F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 094 CFA del 24 luglio 2020 (Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Giardinetti F.C. 1957/Sig. Ranieri Antonio) N. 143/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 094/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 143/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N.  094/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE


 

Carlo Sica                         Presidente

 

Ivo Correale                     Componente (relatore)

 

Marco Stigliano Messuti    Componente ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

Sul reclamo numero di registro 143CFA del 2019/2020, proposto dal Procuratore Federale Interregionale

 

contro

 

 

 

A.S.D. Giardinetti 1957 e il relativo Presidente

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio F.I.G.,C. – L.N.D. pubblicata con Comunicato Ufficiale. n. 344 del 19.6.2020.

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza in videoconferenza del 15 luglio 2020 il dott. Ivo Correale e udito, per la reclamante, il rappresentante della Procura Federale, l’avv. Salvatore Casula;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue RITENUTO IN FATTO

  1. La Procura Federale Interregionale, a seguito di indagine promossa nei confronti della società A.S.D. Giardinetti 1957 in ordine alla mancata comunicazione preventiva al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente dell’organizzazione di alcuni “raduni” riguardanti giovani calciatori delle categorie “Primi calci”, “Pulcini” ed “Esordienti”, dal 25 giugno 2019 al 28 giugno 2019, dava luogo all’atto di deferimento del 28 novembre 2019 nei confronti della società e del suo Presidente, ove contestava la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, del C.G.S., “…in relazione a quanto disposto al punto 10.2 del Comunicato Ufficiale n. 1/2019 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/20 pubblicato in data 2.7.2019…”.
  2. Disposta ritualmente la convocazione delle parti, all’esito dell’udienza del 20 febbraio 2020, il Tribunale Federale Territoriale pronunciava la sentenza in epigrafe, con la quale proscioglieva dagli addebiti i deferiti, in quanto l’Organo requirente aveva imputato l’organizzazione dei raduni in questione, avvenuti dal 25 al 28 giugno 2019, in violazione di una norma successiva allo svolgersi dei fatti, risultando il Comunicato suddetto pubblicato solo il 2 luglio 2019.

4. Con rituale reclamo a questa Corte il Procuratore Federale Interregionale chiedeva la riforma di tale decisione, lamentando, in sintesi, quanto segue.

Violazione e mancata applicazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto al punto 10.2 del Comunicato Ufficiale n. 1/2018 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D. per la Stagione Sportiva 2018/19 pubblicato in data 2.7.2018 – Carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato”.

Il Procuratore, pur riconoscendo che l’affermazione del Tribunale secondo cui “nessuno può essere ritenuto responsabile dell’inosservanza di una norma entrata in vigore dopo il svolgersi della propria condotta” era in astratto condivisibile, rilevava che, in concreto, avrebbe dovuto prevalere l’altro principio, “Iura novit curia”, per il quale il Giudice - la cui conoscenza delle norme di legge è presupposta - è tenuto all’applicazione delle stesse anche

se non siano indicate dalla parte interessata o, come nel caso di specie, siano indicate in modo inesatto per un mero errore materiale.

Per il reclamante, in applicazione anche dell’altro principio del “tempus regit actum”, il Tribunale avrebbe dovuto chiedersi quale fosse dunque la norma da applicare e, facendolo, avrebbe facilmente avuto la risposta individuandola nel punto 10.2 del C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 2.7.2018, peraltro sostanzialmente identico al n. 1/2019 laddove affermava “Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato”. In sostanza, per il Procuratore il giudice di prime cure aveva dato luogo a un provvedimento perfino abnorme, perché, a fronte di una condotta ascritta ai deferiti debitamente provata e documentata, avrebbe potuto, e dovuto, verificare se questa avesse violato la normativa federale vigente, e ciò anche a prescindere dal fatto che, per un evidente errore materiale, nel deferimento si fosse impropriamente, e in modo inesatto, fatto riferimento al punto 10.2 del

C.U. n. 1 del 2.7.2019 anziché al medesimo punto 10.2, ma del C.U. n. 1 del 2.7.2018.

  1. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza del 15 luglio 2020 ove questa Corte, sentito il rappresentante della parte reclamante, lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    • Il Collegio, in primo luogo, rileva che ciò che il Procuratore Federale Interregionale ammette essere stato “un evidente errore materiale” nell’individuazione della norma ritenuta violata si è ripetuto più volte nello stesso atto di deferimento, ove il richiamo al C.U. n. 1 del 2.7.2019 si è palesato tanto nelle premesse del medesimo quanto nelle relative conclusioni. Ciò – osserva il Collegio - ha comportato quantomeno una mancanza della dovuta attenzione nella redazione di un atto di impulso che introduce il procedimento avanti al Giudice competente.

In secondo luogo, l’art. 125, comma 4, C.G.S. prescrive che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate…”, chiarendo che è onere dell’Organo procedente individuare le norme di riferimento.

    • Per quanto riguarda l’invocato principio “iura novit Curia”, il Collegio ritiene che esso, nell’ambito del diritto sportivo, non possa estendersi fino a porre rimedio a errori del

procedente nel dare luogo al deferimento, considerata anche la peculiare posizione della Procura Federale, organo inquirente e requirente e, come tale, anch’esso organo tecnico tenuto alla conoscenza esatta delle norme da proporre all’attenzione del decidente.

Valga richiamare le conclusioni della giurisprudenza, secondo la quale l’applicazione di tale principio  trova  comunque  un  limite  nel  principio  di  correlazione  tra  il  “chiesto  ed  il pronunciato”,   quest’ultimo   pure   da   considerare   principio   “cardine”  dell’attività giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. V, ord. n.15184/20 nonché sent. n. 8645/18 e n. 30607/18). In sostanza, l’esatto contenuto delle norme ritenute violate costituisce un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l’onere di allegare nel processo (Cass. Sez. L, n. 1760/18); né può essere richiesto al giudice di sopperire a errori materiali della parte promuovente il giudizio, arrivandosi altrimenti al paradosso che – a seguire il ragionamento del Procuratore Interregionale – sarebbe sufficiente a quest’ultimo descrivere i fatti materiali riscontrati  e lasciare  al giudicante  l’onere  di individuare  le  eventuali  norme  violate  e procedere alla loro applicazione.

    • Alla luce di tutto quanto illustrato, pertanto, il Collegio non ritiene il reclamo idoneo per l’accoglimento.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo respinge.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it