F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 101 CFA del 3 agosto 2020 (Procura Federale Interregionale – Hellas Verona FC spa – Sig. Giancarlo Filippini – Torino FC spa – Sig. Massimo Bava – ACD Giovani Fucecchio – Sig. Benedetto Vaiani – Genoa Cricket and Football Club spa – Sig. Michele Sbravati – Sig. Marco Betelli – Città di Pontedera – Sig. Paolo Pastacalci – San Gimignano – Sig. Simone Nogara – AS Roma spa – Sig. Massimo Tarantino N. 150/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 101/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 150/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N.  101/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 


 

 

composta dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE


Antonio Rinaudo – Componente

Raffaele Tuccillo – Componente Relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Sul reclamo numero di registro 150/CFA del 2020, proposto dalla Procura Federale Interregionale della F.I.G.C.

 

contro

 

Benedetto Vaiani, Luca Baldini, Roberto Angarelli, Pierluigi Serafini, Alessandro Bezzini, Fabrizio Baldacci, Umberto Colzi, Andrea Borracelli, Francesco Amato, Roberto Degli Innocenti, Simone Nogara, Benassi Elio, Arfanotti Mario, Alessia Mancini, Mario Angelo Morosi, Marco Bertelli, Michele Sbravati, Bava Massimo, Massimo Tarantino, Giancarlo Filippini, Massimo Indragoli, Paolo Pastacaldi, Mauro Ferretti, Luca Baldi, FC Fornacette Casarosa ASD, ACD Giovani Fucecchio 200, SSD Antignano arl, ASD Portuale Guasticce, ASD Salivoli Calcio, ASD Collevica, ASD San Giusto, ASD Atletico Grosseto, SSDARL


Jolly Montemurlo, ASD Polisportiva Prato Nord, APD Sangimignano Sport Scoopsd, AS Progetto Intesa All Camp, GS Arci Pianazze, ASD Apige, ASD Capoliveri, Genoa Cricket And FC Spa, Torino Football Club Spa, AS Roma Spa, Hellas Verona FC Spa, AS Lucchese Libertas 1905 Srl, US Città di Pontedera Srl, US Arezzo Srl, ASD Pisa Academy

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 153/TFN-SD 2019/2020;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 30 luglio 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e sentiti: l’Avv. Salvatore Casula per la Procura Federale Interregionale, l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società Torino

F.C. S.p.A. e il sig. Massimo Bava, l’Avv. Stefano Fanini per la società Hellas Verona e il sig. Giancarlo Filippini, l’Avv. Daniele Rocchi per la società ACD Giovani Fucecchio e il sig. Benedetto Vaiani, l’Avv. Mattia Grassani per la società Genoa Cricket and Football Club

S.p.A. e il sig. Michele Sbravati, l’Avv. Massimo Diana per il sig. Marco Bertelli, l’Avv. Antonio Conte per la società AS Roma S.p.A.; nessuno è presente per le società Città di Pontedera e San Gimigno e per i sigg.ri Paolo Pastacaldi e Simone Nogara;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 20 maggio 2020 la Procura Federale deferiva i soggetti e le società indicati in epigrafe per avere: quanto alle persone fisiche, nella stagione sportiva 2016/2017, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1, ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettere A, nella rispettiva qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione delle proprie squadre al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno”, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC; quanto alla società

FC Fornacette Casarosa ASD, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva quanto ascritto ai signori Orsini Marco (Presidente) e Mazzei Ferdinando (collaboratore non tesserato); quanto alle società AC Giovani Fucecchio, ASD Antignano Calcio, Pisa Academy, Portuale Guasticce ASD, Tau Calcio Altopascio, ASD Salivoli Calcio, ASD Collevica, Maliseti Tobbianese ASD, ASD San Giusto, ASD Atletico Grosseto , Apige ASD, Capoliveri ASD, APD Sangimignano, Jolly Montemurlo, ASD Prato Nord, GS Arci Pianazze, ASD Progetto Intesa e US Arezzo Srl, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto ai rispettivi presidenti all’epoca dei fatti; quanto alle società US Pontedera, AS Lucchese Libertas, Empoli FC, Genoa FC, Torino FC, AS Roma e Hellas Verona FC , ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto ai rispettivi dirigenti responsabili del settore giovanile.

