F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 119 del 14 agosto 2020 (Procuratore Federale Interregionale-Sig. Flavio Giust-ASD Comunale Fontanafredda) DECISIONE sul reclamo di registro n. 152/2019-2020 proposto dal Procuratore Federale Interregionale contro -Flavio Giuste la società ASD Comunale Fontanafredda, rappresentati e difesi dall’avv. Nadir Plasenzotti con studio in Udine Via del Gelso n. 16 per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del CR Friuli Venezia Giulia del 2 luglio 2020 – comunicata in data 2 luglio 2020;

DECISIONE

 

sul reclamo di registro n. 152/2019-2020 proposto dal Procuratore Federale Interregionale

contro

-Flavio Giuste la società ASD Comunale Fontanafredda, rappresentati e difesi dall'avv. Nadir Plasenzotti con studio in Udine Via del Gelso n. 16

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale del CR Friuli Venezia Giulia del 2 luglio 2020 - comunicata in data 2 luglio 2020;

Visti il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza del giorno 6 agosto 2020, tenutasi tramite videoconferenza, la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per la Procura Federale Interregionale l'Avv. Francesco Di Leginio in video e teleconferenza e l'Avv. Nadir Plasenzotti per il Sig. Flavio Giust e la società ASD Comunale Fontanafredda.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: RITENUTO IN FATTO

.

l. Con reclamo proposto ex art. l O l del CGS, la Procura Federale Interregionale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Friuli Venezia Giulia del 2 luglio 2020, con la quale il Sig. Flavio Giuste la ASD Comunale Fontanafredda sono stati prosciolti dagli addebiti loro rispettivamente contestati (nel giudizio instaurato a seguito del deferimento del 6 marzo 2020, prot. 7238/576pfl9-20/MDL /ep) di seguito riportati:
  1. il Sig. Flavio Giust, allenatore di base, tesserato per l'ASD Comunale Fontanafredda per la stagione sportiva 2019/2020: violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'articolo 4, comma l, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 37, comma l, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, ed in riferimento all'articolo 28, commi l e 3, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso dell'incontro ASD SS Sacilese - ASD Comunale Fontanafredda del9.11.2019, valevole per il campionato Esordienti, posto in essere condotte verbalmente e materialmente violente, nonché diseducative nei confronti dei propri calciatori minorenni apostrofandoli con espressioni quali "cazzo dai (...) coglione", e per essersi rivolto alla sua panchina, dopo un diverbio con l'arbitro, esclamando "l'è un teron", realizzando una chiara discriminazione territoriale; fatto aggravato dalla circostanza che tale comportamento è stato tenuto alla presenza di bambini di Il anni, così venendo meno alla sua precipua funzione di educatore nei confronti di minori allo stesso affidati nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa;
  2. la ASD Comunale Fontanafredda, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva per quanto ascritto al Signor Flavio Giust.

1.1. La Procura Federale Interregionale ha denunciato l'erroneità della decisione di prime cure sotto il profilo della pretesa en·oneità dei criteri ermeneutici adottati e dell'omessa valutazione di elementi ritenuti decisivi per l'affermazione della responsabilità in ordine ai fatti contestati.

  1. Con ordinanza n. 13/2020, adottata all'udienza del 29 luglio 2020, questa Corte ha chiesto alla Procura di depositare in giudizio tutti gli atti richiamati a sostegno del reclamo, oltre che del DASPO emesso dalla Questura di Pordenone nei confronti del Sig. Flavio Giust- oggetto di annullamento da parte del TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 35/2020 - e, in particolare, i verbali delle sommarie informazioni poste a sostegno di detto provvedimento.

La Procura, in data 3 agosto 2020, ha provveduto a depositare i seguenti atti: a) annotazione di servizio redatta dal personale D.I.G.O.S. in data 13.11.2019, b) tre verbali di S.I.T. rilasciate al personale della D.I.G.O.S. dai signori P.G., F.L., B.A.; c) "controdeduzioni" del Questore di Pordenone in relazione al ricorso proposto avverso il provvedimento DASPO emesso nei confronti del sig. Giust Flavio il 18.11.2019; d) sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 35 del 20 gennaio 2020.

