F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 092 CFA del 20 Luglio 2020 (Spezia Calcio S.r.l./Cimiano Calcio S.S.D.AR.L./Sig. Tommaso Augello) N. 148/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 092/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 148/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 092/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Signori: Carlo Sica – Presidente


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONE QUARTA


Ivo Correale - Componente

 

Marco Stigliano Messuti – Componente Relatore

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo n. 148 del 2019-2020, proposto da Spezia Calcio Srl in persona del legale rappresentante pt

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, pubblicata con C.U. n. 71, del 24 giugno 2020.

Visto il reclamo con i relativi allegati depositato in data 2 luglio 2020; Visti tutti gli atti di causa;

Visti i provvedimenti di sospensione dei termini adottati dal Presidente Federale di cui ai C.U. n. 178/A del 9 marzo 2020; n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020;


relatore nella riunione del giorno 15 luglio 2020 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CAF - l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti.

È altresì comparso l’Avv. Gianpaolo Calò il quale ha rappresentato che in data 14/7/2020 era stata depositata presso la Segreteria della CAF procura speciale rilasciata dallo Spezia Calcio Srl a se medesimo, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Eduardo Chiacchio e che “ratifica e sottoscrive il ricorso proposto dalla società al quale si riporta”.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso n. 268 del 22.11.2019, la società Cimiano Calcio SSD arl richiedeva alla Commissione Premi di Preparazione, nei confronti della Spezia Calcio Srl, la certificazione del premio alla carriera relativamente al calciatore Tommaso Augello, il quale, in data 04.11.2019, aveva esordito in serie A nella partita Spal - Sampdoria. La società istante precisava di aver tesserato da giovane l’atleta con tesseramento annuale, nelle stagioni dal 2002/2003 al 2011/2012 compresa.

Con delibera del Com. Uff. 5/E del 18.12.2019 la Commissione Premi di Preparazione, accertata l’attendibilità della richiesta, letta la relazione del Comitato Regionale Lombardia, certificava a favore della Cimiano Calcio SSD arl, ed in danno alla Spezia Calcio Srl, il premio alla carriera, quantificandolo in € 108.000,00, limitandolo alle stagioni dal 2006/2007 al 2011/2012 compresa.

La certificazione veniva notificata il 13.01.2020, e in data 11.02.2020 lo Spezia Calcio Srl proponeva ricorso innanzi al TFN – sezione vertenze economiche.

Assumeva la società reclamante che l’atleta nella stagione 2011/2012 sarebbe stato effettivamente tesserato per la Cimiano Calcio Srl, ma immediatamente ceduto con tesseramento a titolo temporaneo a favore della società Ponte S.P. Isola SSD arl, la quale avrebbe utilizzato l’atleta per tutta la stagione 2011/2012.

Richiamando giurisprudenza del Tribunale, che riteneva meritevole del premio alla carriera la società che effettivamente avesse utilizzato e quindi addestrato il calciatore per la stagione di riferimento e ciò prescindendo dalla titolarità del vincolo, richiedeva l’annullamento della certificazione relativamente alla stagione 2011/2012 per tali motivi.

Il Tribunale rigettava il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso è infondato. Invero sebbene le argomentazioni della ricorrente in astratto appaiano corrette, nel senso che questo Tribunale ha più volte ribadito che il premio sarebbe spettato alla società che, nella stagione di riferimento, avesse svolto effettiva attività di addestramento, nella vicenda che qui ci occupa, l’atleta, nella stagione  2011/2012, ha militato e giocato esclusivamente  nella Cimiano Calcio SSD arl.

Dall’esame dell’anagrafica - tesseramenti dell’atleta, infatti, risulta che esso abbia militato ininterrottamente con la Cimiano Calcio dalla stagione 2002/2003 a quella 2011/2012 compresa.

Nella successiva stagione 2012/2013 l’atleta risultava inizialmente tesserato ancora per la Cimiano Calcio SSD arl, successivamente, in data 02.08.2012, veniva trasferito a titolo temporaneo alla società Ponte S.P. Isola SSD arl.

Ma la contestazione della reclamante Spezia Calcio riguarda l’asserita erroneità della certificazione del premio per stagione 2011/2012, durante la quale l’atleta Augello è stato tesserato per l’intera stagione con la Cimiano Calcio SSD arl.

Da ciò consegue l’esattezza della certificazione del Premio da parte della Commissione Premi e l’infondatezza del ricorso proposto dalla Spezia Calcio Srl, che come tale va rigettato”.

Avverso la predetta decisione lo Spezia Calcio Srl, con atto sottoscritto dal solo legale rappresentante sig. Stefano Chisoli, e depositato in data 2 luglio 2020, proponeva reclamo alla Corte Federale di Appello, sostenendo che la pronunzia era frutto di un errore materiale della lettura del sistema telematico federale AS400. Infatti, il calciatore Tommaso Augello in data 11/8/2011 era stato dato in prestito alla società A.C. Ponte S.P. Isola SSD arl e pertanto il premio alla società Cimiano Calcio SSD arl andava negato per la stagione 2011/2012 ed il premio conseguentemente ridotto ad euro 90.000,00(novantamila/00).

Con dispositivo n. 98/CFA 2019/2020 pubblicato in data 15 luglio 2020, il reclamo veniva dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come già esposto nella parte in fatto, il reclamo è stato proposto e depositato presso la segreteria della CFA direttamente dalla società calcistica senza il ministero di un difensore.

Infatti, il gravame risulta sottoscritto unicamente dal legale rappresentante della società sig. Stefano Chisoli.

A differenza del giudizio di I° grado che si svolge dinanzi al TFN, nelle sue articolazioni, nazionale e territoriale, laddove ai sensi dell’art. 80, comma 2, CGS le parti possono stare in giudizio personalmente, nella fase di appello l’art. 100, comma 2 dispone che le parti “non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.

Il che comporta, necessariamente, l’obbligo della “difesa tecnica” nei giudizi che si svolgono dinanzi alla CFA fin dalla proposizione e sottoscrizione del reclamo.

Va osservato, al riguardo, che la stessa rubrica dell’art. 100 CGS recita: “Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”. Una lettura sistematica della rubrica porta a concludere che il procedimento dinanzi alla CFA, possa essere attivato, nella forma del reclamo, necessariamente ed esclusivamente con il ministero di un difensore.

La procura alle liti infatti costituisce il presupposto della valida istaurazione del rapporto “processuale” e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cpc, il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data successiva alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e purché l’atto risulti già sottoscritto dal difensore.

Nel caso di specie il rapporto processuale si è costituito in data 2 luglio 2020 con il deposito del reclamo, mentre la procura ad litem è stata rilasciata dallo Spezia Calcio Srl in data 14/7/2020 (il giorno prima dell’udienza) agli Avvocati Chiacchio e Calò.

Il vizio, ab origine di assenza di jus postulandi, e quindi di inesistenza assoluta del mandato difensivo al momento della proposizione, sottoscrizione e deposito del reclamo, ne determina la sua inammissibilità.

Né tantomeno può attribuirsi alcuna efficacia sanante del reclamo, ex tunc, alla procura rilasciata in data successiva, come verificatosi nel caso di specie.

Non è invocabile, infatti, l’art. 49, comma 7 del CGS il quale recita: “le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”.

Nel caso di che trattasi non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell’inesistenza giuridica dell’atto stesso nella sua rappresentazione documentale.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società Spezia Calcio Srl, lo dichiara inammissibile.

Dispone la notificazione alle parti con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it