F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 116 CFA del 10 agosto 2020 (ASD Montebaldina Consolini – Arch. Davide Coltri – Procura Federale Interregionale) N. 157/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 158/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 116/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 157/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 158/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 116/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 


 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE


 

Mario Luigi Torsello - Presidente Mauro Mazzoni - Componente Carlo Sica - Componente

Angelo De Zotti- Componente (relatore) Federico Di Matteo - Componente

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

DECISIONE


 

-sul reclamo numero di registro 157/CFA del 2019, proposto dall’ASD Montebaldina Consolini e dall’arch. Davide Coltri, rappresentato e difeso dell’avv. Mattia Grassani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in elettivamente domiciliati presso e nel suo studio, in detta città, alla Via De’ Marchi n. 4/2

contro


 

Procura Federale Interregionale


 

 

 

per la riforma


 

della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato LND-FIGC Veneto pronunciata nel procedimento n. 128 stagione sportiva 2019-2020 e pubblicata su C.U. n. 81 dell’8 luglio 2020;


-sul reclamo numero di registro 158/CFA del 2019, proposto dal Procuratore Federale Interregionale

contro

 

Sig. Davide Coltri e della società ASD Montebaldina Consolini.

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato LND-FIGC Veneto pronunciata nel procedimento n. 128 stagione sportiva 2019-2020 e pubblicata su C.U. n. 81 dell’8 luglio 2020;

 

 

Visti i reclami e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 agosto 2020, tenutasi in video conferenza, il dott. Angelo De Zotti e udito l’avvocato Mattia Grassani per la società ASD Montebaldina Consolini e l’Arch. Davide Coltri e l’Avv. Mario Adinolfi per la Procura Federale Interregionale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

PREMESSO IN FATTO

 

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 81 dell’8 luglio 2020 il Tribunale Federale Territoriale del CR Veneto, nel giudizio instaurato a seguito del deferimento del 5 febbraio 2020, prot. 9979/193pf19-20/MDL/cf, disposto nei confronti del Sig. Davide Coltri e della ASD Montebaldina Consolini, ha formulato il seguente dispositivo:

Ritenuta la sussistenza delle violazioni di cui alle lettere B) e D) dell’atto di deferimento dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del sig. Davide Coltri l’inibizione a svolgere attività in ambito della FIGC per la durata di due anni; nei confronti della società ASD Montebaldina Consolini 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2020/2021 unitamente al pagamento di un’ammenda di € 3000,00 (euro tremila/00).

Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale hanno proposto il reclamo n. 157 la società ASD Montebaldina Consolini e il sig. Davide Coltri e il reclamo n. 158 la Procura Federale Interregionale.

Con il primo, i reclamanti chiedono la riforma della decisione appellata quanto ai punti sub

  • e D) e l’annullamento delle sanzioni irrogate agli odierni appellanti.

Con il secondo, la Procura Federale Interregionale chiede la riforma del punto sub A) e sub

  • e per l’effetto irrogarsi al sig. Davide Coltri l’ulteriore sanzione della inibizione di mesi 12, nonché la ulteriore sanzione di € 2000 di ammenda nei confronti della ASD Montebaldina Consolini.

Vengono qui di seguito riassunti i motivi (A,B,C,D) sulla cui base la Procura federale Interregionale ha deferito il sig. Davide Coltri, in qualità di rappresentante legale della società ASD Montebaldina Consolini e sub E) il motivo relativo al deferimento della ASD Montebaldina Consolini:

