F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 085CFA del 3 luglio 2020 (Catania Emanuele-Lombardo Fabio-Lo Bello Francesco- Troja Paolo/Procura Federale Interregionale) N. 101/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 085/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 101/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 085/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

 

  1. Paolo Cirillo – Componente Mauro Mazzoni – Componente Carlo Sica – Componente (relatore) Raffaele Tuccillo - Componente

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

 

DECISIONE


 

sul reclamo numero di registro 101 del 2019/2020, proposto dalla A.S.D. CAPACI CITY, anche nell’interesse dei suoi tesserati Emanuele Catania (Presidente), Francesco Lo Bello (dirigente), Paolo Troia (Dirigente), Fabio Lombardo (calciatore)

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale – Comitato Regionale Sicilia della FIGC

 

  1. LND pubblicata con C.U. del C.R. Sicilia n. 270 TFT in data 28.01.2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza del giorno 8 giugno 2020 l’Avv. Carlo Sica e uditi l’Avv. Salvatore Puccio e il Sig. Erasmo Vassallo in rappresentanza della reclamante e il rappresentante della Procura Federale Avv. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

 

A seguito di deferimento da parte della Procura Federale a carico del Presidente, di due dirigenti e di un calciatore della società Capaci City, nonché di quest’ultima per responsabilità diretta e oggettiva in relazione all’utilizzo in tre gare del Campionato Regionale Sicilia di seconda Categoria di un calciatore in assenza di tesseramento e di certificato positivo di idoneità alla pratica sportiva agonistica del calcio, il T.F.T, nell’assenza delle parti deferite, accertava la fondatezza del deferimento e applicava al Sig. Catania (Presidente) la sanzione di mesi tre di squalifica, ai Sigg.ri Lo Bello e Troja (Dirigenti) e Lombardo (Calciatore) la sanzione di mesi due di squalifica, alla società la sanzione di €. 300,00 di ammenda e di due punti di penalizzazione in classifica.

Avverso la pronuncia del T.F.T., come individuata in epigrafe, la società Capaci City proponeva tempestivo reclamo anche nell’interesse dei suoi quattro tesserati sanzionati.

A fondamento del reclamo la società: 1) invocava la buona fede, quale mancanza di coscienza e volontà nella condotta illecita. Il calciatore Lombardo aveva militato nella stagione sportiva 2017/2018 nella società a seguito di cessione in prestito da altra società, che, al termine di detta stagione, lo aveva posto in lista di svincolo. All’inizio della stagione sportiva 2018/2019, anche a seguito di mutamento nella persona del Presidente, tutti gli interessati avevano ritenuto che il calciatore fosse tesserato per la società a titolo definitivo e, quindi, lo avevano utilizzato nelle prime tre gare del Campionato, peraltro tutte terminate con la sconfitta della Capaci City; 2) a seguito di ammonizione nella terza gara, il giudice sportivo accertava la carenza del tesseramento e sanzionava la società con la sconfitta per 3 a 0 e il dirigente Paolo Troja, che aveva sottoscritto la distinta dei giocatori affermandone il tesseramento, con l’inibizione sino al 30/11/2018, rimettendo gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. Preso atto della “novità”, la società provvedeva a tesserare il calciatore, che peraltro era dotato del certificato di idoneità agonistica allo sport del calcio datato 15.10.2018; quindi di data anteriore alla disputa della prima gara del 21.10.2018.


Chiedeva la società reclamante il proscioglimento per la contestata violazione dell’articolo 43, commi 1 e 6, delle NOIF; l’annullamento delle sanzioni a carico della società, in particolare della penalizzazione dei punti in classifica, eventualmente commutandola in adeguata sanzione pecuniaria; la revisione in termini meno afflittivi delle sanzioni a carico dei tesserati.

All’udienza del 3 marzo 2020, comparivano, in rappresentanza della società, il suo allenatore, e il rappresentante della Procura Federale.

Fatta rilevare al rappresentante della società la carenza di difesa tecnica, indispensabile ai sensi dell’art. 100, comma 2, CGS, questi sosteneva l’applicabilità dell’art. 49 CGS e rappresentava l’impossibilità finanziaria della società di avvalersi di un avvocato anche alla luce delle conseguenti spese di trasferta.

Il rappresentante della società, richiestone, segnalava poi di non essere a conoscenza della modifica apportata in data 30 gennaio 2020 all’art. 139 CGS con l’aggiunta del comma 3 chiedendo di potersene avvalere.

Il rappresentante della Procura Federale si rimetteva sul punto a giustizia.

