F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 096 CFA del 24 luglio 2020 (Procura Federale Interregionale/Pellizzoni Bruno – ACD San Martino Speme) N. 151/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 096/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 151/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 096/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 


 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO I SEZIONE


 

Mario Luigi Torsello         Presidente Silvia Coppari         Componente

Angelo De Zotti               Componente (relatore) ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul reclamo numero di registro 151/CFA del 2020, proposto dal Procuratore Federale Interregionale

 

contro Bruno Pellizzoni e società ACD San Martino Speme

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale del CR Veneto del 1 luglio 2020 - comunicata in data 1° luglio 2020, nella parte in cui dichiara l’improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento del 5 febbraio 2020, prot. 9979/193pf19-20/MDL/cf,;

 

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 10 luglio 2020 il Pres. Angelo De Zotti, udito per il reclamante il Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Di Lello e per i reclamati, l’Avv. Mattia Grassani,

considerato in fatto e in diritto quanto segue. PREMESSO IN FATTO

Con l’odierno reclamo il Procuratore Federale Interregionale ricorre avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale del CR Veneto del 1° luglio 2020 - comunicata in data 1° luglio 2020, nella parte in cui dichiara l’improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento del 5 febbraio 2020, prot. 9979/193pf19-20/MDL/cf, disposto nei confronti del Sig. Bruno Pellizzoni e della società ACD San Martino Speme.

Sostiene il reclamante che la decisione adottata dal Tribunale Federale Territoriale è erronea, contraddittoria, carente ed iniqua per avere dichiarato l’improcedibilità del giudizio, accogliendo la seguente eccezione preliminare svolta dalla difesa dei deferiti: “La società ed il sig. Pellizzoni sono rappresentati e assistiti dall’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna. In via preliminare l’avv. Grassani, precisando che con ciò non intende in alcun modo sanare o prestare acquiescenza ai vizi di cui in prosieguo, produce comunicazione Pec trasmessa all’indirizzo procura@pecfigc.it con ricevuta di avvenuta consegna, dalla quale risulta che il sig. Pellizzoni, anche in proprio, aveva conferito mandato defensionale all’avv. Grassani in data 20.12.2019, eleggendo altresì domicilio presso il suo studio e chiedendo espressamente di essere sentito. Conseguentemente l’avv. Grassani rileva ed eccepisce che nessuna audizione è mai stata compiuta dalla Procura Federale secondo le prescrizioni del CGS e che l’atto di deferimento non risulta comunicato presso il suo studio, al pari del successivo provvedimento di fissazione di udienza di codesto Tribunale. Per tali ragioni, in accoglimento della suddetta eccezione, il Tribunale Federale Territoriale ha dichiarato l’improcedibilità del procedimento nei confronti del sig. Pellizzoni e nei confronti della società San Martino Speme”.

L’erroneità della decisione appellata si basa sulle seguenti considerazioni: 1) non esiste in atti alcun valido “mandato defensionale” conferito dal sig. Pellizzoni e dalla società San Martino Speme a favore dell’avv. Mattia Grassani. La pec da quest’ultimo prodotta, inviata in data 22 dicembre, e non 20 dicembre come erroneamente affermato, non è affatto una

regolare procura alle liti nè una regolare nomina di difensore: manca, infatti, nel documento trasmesso con pec qualsivoglia autentica della firma asseritamente apposta dal sig. Pellizzoni in calce alla lettera allegata, così come manca un documento d’identità dello stesso e persino  la comunicazione  di conclusione delle indagini notificata  cui si fa riferimento. Non vi è, in altre parole, alcuna prova della provenienza di tale supposta nomina da parte del deferito, né vi è prova – mancando l’autenticazione della firma – che una procura sia in assoluto mai stata conferita all’avv. Grassani da parte del sig. Pellizzoni. Inoltre, nel caso di specie, la nomina è pervenuta unicamente mediante pec, ciò che garantisce solo la provenienza della missiva, ma non la necessaria autentica della firma e della sottoscrizione apposta nel documento allegato. E’ pacifico quindi che la sottoscrizione della asserita nomina rilasciata all’avv. Grassani non sia stata fatta dal deferito innanzi allo stesso, laddove tale firma deve essere apposta in presenza dell'avvocato al quale il mandato è conferito. Né, in tale supposta “nomina” dell’avv. Grassani, si fa alcun riferimento alla presenza e quindi alla revoca dei due legali già in precedenza ritualmente nominati dal sig. Pellizzoni, né altra comunicazione è stata inviata alla Procura federale per dare atto di detta revoca.

