F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 111/CFA del 13 Marzo 2017 (motivazioni) – RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DALL’ART. 18, COMMA 1 DEL C.G.S. DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA.

RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DALL’ART. 18, COMMA 1 DEL C.G.S. DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA.

 

Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio riferisce che il Comitato Regionale Campania ha posto una questione interpretativa riguardante l’art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferisce la Presidenza che la disposizione prevede che gli organi di giustizia sportiva possano comminare punti di penalizzazione in classifica nei confronti delle società e che la sanzione possa essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente, qualora in quella in corso non fosse afflittiva.

Si può verificare il caso in cui le penalizzazioni siano state comminate per fatti riferibili non alla prima squadra, bensì a squadre giovanili o che svolgano diverse attività nel settore giovanile e che, nella stagione sportiva in cui debbano trovare applicazione, la società non partecipi a dette competizioni oppure si sia ritirata o sia stata esclusa prima che le sanzioni siano state applicate.

In tali ipotesi si chiede di chiarire, alla luce della indicata disposizione o di ogni altra norma o principio applicabile, se la sanzione della penalizzazione debba trovare comunque esecuzione nella suddetta stagione, indicando in tal caso la squadra nei cui confronti applicarla o se la esecuzione della sanzione debba essere differita alle stagioni sportive seguenti, quando la società parteciperà alla medesima competizione per la quale è stata comminata, con possibilità di applicazione nell’ambito di detta attività. Analogo chiarimento si chiede rispetto al caso in cui la sanzione non ha trovato applicazione per il precedente ritiro o per la precedente esclusione della squadra dalla competizione di riferimento.

In particolare, il Comitato Regionale Campania, Lega Nazionale Dilettanti, la cui richiesta è allegata agli atti, chiede che vengano chiariti i seguenti profili: 1) in quale campionato debbano scontarsi le penalizzazioni di punti in classifica inflitte alla società in un determinato tipo di campionato (ad esempio penalizzazioni inflitta nel campionato Juniores, oppure di prima squadra); 2) in quale campionato debba scontarsi la richiamata penalizzazione di punti in classifica nell’ipotesi che la società, nella stagione sportiva successiva, non partecipi più al campionato e/o all’attività nell’ambito della quale stata inflitta la sanzione; 3) in quale campionato va scontata la sanzione inflitta per un determinato campionato delle stagioni sportive pregresse e al quale la società prendeva parte per la corrente stagione sportiva, ma dal quale stata esclusa per quattro rinunce a gara o per ritiro.

La Corte Federale d’Appello, Sezione Consultiva, rileva che l’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva, dopo aver elencato il tipo di sanzioni irrogabili per le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, stabilisce, alla lett. g), riguardante la penalizzazione di uno o più punti in classifica, che: <<la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente>>.

Inoltre l’art. 22, commi 3 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabiliscono, rispettivamente: <<il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6>>; <<le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3>>.

La giurisprudenza che si è formata intorno alle norme riportate ha riguardato sanzioni irrogate a calciatori, mentre invece il quesito riguarda sanzioni irrogate a società sportive. Questo non è senza importanza, in quanto nel caso di sanzioni irrogate a calciatori la sanzione segue la persona anche quando essa si trasferisce ad altra società, mentre nel caso di specie il collegamento va ricercato tra la società militante in un campionato superiore e quella (o quelle) che militano in campionati inferiori e che sono in qualche maniera affiliate a quella.

In ogni caso, la giurisprudenza, che pure può essere in parte utilizzata nel caso di specie, ha affermato che le norme indicate sono l’espressione di due principi fondamentali: quello della certezza della esecuzione della sanzione irrogata; sanzione che in ogni caso va scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza; quello della separazione delle competizioni, in forza del quale si tende a fare in modo che la squalifica sia scontata nella competizione nella quale il calciatore ha riportato la sanzione.

A tal proposito va ricordato che la sanzione deve avere il carattere della afflittività, nel senso che la sanzione può essere fatta scontare nella competizione successiva qualora non avrebbe nessun effetto afflittivo nel campionato in cui è stata irrogata, ad esempio se per i punti in classifica non inciderebbe minimamente sulla posizione in classifica della squadra.

La Sezione rileva preliminarmente che la fattispecie, su cui è stata chiamata ad esprimere il parere, è puramente astratta e non si radica su un caso specifico. Ciò è sufficiente per dire che trattasi di materia riservata alla potestà regolamentare, che dovrebbe appunto disciplinare anche l’ipotesi cui la sanzione sia irrogata a società e non a calciatori.

Inoltre, l’assenza della fattispecie concreta determina che, fino a quando il regolamento non interverrà e tuttavia si verifichi in concreto un giudizio avente ad oggetto un caso di specie, il giudice dovrà decidere di volta in volta sulla base delle risultanze processuali del caso specifico.

Tale rilievo sarebbe già sufficiente per licenziare il parere richiesto.

Tuttavia la Sezione non intende sottrarsi all’onere di fornire alcune indicazioni interpretative, che possono essere desunte dalle norme e dai principi sopra riportati.

È agevole affermare, quanto al primo quesito, che il campionato nel quale debbano scontarsi le penalizzazioni di punti in classifica, inflitte alla società, debba essere lo stesso campionato in cui esse sono state irrogate.

Quanto al secondo quesito, applicandosi in via analogica (e logica) la norma così come interpretata dalla giurisprudenza nel caso di sanzione inflitta al calciatore, la sezione osserva che la sanzione segue la vicenda della società nei cui confronti è stata inflitta. Pertanto essa va scontata nel campionato dove è stata chiamata a partecipare.

Il terzo quesito è quello che maggiormente reclama una specifica disposizione regolamentare, in quanto solo essa può stabilire se la ‘scomparsa’ della società nei cui confronti è stata inflitta la sanzione possa estendersi alla società in cui si sia eventualmente trasformata o alle altre società, militanti in campionati minori o maggiori, che siano ad essa affiliate. Infatti, questa è una scelta che impinge nel merito, riservata alla discrezionalità del legislatore sportivo, poichè viene in gioco anche la trasmissione del titolo sportivo. Così come è una scelta di merito se la sanzione, una volta che la società non partecipi più a nessun campionato, debba trasferirsi in capo alla società affiliata militante in un campionato superiore o inferiore a quello da cui ha preso origine la sanzione.

Per questi motivi nei sensi di cui sopra è il parere della Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello.

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