F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 103 CFA del 6 agosto 2020 (Sig. Matteo Mazzei – Procura Federale Interregionale) N. 167/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 103/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 167/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 103/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica, Presidente e Relatore Francesco Sclafani

Domenico Luca Scordino

 

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

 

DECISIONE


 

sul reclamo numero di registro 167/CFA 2019/2020, proposto dal Sig. Matteo Mazzei, difeso dall’Avv. Donatella Martorella, nel cui studio in Portoferraio alla via Dietro la Pieve

n. 3 è elettivamente domiciliato

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale Toscana pubblicata con C.U. del C.R. Toscana n. 2/TFT in data 17.07.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 agosto 2020, svoltasi in videoconferenza, l’Avv. Carlo Sica e uditi l’Avv. Donatella Martorella e per la Procura Federale Interregionale e l’Avv. Nicola Monaco per la Procura Federale Interregionale;


 

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

La vicenda all’esame della Corte origina dallo svolgimento nell’Isola d’Elba, Provincia di Livorno, di un torneo riservato alle categorie Pulcini e Primi Calci, che, pur debitamente autorizzato, si era svolto in data 8 dicembre 2018 con modalità non consentite per le due categorie interessate. In particolare, da notizie giornalistiche, era emerso che il torneo aveva visto la disputa di gare differenziate, classifiche e definizione delle gare anche attraverso l’effettuazione di  calci  di  rigore; modalità tutte  non  consentite  per le  due  categorie interessate la cui attività ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico (artt. 20 e 21 del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica).

Veniva, per tale ragione, deferito, tra altri, il Sig. Matteo Mazzei nella qualità di responsabile del settore giovanile della A.S.D. Marciano Marina.

Il TFT Toscana, sempre quanto al Sig. Mazzei non presente all’udienza, ne affermava la responsabilità sulla base delle dichiarazioni dal medesimo rese in fase di indagini in quanto “confermano integralmente il capo di incolpazione”, infliggendogli la sanzione dell’inibizione per mesi due.

Avverso la decisione del TFT, il Sig. Mazzei ha proposto reclamo deducendo: 1) l’irritualità della comunicazione del giorno e dell’orario dell’udienza; 2) la mancanza di ogni sua responsabilità per non essere stato presente al torneo; 3) di non essere all’epoca del fatto responsabile del settore giovanile della A.S.D. Marciano Marina ma solo dei bambini del 2009 non interessati dal torneo. Ha chiesto il suo proscioglimento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

La Corte ritiene di prescindere dalla valutazione del dedotto vizio procedurale relativo alla comunicazione del giorno e dell’orario dell’udienza, in quanto ritiene fondato nel merito il secondo motivo di reclamo.

Il Sig. Mazzei è stato deferito per omesso controllo e vigilanza sul regolare svolgimento del torneo secondo la normativa federale e secondo il regolamento del torneo autorizzato dalla delegazione provinciale di Livorno.

Il TFT lo ha ritenuto responsabile della violazione contestata sulla scorta delle dichiarazioni dal medesimo rese in fase di indagini.

Per contro, dato per assodato che il torneo era stato debitamente autorizzato nel rispetto della normativa federale, il Sig. Mazzei, in quelle dichiarazioni, non ha minimamente ammesso una sua responsabilità.

Vi si legge (dichiarazioni rese ai collaboratori della Procura Federale in data 24 luglio 2019), per quanto di interesse: alla domanda 3 su quali società avessero partecipato, la risposta è “Penso tutte le società dell’Elba perché io non ero presente”; alla domanda 4 sulle modalità di organizzazione sul posto del torneo, la risposta è “io non ero presente”; alla domanda 9 sulla modalità di effettuazione della premiazione, la risposta è “Non lo so perché non ero presente”.

Rispondendo alle domande 5, 6, 10, 11 e 12, riguardanti lo svolgimento in concreto del torneo, il Sig. Mazzei conferma i fatti oggetto di incolpazione, ma inequivocabilmente quali conosciuti successivamente alla disputa del torneo.

Essendo queste le risultanze istruttorie, la Corte non individua, in capo all’odierno reclamante, in costanza di una autorizzazione alla disputa del torneo regolarmente rilasciata dalla delegazione provinciale di Livorno, alcuna omissione di controllo e vigilanza perché il loro esercizio sarebbe stato possibile solo in effettiva presenza in loco.

Né le risultanze procedimentali danno prova e neppure indizi che comunque il Sig. Mazzei fosse stato notiziato prima o durante il torneo delle violazioni che sarebbero state commesse in concreto nella disputa dello stesso.

Pertanto, assorbiti il primo e il terzo motivo di reclamo, va accolto il secondo con proscioglimento dell’incolpato e annullamento della sanzione irrogata in primo grado. Dall’accoglimento del reclamo discende la restituzione al reclamante del versato contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (IV Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Matteo Mazzei lo accoglie, conseguentemente annulla la sanzione irrogata in primo grado. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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