  1. Il reclamo è stato quindi chiamato per la discussione all'udienza del 6 agosto 2020 e, a tale udienza, la causa è passata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

l. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata all'udienza del 6 agosto 2020 dalla difesa della parte deferita concernente l'asserita in·itualità dell'acquisizione degli atti disposta con l'ordinanza istruttoria n. 13/2020, in ragione della pretesa violazione dell'art. 62, comma 3, del CGS- secondo cui"/ procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive" - con conseguente richiesta, in via principale, di revoca dell'ordinanza medesima (stralciando gli atti depositati dal fascicolo ) ovvero, in via subordinata, di rimessione in tennini al fine di rendere possibile l'esercizio del proprio diritto di difesa.

l.l.L'eccezione non è fondata.

L'ordinanza istruttoria suddetta risulta, invero, adottata nel perimetro dei poteri istruttori che vanno riconosciuti anche al giudice di appello, essendo a quest'ultimo demandati, in base al combinato disposto degli artt. 50, comma 3, e 101, comma 3, del CGS, i più ampi poteri di indagine e di accertamento anche incaricando la "Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine", ed essendo ammissibili in tale grado anche "nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso". Peraltro, in relazione agli elementi di prova in concreto acquisiti con l'ordinanza n. 13 del29luglio 2020, deve escludersi in radice che l'acquisizione disposta abbia leso il diritto di difesa dell'incolpato , trattandosi di atti già noti alla parte e già ampiamente valutati nel contraddittorio con l'interessato in precedenti sedi giurisdizionali.

  1. Può ora passarsi all'esame del merito.
    • Ebbene , con la sentenza di primo grado impugnata è stato rigettato, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CGS, il deferimento in ordine ai fatti sopra specificati sul presupposto per cui l'accusa sarebbe stata formulata sulla base di un'istruttoria carente e, inoltre, senza idoneamente considerare alcuni (dirimenti) elementi:
  2. «il referto, che ancorché formato da un Dirigente arbitro (trattasi di gara della Categoria Esordienti) e non già da un Arbitro A.I.A. ai fini dell'Ordinamento Sportivo è comunque dotato dell'efficacia sancita dall'ati. 61, co. l C.G.S. ("/rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"); nel caso di specie a proposito del comportamento tenuto dai Dirigenti della Società Fontanafredda detto referto riporta crocettata la voce "Buono", senza null'altro aggiungere in proposito»;
  3. «le successive dichiarazioni del Dirigente arbitro», che avrebbero fatto riferimento «a quanto sarebbe stato appreso da altra persona, che a sua volta- oltre ad essere stato l'autore di un messaggio WhatsApp a proposito del fatto, e ad averne poi notiziato la stampa con successiva ampia ed esponenziale amplificazione mediatica del presunto occorso - aveva dichiarato non già di avere percepito le frasi "incriminate" (riferite all'origine meridionale dell'arbitro, ovvero contenenti gli epiteti indicati nell'atto di deferimento), ma di averle apprese a propria volta da altre persone, che le avrebbero direttamente sentite, ma che poi non sono state escusse in quanto non disponibili a rendere dichiarazioni al riguardo»;
  4. «nessuno dei soggetti le cui dichiarazioni sono state acquisite dalla Procura Federale Interregionale e che sono state poi sottoposte a questo Tribunale ha dichiarato di avere sentito direttamente le frasi indicate nel deferimento, frasi pertanto non oggetto di percezione diretta da parte di alcuno dei soggetti escussi, o le cui dichiarazioni siano state inserite in atti».
    • Ad avviso della Procura ricorrente, il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente valutato le motivazioni utilizzate dal TAR del Friuli Venezia Giulia a sostegno dell'annullamento del DASPO contenute nella sentenza n. 35/2020: infatti, il Tribunale Amministrativo, per avendo ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'integrazione di un comportamento da ritenersi pericoloso per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 6, comma l, lett. a), legge 13 dicembre 1989, n. 401, avrebbe ciò nondimeno "riconosciuto" l'addebitabilità al Sig. Giust di una condotta (ossia quella di aver proferito, rivolgendosi alla panchina dove erano presenti anche dei bambini, l'affermazione "l'è anca teron") che, per le sue oggettive caratteristiche, assumerebbe una chiara rilevanza disciplinare nell'ordinamento sportivo nei termini contestati con l'odierno deferimento.
  5. Tale assunto, anche tenuto conto dell'istruttoria svolta, non può essere condiviso.
    • Ed invero, deve in primo luogo osservarsi che dalla motivazione della citata sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia non è ricavabile alcuna statuizione in ordine al preteso accertamento di fatto relativo al comportamento offensivo e discriminatorio attribuito all'odierno incolpato durante lo svolgimento dell'incontro di calcio della categoria "Esordienti 2007" svoltosi a Sacile il 9 novembre 2019.
    • Il TAR, infatti, si è limitato a formulare un giudizio esclusivamente ipotetico, affermando che, anche nell'ipotesi in cui fosse stato in concreto tenuto il comportamento addebitato al Sig. Giust, "per lo meno per come ricostruibile dalle tre su indicate dichiarazioni acquisite dalla Digos", detto comportamento, "pur non improntato, per parole e contegno, a canoni di esemplare buona educazione", non avrebbe integrato "i presupposti di legge per l'emissione della misura" del DASPO, non potendo considerarsi, neanche in astratto, alla stregua di azioni violente o tali da incitare, inneggiare o indurre alla violenza.
    • Il giudizio del TAR, quindi, prescinde logicamente da qualsiasi accertamento di fatto, affennando  l'inesistenza  di condotte idonee a superare  la soglia di offensività richiesta per

