Foto

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 087CFA del 6 luglio 2020 (Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A./A.S. Viterbese Castrense/Lega Italiana Calcio Professionistico) N. 121/CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 087/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 121/CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 087/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE


 

Mario Luigi Torsello, Presidente

 

  1. Paolo Cirillo, Componente Mauro Mazzoni, Componente Carlo Sica, Componente

Federica Varrone, Componente (relatore)

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo numero di registro 121/CFA/2019-2020, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Luca Percassi, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Pietro Bianchi

 

Contro

 

Lega Italiana        Calcio Professionistico, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bonanni

 

e nei confronti della

 

Società A.S. Viterbese Castrense, in persona del legale rappresentante p,t., non costituita; Sig. Aimone Calì, non costituito;


per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 41/TFN- ST/2019/2020 – Reg. Prot. 45/TFN-ST, pubblicata in data 20.2.2020;

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza della CFA del 12.6.2020 con cui la Sezione Quarta ha rimesso il reclamo in epigrafe alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 99, comma 5, CGS;

 

Relatore nell'udienza del  giorno 1.7.2020, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Federica Varrone e uditi, sempre in videoconferenza come da verbale, per il reclamante, l’avv. Gian Pietro Bianchi e per la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’avv. Manuel Sandoletti, delegato dall’avv. Avv. Francesco Bonanni;

 

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

 

    • Con ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - la società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. chiedeva l’annullamento della decisione dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico del 10 gennaio 2020, con la quale era stata respinta la richiesta di variazione di tesseramento del calciatore Aimone Calì in favore della AS Viterbese Castrense perché in contrasto con l’art. 95, comma 2, NOIF.
      • In fatto, l’Atalanta deduceva che:

 

 

  1. il calciatore Aimone Calì, nel periodo 1 luglio 2019 – 12 luglio 2019, era tesserato per la società Montespaccato Srl;
  2. in data 12 luglio 2019, mediante variazione di tesseramento, il calciatore si tesserava per la società Atalanta e contestualmente veniva stipulata variazione di tesseramento in favore della società US. Catanzaro 1929 S.r.l., a cui il calciatore era ceduto in prestito;
  3. dal 13 luglio 2019 al 9 gennaio 2020 il calciatore rimaneva in prestito al Catanzaro 1929 Srl, ove disputava 5 partite ufficiali;

  1. in data 9 gennaio 2020, a seguito di risoluzione consensuale del trasferimento temporaneo al Catanzaro 1929 Srl, l’Atalanta tesserava presso di sé il calciatore per trasferirlo contestualmente, a titolo definitivo, alla Viterbese Castrense.

 

Detta richiesta di tesseramento non veniva accolta dalla sezione tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico, in quanto in contrasto con l'art. 95, comma 2, NOIF, secondo il quale nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e può disputare gare ufficiali solo per due delle suddette società.

 

      • In diritto, l’Atalanta lamentava che, sulla base dei principi del c.d. “tesseramento tecnico” e dell’effettività della stagione sportiva, gli indicati tesseramenti non avrebbero determinato alcuna        violazione dell’art. 95 NOIF.

 

In particolare, l’Atalanta osservava che non tutti i trasferimenti ed i tesseramenti hanno lo stesso “peso”, essendovi trasferimenti c.d. “tecnici” che sono meramente prodromici a successivi trasferimenti e, come tali, non possono considerarsi rilevanti ai fini dell’art. 5.3 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (d’ora innanzi, RSTP) e dell'art. 95, secondo comma, NOIF, che ne integra l'obbligatorio recepimento in Italia.

 

Tale sarebbe il caso del tesseramento che intercorre allorquando un calciatore che si trovi in prestito presso una società sportiva “rientra” presso la società che ne detiene i diritti alla prestazione sportiva affinché quest'ultima lo giri contestualmente a una terza società sportiva che si rende a propria volta cessionaria dei diritti al prestito.

 

La ricorrente, al riguardo, osservava che sarebbe invalsa una prassi interpretativa della FIFA, secondo cui sarebbero esclusi dal computo dall’art. 5.3 del FIFA RSTP i c.d. “technical registrations” ("tesseramenti tecnici"), ovverosia quei tesseramenti che avvengono in ragione di specifiche operazioni di mercato e pertanto presentano un carattere di estemporaneità e strumentalità a un successivo tesseramento.

