F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 099 CFA del 31 luglio 2020 (Calc. Cecconi Tommaso) 31 luglio 2020 N. 144/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 099/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 144/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 099/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D ’APPELLO SEZIONE PRIMA

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello                   Presidente

 

Silvia Coppari                            Componente (relatore)

 

Angelo De Zotti                        Componente ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul reclamo n. 144 CFA/2019-2020 proposto dal calciatore Cecconi Tommaso rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Monaci

per la revisione e/o revocazione della decisione di cui al C.U. n. 53 del 24/10/2018 del Comitato Regionale Marche – confermata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. n. 70 del 21/11/2018);

Visti il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 21 luglio 2020, tenutasi tramite videoconferenza, la dott.ssa Silvia Coppari e udito l’Avv. Monaci Fabrizio per il Sig. Cecconi Tommaso;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: RITENUTO IN FATTO

  1. Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 63 del C.G.S., rubricato al numero 144 CFA 2019/2020, il Sig. Cecconi Tommaso ha chiesto la revisione della decisione di cui al C.U. n. 53 del 24/10/2018 del Comitato Regionale Marche – confermata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. n. 70 del 21/11/2018) –, con cui gli venivano inflitte le sanzioni della squalifica fino al 31 dicembre 2021 e dell’ammenda di Euro 400,00, in relazione ad un episodio occorso in occasione dell’incontro Vigor Castelfidardo A.S.D. - Camerano Calcio

A.S.D. disputato il 20.10.2018, valevole per il campionato Under 19 regionale, girone B.

    • La condotta oggetto di sanzione concerneva l’aggressione sia verbale che fisica perpetrata ai danni del direttore di gara (Schettino Alessio) al termine del suddetto incontro da alcuni calciatori della squadra Vigor Castelfidardo – tra i quali  veniva riconosciuto l’odierno reclamante – a seguito della quale l’arbitro riportava lesioni personali accertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di Ancona, in data 20 ottobre 2018, giudicate guaribili in 10 gg., salvo complicazioni (cfr. verbale di Pronto Soccorso n. PS2018047301U).
    • Premesso di aver già proposto un reclamo per revisione ex art. 39 C.G.S., dichiarato inammissibile da questa Corte Federale d’Appello con decisione di cui al C.U. n. 73 del 5 febbraio 2019, l’odierno reclamante ha allegato la sopravvenienza di elementi probatori nuovi rispetto a quelli posti a base della decisione impugnata dai quali si ricaverebbe “l’infondatezza della versione [dei fatti] fornita dal direttore di gara”. Tali elementi sarebbero integrati dagli atti di indagine svolti nell’ambito del procedimento penale sorto a carico (anche) dell’odierno reclamante a seguito della denuncia-querela sporta dal direttore di gara per le ipotesi di reato di cui agli artt. 582, 585, 612 e 610 c.p., conclusosi con il provvedimento di archiviazione del

G.I.P. del Tribunale per i Minorenni delle Marche n. 379/2019, depositato in data 10 giugno 2020.

  1. All’udienza del 21 luglio 2020, tenutasi tramite videoconferenza, sentita la difesa della parte, come da verbale, il reclamo è passato in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Ebbene, l’odierna impugnazione, ancorché nell’atto introduttivo risulti genericamente qualificata in termini di “ricorso ex art. 63 e ss. C.G.S. per la revisione e/o revocazione” della decisione di condanna divenuta irrevocabile sopra specificata, integra una richiesta di revisione ai sensi dell’art. 63, comma 4, lettera a) del C.G.S. secondo cui: “Nei confronti di

decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”.

    • Tanto precisato, la struttura del procedimento di revisione, analogamente a quello di revocazione, contempla una doppia fase: la prima, rescindente, volta a verificare il profilo dell’ammissibilità dell’azione, la seconda, eventuale e successiva, concernente la rescindibilità e la possibile sostituzione della decisione di cui si chiede la correzione.
    • Nel caso in esame, il Collegio rileva in via preliminare che l’azione proposta non supera il necessario vaglio di ammissibilità, giacché gli elementi posti a fondamento dell’azione in esame non possono essere qualificati alla stregua di “nuove prove” idonee, neanche sul piano formale, a dimostrare l’errore giudiziario invocato.
    • Infatti, la “prova nuova” suscettibile di essere considerata ai fini dell’ammissibilità di tale mezzo straordinario di impugnazione deve contenere l’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’originaria affermazione della responsabilità del sanzionato. In altri termini occorre che la prova dedotta, oltre a contenere un’ipotesi di accusa alternativa, o comunque incompatibile con quella originariamente considerata, sia allo stesso tempo dotata della forza probatoria necessaria ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna.
    • Ebbene, il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 c.p.p.).
    • Inoltre, nel caso in esame, la richiesta di archiviazione, così come il provvedimento del G.I.P., si fondano sulla nozione di infondatezza della notizia di reato “nell’ampio senso di cui all’art. 125 disp. att. c.p.p.”, a tenore del quale “Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio”.
    • Ciò significa che dal corredo probatorio raccolto in sede di indagini preliminari non sono emersi “elementi sufficienti”, secondo una valutazione prognostica, per un esito favorevole dell’ipotesi accusatoria. Tuttavia, proprio la rilevata “impossibilità di definire con chiarezza i ruoli e le condotte dei soggetti all’incontro” posta a fondamento dell’archiviazione ha allo

stesso tempo precluso al Giudice di “accedere alla richiesta” formulata dall’indagato, odierno reclamante, “di trasmissione degli atti al P.M. per l’ipotesi di calunnia a carico dello Schettino (e ai danni del Cecconi)”. Sicché i medesimi atti di indagine non sono stati ritenuti sufficienti nemmeno ad ipotizzare in astratto un fatto di calunnia ex art. 368 c.p.p. a carico del direttore di gara, ossia che costui avesse incolpato il Cecconi di un reato pur sapendolo innocente, ovvero avesse simulato ai suoi danni le tracce di un reato; il che, in ipotesi, avrebbe potuto portare all’accertamento di un fatto, questo sì, incompatibile e alternativo a quello posto a base delle sanzioni impugnate.

    • Peraltro, questa stessa Corte ha già rilevato nell’ambito della propria precedente decisione di cui al C.U. n. 73 del 5 febbraio 2019, che “le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara”. Né tale valutazione potrebbe mutare per la mera circostanza che le dichiarazioni in parola (aventi in concreto il medesimo contenuto) siano state recepite nell’ambito di verbali di sommarie informazioni testimoniali rese all’Autorità Giudiziaria.

3.9. Il reclamo, pertanto, risulta inammissibile.

 

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo per revisione ex art. 63 C.G.S. proposto dal calciatore Cecconi Tommaso, lo dichiara inammissibile.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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