 

Con ordinanza n. 10/2019-2020 depositata in data 5 marzo 2020, “Atteso che, nel caso, si è in presenza di un procedimento derivante da deferimento da parte della Procura Federale, la Corte osserva che, tra la data di entrata in vigore del citato comma 3 e la data del 4 (rectius: 6) febbraio 2020 di scadenza del termine per proporre il reclamo in esame, la società giammai avrebbe avuto il tempo di attivare e concludere il procedimento per ottenere il gratuito patrocinio, onde l’ipotetica declaratoria d’inammissibilità del ricorso si risolverebbe in evidente e non riparabile vulnus al diritto di difesa della reclamante” rinviava “all’udienza del 24 marzo 2020, ore 15,15 al fine di consentire alla società reclamante di attivare il procedimento di cui all’art. 139, comma 3, C.G.S.”.

Interveniva poi la nota sospensione di tutti i procedimenti di giustizia sportiva in ambito FIGC, sin quando era fissata la nuova udienza per la data dell’8 giugno 2020, così riprendendosi il procedimento.

In tale udienza, l’Avv. Puccio, per la reclamante, insisteva nell’atto di reclamo.

 

L’Avv. De Santis, per la Procura Federale, eccepiva l’inammissibilità del reclamo proposto nell’interesse dei quattro tesserati richiamando al riguardo la decisione n. 62/2019-2020


della Prima Sezione della Corte e rimettendosi a giustizia relativamente al reclamo proposto nell’interesse della società.

Con decisione n. 74/2019-2020 R.D., la Quarta Sezione della Corte accoglieva parzialmente il reclamo proposto nell’interesse della società, prosciogliendola dall’incolpazione di violazione dell’articolo 43, commi 1 e 6, delle NOIF e rideterminando la sanzione, alla luce delle peculiari connotazioni della fattispecie, nella sola ammenda di

€. 400,00.

 

Quanto alla posizione dei quattro tesserati, la Sezione rimetteva alle Sezioni Unite la questione della possibilità per una società di proporre ricorso o reclamo anche nell’interesse dei propri tesserati colpiti da sanzione dell’inibizione.

Dinanzi a queste Sezioni Unite, le parti reiteravano le proprie argomentazioni già esposte nella fase dinanzi alla Quarta Sezione.

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

 

    • La questione oggetto dell’esame di queste Sezioni riunite concerne, in primo luogo, l’ammissibilità di un gravame proposto da una società nell’interesse dei propri tesserati colpiti da sanzione dell’inibizione o della squalifica.

 

 

    • Al riguardo, deve ribadirsi che “Il richiamo ai principi del giusto processo di cui all’art. 44, comma 1, del C.G.S consentono di considerare applicabili al processo sportivo anche i generali principi ricavabili dall’art. 81 c.p.c. che, nel sancire che, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nessuno può agire in giudizio per far valere in nome proprio un diritto altrui, stabilisce la necessaria coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto stesso. Inoltre, l’art. 47 del CGS rubricato “Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva” ribadisce, in termini chiari, il principio dell’interesse ad agire per cui l’azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio” (CFA sez. I, n. 62/2019-2020).

Ritenere diversamente – ossia ammettere la possibilità per la società di proporre ricorso o reclamo nell’interesse dei tesserati – significherebbe attribuire alla società medesima una


sorta di potere generale di rappresentanza dei loro interessi di cui non v’è traccia nell’ordinamento sportivo.

Il che fa salva, ovviamente, la possibilità della società di agire in nome altrui (dei tesserati) attraverso un negozio posto in essere dai tesserati medesimi, con attribuzione autonoma e specifica del potere di rappresentanza; in tal modo utilizzando l’istituto della cd. rappresentanza processuale volontaria. Con l’ulteriore conseguenza che – secondo i noti principi – tale rappresentanza processuale opererà solo se il potere rappresentativo sia manifestato attraverso la contemplatio domini, ossia attraverso la dichiarazione del rappresentante di agire in giudizio in nome dei rappresentati.

 

 

    • Sennonché occorre considerare che, nel caso in esame, la società ha proposto ricorso o reclamo anche nell’interesse dei propri tesserati colpiti da sanzione.

In sostanza, la società ha agito in giudizio anche a tutela di un interesse suo proprio, direttamente conseguente alla società medesima dalla sanzione inflitta ai propri tesserati. Interesse, beninteso, che si distingue evidentemente dall’interesse della società a chiedere l’annullamento della sanzione comminata direttamente nei propri confronti, per la quale, peraltro, nel caso in esame - con la medesima decisione di rimessione della IV Sezione a queste Sezioni unite - essa è stata in parte prosciolta, con affievolimento delle sanzioni irrogate in primo grado.

 

 

    • Al riguardo, conviene prendere le mosse dall’art. 49 (Ricorsi e reclami) del Codice vigente secondo cui “1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso.”.

