F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 102 CFA del 6 agosto 2020 (Procura Federale Interregionale – Sig. Marco Messerotti – SSRDL Accademia Internazionale) N. 166/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 102/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 166/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N.  102/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente

Domenico Luca Scordino - Componente Francesco Sclafani – Componente (relatore) ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul  reclamo  numero  di  registro  166/CFA  del  2020,  proposto  dalla  Procura  Federale Interregionale della F.I.G.C.

 

contro

Marco Messerotti, e la SSRDL Accademia Internazionale in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Bonfogo;

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia,

L.N.D. di cui al C.U. n. 4 pubblicato il 16.07.2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza del 4 agosto 2020 l’Avv. Francesco Sclafani e uditi l’Avv. Nicola Monaco per la Procura Federale Interregionale e per i resistenti l’Avv. Francesca Bonfogo;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 7 febbraio 2020 la Procura Federale Interregionale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, L.N.D. il sig. Marco Messerotti, all'epoca dei fatti Presidente della SSRDL Accademia Internazionale, nonché quest’ultima società, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 co. 1, per aver a mezzo e- mail del 25 giugno 2019, senza preavviso, comunicato al giovane calciatore Alessandro Bernardi, all'epoca dei fatti di anni 9, l'impossibilità, da parte della società Accademia Internazionale, di garantire divertimento e miglioramento, suggerendo ai genitori del minore di trovare un’altra società per la stagione sportiva 2019-20.

Secondo la prospettazione della Procura la suddetta condotta si sostanzierebbe  in una arbitraria procedura di selezione di carattere tecnico, come tale discriminatoria siccome incompatibile con i principi che disciplinano il settore giovanile in questione, programmata in precedenza e adottata in violazione dell'impegno assunto dalla Società al momento dell'iscrizione 2017-18, secondo il quale tutti i bimbi che si sarebbero iscritti alla categoria Pulcini per la stagione 2018/2019 avrebbero automaticamente avuto accesso alla stagione successiva.

Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, L.N.D. ha assolto i suddetti deferiti ritenendo non dimostrato che la predetta comunicazione sia stata inviata “con l'intenzione di escludere il bambino per scelte tecniche”, risultando dagli atti che la comunicazione è stata invece determinata da esigenze di carattere organizzativo, sostanziandosi peraltro in “un mero invito, un suggerimento, senza alcun carattere perentorio”.

Con reclamo in data 22 luglio 2020 la Procura Federale Interregionale ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello, insistendo nelle proprie argomentazioni e richieste.

Entrambi i soggetti deferiti hanno presentato le loro controdeduzioni chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione di primo grado.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Procura sostiene che la motivazione contenuta nella decisione di assoluzione adottata dal Tribunale non sarebbe suffragata dalle risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe che la decisione di allontanare il giovane in questione è stata adottata per ragioni di carattere tecnico.

In effetti dagli atti di causa risulta che il Messerotti nel corso dell’audizione del 21.11.2019 resa dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, ha dichiarato quanto segue: “da tutto ciò è quindi maturata la decisione di trasmettere, alla fine della stagione sportiva passata, e precisamente in data 25.6.2019, la comunicazione diretta ai genitori di alcuni giovani calciatori, che mi viene esibita e che riconosco di aver approvato, ciò per una serie di motivi, tra cui la difficoltà di tesserare un numero sufficiente di istruttori qualificati e giovani calciatori con una maggiore attitudine al gioco del calcio”. Lo stesso ha inoltre precisato che, “la riduzione degli organici è stata effettuata dagli istruttori, sulla base del percorso di crescita del singolo calciatore e, quindi, sulla base di scelte tecniche”.

Tale dichiarazione resa dalla parte smentisce le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni difensive di entrambi i deferiti secondo le quali la decisione in questione sarebbe stata assunta per ragioni di carattere meramente organizzativo.

Peraltro, al di là delle legittime esigenze organizzative che possono aver indotto la Società ad una drastica riduzione dei giovani tesserati, il punto non è perché tale decisione è stata adottata, bensì sulla base di quali criteri sono stati selezionati i bambini da allontanare e quelli da confermare. Al riguardo, la suddetta dichiarazione del Messerotti non lascia alcun dubbio sul fatto che la scelta sia avvenuta per ragioni di carattere tecnico e nelle controdeduzioni al reclamo non vengono forniti elementi per mettere in dubbio la veridicità di tale dichiarazione

  1. peraltro dotata dell’attendibilità delle dichiarazioni confessorie - in quanto non viene

indicato in base a quale altro criterio, non discriminatorio, sarebbero stati scelti i bambini da allontanare.