Con la decisione n. 153/TFN-SD 2019/2020, il Tribunale Federale Nazionale, facendo salvi i patteggiamenti disposti: dichiarava improcedibile il deferimento nei confronti dei restanti incolpati; disponeva trasmettersi gli atti alla Procura Federale, come da sua richiesta, in relazione alla fattispecie della falsa autorizzazione al torneo. In particolare, nella motivazione della sentenza si faceva riferimento alla decisione delle richieste di patteggiamento depositate ai sensi dell’art. 127 CGS dalla ASD Tau Calcio Altopascio, dal sig. Tommaso Guasti, dalla ASD Malitesi Tobbianese e dall’Empoli FBC Spa, e decise come da separata ordinanza. Si precisava poi che l’avviso di conclusioni delle indagini era pervenuto tra il 25 novembre 2019 e il 10 gennaio 2020, mentre il deferimento risultava notificato ai deferiti in data 20 maggio 2020 o comunque successiva, con ampio superamento dei termini perentori previsti dall’art. 125 CGS, “L’eccezione preliminare sollevata da alcuni deferiti, che risulta essere tra quelle rilevabili d'ufficio, fatti salvi i patteggiamenti già disposti, merita accoglimento nei riguardi di tutti gli incolpati”.

La decisione era impugnata dalla Procura Federale Interregionale della F.I.G.C.

Si costituivano, depositando memoria con cui chiedevano dichiararsi l’inammissibilità del deferimento ovvero il rigetto del reclamo, Giancarlo Filippini, la Hellas Verona F.C. s.p.a., Massimo Bava, la  Torino F.C.  s.p.a.,  Giovanni Fucecchio, Benedetto Vaiani, Michele

Sbravati, Genoa C.F.C. s.p.a., Marco Bertelli, U.S. Città di Pontedera s.r.l., Paolo Pastacaldi, Sangimignano Sport Scoopsd.

La comunicazione della fissazione dell’udienza del 30 luglio 2020 non si perfezionava nei termini di legge, pur abbreviati, per Luca Baldini, Roberto Angarelli, Pierluigi Serafini, Fabrizio Baldacci, Andrea Borracelli, Benassi Elio, Arfanotti Mario, Mario Angelo Morosi, Massimo Indragoli, SSD Antignano arl, ASD Portuale Guasticce, ASD Collevica, ASD Atletico Grosseto, AS Progetto Intesa All Camp, GS Arci Pianazze, AS Lucchese Libertas 1905 Srl.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Occorre preliminarmente rilevare che non sono emersi adeguati elementi per ritenere che l’avviso di convocazione per l’udienza del 30 luglio 2020 sia tempestivamente pervenuto a conoscenza di alcune delle parti e, in particolare, di Luca Baldini, Roberto Angarelli, Pierluigi Serafini, Fabrizio Baldacci, Andrea Borracelli, Benassi Elio, Arfanotti Mario, Mario Angelo Morosi, Massimo Indragoli, SSD Antignano arl, ASD Portuale Guasticce, ASD Collevica, ASD Atletico Grosseto, AS Progetto Intesa All Camp, GS Arci Pianazze, AS Lucchese Libertas 1905 Srl.

Ai sensi dell’art. 103 CGS, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Si prevede inoltre che tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Nel caso di specie, i termini sono stati abbreviati ma non vi è prova che la comunicazione sia pervenuta a conoscenza delle citate parti nel termine abbreviato di sei giorni liberi antecedenti alla data di fissazione dell’udienza.

Con separata ordinanza redatta a verbale di udienza si è pertanto proceduto a separare dal presente giudizio la posizione delle citate parti con fissazione dell’udienza al 1o settembre 2020.

  1. Con riferimento alle altre parti (Benedetto Vaiani, Alessandro Bezzini, Umberto Colzi, Francesco Amato, Roberto Degli Innocenti, Simone Nogara, Alessia Mancini, Marco Bertelli, Michele Sbravati, Bava Massimo, Massimo Tarantino, Giancarlo Filippini, Paolo Pastacaldi, Mauro Ferretti, Luca Baldi, FC Fornacette Casarosa ASD, ACD Giovani Fucecchio 200, ASD Salivoli Calcio, ASD San Giusto, SSDARL Jolly Montemurlo, ASD Polisportiva Prato Nord, APD Sangimignano Sport Scoopsd, ASD Apige, ASD Capoliveri, Genoa Cricket And FC Spa, Torino Football Club Spa, AS Roma Spa, Hellas Verona FC Spa, US Città di Pontedera Srl, US Arezzo Srl, ASD Pisa Academy) il giudizio può essere definito.

