F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 089 CFA del 13 luglio 2020 (Procuratore Federale/Robur Siena spa) n. 134/2019-2020 REGISTRO RECLAMI n. 138/2019-2020 REGISTRO RECLAMI n. 089/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

n. 134/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

n. 138/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

n. 089/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

 

 

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

 

 

  1. Paolo Cirillo, Componente Mauro Mazzoni, Componente Carlo Sica, Componente

Maurizio Fumo, Componente (relatore) Giuseppe Catalano, Componente aggiunto Bruno Di Pietro, Componente aggiunto

 

 

 

ha pronunziato nell’udienza del giorno 7 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sui seguenti reclami:

 

 

1.1                            n. 134/2019-2020, proposto dal PROCURATORE FEDERALE in data 19.06.2020;

1.2                                 n. 138/2019-2020, proposto dalla società ROBUR SIENA SPA, rappresentata e difesa dall’avv.

 

Antonio De Rensis

 

 

per la riforma

 

 

della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 131/TFN-SD del 17/06/2020 Visti e riuniti i reclami sopra indicati

Visti i relativi allegati;

 

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 il dott. Maurizio Fumo;

uditi il Cons. Giuseppe Chiné per la Procura Federale e l’ avv. Antonio De Rensis per la Robur Siena spa.

RITENUTO IN FATTO

1.2                                Il Tribunale federale nazionale (TFN), con decisione deliberata il 12.6.2020 e depositata il 17 dello stesso mese (deferimento 12596/976, pf 19-20/GC/bpl del 26.5.2020), ha sanzionato la sig.ra Durio Anna, presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società Robur Siena spa, con mesi 1 e giorni 15 di inibizione; ha sanzionato altresì la predetta società con la penalizzazione di punti 1 in classifica nella corrente stagione sportiva.

1.3                                La sig.ra Durio è stata chiamata a rispondere della infrazione prevista dall’art. 4, comma 1, nonché dall’art. 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. c), par. IV, NOIF, per non aver pagato, entro il termine del 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

1.4                               La società Robur Siena spa è stata chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, e, a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV), delle N.O.I.F., in relazione alla condotta posta in essere dalla sig.ra Durio Anna.

1.5                                Il TFN ha ritenuto, per quel che riguarda la società, di dover fissare una sanzione inferiore al minimo edittale, previa concessione di attenuanti ex art. 13 CGS.

1.6                               Contro la suddetta decisione – limitatamente alla posizione della Robur Siena spa - ha proposto reclamo la Procura Federale; ha proposto reclamo, a sua volta, anche la società Robur Siena. La sig.ra Durio non ha proposto reclamo.

1.7                               La Procura Federale deduce erroneità e falsa applicazione della normativa federale in materia di controllo delle società professionistiche sui pagamenti periodici degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, erronea applicazione dell’art. 13 CGS, con riferimento alle infrazioni previste dall’art. 33 CGS, nonché difetto di motivazione.

                                           L’impugnante Procura sostiene che il limite edittale di cui all’art. 33, comma 3, lett. f), CGS, fissato nel minimo in punti 2 di penalizzazione in classifica, non può essere ridotto dal giudicante, in quanto la predetta norma non si è limitata a stabilire una sanzione minima edittale (così come avviene per altre fattispecie previste dal C.G.S.), bensì ha precisato – con inequivoca formulazione

– che la sanzione è prevista “a partire da almeno” 2 punti di penalizzazione. Invero, a fronte di una violazione di natura gestionale ed economica, consumata con il mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi obbligatori, entro le predeterminate scadenze bimestrali, la soglia minima sanzionatoria, alla quale il giudicante deve immancabilmente attenersi, appare rigidamente fissata; ciò anche sul presupposto, da sempre invalso nel sistema federale, che, trattandosi di obblighi di natura “formale” (i quali pertanto si consumano con lo spirare delle singole scadenze dei termini), essi vanno sempre perseguiti disciplinarmente. In caso contrario, si determinerebbe una inammissibile alterazione dei campionati professionistici, poiché società non in regola con i predetti obblighi di pagamento, in assenza della irrogazione delle sanzioni nella misura rigidamente stabilita dalla normativa federale, continuerebbero a partecipare ai campionati, conseguendo, in tal modo, un evidente vantaggio competitivo sulle altre società, la cui irregolare condotta potrebbe essere giudicata meritevole della sanzione non ridotta.

                                            Si riscontra, poi, anche una evidente carenza motivazionale, atteso che il TFN nemmeno individua quale, tra le attenuanti previste dall’art. 13 del CGS, sia, nel caso in esame, applicabile. Il che, per altro, non stupisce, dal momento che nessuna tra le circostanze previste dal ricordato articolo si attaglia al caso di specie. Invero il giudicante di primo grado ha ritenuto meno grave l’illecito addebitato alla Durio e alla società in ragione delle difficoltà economiche conseguenti alla nota emergenza sanitaria manifestatasi all’inizio del corrente anno. Tuttavia, come premesso, tale causa di pretesa attenuazione della responsabilità non è minimamente elencata nell’articolo che il TFN ha preteso di applicare.