Ragioni tutte per le quali la Procura, in modo da essa ritenuto corretto, ha considerato tamquam non esset tale comunicazione e ha notificato il deferimento ai legali in precedenza nominati dal sig. Pellizzoni, vale a dire agli avv.ti Davide Lo Presti e Daniele Lo Presti. Tale nomina è infatti contenuta nella pec inviata dall’avv. Daniele Lo Presti alla Procura Federale in data 12 dicembre 2019 (depositata in atti) con allegata procura alle liti autenticata da entrambi i legali, oltre al documento d’identità del sig. Pellizzoni ed alla comunicazione di conclusione indagini, ritualmente notificata, e da quest’ultimo ricevuta. In tale pec, peraltro, l’avv. Lo Presti preannunciava il deposito di una memoria difensiva, senza richiedere alcuna audizione, posto che il sig. Pellizzoni, si sostiene, era già stato audito per ben due volte in corso di indagini.

Ne consegue che la “nomina” dell’avv. Grassani non è formalmente valida, in quanto carente dei requisiti di validità propri della procura alle liti, così come non lo sono l’elezione di domicilio e la richiesta di essere sentito, e dunque che la pec citata dall’avv. Grassani, a sostegno della propria eccezione preliminare, asseritamente contenente la sua nomina, non avrebbe potuto essere introdotta nel procedimento di deferimento e ancor meno costituire

il fondamento della decisione oggi impugnata. Inoltre, nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare valida ed efficace la nomina dell’avv. Grassani, la di lui costituzione in giudizio ha sanato ogni eventuale vizio di notifica, come da costante e consolidata giurisprudenza in merito. Da ultimo si aggiunge che per consolidata giurisprudenza è valida ed efficace la notifica effettuata anche presso solo uno dei procuratori costituiti, ed in tal senso si ribadisce che le notifiche nel procedimento avanti il giudice di prime cure sono state eseguite presso i difensori ritualmente nominati e costituiti, avv. Daniele e Davide lo Presti e dunque, anche ove si ritenesse valida la costituzione in giudizio dell’avv. Grassani, la notifica dell’atto di deferimento era “in ogni caso rituale dal momento che ciascuno dei procuratori, anche in caso di pluralità di nomine, è legittimato a ricevere le notificazioni, ed è quindi sufficiente poiché raggiunge un rappresentante tecnico della parte” (ex multis Cass n. 4933/2014; Cass. Sez. Unite 12924/2014).

La parte resistente oppone che la Procura Federale, preso atto, in udienza, delle argomentazioni dei deferiti, non ha svolto alcuna contestazione in merito alla validità della nomina dell’avv. Grassani, con la conseguenza che sui fatti eccepiti si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Ma, nella situazione creatasi, vi sarebbe di più, perché la Procura Federale, udite le eccezioni del difensore dei deferiti, ha replicato chiedendo ''che gli atti vengano restituiti alla Procura Federale per procedere all’audizione del Sig. Pellizzoni Bruno" con ciò riconoscendo la legittimità della decisione assunta dal TFT e dunque ponendosi, con l’appello, in insanabile contrasto con il contegno processuale tenuto nella riunione del giudizio di primo grado.