Con l’atto di impugnazione della decisione, la Procura ha sostenuto che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 45 e 142 C.G.S. In particolare, poiché l’iscrizione del procedimento risale al 12.3.2019, data antecedente all’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019 e pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019), trova applicazione, ai sensi dell’art. 142, primo comma, del nuovo C.G.S., il precedente codice, durante la vigenza del quale i termini per lo svolgimento delle indagini erano da intendersi ordinatori e non perentori, con conseguente necessità di riforma della sentenza impugnata.

Si costituivano in giudizio, depositando memoria, Giancarlo Filippini, la Hellas Verona F.C. s.p.a., Massimo Bava, la Torino F.C. s.p.a., Giovanni Fucecchio, Benedetto Vaiani, Michele Sbravati, Genoa C.F.C. s.p.a., Marco Bertelli, U.S. Città di Pontedera s.r.l., Paolo Pastacaldi, Sangimignano Sport Scoopsd contestando espressamente le argomentazioni della Procura, chiedendo conferma della decisione adottata dal Tribunale. Sottolineavano, in ogni caso, che anche in caso di accoglimento del reclamo formulato dalla procura sarebbe necessario annullare la sentenza con rinvio al primo giudice.

    1. Con una prima eccezione è stato chiesto dichiararsi l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del presente giudizio per violazione del principio del ne bis in idem. L’eccezione non può trovare accoglimento.
      • Si osserva sul punto che il primo procedimento disciplinare ha riguardato la partecipazione al torneo di arbitri estranei alla FIGC mentre quello oggetto del presente giudizio ha ad oggetto la partecipazione a un torneo non autorizzato dalla FIGC. Ne discende che non vi è identità tra i soggetti destinatari dei provvedimenti né con riferimento ai rispettivi

oggetti, elementi necessari per descrivere una identità di giudizio rilevante al fine del ne bis in idem (si veda, tra le altre, Cass., sez. un., 23 aprile 2019, n. 11161, che evidenzia che ai fini del principio in esame occorre che la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell’azione, personae, causa petendi e petitum).

In ogni caso, parte reclamata avrebbe dovuto proporre espressamente reclamo sul punto, mentre la formulazione di tale eccezione solo in corso di giudizio è qualificabile come domanda nuova e come tale inammissibile.

      • Con riferimento alla questione della falsificazione dell’autorizzazione, parte resistente ritiene potersi anche configurare un terzo giudizio sul medesimo fatto, ma sul punto, oltre a ribadire le motivazioni già espresse al paragrafo precedente, si osserva che la sentenza impugnata non è intervenuta con contenuto decisorio sul punto, limitandosi a rimettere gli atti, con provvedimento non definitivo del giudizio, ma sostanzialmente istruttorio, alla Procura stessa. L’eventuale violazione del principio in questione potrà, pertanto, nel caso, essere contestata solo nel momento in cui e se verrà instaurato un nuovo giudizio ovvero un nuovo procedimento disciplinare diretto a contestare la falsità della documentazione depositata. A tale giudizio è invece estranea l’impugnazione degli atti della procedura disciplinare sulla falsità della documentazione.
    1. Il reclamo proposto dalla Procura deve trovare parziale accoglimento.

Ai sensi dell’art. 142, comma 1, del CGS vigente “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”.

Ne discende che, in deroga al principio del tempus regit actum, il legislatore del codice ha espressamente previsto l’ultrattività del precedente codice con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva.

Sotto un profilo soggettivo, l’ambito applicativo della disposizione è riferibile agli organi del sistema della giustizia sportiva. L’art. 45, rubricato organi del sistema della giustizia sportiva, prevede che “Sono organi del sistema della giustizia sportiva… e) la Procura federale”. Ne discende che la Procura federale è un organo della giustizia sportiva. La diversa tesi che vuole escludere la Procura dai soggetti di cui al citato art. 45 porterebbe alla conclusione, illogica e irrazionale, che dinanzi alla stessa non sia mai immaginabile una fase procedimentale, cosa

non sostenibile anche alla luce del tenore letterale delle disposizioni dirette a trattare il procedimento disciplinare.