 

Tale principio sarebbe stato ribadito dalla FIFA in diversi pareri interpretativi, tra cui anche uno reso in proprio favore in data 5 gennaio 2016.

 

Per   quanto concerne il principio dell’effettività della stagione sportiva, l’Atalanta poneva in evidenza la differente definizione di stagione data dal n. 9 del FIFA RSTP, ove la

stessa coincide con "il periodo che inizia con la prima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento e che termina con l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento1, e dall’art. 47 del NOIF secondo cui “la stagione sportiva federale ha inizio il     1°     luglio     e     termina      il      30      giugno      dell'anno      successivo”. Secondo la ricorrente la disciplina nazionale, considerando rilevanti ai fini dell’art. 5.3 FIFA RSTP anche tesseramenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini sportivi, limiterebbe le possibilità del giocatore di svolgere l’attività professionale e, dunque, non potrebbe trovare applicazione.

 

Sulla base delle esposte coordinate ermeneutiche l’Atalanta affermava, in primo luogo, che il tesseramento presso il Montespaccato, dal 1 luglio 2019 al 12 luglio 2019, avrebbe dovuto considerarsi irrilevante, atteso che, presso detta società, il calciatore non avrebbe svolto alcuna attività sportiva, in quanto in detto periodo dell'anno le attività sportive delle società dilettantistiche sarebbero sospese per riprendere a fine luglio.

 

In secondo luogo, l’Atalanta lamentava che egualmente irrilevanti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 95 NOIF, sarebbero stati i tesseramenti avvenuti in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 presso la stessa, in quanto meramente strumentali e prodromici al contestuale trasferimento del calciatore presso un'altra società sportiva (nel primo caso il Catanzaro, nel secondo la Viterbese). In particolare, con riferimento a tali ultimi due tesseramenti, gli stessi avrebbero dovuto considerarsi "tesseramenti tecnici".

 

La ricorrente riteneva, pertanto, illegittima la decisione dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico, insistendo nel ritenere che il calciatore doveva considerarsi concretamente ed effettivamente tesserato presso una sola società sportiva, il Catanzaro, o, a tutto voler concedere, presso due società sportive, il Montespaccato e il Catanzaro.

 

    • Con atti del 16 e 17 gennaio 2020, il calciatore Aimone Calì e la società Viterbese Castrense facevano proprio il contenuto del ricorso presentato dall'Atalanta e ne chiedevano l'accoglimento.
      • Si costituiva in giudizio la Lega Italiana Calcio Professionistico, la quale chiedeva il rigetto del reclamo.

 

 

  1. Definizione n. 9 del FIFA RSTP “Season: the period starting with the first official match of the relevant national league championship and ending with the last official match of the relevant national league championship

La Lega eccepiva, innanzitutto, l’insussistenza di una norma federale di recepimento del principio del c.d. "tesseramento tecnico", nè l’esistenza di un'interpretazione nomofilattica chiarificatrice dei casi, necessariamente tassativi, e dei limiti temporali per la relativa applicazione.

 

Con riferimento al parere della FIFA, la Lega osservava che nella parte conclusiva dello stesso era stato precisato che ogni considerazione ivi argomentata era basata solo ed esclusivamente sulle informazioni fornite e, conseguentemente, come nessuna delle medesime poteva considerarsi vincolante e pregiudicante per altri casi futuri.

 

Relativamente ai tesseramenti del giocatore, la Lega deduceva che non poteva ritenersi irrilevante, ai fini dell'applicabilità dell'art. 95 NOIF, quantomeno il tesseramento intervenuto tra il calciatore e l'Atalanta in data 12 luglio 2019, a seguito del trasferimento dal Montespaccato, avendo il calciatore sottoscritto un contratto da professionista ex art. 113 NOIF, non sussistendo, inoltre, alcuna contestualità con riferimento al successivo tesseramento presso il Catanzaro.

