F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 100 CFA del 04 agosto 2020 (Sig. Masi Marco/Sig. Vagaggini Renato/Soc. U.S. Pianese S.r.l./Procura Federale) N. 153/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 154/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 155/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 100/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 153/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 154/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 155/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 100/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 


 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO II SEZIONE


 

Paolo Cirillo                               Presidente

Luigi Caso                                 Componente (relatore)

 

Federico Di Matteo                    Componente ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul reclamo numero di registro 153CFA del 2019/2020, proposto dalla società U.S. Pianese S.r.l.;

Sul reclamo numero di registro 154 CFA del 2019/2020, proposto dal Sig. Masi Marco;

 

Sul reclamo numero di registro 155 CFA del 2019/2020, proposto dal Sig. Vagaggini Renato; contro

Procura Federale

 

 

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare      n. 156/TFN-SD 2019/2020 pubblicata il 6 luglio 2020.

Visto i reclami e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;


relatore nell’udienza in videoconferenza del 29 luglio 2020 il dott. Luigi Caso e udito, per i reclamanti, l’Avv. Fabio Giotti e per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro D’Oria.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

    1. I sigg.ri Marco Masi e Renato Vagaggini, rispettivamente allenatore e direttore generale della Società US Pianese s.r.l., nonché la medesima Società, proponevano reclamo avverso la decisione 156/TFN – SD 2019/2020, con la quale il TFN -Sezione  disciplinare aveva comminato a ciascuno dei tre reclamanti la sanzione dell’ammenda di €. 5.000,00.

Il giudizio prendeva le mosse dal deferimento proposto dalla Procura federale nei confronti dei medesimi reclamanti e conseguente alle dichiarazioni rese dai citati Masi e Vagaggini al termine della gara Gozzano - Pianese del 15 febbraio 2020, Campionato Lega Pro girone A.

In tale occasione, il sig. Marco Masi aveva affermato, fra le altre cose, che “io in tanti anni che faccio calcio oggi ... mi vergogno di far parte di questo sistema… Oggi siamo venuti qua, un arbitraggio totalmente contro tutta la partita, a parte che io credo che sia più incapacità; spero che sia incapacità... Incompetente? Spero, spero, spero per il calcio…Io non è che chiedo chissà cosa, chiedo una condotta ordinata e leale. Oggi non abbiamo visto niente di tutto questo.” Nella stessa conferenza stampa il sig. Renato Vagaggini aveva affermato, fra l’altro, che “…vedere questi personaggi arbitrare è una cosa scandalosa, vergognosa.... era un albanese, ma credo sia anche razzista, perché ai nostri due ragazzi di colore non li ha mai permesso giro palla, l’ha anche offesi ... Però lui non era cieco era prevenuto; una persona prevenuta. …Io credo che questo sia una cosa, bho, non dico studiata a tavolino, ma poco ci manca.” Entrambe le dichiarazioni erano udibili in un video condiviso sulla piattaforma web Youtube ed erano altresì riportate sulla testata giornalistica web www.tuttoc.com.

Conseguentemente, la Procura federale deferiva i signori Masi e Vagaggini per violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, CGS – FIGC, e la società US Pianese s.r.l. ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, CGS - FIGC a titolo di responsabilità oggettiva in relazione al comportamento dei due deferiti e chiedeva l’applicazione delle seguenti  sanzioni:  a  carico  dei  sigg.ri  Marco  Masi  e  Renato  Vagaggini  l’ammenda  di

€.8.000,00 (ottomila/00) e la inibizione di mesi 1 (uno) per ciascuno; a carico della Società l’ammenda di €.8.000,00 (ottomila/00).

I sigg.ri Masi e Vagaggini riconoscevano l’inopportunità delle dichiarazioni rese e se ne scusavano; inoltre, chiedevano di tener conto delle rispettive posizioni economiche e del difficile momento storico connesso all’emergenza sanitaria in corso.

Conseguentemente, chiedevano la sanzione o della ammonizione anche con diffida, o della inibizione nella misura ritenuta di giustizia, o dell’ammenda da commutarsi integralmente con sanzioni di natura alternativa rimesse all’equo apprezzamento dell’adito Tribunale, ovvero, in estremo subordine, dell’ammenda da quantificarsi in misura simbolica; per la società US Pianese s.r.l. venivano chieste misure sanzionatorie sostanzialmente identiche a quelle chieste per i due deferiti.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, previa riunione dei giudizi, riconosceva la sussistenza degli addebiti ascritti ai deferiti; peraltro, tenuto conto dell’avvenuto riconoscimento dell’inopportunità delle dichiarazioni rese e delle scuse porte da parte dei medesimi deferiti, in applicazione dell’art. 16 comma 1 CGS - FIGC, comminava a ciascuno dei tre deferiti la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.

