F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 104 CFA del 6 agosto 2020 (Sig. Andrea Ciarrocchi – ASD Calcio Flaminia ) N. 168/CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 104/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 168/CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 104/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri: Carlo Sica, Presidente
Francesco Sclafani, Componente
Domenico Luca Scordino, Componente relatore ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro n. 168/CFA/2020, proposto dal Sig. Andrea Ciarrocchi (matr. FIGC n. 2158035 - c.f. CRRNDR00A16H501B), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Ciarrocchi (c.f. CRRCLD65M03H501A), nei confronti della ASD Calcio Flaminia (matr. FIGC 920607)
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti del 17.07.2020 n. 50/TFNST notificato con relative motivazioni in data 17.07.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 4 agosto 2020 l’avv. Domenico Luca Scordino; uditi l’Avv. Claudio Ciarrocchi per il reclamante e l’Avv. Jennifer Bevilacqua per la resistente;
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo 23 luglio 2020, il Sig. Andrea Ciarrocchi impugnava la decisione del 17.07.2020 n. 50/TFN-ST resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti con la quale il Tribunale aveva disposto il rigetto del ricorso di primo grado promosso dal medesimo Sig. Andrea Ciarrocchi ai sensi dell’art 89, comma 1, lett. a) del CGS.
Sosteneva in particolare il sig. Andrea Ciarrocchi che il proprio tesseramento in favore della ASD Flaminia Calcio dovesse essere risolto o comunque annullato vuoi in ragione di una eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 c.c.) o persino impossibilità della prestazione, vuoi ancora e comunque per un vizio del consenso. La ragione della risoluzione o (alternativamente) del dedotto annullamento doveva rinvenirsi nella variazione ad opera della ASD Flaminia Calcio del campo di allenamento e nel fatto stesso che la ASD Flaminia Calcio avesse assunto una tale decisione per ragioni non rappresentate al calciatore al momento del tesseramento ed invece riguardanti la cessazione dei rapporti di collaborazione con la società Virtus Campagnano. Per un periodo di tempo, invero, l’ASD Flaminia Calcio aveva utilizzato un campo di allenamento situato proprio nel Comune di Campagnano Romano per l’attività juniores, mentre successivamente la società era tornata a utilizzare appieno il campo di gioco originario, situato nel Comune di Civita Castellana e quindi nello stesso Comune della sede legale. La suddetta variazione, da Campagnano a Civita Castellana, nella prospettazione del ricorrente, integrava un evento straordinario ed imprevedibile e comunque incideva nella libertà di contrarre di esso ricorrente.
In proposito, la decisione di primo grado – pur dopo aver accolto la possibile applicazione dei principi generali del codice civile ad integrazione delle NOIF – riteneva infondate o non provate le doglianze del sig. Andrea Ciarrocchi. Dunque, rigettava il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rigettare l’istanza di cancellazione proposta dall’avv. Ciarrocchi nel corso dell’udienza. Il passaggio ritenuto esorbitante dal ricorrente (contenuto a pag. 9 della memoria della ASD Flaminia Calcio), pur risultando oggettivamente poco influente rispetto all’oggetto del ricorso e del reclamo, e come tale certamente evitabile, non appare in effetti tale da integrare gli estremi della gratuita offesa o della alimentazione del malanimo tra le parti.
Nel merito, il reclamo non merita accoglimento.
Va premesso che le fattispecie di svincolo in ambito non professionistico appaiono espressamente tipizzate dall’art. 106 NOIF. Il sistema delle norme sportive appare poi completato dall’art. 42(1) NOIF, che opera quale norma di chiusura e a mente della quale “II tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: […] per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione”.
Il combinato disposto delle norme ora richiamate appare dunque rivolto ad un assetto che non sembra consentire - come invece ammesso con eccessiva facilità dal Tribunale di primo grado
- l’applicazione di principi civilistici che non siano effettivamente richiamati dalle NOIF o che non siano destinati a regolare ambiti del tutto non regolati dalle NOIF.
Di qui, dunque, il rigetto del reclamo proposto.
Peraltro, e per mera completezza di decisione, è comunque da dire che il reclamo di cui si discute resterebbe non fondato anche nell’ipotesi in cui si volessero applicare gli istituti civilistici richiamati dal ricorrente.
Come rilevato dal Tribunale di primo grado e dalla difesa della ASD Flaminia Calcio, è vero infatti che la ASD Flaminia Calcio non ha mai modificato la propria sede legale. La ASD Flaminia Calcio ha effettivamente modificato il campo di allenamento e di gioco; ma ciò è avvenuto - come risulta agli atti di causa - nel senso di tornare al campo originario e nel rispetto delle norme federali. Non appare dunque configurabile né un evento straordinario, né soprattutto un evento imprevedibile (usando la normale diligenza), dal quale far derivare lo svincolo dal tesseramento. Non v’è dunque spazio per il richiamo ad una eccessiva onerosità sopravvenuta o impossibilità della prestazione. Del resto, lo stesso ricorrente si esprime in toni sostanzialmente dubitativi, ovvero di assenza di certezze sulla possibilità per la ASD Flaminia Calcio di tornare al campo in origine revocato dal Comune di Civita Castellana: il che, però, contraddice la natura imprevedibile di un tale evento. Il cambio del campo di allenamento o di gioco non era forse certo, ma non poteva dirsi imprevedibile.
Neppure appare configurabile un errore o vizio del consenso nella sottoscrizione del tesseramento. Del resto, è pacifico che il calciatore fosse a conoscenza, proprio all’atto del tesseramento, di quale fosse la sede della ASD Flaminia Calcio e non risulta che la società
avesse in un qualche modo assicurato o dedotto come presupposto del contratto la mancata modifica futura (secondo le norme federali) del campo di allenamento o di gioco. Né simili condizioni erano state in qualche modo apposte o dichiarate dal sig. Ciarrocchi al momento del tesseramento. Inoltre, nessuna concreta prova di riconoscibilità del proprio asserito errore è stata dedotta dal ricorrente, divenendo per ciò stesso detto errore - ove pure intervenuto - irrilevante.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda relativa alla risoluzione del contratto per violazione delle norme federali, non essendo stata in concreto addotta alcuna specifica violazione delle regole riguardanti il tesseramento o lo svincolo. E ciò, dovendosi nuovamente sottolineare che solo l’eventuale individuazione di un vizio proprio afferente le norme speciali in tema di tesseramento o svincolo avrebbero potuto consentire l’accoglimento del ricorso e del reclamo.
Il rigetto del reclamo consente di considerare assorbite le istanze istruttorie proposte dalla ASD Flaminia Calcio. In conclusione, e nei termini di cui in motivazione, la decisione del Tribunale deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (IV Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 168/CFA/2020 proposto dal Sig. Ciarrocchi Andrea lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.