 

La Lega, inoltre, contestava l'interpretazione data dall'Atalanta al concetto di "stagione sportiva" osservando che la Definizione n. 9 del FIFA RSTP dovesse intendersi quale lex generalis rispetto a quella nazionale che, invece, ha carattere di lex specialis e prevalente, anche in considerazione del fatto che trattasi di competenza della Federazione Sportiva Nazionale (F.I.G.C.) che deve garantire, nell'interesse di tutti i club che partecipano alle competizioni, l'uniformità e l’omogeneità nell'accesso e nello svolgimento delle stesse. Diversamente opinando, ad avviso della resistente, si avrebbe il paradosso che ogni stagione sportiva inizia per ciascuna squadra in tempi diversi, e cioè al momento della disputa della prima gara ufficiale (Campionato, Coppa Nazionale o Internazionale), con evidente pregiudizio per l'intero ordinamento sportivo e dei principi che ne costituiscono le fondamenta, vale a dire i principi di uniformità ed omogeneità dei campionati e delle competizioni sportive.

 

La Lega insisteva, dunque, nel ritenere che il concetto di stagione sportiva, così come delineato dalla Definizione n. 9 del FIFA RSIT, abbia esclusivamente natura generale e descrittiva, certamente derogabile al fine di garantire la stabilità ed i principi generali dell'ordinamento sportivo.

    • Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – con decisione 41/TFN- ST/2019/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020, ha respinto il ricorso proposto dall’Atalanta.
    • La società Atalanta, con tempestivo atto del 25 febbraio 2020, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione reiterando i motivi di ricorso di primo grado.
    • All’esito dell’udienza dell’8.6.2020, la Sezione IV della Corte Federale d’Appello, con ordinanza del 12.6.2020, ha rimesso il reclamo alle Sezioni Unite per la soluzione delle seguenti questioni di diritto: 1) se ai fini dell’applicazione dell’art. 95, secondo comma, del NOIF debbano considerarsi irrilevanti i c.d. “tesseramenti tecnici”; 2) se ai fini dell’applicazione dell’art. 95, secondo comma, del NOIF per “stagione sportiva” debba farsi riferimento all’arco temporale previsto dall’art. 47 del NOIF, secondo cui “la stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo”, ovvero all’arco temporale previsto dalla definizione n. 9 del FIFA RSTP, secondo cui la stagione è “il periodo che inizia con la prima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento e termina con l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento”.

 

All'udienza del 1 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza, è comparso, per l'Atalanta, l'Avv. Gian Pietro Bianchi, il quale, nel riportarsi al reclamo e nel chiederne il completo accoglimento, ha rappresentato che nella riunione del 25 giugno 2020 il Consiglio Federale della FIGC ha modificato l’art. 95, comma 2, delle NOIF, con l’aggiunta del seguente inciso: Il calciatore giovane dilettante  o non professionista che  si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione” (vedasi comunicato ufficiale n. 238/a del 26.6.2020). Detta modifica confermerebbe la tesi dell’irrilevanza del tesseramento del giocatore Calì presso il Montespaccato nel periodo 1° luglio 2019-12 luglio 2019.

 

Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è comparso l’avv. Sandoletti, il quale ha chiesto in via principale il rigetto del reclamo e, nell’ipotesi di accoglimento, ha domandato al Collegio di specificare i limiti ed i criteri oggettivi di applicazione dei c.d. tesseramenti tecnici.

 

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO


  1. Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso dell’Atalanta ritenendo rilevanti ai fini dell’applicazione dell'art. 95 NOIF tutti i tesseramenti del calciatore.

 

Con riferimento al tesseramento presso il Montespaccato nel periodo 1.7.2019 - 12.7.2019, il Giudice di prime cure ha osservato che la prima parte del mese di luglio segna, ai sensi dell’art. 47 NOIF, l'inizio di una nuova stagione sportiva e, dunque, è del tutto irrilevante il mancato inizio delle attività preparatorie al campionato da parte della società Montespaccato.

 

Quanto ai tesseramenti avvenuti in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020, il Tribunale ha osservato che sia la normativa nazionale che la normativa internazionale non contemplano o disciplinano, neppure indirettamente, l'ipotesi del "tesseramento tecnico", né tale pratica è riscontrabile nella prassi.

 

Del resto, la stessa FIFA, nel parere prodotto dall’Atalanta, dal quale emergerebbe l'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all'esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società, ha affermato che detta considerazione non è vincolante e pregiudicante per altri casi futuri.

 

Appurata, dunque, l'inesistenza di un fondamento giuridico del cd. "tesseramento tecnico", il Tribunale ha evidenziato che, se è pur vero che i tesseramenti intervenuti in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 hanno avuto una durata assolutamente limitata, non per questo gli stessi non debbono essere ritenuti validi e produttivi di effetti ai fini dell’art. 95, comma 2, NOIF.