Inoltre, parte resistente non si limita a contestare la presunta assenza di valido conferimento di incarico, con elezione di domicilio, in favore dell'Avv. Mattia Grassani, ma, nell'ipotesi in cui la nomina fosse ritenuta valida, oppone che alcun effetto sanante può essere attribuito alla costituzione in giudizio, così come esclude che possa ritenersi valida la notifica del reclamo e di ogni altro atto conseguente ai legali del solo Sig. Pellizzoni.

Sul primo motivo di appello, per negare la presunta assenza di valido conferimento di incarico, i deferiti invocano due principi ritenuti asseritamente fondanti il procedimento sportivo: l'informalità del processo sportivo e l'assenza di obbligatorietà della difesa tecnica nel giudizio disciplinare di prime cure.

Sostengono al riguardo, in ragione dei principi richiamati in precedenza, che le formalità richieste dal legislatore ordinario in merito alla rappresentanza processuale, con i doveri di autentica, non trovano dimora nell'ambito della fase di indagine associativa e nel giudizio di prime cure dove l'indagato può essere assistito da persona di propria fiducia, sia esso avvocato, o soggetto diversamente qualificato.

Sostiene, in particolare, che non occorre alcuna procura ad litem se di lite non si tratta, perché ci si trova in una fase (di indagini) in cui non si sa nemmeno se si arriverà ad un deferimento senza che la norma preveda tale adempimento, posto che è facoltà della parte procedere alla nomina di persona di fiducia dell'indagato, eleggendo domicilio presso lo studio del predetto nonché chiedendo, contestualmente, di essere sentito, nell'esercizio dell'irrinunciabile e incomprimibile diritto di difesa. Quanto alla revoca dei precedenti difensori è vero che essa non è stata esplicitata alla Procura Federale ma è da intendersi superata dalla nuova nomina con elezione di domicilio. Sul punto, si rammenta che "la nomina di un nuovo difensore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà” (Cass. n. 23589/2004).

Nel caso di specie, peraltro, è necessario ribadire che: il Sig. Pellizzoni ha nominato l'Avv. Mattia Grassani successivamente all'incarico rilasciato agli Avv.ti Davide e Daniele Lo Presti, eleggendo il nuovo domicilio presso l'attuale difensore; l’ACD San Martino Speme ha nominato esclusivamente l'Avv. Mattia Grassani ed eletto domicilio presso il suo studio con l'atto del 22 dicembre 2019, mai designando, quali difensori e/o domiciliatari, gli Avv.ti Lo Presti. A tutto voler concedere, quindi, la Procura Federale ha totalmente disatteso sia quanto disposto dal Sig. Pellizzoni in sostituzione della precedente nomina sia quanto disposto per la prima volta dal club in data 22 dicembre 2019.

Nel merito, qualora si accedesse ad esso, il Procuratore Federale Interregionale chiede che la Corte Federale di Appello, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del 1 luglio 2020, voglia riconoscere e dichiarare la legittimità del deferimento in relazione alle violazioni contestate e voglia affermare: la responsabilità del sig. Bruno Pellizzoni per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, irrogare allo stesso la sanzione di 3 anni di inibizione; accertare inoltre la responsabilità diretta della società ACD San Martino Speme per le condotte ascritte al suo legale rappresentante Bruno Pellizzoni e, per l’effetto,

infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 1500,00 così come richiesto dalla Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quelle ritenute di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  • L’appello del Procuratore federale interregionale è fondato e va accolto, ai conseguenti effetti, per le ragioni che seguono.
    • Preliminarmente va respinta l’eccezione opposta dalla parte resistente, alla cui stregua, avuto riguardo al contegno processuale mantenuto dalla Procura nel giudizio di prime cure, vale a dire di non contestazione dei fatti, su questi ultimi si sarebbero prodotti gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.

In via generale, infatti il contegno e la condotta processuale delle parti rileva (nel senso di avere conseguenze sulla pronuncia del giudice) unicamente nella fase processuale nella quale essa condotta si materializza e non sulle fasi successive dove il giudizio riprende la propria autonomia e nel quale sia le parti che il giudice operano senza alcun vincolo pregiudiziale riferito al giudizio pregresso.