  1. - per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in assenza di qualsivoglia autorizzazione in tal senso da parte degli organi federali, in violazione dell’art. 30 dello Statuto della FIGC;
  2. - per aver gestito la società della quale era ed è presidente senza il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza in violazione dell’art. 4 comma 1^ del CGS, anche in riferimento all’art. 31 comma 1 del CGS;
  3. - per aver trasmesso alla Procura federale documentazione artefatta in violazione dell’art. 4 comma 1^ del CGS anche in riferimento all’art. 31 comma 1 del CGS;
  4. – per aver concordato (unitamente ai signori Battisti, Polinari, Ruzzenente, Quintarelli e Gaiardoni) una gestione sportiva ed economica in comune di ben quattro società (ASD Montebaldina Consolini – ACD Cavaion – USCD Bardolino 1946 e ASD Baldo Junior Team) in violazione dell’art. 4 e dell’art. 7 comma 9 dello Statuto FIGC, con l’aggravante ex art. 14 comma 1 lett. o) CGS;
  5. - la società ASD Montebaldina Consolini, ai sensi dell’art. 6 CGS, per le condotte in violazione delle norme federali ascritte al proprio rappresentante legale sig. Davide Coltri. Con  il  reclamo  n.  157  gli  appellanti  sostengono,  in  sintesi,  che  il Tribunale  Federale Territoriale ha, erroneamente, ritenuto sussistente la contestazione di cui al punto B) dell’atto di deferimento, afferente alla gestione dell’ASD Montebaldina Consolini da parte dell’Arch. Davide Coltri, assumendo che la suddetta gestione sarebbe stata condotta in violazione dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

Sostengono, in particolare, che tale conclusione è stata raggiunta sulla base di un’inaccurata valutazione della disciplina normativa applicabile nonché dell’impreciso esame degli elementi probatori forniti dall’ASD Montebaldina Consolini.

L’Organo giudicante di primo grado ha infatti richiamato “l’articolo 148, comma 3 e 8 del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e lo stesso Statuto della società deferita, segnatamente gli

articoli 6,7 e 14” osservando come ”le norme del TUIR impongono la tenuta obbligatoria dei libri contabili se la società si avvale di forme fiscali agevolative, che consentono di non ritenere commerciali le cessioni di beni fatte ai soci ed agli associati; le norme dello Statuto impongono la predisposizione di un bilancio (o rendiconto) e la sua approvazione da parte dell’assemblea nonché la tenuta del libro soci”.

In realtà l’ASD Montebaldina Consolini, essendo iscritta nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche CONI, alla luce di quanto previsto dalla Legge 398/1991 nonché dal TUIR richiamato dall’Organo giudicante di primo grado:

  1. ha la facoltà, e non l’obbligo, di adottare i libri contabili e sociali (ossia il libro giornale e il libro inventari);
  2. ha l’obbligo di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio;
  3. ha l’obbligo di redigere i rendiconti economico finanziari ai sensi dell’art. 90 comma 18 della Legge n. 289/2002.

Alla luce della normativa richiamata, è chiaro come l’ASD Montebaldina Consolini, associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, che non svolge attività di carattere commerciale, non abbia l’obbligo di tenuta di scritture contabili e/o libri contabili, siccome intesi dalle disposizioni civilistiche di cui all’articolo 2114 c.c. e ss., bensì sia esclusivamente assoggettata agli incombenti contabili citati in precedenza (obbligo di redigere il rendiconto annuale e di approvazione dello stesso da parte dei soci ogni anno).

Sostiene quindi che il suddetto incombente, esplicitamente previsto dallo statuto associativo dell’ASD Montebaldina Consolini, nelle norme menzionate nella decisione impugnata (articoli 6, 7 e 14), è stato regolarmente posto in essere dalla ricorrente, come emerge, pacificamente, dalla documentazione versata in atti.

Segnatamente, ha prodotto tutte le delibere di seguito elencate evidenziando che:

 

    1. in data 04 ottobre 2013, nel corso dell’assemblea ordinaria, la totalità dei soci, all’unanimità, ha esaminato ed approvato il rendiconto chiuso al 30 giugno 2013;
  1. in data 17 luglio 2014, nel corso dell’assemblea ordinaria, la totalità dei soci, all’unanimità, ha esaminato ed approvato il rendiconto chiuso al 30 giugno 2014;
  1. in data 24 settembre 2015, nel corso dell’assemblea ordinaria, la totalità dei soci, all’unanimità, ha esaminato ed approvato il rendiconto chiuso al 30 giugno 2015;
    1. in data 07 luglio 2016, nel corso dell’assemblea ordinaria, la totalità dei soci, all’unanimità, ha esaminato ed approvato il rendiconto chiuso al 30 giugno 2016;
  2. in data 20 luglio 2017, nel corso dell’assemblea ordinaria, la totalità dei soci, all’unanimità, ha esaminato ed approvato il rendiconto chiuso al 30 giugno 2017;
  3. in data 26 luglio 2018, nel corso dell’assemblea ordinaria, la totalità dei soci, all’unanimità, ha esaminato ed approvato il rendiconto chiuso al 30 giugno 2018.