 

Con riferimento alla stagione sportiva, il Tribunale, richiamato il disposto dell'art. 47 NOIF, ha ritenuto priva di rilievo la tesi avanzata dall’Atalanta, secondo la quale l'inizio della stagione sportiva coinciderebbe con la prima partita ufficiale del campionato di riferimento. Secondo il Giudice di prime cure accogliere una diversa interpretazione significherebbe ammettere l'esistenza di diverse stagioni sportive a seconda dei campionati di riferimento.

 

  1. La società reclamante lamenta l’illegittimità della decisione sotto molteplici profili.

 

 

Innanzitutto, osserva che la fattispecie in esame difetterebbe di un’interpretazione univoca, e ciò fra l'altro in virtù della discrasia derivante dall'inserimento della medesima norma in due contesti normativi differenti, quello sovraordinato e internazionale — a cui ad avviso della


reclamante si dovrebbe guardare, in un'ottica di gerarchia delle fonti, per dirimere il contrasto

 

— e quello sottostante nazionale.

 

 

La circostanza che in fase applicativa siano presenti orientamenti differenti sarebbe confermata dalla diversa interpretazione fornita dall'ufficio Players' Status and Governance della FIFA in materia di c.d. "trasferimento tecnico" e dalla diversa interpretazione data dal Tribunale Federale nella sentenza impugnata.

 

La reclamante auspica, pertanto, che questa Corte Federale di Appello, in ossequio alla propria funzione nomofilattica endofederale, si pronunci per indicare il definitivo indirizzo interpretativo.

 

    • Con riferimento agli specifici motivi di gravame, la reclamante osserva che la nuova versione del FIFA RSTP, in vigore a partire dal 1° marzo 2020, fa espresso riferimento al c.d. “tesseramento tecnico” (art. 5.2), di talché la decisione impugnata sarebbe, oltre che errata, anche fondata su un presupposto erroneo, laddove ha affermato che nella prassi non sarebbe riscontrabile il predetto istituto.

 

La reclamante insiste, dunque, nel ritenere irrilevanti ai fini della soglia di cui all'art. 95 NOIF i due tesseramenti del calciatore con l’Atalanta avvenuti rispettivamente in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020, in quanto meramente strumentali e prodromici al contestuale trasferimento a diversa società sportiva (nel primo caso il Catanzaro, nel secondo caso la Viterbese).

 

Con riferimento al principio dell’effettività della stagione sportiva, l’Atalanta assume che la definizione di stagione prevista dal n. 9 del FIFA RSTP, alla luce della vincolatività dell'art.

5.3 FIFA RSTP, non potrebbe essere in alcun modo derogata dalla normativa nazionale.

 

 

L’intenzione della FIFA di dare applicazione alla definizione di stagione come indicata nel Regolamento troverebbe conferma nella modifica intervenuta all’art. 5.3 del FIFA RSTP, ove in luogo della versione originaria in cui si faceva espresso riferimento al periodo 1° luglio - 30 giugno, è stato inserito l’arco temporale riferito genericamente al concetto di stagione, con conseguente rinvio alla relativa definizione fissata nel punto 9.

 

Inoltre, secondo la reclamante l'interpretazione accolta dal Tribunale Federale delle NOIF, ampliando  il  perimetro  della  stagione  sportiva  rispetto  alla  normativa  internazionale,


produrrebbe l'effetto di considerare rilevanti ai fini della limitazione di cui all'art. 5.3 FIFA RSTP anche tesseramenti che invece non hanno alcuna rilevanza effettiva ai fini sportivi.

 

L’Atalanta insiste dunque nel ritenere che la disciplina nazionale non possa trovare applicazione con riferimento alla fattispecie in esame.

 

  1. Il reclamo è infondato, in virtù delle seguenti considerazioni.

 

 

    • Appare opportuno passare preliminarmente in rassegna il quadro normativo di riferimento.

 

L’art. 5.3 (che, a partire dal 1.3.2020, è diventato art. 5.4) del FIFA RSTP dispone che I giocatori possono essere registrati con un massimo di tre squadre durante una stagione. Durante questo periodo, il giocatore può giocare solo partite ufficiali per due squadre2”.

 

L’art. 1.3 del FIFA RSTP dispone che: a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere incluse senza modifiche nel regolamento dell'associazione: articoli 2-8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis, 18ter, 19 e 19bis3.