1.8                                La società Robur Siena, con il proposto reclamo, deduce, a sua volta, violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale.

                                            L’unica ragione per la quale i pagamenti in questione furono ritardati (ed eseguiti poche settimane dopo la scadenza del termine) è da individuarsi nella crisi di liquidità che, a causa della nota emergenza sanitaria, ha afflitto l’azienda facente capo alla Durio stessa ed operante nel settore navale, azienda che costituisce la principale sostenitrice economica della Robur Siena. Trattasi di un’evidente ipotesi di forza maggiore che ha reso impossibile provvedere nei termini alle incombenze stabilite dalla vigente normativa.

                                          Errato poi è il richiamo al dettato dell’art. 13 CGS, atteso che nessuna delle previste circostanze attenuanti “copre” l’ipotesi della forza maggiore. In realtà il giudicante avrebbe dovuto far riferimento all’art. 12, in base al quale “gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tendendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva”.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

2                                   La più che stringata motivazione del TFN ha il suo passaggio significativo nel seguente periodo: “il ritardo appare giustificato dalla emergenza sanitaria citata nelle memorie difensive, da ritenersi causa o concausa della crisi economica della Durio, azionista di riferimento della società, che, peraltro, per sua stessa ammissione, aveva sempre ottemperato puntualmente alle scadenze degli obblighi e degli oneri che le derivavano dalla carica ricoperta. Tuttavia il termine di cui all’art. 85 lettera c) paragrafo IV NOIF, avente natura perentoria, non è stato rispettato e questo espone le odierne deferite alle sanzioni previste per la società dagli artt. 8 comma 1 lettera g), richiamato dall’art. 33 comma 4 inciso f) CGS - FIGC e per la Durio dall’art. 9 CGS cit., le cui entità appare equo ridurre, rispetto alle richieste della Procura Federale, riscontrandosi nel caso in esame le circostanze attenuanti alle quali si riferisce l’art. 13 CGS - FIGC e che questo Tribunale ritiene applicabili anche in presenza di pene edittali” .

3                                   Ebbene, le espressioni utilizzate non sono tra le più appropriate (se il ritardo fosse “giustificato”, non potrebbe farsi luogo alla sanzione), ma il senso è certamente chiaro: il ritardo è “spiegabile” in ragione della (pretesa) crisi di liquidità conseguente alla emergenza sanitaria. Ciò ha indotto il giudicante di primo grado a ritenere meno grave l’infrazione addebitata alla Durio e alla Robur Siena, meritevoli, pertanto, a suo giudizio, di un più blando trattamento sanzionatorio, cui si ritiene di poter addivenire riconoscendo sussistente una delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS.

4                                    Tanto premesso e chiarito, va subito detto che il reclamo proposto dal Procuratore Federale è fondato. Viceversa quello proposto dalla Robur Siena spa (che è antitetico) è infondato a va respinto.

5                                    Per ragioni logiche e sistematiche appare opportuno esaminare prima il reclamo della Robur, atteso che, se effettivamente sussistesse la causa di giustificazione dedotta (forza maggiore), la società andrebbe esente da responsabilità e, conseguentemente, non vi sarebbe ragione alcuna di esaminare il reclamo della Procura che attiene unicamente al trattamento sanzionatorio.

5.2                                      È noto che la forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen) è indicata dalla dottrina civilistica (i predetti codici non ne forniscono definizione) come quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s’intende, il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere.

5.3                                     Orbene, come è ovvio, la semplice difficoltà di una prestazione monetaria, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,  cioè  da  una  causa  obiettiva  estranea  alla  sua  volontà:  caso  fortuito  o, appunto, forza maggiore. È ovvio che, nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore non potrebbe mai invocare la distruzione della res (atteso che nulla è più fungibile del denaro), ma dovrebbe, appunto, dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è “divenuta” impossibile.

5.4                                      Ebbene, nel caso di specie, non solo il credito degli aventi diritto era maturato ben prima del 16 marzo 2020 (costituendo tale data semplicemente il termine ultimo per l’adempimento, nulla impedendo alla società di provvedere anche prima), ma va rilevato che i provvedimenti normativi che hanno portato al “blocco” (tra l’altro) di alcune attività produttive sono databili tra fine febbraio e inizio marzo; essi dunque precedono solo di pochi giorni la data ultima di scadenza per il regolare adempimento. Ne consegue che, per essere rilevante ai fini della dimostrazione della forza maggiore, il deficit di liquidità nelle casse della Robur e/o di chi la sosteneva economicamente avrebbe dovuto manifestarsi proprio in quel ridottissimo intervallo di tempo che intercorre tra i ricordati provvedimenti e il termine previsto dalla normativa federale. Il che, oltre ad essere poco credibile, è, da un lato, non provato, dall’altro, costituisce indice di scarsa diligenza (la provvista di una ingente somma non può/non deve essere realizzata nell’imminenza della scadenza dell’obbligazione).