E tutto ciò, come da verbali allegati alla memoria inviata alla Procura Federale il 13 gennaio

 

u.s. (cfr. documenti 1-6 della memoria inviata alla Procura Federale il 13 gennaio 2020).

 

Inoltre, in ragione della su richiamata normativa applicabile all’ASD Montebaldina Consolini, quale associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta affiliata al CONI, l’Arch. Coltri non era tenuto, in alcun modo, al deposito della rendicontazione approvata dai soci presso la FIGC o altro ente, federale o statuale, non esistendo alcuna norma che lo preveda obbligatoriamente.

Sul punto, viene anche evidenziato come, in seno all’associazione, non risulti sussistente alcun tipo di contestazione inerente le modalità di rendicontazione portate avanti nella gestione dell’Arch. Davide Coltri, né tantomeno inerente alle modalità di approvazione dei conti associativi, né altri organi esterni (es. amministrazione finanziaria, SIAE o altri) hanno eccepito irregolarità.

Allo stesso modo, anche il libro dei soci risulta essere in atti (Doc. 1) ed in merito allo stesso non è stata mai avanzata alcun tipo di contestazione da parte degli associati.

Né tantomeno, alla luce della normativa applicabile alla fattispecie, diversamente da quanto osservato dal Tribunale Federale Territoriale circa la “necessità che la deferita depositasse il libro soci”, risulta sussistente alcun obbligo di vidimazione e/o approvazione o deposito dello stesso.

Inoltre, diversamente da quanto osservato dal Tribunale Federale Territoriale in merito ai nominativi dei soci dell’ASD Montebaldina si osserva che:

  1. con verbale del 04 settembre 2014 si dà atto dell’ammissione come soci dell’ASD Montebaldina Consolini dei Sig.ri Luca Veronesi, Roberto Castellani, Claudia Benlodi, Maurizio Bertoldi e Andreas Guttman nonché della decadenza dalla qualità di soci, per le cause di cui all’articolo 12 dello statuto, da parte di altri soggetti il cui nominativo è rinvenibile nel libro soci, aggiornato in detta occasione, dalla cui lettura emergono i soci decaduti (cfr. doc. 8 della memoria inviata alla Procura Federale ed al Tribunale Federale Territoriale il 06 marzo 2020);
  2. con verbale del 1° ottobre 2015, avente data certa, viene altresì dato atto della conferma dell’Arch. Davide Coltri quale Presidente dell’ASD Montebaldina Consolini, nonché della nuova composizione sociale della compagine dilettantistica (doc. 9 della memoria inviata alla Procura Federale ed al Tribunale Federale Territoriale il 06 marzo 2020), che corrisponde con quanto riportato nel libro soci in atti;
  3. la lettera di convocazione dell’assemblea ordinaria datata 01 luglio 2019 conferma quanto riportato nei precedenti documenti citati (libro soci e precedenti verbali di assemblea), essendo sottoscritta da tutti i soci dell’ASD Montebaldina Consolini, coincidenti con i nominativi riportati nel libro soci (doc. 2);

In ogni modo, avuto riguardo, poi, a quanto rilevato dall’Organo di prime cure in merito alla redazione dei verbali assembleari si rappresenta che, sul punto, il Tribunale Federale Territoriale ha osservato come “tutti i verbali in vero, danno atto della presenza della maggioranza di cui all’articolo 15 dello Statuto, vale a dire la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, che è cosa diversa dalla totalità”.

Inoltre, l’Organo di prime cure afferma che “anche sull’affermazione contenuta nel verbale, non supportata dalla indicazione di chi siano le persone che compongono la maggioranza, v’è da ridire”.