 

La FIFA, al punto 3 della circolare n. 1673 del 28.5.2019, ha precisato che “La registrazione dei giocatori e la domanda sull'ammissibilità di questi giocatori a giocare partite ufficiali per le loro squadre rientrano nelle competenze di ciascuna federazione. Si deve prestare attenzione alle disposizioni contenute nel Regolamento che sono vincolanti a livello nazionale (cfr. Art. 1 comma 2 e 3 a) del Regolamento), Ai sensi dell'art. 1 par. 3 a) del Regolamento, le associazioni sono tenute, tra l'altro, a includere, senza modifiche, l'art. 5 par. 3 del Regolamento nei rispettivi regolamenti nazionali4”.

 

Così ricostruito il quadro normativo sovranazionale, si osserva che l’art. 5.3 del FIFA RSTP è stato integralmente trasposto nell’art. 95, comma 2, delle NOIF, ove è testualmente disposto: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo

 

 

  1. Players may be registered with a maximum of three clubs during one season. During this period, the player is only eligible to play official matches for two clubs”.
  2. a) The following provisions are binding at national level and must be included without modification in the association’s regulations: articles 2-8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis, 18ter, 19 and 19bis”.
  3. The registration of players and the question as to the eligibility of these players to play official matches for their clubs fall under the competence of each association. Attention must be paid to the provisions contained in the Regulations

which are binding at national level (cf. arte 1 pars 2 and 3 a) of the Regulations), In accordance with art. 1 par. 3 a) of

the Regulations, associations are, inter a/ia, , required to include, without modification, art. 5 par. 3 of the Regulations in their own national regulations.

che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”.

 

    • In merito alla ratio della previsione dei limiti massimi di tesseramento, le Sezioni Unite di questa  Corte hanno recentemente affermato che “la disposizione tende a tutelare i calciatori da una migrazione incontrollata tra plurime società sportive che finirebbe per compromettere anche la regolarità dei campionati” (in tal senso, decisione del 26.6.2020, n. 82/2019-2020).

Più in particolare, si osserva che la previsione in esame sembra finalizzata a trovare un equilibrio tra il diritto alla libera circolazione dei giocatori e il principio di stabilità contrattuale che costituisce uno dei pilastri del regolamento ed è uno dei principi contenuti nel “Gentlemen's Agreement” firmato tra la FIFA / UEFA e la Commissione Europea nel marzo 2001.

    • Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che non sussista alcuna discrasia tra la normativa FIFA e quella nazionale, sia con riferimento al c.d. tesseramento tecnico, sia con riferimento al concetto di effettività della stagione sportiva.

Innanzitutto, la normativa nazionale ed internazionale applicabile ratione temporis non contemplano o disciplinano, neppure indirettamente, l’ipotesi del c.d. “tesseramento tecnico”. Non esiste, pertanto, alcuna previsione normativa a cui ancorare i concetti di estemporaneità e di strumentalità del tesseramento e, in assenza di detta disciplina, data l’indeterminatezza del concetto di durata, non risulta possibile, come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, attribuire carattere di neutralità ai trasferimenti c.d. "tecnici", pena la totale arbitrarietà non consentita nella scelta dei tesseramenti da prendere in considerazione.

Non esiste neppure un'interpretazione nomofilattica chiarificatrice dei casi di c.d. tesseramenti tecnici, necessariamente tassativi, e dei limiti temporali per la relativa applicazione.

Il precedente giurisprudenziale di questa Corte (decisione n. 87/CFA del 10.4.2019) richiamato dalla reclamante, non risulta conferente ai fini della soluzione di caso in esame, in quanto si riferisce ad un’ipotesi di tesseramento ritenuto giuridicamente “inefficace”, ove, invece, nel caso de qua, la reclamante assume che non possano computarsi ai fini dell’art. 95

NOIF tesseramenti perfettamente “efficaci”, ma giuridicamente “irrilevanti”, in quanto estemporanei e strumentali ad un successivo trasferimento.

Per quanto concerne la normativa internazionale, la reclamante rappresenta che nell’art. 5.2 della nuova versione del FIFA RSTP, entrata in vigore nel marzo 2020, vi è un richiamo espresso al c.d. “technical transfer” e, dunque, detto richiamo confermerebbe la tesi secondo cui i c.d. tesseramenti tecnici sarebbero riconosciuti a livello internazionale.