Diversamente verrebbe compromesso il diritto di appellare le decisioni anche per gli errori che ciascuna delle parti ha commesso nella precedente fase del giudizio e che hanno avuto conseguenze sulla decisione di prima istanza.

Pertanto quale che sia stata la condotta delle parti nel primo giudizio, e in particolare la condotta defensionale asseritamente contraddittoria della odierna appellante, non è questione che può rilevare ai fini dell’ammissibilità del reclamo.

Ciò non esclude - sia chiaro - che le condotte pregresse delle parti non possano avere una rilevanza sulla decisione di merito nel grado di giudizio superiore e rescindente, in forza dell’apprezzamento riservato al secondo giudice su tutti i fatti di causa, ma ciò potrà avvenire nella fase propria e comunque facendo salvo il potere delle parti di appellare una decisione sfavorevole indipendentemente dalla coerenza della condotta processuale mantenuta nei due gradi di giudizio.

Il che consegue, a ben vedere, dalla particolare intensità che si deve riconoscere nella giustizia sportiva al cd. effetto devolutivo dell’appello.

Deve ritenersi difatti che nel reclamo proposto a questa Corte federale si produca un’automatica riemersione in grado d’appello di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado (e sulla base del quale il Tribunale federale si è pronunciato) - naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice

  1. in modo tale che la cognitio di questa Corte è piena e prescinde sia dall’iniziativa della parte sia dall’atteggiamento che essa ha avuto nel grado precedente di giudizio.
    • In merito alla esistenza in atti di un valido “mandato defensionale” conferito dal sig. Pellizzoni e dalla società San Martino Speme a favore dell’avv. Mattia Grassani, il Collegio, presa visione della pec del 20 dicembre 2019 non può che concludere, condividendo il motivo d’appello, nel senso che non esiste in atti alcun valido “mandato defensionale” conferito dal sig. Pellizzoni e dalla società San Martino Speme a favore dell’avv. Mattia Grassani.

Difatti, la pec da quest’ultimo prodotta, inviata in data 22 dicembre 2019, non è affatto una procura alle liti o una nomina di difensore: manca, infatti, qualsivoglia autentica della firma asseritamente apposta dal sig. Pellizzoni in calce alla lettera allegata, così come mancano un documento d’identità dello stesso e dunque quanto occorre per avere legale certezza della corrispondenza tra la firma apposta e colui che si dichiara tale nella nota allegata.

Non vi è, in altre parole, come sostiene la Procura appellante, alcuna prova della provenienza di tale (supposta) nomina da parte del deferito, né vi è prova – mancando l’autenticazione della firma – che una procura sia in assoluto mai stata conferita all’avv. Grassani da parte del sig. Pellizzoni.

E’ pacifico, quindi, che la sottoscrizione della asserita nomina rilasciata all’avv. Grassani non è stata fatta dal deferito innanzi allo stesso legale, laddove tale firma deve essere apposta in presenza dell'avvocato al quale il mandato è conferito.

Inoltre - e si tratta di un elemento anch’esso decisivo - in tale atto di “nomina” dell’avv. Grassani, non si fa alcun riferimento alla revoca dei due legali già in precedenza ritualmente nominati dal sig. Pellizzoni, né altra diversa comunicazione è stata inviata alla Procura federale per dare atto di detta revoca e della surroga dell’avv. Grassani ai precedenti officiati difensori.

Né tale obiezione può essere superata con il richiamo alla giurisprudenza risalente che afferma che "la nomina di un nuovo difensore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà”, per la semplice ragione che perché valga quel principio occorre che la nuova nomina sia formalmente ineccepibile, come le nomine surrogate (e quella in questione non lo è) e comunque perché in presenza di una nomina “valida” conferita ai precedenti difensori ancora titolati, il silenzio mantenuto nell’atto di nomina dell’avv. Grassani non può equivalere a revoca tacita del precedente mandato ma al contrario, mancando una manifestazione di volontà espressa in tal senso, come ulteriore mandato defensionale.