Ebbene, dalla mera consultazione della documentazione in atti, risulta pacifico come il Tribunale Federale Territoriale sia incorso in una macroscopica erronea valutazione.

Infatti, è sufficiente leggere tutti i verbali depositati dall’ASD Montebaldina Consolini per riscontrare come le emergenze siano esattamente contrarie a quanto sostenuto nella decisione di primo grado.

In tutti i verbali dell’associazione non si fa riferimento alla maggioranza presente, bensì si dà atto della presenza della totalità dei componenti, proprio come richiesto dal Tribunale Federale Territoriale.

In conclusione, da tutta la summenzionata documentazione, è possibile, come richiesto dal Tribunale Federale Territoriale, verificare il ‘quorum’ e le maggioranze necessarie per la validità dell’assemblea e della delibera, atteso che, in tutti i casi, è dato atto della presenza di tutti gli aventi diritto di voto e del fatto che i rispettivi rendiconti siano stati approvati all’unanimità.

Alla luce di quanto precede, risulta dimostrato come la gestione societaria dell’ASD Montebaldina Consolini, condotta dall’Arch. Davide Coltri dal 2012 ad oggi, sia avvenuta nel

rispetto della normativa federale e anche statuale, essendo, dunque, infondata, qualsivoglia contestazione mossa al riguardo.

Quanto al rilievo sub D) relativo alla gestione economica e sportiva in comune e, in particolare all’accordo di gestione congiunta e in comune dell’ASD Montebaldina Consolini, ACD Cavaion, USCD Bardolino 1946 poi trasformatasi in ASD Baldo Junior Team, per violazione dell’articolo 7, comma 9, dello Statuto FIGC, la parte reclamante sostiene di aver dimostrato per tabulas come, dalla stagione sportiva 2016/2017 ad oggi, l’ASD Montebaldina Consolini, l’ACD Cavaion e l’USCD Bardolino 1964 poi trasformatasi in ASD Baldo Junior Team, non abbiano mai partecipato allo stesso campionato, avendo sempre militato in categorie differenti.

La norma asseritamente violata secondo il Tribunale Federale Territoriale, dunque, non risulta applicabile alla presente fattispecie, posto che nessuna delle tre compagini firmatarie, partecipanti ad un campionato della LND, ha militato nello stesso campionato partecipato dalle altre.

Per queste ragioni il sig. Davide Coltri e l’ASD Montebaldina Consolini chiedono l’accoglimento del reclamo n. 157 e per l’effetto la riforma in parte qua della decisione appellata.

Con il reclamo n. 158 la Procura Federale Territoriale appella la decisione in epigrafe sui punti di deferimento A) e C) sostenendo che il sig. Coltri ha altresì reso noto nel corso dell’audizione di aver presentato un esposto alla Stazione dei Carabinieri di Caprino Veronese in data 18.06.2019, al fine di dichiarare lo svolgimento di una assemblea dei soci non autorizzata, nonchè l’occupazione dei locali in uso alla società ASD Montebaldina Consolini. Esposto che risulta agli atti quale documento prodotto dallo stesso Coltri. Da ciò consegue la pacifica violazione dell’art. 30 dello Statuto federale della FIGC, ciò che risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dallo stesso soggetto deferito quale prova documentale. In termini probatori, a differenza di quanto sostenuto nelle memorie difensive e nella incerta motivazione del Tribunale, circa una diversa interpretazione delle dichiarazioni del Coltri, null’altro alla Procura necessitava se non la dichiarazione dello stesso soggetto che nel corso della propria audizione, assistito dal legale di fiducia, ha affermato di aver adito la Giurisdizione ordinaria e di aver depositato un esposto presso i Carabinieri. Sostiene quindi la Procura che l’esposto presentato ai Carabinieri altro scopo non ha se non quello della trasmissione all’Autorità Giudiziaria attraverso la comunicazione della notizia di reato, ex art.

347 c.p.p.; da ciò consegue che sussiste indubbiamente la violazione di cui all’art. 30 dello Statuto federale FIGC, la cui fattispecie invero è integrata con la presentazione del solo esposto ai Carabinieri di Caprino Veronese, essendo completamente ininfluente la successiva valutazione dei fatti.