L’esame della nuova previsione normativa conduce ad un risultato interpretativo opposto a quello indicato dalla reclamante.

Innanzitutto, il rinvio al c.d. tesseramento tecnico è espressamente qualificato come eccezione prevista al solo ed unico fine di garantire la trasparenza in singole transazioni consecutive5 e, quindi, per obiettivi totalmente estranei alla questione in esame.

Nessun rinvio né esplicito, né implicito al c.d. tesseramento tecnico si rinviene nel comma 4 del medesimo art. 5 (già comma 3 dell’art. 5), relativo alla disciplina dei limiti massimi dei tesseramenti.

Dal combinato disposto di dette previsioni, si evince, dunque, che il legislatore sovranazionale abbia inteso dare un riconoscimento formale a detto tipo di tesseramento al solo ed esclusivo fine per il quale è richiamato nel comma 2 e non anche ai fini del comma 4, con conseguente irrilevanza di detta modifica normativa al fine della soluzione della questione in esame.

Né appare utile il richiamo al parere FIFA del 5.1.2016, dal quale, secondo la reclamante, emergerebbe l’irrilevanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all’esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società.

Innanzitutto, la stessa FIFA ha evidenziato che le considerazioni ivi esposte, basate solo sulle informazioni fornite, sono meramente generiche e non vincolanti e pregiudicanti per altri casi futuri.

 

  1. A player may only be registered with a club for the purpose of playing organised football. As an exception to this rule, a player may have to be registered with a club for mere technical reasons to secure transparency in consecutive individual transactions (cf. Annexe 3) (enfasi aggiunta)”.

 

In secondo luogo, detto parere si riferisce ad un caso diverso da quello in esame, in quanto si trattava del trasferimento di un giocatore tra squadre appartenenti a federazioni diverse, con stagioni sportive con differente inizio.

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale Federale per aver affermato l’inesistenza di un fondamento giuridico del c.d. tesseramento tecnico e, per l’effetto, per aver considerato validi e produttivi di effetti i tesseramenti del calciatore Calì avvenuti in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 presso l’Atalanta.

In particolare, il tesseramento intervenuto in data 12 luglio 2019 ha fatto sì che il calciatore Aimone Calì acquistasse lo status di calciatore professionista con l’assunzione di tutti i conseguenti diritti ed obblighi derivanti dal nuovo status, sia a carico del calciatore e sia a carico della società. Tale tesseramento ha, quindi, consentito all’Atalanta di cedere in prestito ad altra società professionistica (il Catanzaro) il giocatore. E’ evidente che detto tesseramento perfettamente valido ed efficace deve necessariamente essere computato ai fini dell’art. 95 NOIF.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al tesseramento presso l’Atalanta in data 9 gennaio 2020, che ha consentito a detta società di stipulare un nuovo contratto di cessione con la Viterbese, con tutte le relative conseguenze economiche.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, il medesimo risultato poteva essere ottenuto mediante il trasferimento diretto dal Catanzaro alla Viterbese, essendo tale facoltà espressamente prevista nel contratto stipulato tra il Catanzaro e l’Atalanta.

    • La discrasia tra le disposizioni FIFA e le disposizioni endofederali non si rinviene nemmeno con riferimento al concetto di stagione sportiva, diversamente definita nel n. 9 del FIFA RSTP e nell’art. 43 NOIF.

Come sopra detto, l’art. 1.3 del FIFA RSTP e la circolare n. 1673 del 28.5.2019 hanno disposto la vincolatività a livello nazionale ed il conseguente obbligo di recepimento senza modifiche dell’art. 5.3 del FIFA RSTP, che fissa in un massimo di numero tre le società sportive con cui il calciatore può tesserarsi nell’ambito della medesima stagione e di numero due le società sportive con cui lo stesso può disputare le gare ufficiali. Dette prescrizioni sono state esattamente ed integralmente recepite dall’art. 95 delle NOIF.

Non può, invece, convenirsi con la tesi della reclamante secondo cui l’obbligo di recepimento riguarderebbe anche il concetto di stagione sportiva, così come definito nel n. 9 del FIFA RSTP.

Detta definizione deve, infatti, ritenersi estranea al contenuto precettivo dell’art. 5.3, che investe unicamente il numero dei tesseramenti ed i limiti di utilizzabilità dei giocatori all’interno della medesima stagione.