6                                    Quanto al trattamento sanzionatorio applicato alla società (oggetto, come si è premesso, del reclamo della Procura), si deve rilevare come il giudice di primo grado lo abbia determinato in

misura inferiore al minimo, il che, nella ipotesi di cui all’art. 33, comma 3, lett. c), non è consentito. E ciò non perché – come ritiene l’impugnante Procuratore – la società si sia resa responsabile di una infrazione “meramente formale”, atteso che non si comprende su quali basi si fondi l’assunto che una infrazione di tal fatta sia incompatibile con il riconoscimento di attenuanti. In realtà si tratta di un illecito connotato da mera condotta omissiva, in quanto violativo di un preciso obbligo di facere: versare una determinata somma entro un determinato termine, di talché lo spirare del termine in assenza della condotta doverosa integra ex se l’elemento materiale della fattispecie. Ciò non toglie che il giudicante ben potrebbe ravvisare ragioni per moderare, mediante il riconoscimento di circostanze attenuanti, il trattamento sanzionatorio. Ma tale operazione, tuttavia, va compiuta sempre ponendo alla base del ragionamento i limiti edittali previsti per le singole infrazioni, limiti in relazione ai quali, applicando le circostanze (attenuanti o aggravanti), si può diminuire o aumentare la sanzione. Di talché il dettato dell’art. 12 CGS costituisce una indicazione di tipo metodologico-valutativo di carattere generale (paragonabile a quella di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.), ma non consente certamente al giudicante di fissare “liberamente” la sanzione, vale dire senza prendere, come si è appena detto, a base del suo calcolo (in diminuzione o in aumento) i limiti edittali fissati dalla singola norma.

6.2                                       Tale principio di carattere generale, però, risulta inapplicabile nel caso in cui la sanzione consista nella attribuzione di punti di penalizzazione in danno di una società, atteso che la ragione per la quale ciò non è consentito è connessa alla funzione stessa della sanzione conseguente alla infrazione di cui si è resa responsabile la società sportiva.

6.3                                      La formula che si legge nella norma sanzionatoria non è delle più felici, atteso che essa recita: “il mancato pagamento [……….] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”; tuttavia è lecito supporre che si sia voluto indicare un limite invalicabile (verso il basso, ovviamente). “A partire da almeno” sta evidentemente a significare che il punto di “partenza” deve necessariamente e inderogabilmente essere quello indicato dal c.d. “legislatore” sportivo.

6.4       Ma, a favore di tale tesi, milita altro argomento, di ben più consistente spessore sistematico.

L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche.

Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione.

Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo certamente esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa.

La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore.

E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.

6.5                                       A seguito del ragionamento sopra articolato, si spiega la non perspicua espressione che si legge nell’art. 33 CGS (appunto “a partire da almeno”).

7                                    La decisione del TFN deve dunque essere annullata con riferimento al disposto trattamento sanzionatorio in danno della società; esso va pertanto rideterminato (nel minimo) in punti due di penalizzazione. Va però rilevato che, nella corrente stagione sportiva la Robur Siena spa ha già scontato un punto di penalizzazione e che nessun effetto pratico potrebbe avere l’aggravio di un secondo punto. Conseguentemente, in ossequio al noto principio di effettiva afflittività della sanzione, il residuo punto sarà scontato nel prossimo campionato.

8                                   Quanto alla sig.ra Durio Anna, non reclamante, va rilevato che, ancora una volta, il giudicante di primo grado ha determinato la sanzione, largamente al di sotto del minimo, avendo concesso, le attenuanti, cosa che, per tutto quanto si è premesso, è da ritenersi consentito, trattandosi di sanzione

da applicare a persona fisica. Pur in assenza del reclamo del Procuratore, questo giudice di appello, in base all’art. 106 CGS, potrebbe, se ritenesse, aggravare la sanzione, non solo perché nell’ordinamento sportivo non sussiste il divieto di reformatio in pejus, ma anche perché - addirittura in assenza della impugnazione dello stesso interessato e proprio in applicazione del predetto articolo - il trattamento sanzionatorio potrebbe essere comunque aggravato.

8.2                                      Ritiene tuttavia il giudicante che la sia pur minima sanzione applicata possa considerarsi equa (in considerazione della complessiva valutazione della condotta della Durio) e che essa sia stata correttamente calcolata nel quantum, atteso che, pur non avendo il TFN fatto esplicita menzione di una specifica attenuante ex art. 13 CGS, si debba intendere che esso abbia voluto applicare, nella massima estensione, l’attenuante “innominata” di cui al secondo comma del medesimo articolo, che, come è noto, prevede possano essere riconosciute “ulteriori circostanze […..] idonee a giustificare una riduzione della sanzione”.

 

PQM

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), riuniti preliminarmente i reclami nn. 134/2019-2020 e 138/2019-2020, definitivamente pronunciando sugli stessi, così dispone:

 

1.3                            accoglie il reclamo n. 134/2019-2020 proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata ed infligge alla società Robur Siena spa la sanzione della penalizzazione di punti n. 2 in classifica di cui n. 1 già scontato nella corrente stagione sportiva e n. 1 da scontare nella prossima stagione sportiva;

1.4                            respinge il reclamo n. 138/2019-2020 proposto dalla società Robur Siena SpA. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

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