Per contro sostengono le parti appellate che l’insussistenza della violazione risulta per tabulas, in quanto confutata dalla documentazione in atti.

L’Arch. Davide Coltri, infatti, per conto dell’ASD Montebaldina Consolini, a seguito degli episodi del giugno 2019, ha semplicemente incaricato un legale di valutare gli eventuali profili civilistico-risarcitori connessi a determinati episodi, senza che ciò abbia comportato la radicazione di qualsivoglia giudizio civile e, quindi, senza che sia mai stata adita l’Autorità Giudiziaria Ordinaria civile ed intrapresa alcuna azione civile o penale.

Inoltre, non risulta acquisita in atti, da parte della Procura Federale, onerata di tale incombente probatorio, alcuna documentazione comprovante l’instaurazione di una causa civile da parte dell’ASD Montebaldina Consolini, idonea a sostenere la contestazione elevata dalla Procura Federale medesima che, per le ragioni su esposte, risulta del tutto infondata.

Allo stesso modo è chiaro come, anche in relazione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria penale, l’Arch. Davide Coltri non abbia commesso alcuna violazione dell’articolo 30 dello Statuto FIGC.

Per queste ragioni il sig. Davide Coltri e l’ASD Montebaldina Consolini chiedono il rigetto del reclamo n. 158 della Procura Federale e la conferma, in parte qua della decisione appellata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

  1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due reclami in epigrafe per evidenti ragioni di connessione, trattandosi di reclami proposti a parti invertite nei confronti della stessa decisione.

1.1 Si può dare la precedenza alla trattazione del reclamo n. 157 proposto dalla ASD Montebaldina Consolini e dal sig. Davide Coltri seguendo l’ordine mantenuto anche nell’esposizione del fatto.

  1. Il reclamo n. 157 proposto dal sig. Davide Coltri e dalla ASD Montebaldina Consolini è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
    • Si principia dall’addebito sub B) mosso nei confronti del sig. Davide Coltri “per aver gestito la società della quale era ed è presidente senza il rispetto dei principi di correttezza

lealtà e trasparenza in violazione dell’art. 4 comma 1^ del CGS, anche in riferimento all’art. 31 comma 1 del CGS” che il TFR ha ritenuto fondato.

Nella premessa di fatto si è dato conto dei motivi del reclamo e del fatto che, secondo l’assunto dei reclamanti, l’accertata violazione dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza, contestati al sig. Coltri è stata decisa sulla base di un’inaccurata valutazione della disciplina normativa applicabile nonché dell’impreciso esame degli elementi probatori forniti dall’ASD Montebaldina Consolini.

In realtà dagli atti di causa e dall’atto di deferimento, corredato da tutti i documenti ivi richiamati risulta: che la ASD Montebaldina Consolini è associazione riconosciuta - munita di atto costitutivo e statuto, depositati e registrati presso la FIGC e presso l’Agenzia delle Entrate - che gode delle relative agevolazioni fiscali e che può contare su ricavi che, in almeno una annualità, hanno sfiorato gli € 200.000 (con la conseguenza che la gestione contabile e finanziaria deve trovare un preciso riscontro documentale in atti di data certa regolarmente sottoscritti e approvati annualmente dall’assemblea dei soci).

Risulta altresì che pur non essendo obbligato ma facultato, da quando è divenuto presidente della ASD Montebaldina Consolini (nell’anno 2012) il sig. Coltri, o altri per lui, non ha mai depositato alcuna documentazione presso alcun Ente o Agenzia, né risultano depositati in particolare – con atti aventi data certa – bilanci o rendiconti della Società, né risulta documentalmente provato che sia mai stato dato conto ai soci della situazione economica della stessa (come contestato al Coltri dalla Procura Federale e come accertato dal giudice di prime cure non vi è infatti alcuna data certa né nei rendiconti né nei verbali di assemblea prodotti dal Coltri sia nel corso del lungo e articolato procedimento istruttorio, che con la memoria menzionata nella parte in fatto).