Sotto un profilo oggettivo, la disposizione fa riferimento ai procedimenti pendenti innanzi ai suddetti organi. Il Capo II, del Titolo V del Codice è espressamente riferito al “Procedimento disciplinare” ed anche le successive disposizioni di cui agli artt. 118 ss. del codice individuano il procedimento disciplinare come unico e le indagini come fase dello stesso procedimento. A tale conclusione si perviene, in base al criterio sistematico, argomentando dalla collocazione della disciplina delle indagini all’interno del capo dedicato al procedimento disciplinare. Sempre in chiave sistematica può ancora evidenziarsi che il deferimento costituisce solo uno degli alternativi esiti di una fase del procedimento disciplinare, come emerge dalle disposizioni in tema di archiviazione, se si considera che l’art. 122, comma 3, CGS qualifica espressamente l’archiviazione come “provvedimento”, da intendersi, quindi, come atto conclusivo di un procedimento instaurato. L’archiviazione prescinde dal deferimento ma costituisce una possibile e alternativa conclusione del procedimento disciplinare.

Il legislatore peraltro non distingue tra atto interno e atto a rilevanza esterna (in senso differente si esprime il Collegio di Garanzia dello Sport n. 58 del 2016) al fine di individuare il momento di avvio del procedimento, potendosi eventualmente solo distinguere tra fasi di un unico procedimento, distinzione tra fasi procedimentali che tuttavia non appare dall’esame dell’art. 142. Ne discende che anche sotto il profilo oggettivo appaiono ricorrere i presupposti per applicare l’art. 142 CGS.

Nel caso di specie, il procedimento è stato iscritto il 12.3.2019, mentre il codice della giustizia sportiva vigente è entrato in vigore il 17 giugno 2019. Anche sotto il profilo temporale, pertanto, appare applicabile la citata disposizione.

    1. Una volta stabilita l’applicabilità del CGS previgente, occorre pertanto analizzare la conformità della decisione alle disposizioni di tale codice.

In seguito all’iscrizione del procedimento e alla proroga concessa alla prosecuzione delle indagini, veniva emessa in data 25.11.2019 la comunicazione di conclusione delle indagini, la cui ultima notifica si perfezionava in data 10.1.2020.

Il deferimento veniva quindi emesso in data 20.5.2020.

Il Tribunale ha in particolare ritenuto decorso il termine prescritto per legge dal nuovo codice (art. 125, secondo comma, ai sensi del quale “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”) tra la data del 10.1.2020 e quella del 20.5.2020.

Occorre premettere, come da costante orientamento degli organi di giustizia sportiva (si veda Collegio di Garanzia dello Sport, sez. un., 1 giugno 2017, n. 42), che anche durante la vigenza del codice abrogato, il dies a quo per l’esercizio dell’azione disciplinare nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, va individuato per tutti dalla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuate. Tale conclusione, che discende da un principio di carattere generale, è coerente con la disciplina dell’ordinamento processuale civile, conforme all’orientamento espresso in una fattispecie analoga dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e alla volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse.

Le sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione 8 marzo 2018, n. 11 e 7 aprile 2017, n. 25), con orientamento pienamente condivisibile, hanno ritenuto che sussiste, in capo alla Procura federale, un obbligo di avviare tempestivamente e portare celermente a compimento l’azione disciplinare non appena avuto notizia di fatti disciplinarmente rilevanti, tuttavia, i termini previsti dal CGS per lo svolgimento delle indagini e l’emanazione dell’atto di deferimento non hanno natura perentoria. In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto che “seguendo una diversa interpretazione di natura letterale, si può dedurre che la qualificazione perentoria dei termini indicati dall’art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC appare arbitraria e si pone in aperto contrasto con il disposto dell’art. 1, com. 2, del medesimo regolamento di giustizia federale. Infatti, tale norma chiama in ausilio il Codice della Giustizia Sportiva CONI emanato nel 2014 in seguito alla riforma del settore, in caso di carenza normativa all’interno del codice federale. A questo punto il passaggio logico impone il rimando al CGS CONI, il quale non contiene alcuna norma che determini i caratteri di perentorietà ai termini dell’azione disciplinare. Non si riscontra, nemmeno, una norma replica dell’art. 38, com. 6, CGS FIGC che stabilisce una perentorietà estesa a tutti i termini presenti nel medesimo codice. A fortiori, pertanto, codesto Collegio reputa opportuno richiamare l’art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme

generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull’art. 152, com. 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni termine è considerato ordinatorio, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato, altresì, che la perentorietà può anche ricavarsi in assenza di un’espressa Pag 14 qualificazione normativa, purché si possa desumere “dalla considerazione dello scopo”, “dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa” (Cass. Sez. Un., n. 19980/2014) Di conseguenza, sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall’art. 2, com. 6, CGS CONI, sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l’esercizio dell’azione disciplinare a cura delle procure federali”.

