decisione impugnata il Tribunale, dopo aver affermato “che i fatti oggetto del deferimento [risultavano] provati per tabulas”, confermando anche le “sanzioni” chieste dalla Procura, ha tuttavia rilevato, “in via preliminare”, l’improcedibilità del deferimento per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 125, comma 2, CGS “tenuto conto che il deferimento è avvenuto in data 24.1.2020, mentre la comunicazione di conclusione delle indagini è avvenuta in data 28.11.2019”, sicché, “aggiungendo 15 giorni per la presentazione di memorie e di richiesta di audizione da parte degli incolpati”, l’atto di deferimento “doveva pervenire entro e non oltre il 12 gennaio 2020”.
    2. Tanto premesso, la Procura Federale ha denunciato il vizio di manifesta illogicità della decisione de qua, non essendo comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado; nonché quello di violazione ed erronea applicazione dell’art. 125, comma 2, del CGS, poiché il termine di trenta giorni ivi previsto per l’adozione dell’atto di deferimento decorrerebbe dalla “notifica” agli interessati della Comunicazione di conclusione delle indagini, e non, come invece ritenuto dal TFT, dalla data di “redazione” della Comunicazione medesima.
    3. Conseguentemente la Procura ha chiesto:

 

 

  1. in via principale, di dichiarare procedibile il deferimento n. 9376/459pfi19-20/MDL/cf del 24.1.2020 e, per l’effetto, “di affermare la responsabilità disciplinare di tutti i deferiti, per quanto a essi rispettivamente ascritto, comminando loro le sanzioni richieste dinanzi al Giudice

di primo grado: Castaldo Biagio quattro mesi di inibizione, Di Maro Eugenio 4 mesi di inibizione, Ranieri Antonio due giornate di squalifica e A.S. Virtus Afragola Soccer € 300,00, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia”;

 

  1. in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e di rimettere il procedimento al Tribunale Federale  Territoriale che  ha emesso  la decisione  per l’esame  nel merito  del deferimento in questione.
  1. All’udienza del 19 giugno 2020, tenutasi tramite videoconferenza, sentiti il rappresentante della Procura Federale e la difesa dei deferiti, come da verbale, il reclamo è passato in decisione.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Con la decisione gravata, il TFT per la Campania, dopo aver ritenuto “provati” i fatti oggetto del deferimento ha, invero, deliberato di “non doversi procedere” nei confronti di tutti i deferiti, per la ritenuta improcedibilità del deferimento medesimo in quanto, in tesi, “pervenuto” oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 125, comma 2, del CGS.
    1. In tal modo, il Giudice di primo grado ha invertito l’ordine logico di esame delle questioni, posponendo la decisione della questione preliminare di rito in ordine alla tempestività (o meno) dell’atto di deferimento, ancorché connotata da un chiaro nesso di priorità logico-giuridica rispetto all’esame del merito delle contestazioni, senza quindi considerare che l’eventuale accertamento del difetto di una condizione di procedibilità dell’azione proposta (così come in concreto rilevato) avrebbe precluso qualunque ulteriore considerazione in ordine agli aspetti sostanziali delle contestazioni elevate dalla Procura. Tale inversione si è tradotta in una manifesta illogicità della motivazione, con conseguente insanabile incertezza anche in ordine alla reale portata della decisione relativamente al capo contenente le (apparenti) valutazioni di merito operate con riguardo sia alle contestazioni ascritte ai soggetti deferiti, sia alla ritenuta congruità delle sanzioni proposte dalla Procura Federale.
    2. Passando all’esame della declaratoria di improcedibilità del deferimento in oggetto dichiarata in primo grado, deve premettersi che risulta in atti provato che:
  2. l’atto di deferimento della Procura Federale è datato 24 gennaio 2020 ed è stato spedito per la notificazione a ciascuno degli odierni incolpati a mezzo raccomandata A.R. in pari data, con consegna ai destinatari in data 31 gennaio 2020;

  1. la Comunicazione di conclusione delle indagini è datata 28.11.2019 ed è stata spedita per la notificazione a mezzo Raccomandata AR in data 28.11.2019, con consegna a tutti i destinatari il 10 dicembre 2019.
    1. Tanto precisato in fatto, il TFT ha ritenuto che, posto che “la notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini è avvenuta in data 28.11.2019”, “aggiungendo 15 giorni per la presentazione di memorie e di richiesta di audizione (…)”, l’atto di deferimento sarebbe dovuto “pervenire (…) entro e non oltre il 12 gennaio 2020”, con la conseguenza che il deferimento “avvenuto in data 24 gennaio 2020” risulterebbe adottato oltre il termine previsto a pena di decadenza dall’art. 125, comma 2, del CGS.
    2. Ebbene tale decisione si fonda su un’errata applicazione degli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, del CGS, giacché non tiene conto, nel computo dei termini di decadenza ivi previsti, del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta, i quali devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, “al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”; mentre, per quanto riguarda il destinatario, “vale il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo” (così Corte costituzionale n. 477/2002).
    3. Ciò precisato, l’art. 123, comma 1, del CGS prevede che: “Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria (comma 1). Conseguentemente, il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive ivi previste a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della Comunicazione medesima avvenuta, nel caso di specie, per tutti i soggetti interessati, il giorno 10 dicembre 2019.

    1. Quanto poi al termine di decadenza per l’adozione dell’atto di deferimento, l’articolo 125 del CGS prevede che, qualora “il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio”, l'atto di deferimento “deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1” e, “in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”.
    2. Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 73/2019-2020, hanno recentemente chiarito, in coerenza con il suddetto principio di scissione degli effetti della notificazione, oltre che di quello di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2, CGS), che l’art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine previsto dal comma 2, “l’atto di deferimento a giudizio deve essere non solo adottato ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”.
    3. Pertanto, nella fattispecie sottoposta a scrutinio, il dies a quo del termine di trenta giorni entro il quale la Procura Federale avrebbe dovuto comunicare (nei termini appena specificati) l’atto di deferimento in esame era il 25 dicembre 2019 (ossia decorsi 15 giorni dal perfezionamento della notifica della Comunicazione della conclusione delle indagini, ricevuta dagli incolpati il 10 dicembre 2019). Ne consegue che l’atto di deferimento, in quanto adottato e spedito per la notificazione il 24 gennaio 2020, è “intervenuto” l’ultimo giorno utile. Conseguentemente l’azione con esso esercitata deve ritenersi procedibile.
    4. Il reclamo, pertanto, va accolto e, per l’effetto – considerata l’insussistenza della causa di improcedibilità dichiarata con la decisione del TFT per la Campania, così come l’irritualità delle valutazioni “di merito” in essa contenute (per le ragioni esposte supra al § 3.1.) –, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti del procedimento al medesimo organo giudicante di primo grado per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 106 del CGS.

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rimette il procedimento al Giudice di I Grado.

 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

 

 

L’ESTENSORE                                                                                    IL PRESIDENTE

 

f.to                                                                                                         f.to

 

Silvia Coppari                                                                                       Mario Luigi Torsello

 

 

 

 

Depositato il 30 giugno 2020

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

f.to

 

Fabio Pesce

 
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