Non risulta altresì documentalmente provato che, da quando il sig. Coltri ne è presidente, sia mai stato formalmente depositato alcun atto sociale della ASD Montebaldina Consolini e soprattutto non esiste, per non essere mai stato formato – né conseguentemente trasmesso agli organi federali - il libro dei soci, inteso come tale e non come allegato a talune delle delibere soprarichiamate, con tutto quanto ne consegue sulla regolarità e sulla trasparenza gestionale della società, come ben messo in rilievo dal giudice di prime cure.

Non solo, quindi, non è chiaro né documentato, chi e quanti soci abbiano approvato le delibere sociali nè chi, quando e con quale delibera siano stati dichiarati decaduti alcuni dei soci che non solo contestano la declaratoria di decadenza ma che, dopo essere stati estromessi dalla

società, risultano aver continuato negli anni a partecipare alla vita sociale (rivestendo diverse cariche e ruoli) e perché molti di loro in sede di audizione (si vedano le audizioni dei sig. Scolaro, Battisti, Brognara e Callà) hanno riferito di risultare soci quando non lo erano e di essere stati dichiarati decaduti senza conoscerne il motivo, nonché di non avere mai ricevuto avvisi di convocazione alle sedute asseritamente svolte e di non aver mai partecipato alle sedute di approvazione dei rendiconti e di approvazione del bilancio sociale dal 2012 sino al 2019.

E non è tutto.

Infatti, situazioni anomale riconducibili all’incertezza sull’elenco dei soci o alla mancanza di comunicazioni agli organismi federali riguardano anche i soci Consolini, Bertasi, Giramonti, Sometti e il segretario De Beni.

Anomalie, omissioni e assenza di comunicazioni sociali che, diversamente da quanto sostiene la difesa del Coltri in punto di mancata contestazione di chicchessia della propria gestione, hanno indotto un gruppo di soci ad autoconvocare l’assemblea del 17 giugno 2019, alla quale ha preso parte inizialmente anche il Coltri e il segretario De Beni, salvo abbandonarla proprio a causa delle contestazioni ricevute; seduta questa che ha originato l’esposto ai Carabinieri e la segnalazione agli organi federali da parte dello stesso Coltri e che, in ulteriore seguito, ha determinato l’avvio del procedimento di deferimento di cui si discute in questo giudizio. Quanto alla mancanza di trasparenza e di correttezza della gestione, essa emerge sia dalla mancata esibizione delle convocazioni assembleari, sia dalla impossibilità di ricostruire la composizione sociale, sia dalla mancanza di sottoscrizione da parte dei soggetti che si assumono genericamente (all’unanimità) presenti alle sedute,                                                               sia infine dal fatto che nei verbali non viene registrato il mutamento della compagine sociale anche a seguito della decadenza di alcuni soci né si dà atto di un fatto di grande rilievo sociale, confermato dalle dichiarazioni rese da tutti i soggetti auditi nonché emerso dalle dichiarazioni confessorie dello stesso Coltri, vale a dire che la società era gravata da numerosi debiti gestionali, ivi inclusi quelli  rilevanti  nei  confronti  dell’Agenzia  delle  Entrate,  non  portate  a  conoscenza dell’assemblea.

La gestione del sig. Coltri è stata quindi ritenuta, a ragione, dal giudice di prime cure tutt’altro che trasparente e democratica, a nulla essendo valse le asserite convocazioni alle assemblee, prodotte perlopiù tardivamente dal Coltri: si tratta infatti, di atti che, salvo una delibera del 2015, sono privi di data certa, redatti su carta intestata con indicazione di diversa sede sociale,

carenti delle firme e dei nominativi dei partecipanti alla seduta e resi in forma stereotipa per tutte le annualità alle quali si fa riferimento nella parte in fatto.

Risulta altresì che il sig. Coltri abbia convocato e condotto – senza il rispetto delle necessarie prescrizioni statutarie in merito a convocazione, valida costituzione e deliberazione assembleare – l’assemblea straordinaria del 3 giugno 2019, all’esito della quale sono state mutate la denominazione e la sede sociale e sono state introdotte modifiche statutarie (manca la regolare convocazione e non risultano rispettate le prescrizioni statutarie in merito alle maggioranze costitutive e deliberative previste, né vi sono sottoscrizioni in calce al verbale se non quelle del presidente Coltri e del vicepresidente De Beni).