Quanto al contenuto dell’e-mail in questione non si ritiene che essa possa essere qualificata come un semplice invito o suggerimento in quanto dalla sua formulazione letterale appare evidente che si tratta della comunicazione di una decisione assunta unilateralmente dalla Società e non discutibile, di fronte alla quale il destinatario non poteva far altro che prendere atto del suo allontanamento.

Peraltro, la suddetta comunicazione si pone in contrasto con lo specifico impegno, assunto dalla Società al momento del tesseramento, di confermare l’iscrizione del bambino anche per la stagione successiva, impegno sul quale il giovane calciatore ha legittimamente fatto affidamento. E l’ingiustificata lesione di tale affidamento non può che aver aumentato la delusione del bambino di fronte ad una così inaspettata decisione della Società in cui egli confidava di restare almeno per un’altra stagione.

La condotta in esame, complessivamente considerata, costituisce una violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di rispettare lo Statuto, il Codice, le Norme Organizzative Interne FIGC nonché le altre norme federali e osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nella fattispecie il suddetto precetto non risulta osservato perché il rapporto di una Società con un giovane calciatore di soli 9 anni deve essere improntato al rigoroso rispetto dei suddetti principi così come specificati dalle regole di condotta dettate dalla FIGC per il settore giovanile e scolastico. Tali regole si desumono dai comunicati ufficiali pubblicati per ogni stagione sportiva e dalla “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” diramata dalla FIGC, nei quali viene ribadito che l’attività calcistica del Settore Giovanile e Scolastico si ispira alla Carta dell’O.N.U. sui diritti del ragazzo nello sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo libero ONU), relativa all’attività sportiva giovanile. In particolare rileva l’art. 21del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il quale “l'attività della categoria “Pulcini” ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico”.

Ai diritti dei ragazzi indicati nelle suddette fonti normative - tra i quali rientra quello di fare sport, divertirsi e giocare anche se non si è un campione - corrispondono altrettanti doveri da parte dei dirigenti e delle società che devono conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire a tutti la possibilità di crescere e maturare attraverso lo sport.

Deve ritenersi, pertanto, che in presenza di un’esigenza organizzativa che imponga una riduzione del numero dei giovani calciatori, la Società è tenuta a selezionare i suoi tesserati con modalità e criteri conformi al principio secondo il quale, nella suddetta fascia di età, il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti. Ne consegue che la selezione dei tesserati effettuata secondo criteri di merito tecnico-agonistico non può essere ritenuta conforme al doveroso modello educativo a cui si ispira il suddetto principio.

 

Quanto alla sanzione da irrogare - considerate nel loro complesso le circostanze della condotta contestata e constatato che la Procura Federale non indica i criteri di quantificazione della sua richiesta sanzionatoria né nel deferimento, né nel reclamo – si rileva che l’illecito contestato dalla Procura riguarda l’allontanamento di un solo bambino (benchè i soggetti deferiti abbiano dichiarato di aver allontanato per la stessa ragione anche altri pulcini), che non si ravvisano gli estremi del dolo, dovendosi ritenere che i deferiti non si siano resi conto dell’illiceità della condotta ed infine che il Messerotti, in sede di interrogatorio, ha avuto un atteggiamento collaborativo riconoscendo di aver allontanato il giovane calciatore per ragioni tecnico- agonistiche.

 

Pertanto, si ritiene congruo irrogare al sig. Marco Messerotti la sanzione dell’inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. h) del Codice di Giustizia Sportiva e alla SSRDL Accademia Internazionale l’ammenda di € 800,00.

 

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (IV Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo accoglie e dichiara Marco Messerotti e la SSRDL ACCADEMIA INTERNAZIONALE responsabili della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per l’addebito ad essi ascritto nel deferimento per cui è reclamo; irroga a Marco Messerotti la sanzione di tre mesi di inibizione e alla società SSRDL ACCADEMIA INTERNAZIONALE la sanzione dell’ammenda di € 800,00.

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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