Tale previsione reitera, quasi pedissequamente, quanto previsto nel Codice abrogato (art. 33, comma 1).

Orbene la disposizione, con il sintagma “interesse diretto”, si riferisce alla lesione della sfera giuridica del ricorrente e all’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento della sanzione.

Se così è, c’è allora da chiedersi se la società abbia interesse diretto a non aver sanzionati i propri tesserati.


Le Sezioni Unite ritengono che la risposta a tale quesito sia positiva.

 

Non c’è dubbio che la sanzione dell’inibizione o della squalifica del tesserato incide direttamente sulla società, sulla sua organizzazione, sulla sua attività sportiva.

Invero, ogni società ha interesse diretto che tutti i propri dirigenti svolgano la loro funzione nell’interesse dell’organizzazione della società e che tutti i calciatori per la stessa tesserati svolgano la loro funzione al fine del migliore risultato sportivo.

Di tal che, a titolo di meri esempi, l’inibizione al Presidente comporta la perdita della rappresentanza in ambito federale e la squalifica di un calciatore, magari del migliore, comporta un indebolimento della capacità della squadra.

Come osservato nel provvedimento di rimessione a queste Sezioni Unite, questa conclusione - valida per ogni settore e livello calcistico, atteso che la disposizione in esame non fa eccezioni - risulta ancor più evidente nel settore dilettantistico o in quello del settore giovanile, nei quali le ridotte capacità finanziarie o il numero limitato di calciatori rendono più evidente il danno che la società subisce dai provvedimenti sanzionatori inibitori che colpiscono i propri tesserati, con conseguente suo interesse diretto a chiederne la modificazione in ambito di giustizia sportiva.

Da ultimo ma non per ultimo, le violazioni quali quelle di cui al presente procedimento comportano il deferimento e la sanzione della società quale conseguenza inevitabile della responsabilità dei propri tesserati, trattandosi di responsabilità diretta e/od oggettiva, come avvenuto nel caso di specie.

Onde, appare quasi evidente l’interesse della società a contestare, iure proprio, in sede di giustizia sportiva, la responsabilità dei propri tesserati, potendo, quindi, agire con ricorso o reclamo.

Né tale ordine di argomentazioni può essere messo in discussione dalla circostanza che dell’eventuale accoglimento del gravame potrebbero trarre beneficio anche i tesserati, e che pertanto la decisione produrrebbe effetti anche nella loro sfera giuridica.

Tale conseguenza, difatti, costituirà un effetto riflesso della decisione impugnata – si ribadisce, iure proprio - dalla società.

Ovviamente, permane in capo all’Organo di giustizia sportiva adito il potere di verifica dell’eventuale sussistenza di conflitto di interesse tra società e tesserato, che tuttavia risulta


normalmente da escludere nei procedimenti, quale quello di specie, aventi ad oggetto le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.

 

 

    • Conclusivamente, le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello enunciano il principio di diritto secondo cui, nella materia delle sanzioni dell’inibizione o della squalifica dei tesserati, una società ha un interesse diretto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a proporre ricorso o reclamo i cui effetti, ove favorevoli, si estenderanno ai tesserati interessati.

 

 

    • Deve, conseguentemente, affermarsi l’ammissibilità del reclamo proposto dalla società

 

A.S.D. Capaci City.

 

 

 

    • Scendendo, quindi, all’esame del merito del reclamo, si ritiene di condividere e fare propria la motivazione posta dalla Sezione Quarta a fondamento della riduzione della sanzione a carico della società e, per l’effetto, di prosciogliere anche i tesserati dall’incolpazione di violazione dell’articolo 43, commi 1 e 6, delle NOIF e, per il residuo capo d’incolpazione, di ridurre le sanzioni già irrogate dal T.N.T.- Comitato Regionale Sicilia nella misura di 45 giorni di inibizione a carico del Sig. Emanuele Catania; di 15 giorni di squalifica a carico del Sig. Fabio Lombardo; di 15 giorni di inibizione ciascuno a carico dei Sigg.ri Francesco Lo Bello e Paolo Troja.

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla A.S.D. Capaci City, dichiara ammissibile il reclamo e, decidendo nel merito, in riforma della decisone impugnata, accoglie parzialmente il ricorso in primo grado infliggendo le seguenti sanzioni:

      • al sig. Catania Emanuele giorni 15 di inibizione;
      • al sig. Lombardo Fabio giorni 15 di squalifica;
      • ai sigg.ri Lo Bello Francesco e Troja Paolo giorni 15 di inibizione. Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

L’ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

f.to Carlo Sica                                                                        f.to Mario Luigi Torsello

 

Depositato, il 3 luglio 2020 IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

 
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