Né vale obiettare che la società, alla luce di quanto previsto dalla legge 398/1991 nonché dal TUIR, aveva la mera facoltà, e non l’obbligo, di adottare i libri contabili e sociali (ossia il libro giornale e il libro inventari), fermo restando l’obbligo per altri atti di gestione, sociali e amministrativi.

In realtà nella conduzione della gestione del presidente Coltri fa difetto, quanto a regolarità e trasparenza, non solo tutto ciò che la società aveva l’obbligo di adottare ex lege 389/1991 ma altresì anche quanto sarebbe stato meramente facoltativo e tuttavia necessario per rendere trasparente e incontestabile la regolarità della gestione societaria.

Ne consegue, per tutto quanto precede, che il motivo di reclamo va respinto e che va confermata, sul punto, la decisione di prime cure.

  1. Quanto al rilievo sub D) relativo alla gestione economica e sportiva in comune e, in particolare all’accordo di gestione congiunta e in comune dell’ASD Montebaldina Consolini, ACD Cavaion, USCD Bardolino 1946 poi trasformatasi in ASD Baldo Junior Team, per violazione dell’articolo 7, comma 9, dello Statuto FIGC, il Collegio osserva quanto segue: La norma statutaria violata recita “Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato”.

La parte appellante sostiene quindi che, risultando dimostrato per tabulas che, dalla stagione sportiva 2016/2017 ad oggi, l’ASD Montebaldina Consolini, l’ACD Cavaion e l’USCD Bardolino 1964 poi trasformatasi in ASD Baldo Junior Team, non hanno mai partecipato allo stesso campionato, avendo sempre militato in categorie differenti, detta norma non sarebbe stata violata e dunque la contestazione di addebito sarebbe insussistente.

In realtà il Collegio ritiene innanzitutto che la norma sopracitata, avuto riguardo alla ratio più che alla formulazione letterale, vieti alle società dilettantistiche di stipulare accordi ovvero di creare collegamenti che non siano previamente autorizzati dalla LND e che non siano comunicati alla FIGC, che potranno essere validati da detti organismi solo se le società stipulanti non partecipino allo stesso campionato. Pertanto non è possibile stipulare accordi o collegamenti tra società senza previa comunicazione e autorizzazioni degli organi Federali, nel solo presupposto autoreferenziale che le società non partecipino allo stesso campionato, sottraendo, di fatto, il controllo intrinsecamente necessario per validare l’accordo che la norma assegna agli organismi federali.

Tutto ciò in quanto la ratio della norma statutaria, che considera eccezionali gli accordi e i collegamenti societari, non è quella di sanzionare a posteriori gli accordi e i collegamenti creati in violazione della norma stessa, quando cioè gli effetti della sua violazione si sono già irreparabilmente materializzati, bensì di evitare che siffatti accordi e collegamenti vengano posti in essere senza informare gli organi federali chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della norma statutaria.

    • E ciò sarebbe sufficiente per affermare che un accordo di collegamento come quello in oggetto non avrebbe potuto essere reso operativo senza l’autorizzazione della LND e la comunicazione alla FIGC. Né vale obiettare che le quattro squadre che hanno posto in essere l’accordo, anche negli anni successivi alla stipula d’esso, hanno militato in campionati diversi, perché in realtà, come contestato nell’addebito, l’accordo non prevedeva il collegamento e quindi la gestione comune delle tre, poi quattro, squadre stipulanti, ma la gestione comune delle squadre giovanili, che non solo hanno militato nello stesso campionato ma - questo sostiene, non smentita, la Procura - nello stesso girone.

Pertanto, quand’anche un accordo siffatto, nel quale surrettiziamente si ipotizza, anche per il futuro, che i soggetti stipulanti “non partecipano allo stesso campionato”, non fosse, sotto il profilo autorizzativo, in formale contrasto con la norma statutaria sopramenzionata, nondimeno è evidente che, avuto riguardo al suo intrinseco contenuto e per gli effetti che esso ha prodotto, detti elementi integrano perfettamente la fattispecie violativa della norma statutaria descritta nella contestazione di addebito in oggetto.