 

l'irrogazione della suddetta misura di tutela anticipata della sicurezza e dell 'ordine pubblico sulla base di una considerazione meramente astratta di esse.

    • In secondo luogo , deve  rilevarsi che lo stesso giudice amministrativo ha evidenziato l'incompletezza dell 'istruttoria svolta dalla DIGOS , "atteso che le discordanti prove  acquisite

(n.d.r. in altro modo non pare  definibile la diversa descrizione del medesimo evento offerta,

da un lato, dai tre soggetti assunti a sommarie informazioni e, dall'altro, dal referto arbitrale e dalla dichiarazione della società -OMISSIS -) avrebbero dovuto suggerire l 'espletamento di più approfondite indagini o, per lo meno, una quanto mai opportuna interlocuzione endo­ procedimentale con l 'interessato, mediante rituale comunicazione di avvio del procedimento, stante la palese insussistenza, nel caso specifico, di ragioni di estrema urgenza ostative all'espletamento di tale incombente, peraltro  nemmeno esplicitate ".

    • Tali lacune, evidentemente , avrebbero reso necessaria , anche ai fini della valutazione della rilevanza disciplinare dei comportamenti contestati, un'autonoma attività di indagine da parte della Procura Federale , la quale, viceversa , è venuta a mancare, così come dimostrato dall 'esito dell 'istruttoria svolta in corso di causa.

Infatti, oltre a un'annotazione di servizio del personale della DIGOS , sono stati prodotti esclusivamente tre verbali di sommarie informazioni testimoniali raccolte dal personale della Questura, le quali, ancorché fra loro concordanti in ordine ai fatti contestati, provengono da soggetti che, come condivisibilmente osservato dal TAR, non sono neutrali rispetto alla posizione dell'allenatore odierno incolpato (in quanto supporter della squadra avversaria a quella allenata) , e risultano fra loro legati da rapporti di affinità o amicali, così da non offrire oggettivi riscontri all'attendibilità complessiva delle dichiarazioni rese , neppure su un piano di mera probabilità.

    • Il materiale probatorio posto a sostegno dell 'odierno deferimento, quindi, non consente di raggiungere il necessario livello di attendibilità della versione dei fatti riferita dalle fonti acquisite , sia per la loro oggettiva  parzialità, rappresentando una voce unilaterale e non idoneamente riscontrata con ulteriori fonti testimoniali della vicenda, sia perché esse si pongono in insanabile contraddizione con gli altri elementi di prova acquisiti, quali il referto arbitrale, di cui dà atto la stessa sentenza del TAR, che, nel caso di specie, a proposito del

 

comportamento  tenuto  dai Dirigenti  della Società Fontanafredda , riporta crocettata  la voce "Buono", senza null 'altro aggiungere in proposito.

 

  1. Alla luce di tutte le osservazioni che precedono e, in particolare , in ragione delle riscontrate carenze istruttorie, il reclamo deve quindi essere respinto.

 

P.Q.M.

 

 

La  Corte  Federale  d'Appello  (Sezione  Prima),  definitivamente  pronunciando  sul  reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo respinge.

 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it