    1. Con tre distinti ricorsi, i signori Masi e Vagaggini, e la società US Pianese s.r.l., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Giotti, impugnavano la citata decisione, contro la quale formulavano le medesime eccezioni.

In  particolare,  veniva  eccepita  l’eccessiva  afflittività  della  sanzione  dell’ammenda  di

€.5.000,00, sia per omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla individuazione e specie della sanzione inflitta ai sensi dell’art. 12, comma 1 C.G.S., sia in relazione ai precedenti giurisprudenziali in materia, sia in relazione alla costante giurisprudenza della Corte federale sull’afflittività della sanzione in relazione alla proporzionalità della stessa tenuto conto della capacità reddituale del soggetto sanzionato.

Conseguentemente, in riforma della decisione impugnata, veniva chiesto di rideterminare la minor sanzione equa e di giustizia, applicando la sanzione dell’ammonizione anche con diffida con esclusione di sanzioni a carattere pecuniario od in ipotesi applicare la sanzione dell’inibizione annullando totalmente l’ammenda o riducendo la stessa ad una misura equa e di giustizia.

    1. Nel corso della riunione del 29 luglio 2020, il rappresentante dei reclamanti insisteva per l’accoglimento delle proprie richieste mentre il rappresentante della Procura federale chiedeva il rigetto dei tre reclami con conferma dell’impugnata decisione.
    2. Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti, essendo evidente la connessione esistente tra i tre reclami e le rispettive situazioni, maturate in un unico contesto, anche di tempo e luogo.
    3. Nel merito, premesso che le circostanze di fatto e le dichiarazioni rese appaiono pacifiche, deve ribadirsene la valutazione negativa che ne ha dato il TFN – Sezione disciplinare.

Com’è, infatti noto, a prescindere dalla clausola generale di rispetto delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 4, comma 1), l’art. 23 CGS - FIGC vieta specificamente ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA.

Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Nel caso di specie è indubitabile che i signori Masi e Vagaggini abbiano violato la citata norma con affermazioni che non possono ritenersi mera espressione del diritto di critica, ma suonano come offesa rivolta non solo all’indirizzo dell’arbitro della gara, ma anche della intero mondo del calcio nel suo complesso. Non può, inoltre, sottacersi la valenza razzista dell’utilizzo in senso negativo dell’appellativo “albanese” rivolto all’arbitro, che, anziché essere – come affermato nel reclamo - frutto di un gioco di parole legato alla sua provenienza dalla città di Albano Laziale, assume una valenza negativa conseguente ad una volontà di offendere non solo l’arbitro ma un’intera collettività, quale, per l’appunto, l’intero popolo albanese.

Né può essere sottovalutato l’ulteriore elemento connesso all’avvenuta ampia diffusione del messaggio contenuto nelle dichiarazioni dei deferiti: i siti web, dove le dichiarazioni risultano essere state udibili e lette, sono raggiungibili e consultabili da un vasto numero di utenti, sicché anche l’aspetto legato alla pubblicità delle dichiarazioni può ritenersi raggiunto.

    1. D’altro canto, le stesse difese dei reclamanti non negano l’an dell’illecito ma si limitano a chiedere una diversa sanzione, eventualmente attraverso la reintroduzione di una misura inibitoria e l’ulteriore riduzione di quella pecuniaria.

Anche sotto questo aspetto i reclami non possono trovare accoglimento.

Come reso evidente dall’esame degli atti di causa, il TFN ha fatto buon uso del proprio potere di graduazione della sanzione, in applicazione dell’art. 12 C.G.S. e tenuto conto soprattutto dell’ammissione di responsabilità dei signori Masi e Vagaggini nonché delle scuse dai medesimi prestate. Conseguentemente, ha non solo eliminato la sanzione dell’inibizione di un mese ma ha considerevolmente ridotto di oltre un terzo la misura dell’ammenda richiesta dalla Procura federale (da €.8.000,00 a €.5.000,00) portandola ad una somma molto vicina al minimo edittale ed estremamente lontana dal suo massimo. Una simile drastica rimodulazione della sanzione rispetto alle richieste della Procura appare più che idonea a rispondere anche alle richieste dei reclamanti di tener conto della rispettiva posizione economica.

Del resto, la richiesta dei medesimi reclamanti di reintrodurre la sanzione inibitoria e contestualmente diminuire quella pecuniaria appare del tutto contraddittoria, non comprendendosi quale possa essere la ratio di una decisione che da un lato accogliesse una sanzione richiesta dalla Procura federale e non applicata in primo grado e dall’altro decidesse di eliminarne o ridurla nel quantum un’altra invece irrogata nel medesimo giudizio di primo grado.

Conseguentemente, i reclami, come riuniti, vanno respinti.

P.Q.M.

la Corte federale d’appello (II sezione), riuniti preliminarmente i reclami e definitivamente pronunciando, li rigetta.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori, con PEC.

 

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