Ne discende il carattere non perentorio del termine.

Occorre, pertanto, valutare se il termine utilizzato dalla Procura sia stato o meno ragionevole. Il collegio ritiene che nel caso in esame, in cui sono stati deferiti più soggetti dell’ordinamento sportivo in relazione a fatti tra loro connessi, l’acquisizione del materiale probatorio, l’esame delle memorie delle parti (il termine assegnato era il 25.1.2020) e le notificazioni delle comunicazioni si distribuiscono fisiologicamente lungo un lasso di tempo superiore rispetto a quanto avviene nei procedimenti che coinvolgono un numero più ristretto di soggetti. Inoltre, nel caso controverso, alcuni elementi istruttori idonei a determinare l’avvio di ulteriore attività istruttoria sono emersi nel corso delle stesse indagini. Pertanto, l’eterogeneità e il numero delle posizioni e la pluralità e la complessità dei fatti giustificano il termine concretamente utilizzato dalla Procura per l’emissione del deferimento.

Il reclamo deve pertanto essere accolto sul punto.

    1. La conseguenza derivante dall’accoglimento del citato motivo di reclamo è descitta all’art. 106 CGS, ai sensi del secondo comma del quale, tra l’altro, “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la

violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”.

Ne discende che l’annullamento della decisione di primo grado sul punto comporta il rinvio al primo giudice per l’esame del merito. Mentre le parti hanno il diritto e il dovere di indicare i motivi di ricorso e formulare le relative richieste, le conseguenze derivanti dall’accoglimento di un motivo di ricorso devono essere valutate dal giudice, il quale in base alle disposizioni applicabili dovrà applicare la disciplina prevista dalla legge. Nel caso di specie, pertanto, la conseguenza dell’accoglimento del motivo di ricorso formulato da parte ricorrente è rappresentata dall’annullamento con rinvio al primo giudice, come previsto espressamente dalla legge e come necessario per garantire il rispetto del principio del doppio grado di giudizio. Non si riscontra d’altro canto un vizio di ultrapetizione o di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia perché nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado formulata da parte reclamante deve ritenersi implicitamente contenuta anche quella di annullamento con rinvio, sia perché, come già evidenziato, gli effetti dell’annullamento della decisione sono determinati d’ufficio dal giudice in base alle previsioni di legge e a prescindere dalle richieste di parti (le ipotesi di annullamento senza rinvio così come quelle in cui è possibile la riforma nel merito della decisione sono descritte puntualmente dal citato art. 106 CGS).

    1. Le parti hanno evidenziato che la decisione relativa al patteggiamento implicherebbe una decisione sul merito svolta da parte della sentenza o comunque un’incongruenza in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto esprimersi sul patteggiamento nel caso in cui avesse ritenuto, come poi ha fatto, inapplicabili le sanzioni per motivi procedimentali o sostanziali. La questione è inidonea a incidere sull’esito del giudizio, occorre infatti osservare che nessuna delle parti ha impugnato il capo della sentenza in oggetto e che, in ogni caso, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il patteggiamento per alcune delle parti non è idonea a incidere sulla posizione di altri concorrenti, né risulta svolto, in modo espresso o implicito, dall’esame della decisione impugnata, alcuna valutazione sul merito dell’indagine e quindi sui presupposti per l’applicabilità o meno della sanzione nei confronti dei reclamati.
  1. Pertanto, disposto lo stralcio delle posizione delle parti per cui non sono stati rispettati i termini liberi tra comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza e data dell’udienza, il

reclamo deve trovare parziale accoglimento, con rinvio al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il giudizio di merito.

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (IV Sezione), disposto lo stralcio delle posizioni come da verbale di udienza, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il giudizio nel merito.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

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