Il motivo va quindi respinto e con esso il reclamo n. 157 di cui in epigrafe, anche nella parte relativa all’addebito sub E) riferito alla ASD Montebaldina Consolini.

  1. Passando al reclamo n. 158 proposto dalla Procura Federale Regionale va subito osservato che esso è formalmente intestato come reclamo avverso i punti A) e C) della decisione appellata.
    • Tuttavia per quanto riguarda l’addebito sub C) vale a dire “per avere il sig. Coltri trasmesso alla Procura federale documentazione artefatta in violazione dell’art. 4 comma 1^ del CGS anche in riferimento all’art. 31 comma 1 del CGS”; il Collegio rileva che nel reclamo non viene mossa, in parte qua, alcuna censura nei confronti del decisum, né speso un qualsivoglia accenno in fatto al sopradescritto addebito.

Ciò stante il reclamo va considerato in parte qua inammissibile e comunque implicitamente rigettato.

    • Residua quindi il motivo di reclamo sub A) rubricato alla voce “per aver adito il sig. Coltri l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in assenza di qualsivoglia autorizzazione in tal senso da parte degli organi federali, in violazione dell’art. 30 dello Statuto della FIGC;”.

Il motivo di doglianza, già rigettato in prime cure, è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Come chiarito nella decisione appellata, l’affermazione del sig. Coltri circa l’intrapresa azione penale (contenuta nel verbale relativo all’audizione del 19 settembre 2019) ritenuta autoaccusatoria dalla Procura, non disvelava altro se non l’intenzione del sig. Coltri di rivolgersi ad un legale per valutare la possibilità di introdurre un giudizio non meglio precisato e dunque civile o penale relativo ai fatti denunciati con l’esposto; verosimilmente un giudizio civile finalizzato all’annullamento della delibera assembleare con la quale la correttezza della gestione del presidente era stata posta in discussione da un gruppo di soci e lo stesso defenestrato dal ruolo presidenziale, posto che sul piano penale è difficile se non impossibile intravedere nell’esposto presentato ai Carabinieri una fattispecie penale riferibile ai soggetti menzionati nell’esposto stesso.

In ogni caso, ammesso e non concesso che la Procura abbia dimostrato la proposizione di una siffatta vertenza, va condiviso l’assunto motivatorio del giudice di prime cure laddove esso evidenzia l’irrilevanza di quegli ipotetici giudizi in relazione al c.d. vincolo sportivo, posto che il giudizio civile riguarderebbe una vertenza societaria la cui definizione non solo non rientra nella sfera d’azione dell’ordinamento sportivo, la cui autonomia quella norma intende salvaguardare, ma è, rispetto ad esso, indifferente e comunque estranea, rientrando pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario.

A fortiori ciò vale per un ipotetico giudizio penale (cfr. CGS sez. 1 n. 26/2020 e CFA sez.1^

 

n. 75/2020) dove viene chiarito che “la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva non essendo quest’ultima in grado di garantire i diritti e le posizioni di diritto soggettivo del soggetto leso” con il corollario che “se il vincolo di giustizia è pacificamente applicabile in relazione all’ordinamento sportivo, nondimeno lo stesso incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, in relazione a reati che devono necessariamente richiedere l’intervento esclusivo del Giudice ordinario”.

  1. Da ciò consegue il rigetto del motivo di reclamo in esame e con esso del reclamo n. 158 della Procura Federale Territoriale, anche alla luce della statuizione riferibile all’addebito sub

C) come in premessa spiegato.

 

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), riuniti preliminarmente i reclami nn. 157 e 158, definitivamente pronunciando sugli stessi, così dispone:

  1. respinge il reclamo n. 157 proposto dalla società A.S.D. Montebaldina Consolini e dal Sig. Davide Coltri;
  1. respinge il reclamo n. 158 proposto dal Procuratore Federale Interregionale. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

 

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