Tale soluzione esegetica trova conferma nella lettura del Commentario FIFA al RSTP, ove è espressamente evidenziato che la definizione di cui al n. 9, differente rispetto alla definizione "normale/abituale", secondo cui la stagione inizia il giorno seguente l’inizio della stagione precedente, è richiesta principalmente per l'applicazione del capitolo IV del regolamento (“Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e club”), ovvero per finalità del tutto estranee a quelle in esame6.

Se ne ricava, dunque, che, ai fini dell’art. 5.3 la definizione n. 9 del FIFA RSTP abbia esclusivamente natura generale e descrittiva, certamente derogabile.

Un ulteriore elemento che conferma la legittimità della tesi per cui la definizione FIFA di stagione non sia vincolante e che spetta alle singole federazioni individuare l’arco temporale di riferimento della stagione sportiva, è dato proprio dalla modifica dell’art. 5.3 del FIFA RSTP invocata dalla reclamante, ove l’arco temporale del 1° luglio - 30 giugno è stato sostituito con la parola “stagione”.

Il Collegio ritiene, infatti, che la ratio della modifica non sia stata, come vorrebbe la reclamante, quella di voler imporre il rinvio alla definizione di stagione di cui al n. 9 del FIFA RSTP, ma piuttosto proprio quella di voler prevedere un rinvio dinamico alla definizione di stagione sportiva prevista nelle differenti disposizioni federali.

Le stagioni calcistiche delle diverse federazioni, infatti, differiscono in lunghezza e periodo dell'anno di riferimento. Alla previsione è stato, difatti, anche aggiunto un’ulteriore inciso, secondo cui, in deroga alla regola del limite massimo dei tesseramenti, un giocatore che si

  1. Particular attention should, however, be given to the description of season (point 9), since it is different to the “usual” definition. In fact, for the purpose of these Regulations, the season starts with the first official match of the national championship and ends with the last one, whereas according to the “usual” definition, a season starts on the day following the end of the previous season, e.g. for the majority of the European leagues, the season starts on 1 July and ends on 30 June of the following year. This difference is mainly required for the application of Chapter IV of the Regulations (Maintenance of contractual stability between professionals and clubs) and will be explained there in detail.

muove tra due squadre appartenenti a federazioni con stagioni sovrapposte (ovvero inizio della stagione in estate/autunno anziché inverno/primavera) può essere ammesso a giocare in partite ufficiali per una terza squadra durante la stagione in questione, a condizione che lo stesso abbia pienamente adempiuto agli obblighi contrattuali nei confronti dei club precedenti7.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che, ai fini dell’art. 95, comma 2, NOIF, debba farsi riferimento alla definizione di stagione prevista dall’art. 47 NOIF.

Nel caso in esame, dunque, il tesseramento del calciatore Calì presso il Montespaccato dal 1° luglio al 12 luglio 2019 rientra a tutti gli effetti nel computo dei limiti massimi di tesseramento previsti dall’art. 95, comma 2, NOIF.

Si ritiene, infine, che non abbia alcuna valenza la modifica normativa dell’art. 95, comma 2, delle NOIF richiamata in udienza dalla reclamante, in quanto meramente chiarificatrice ed esplicativa di quanto già normativamente previsto.

 

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

  1. As an exception to this rule, a player moving between two clubs belonging to associations with overlapping seasons

(i.e. start of the season in summer/autumn as opposed to winter/spring) may be eligible to play in official matches for a third club during the relevant season, provided he has fully complied with his contractual obligations towards his previous clubs

 

pp-1622216965-4223.png pp-1622216965-614.png pp-1622216965-6158.png pp-1622216965-6485.png pp-1622216965-67.png pp-1622216965-8974.png pp-1622216965-9048.png pp-1622216966-3237.png pp-1622216966-4814.png pp-1622216966-4834.png pp-1622216966-7125.png pp-1622216966-7222.png pp-1622216966-7374.png pp-1622216966-769.png pp-1622216966-8955.png pp-1622216967-073.png pp-1622216967-0714.png pp-1622216967-1623.png pp-1622216967-2028.png pp-1622216967-23.png pp-1622216967-2321.png pp-1622216979-5038.png pp-1622216979-5659.png pp-1622216979-5989.png pp-1622216979-6821.png pp-1622216979-7089.png pp-1622216979-7153.png pp-1622216979-7226.png pp-1622216979-7243.png pp-1622216979-762.png
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it