Pertanto, bene ha fatto la Procura a considerare irrituale tale comunicazione e a notificare il deferimento ai legali in precedenza nominati dal sig. Pellizzoni. Tale nomina è infatti contenuta nella pec inviata dall’avv. Daniele Lo Presti alla Procura Federale in data 12 dicembre 2019 (depositata in atti) con allegata procura alle liti autenticata da entrambi i legali, oltre al documento d’identità del sig. Pellizzoni ed alla comunicazione di conclusione indagini, ritualmente notificata, e da quest’ultimo ricevuta.

Né può dirsi “che non occorre alcuna procura ad litem se di lite non si tratta, perché ci si trova in una fase (di indagini) in cui non si sa nemmeno se si arriverà ad un deferimento senza che la norma preveda tale adempimento” perché una cosa è se il mandato defensionale o rappresentativo è riferito alla assistenza nel procedimento e altra diversa cosa è se lo stesso mandato viene utilizzato nel processo, dove le regole sono più stringenti e per la valenza del mandato defensionale occorre non solo un soggetto titolato ex lege ma un documento formato con tutti i crismi della legalità, tra cui svolge un ruolo essenziale l’autentica della firma ad opera del legale titolare del mandato, che conferisce al documento il valore di atto assistito dalla certezza legale sino a querela di falso.

La circostanza che siano stati prodotti in giudizio mandati defensionali privi di tale elemento essenziale altro non dimostra se non che, se spesi in giudizio, questi atti si collocano nella sfera della patologia e non della fisiologia processuale.

Pertanto, tutti gli argomenti spesi dalla parte resistente a sostegno dell’eccezione, tra cui l'informalità del processo sportivo e l'assenza di obbligatorietà della difesa tecnica nel giudizio disciplinare di prime cure, per tutte le ragioni già sopra chiarite, sulle quali si

innesta in maniera decisiva anche il ricordato pregresso rapporto defensionale conferito dal sig. Pellizzoni agli avv.ti Davide e Daniele Lo Presti, sono nella specie inconferenti e comunque infondati.

A ciò va aggiunto che anche a ritenere ammissibile un mandato defensionale carente degli elementi formali e sostanziali che lo qualificano ex lege, si tratterebbe, per quanto detto, di un mandato ulteriore e non espressamente sostitutivo del precedente, regolarmente conferito agli avv.ti Lo Presti.

Né si può escludere l’effetto sanante ex art. 156 c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU., n. 14917/2016) determinato dalla partecipazione all’udienza dell’avv. Grassani, al quale, se si eccettua l’asserita mancata audizione del Pellizzoni, non è stata sottratta alcuna delle prerogative essenziali e indisponibili costituzionalmente annesse alla funzione defensionale del proprio assistito.

Né questo preteso vulnus alla funzione defensionale potrebbe consistere nella mancata audizione del sig. Pellizzoni, posto che lo stesso soggetto risulta essere stato audito in precedenza per ben due volte nella fase istruttoria e che quel motivo ben poteva essere dedotto come vizio del procedimento accedendo alla trattazione del merito del reclamo in luogo del rifiuto del contraddittorio.

Invero se quel vizio fosse stato dedotto, e ravvisato sussistente dal giudice di prime cure che sul punto non si è pronunciato, il reclamante avrebbe potuto ottenere l’annullamento del procedimento di deferimento piuttosto che una sentenza di rito erronea nei suoi presupposti decisionali che, peraltro, consente alla Procura di attivare nuovamente il procedimento di deferimento degli odierni resistenti.

  • Il reclamo della Procura territoriale interregionale va quindi accolto e per l’effetto la decisione appellata va riformata con rinvio, ai sensi dell’art. 106 comma 2^ del CGS, all’organo di primo grado per il riesame del procedimento n. 193/2019-2020 nei confronti di Pellizzoni Bruno e della Società A.C.D. San Martino Speme.

 

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, rinvia gli atti

al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo C.G.S. per l’esame del merito.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori tramite PEC.

 

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