F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 108/CFA del 21 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 094-98/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. ACD RONDINELLE AVVERSO IL RICONOSCIMENTO AL DIRITTO “AL PREMIO DI PREPARAZIONE” NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LUPARENSE CALCIO PER IL CALC. MARCONATO ANDREA – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 3/TFN-SVE del 18.07.2016)

RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. ACD RONDINELLE AVVERSO IL RICONOSCIMENTO AL DIRITTO “AL PREMIO DI PREPARAZIONE” NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LUPARENSE CALCIO PER IL CALC. MARCONATO ANDREA – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 3/TFN-SVE del 18.07.2016)

Con ricorso presentato il 03.02.2016 la società ACD Rondinelle ha inoltrato alla Commissione Premi della F.I.G.C. un ricorso riguardante il mancato pagamento da parte della società ASD Luparense Calcio A 5 del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF per il calciatore Marconato Andrea in relazione alla stagione sportiva 2014/2015.

La Commissione Premi ha deliberato in data 01.04.2016 l'inammissibilità del ricorso, in quanto dalla documentazione esaminata risultava che “la Società richiedente non partecipa a campionati di calcio a cinque”.

Avverso tale decisione la ACD Rondinelle ha presentato in data 15.04.2016 reclamo al Tribunale Federale  Nazionale  -  sezione  Vertenze  Economiche.  Detto  reclamo  è  stato,  però,  dichiarato inammissibile con deliberazione pubblicata il 18.07.2016 in quanto “manca agli atti la prova dell'invio del reclamo alla controparte (prova pur espressamente sollecitata dalla segreteria)”.

Avverso tale decisione, ormai definitiva, la società ACD Rondinelle ha proposto istanza di revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S., sostenendo che l'organo giudicante aveva commesso un errore di fatto, in quanto dagli atti risultava che la società ASD Luparense Calcio A 5 “non partecipa a competizioni di solo calcio a 5 ma anche di calcio a 11” e che nella stagione sportiva 2015/2016 “il calciatore Marconato Andrea ha preso parte al campionato Allievi Regionali a 11 girone D, a cui la Luparense era regolarmente iscritta”.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Non sussiste, infatti, alcuna delle ipotesi di revocazione previste dall'art. 39 C.G.S., in particolare quella dell'errore di fatto da parte dell'organo giudicante di cui alla lettera e), comma 1, invocata dalla società ricorrente sulla base di alcuni documenti (come il calendario delle partite della stagione sportiva 2015/2016 del campionato Allievi Regionali del Veneto girone D) da cui emerge che la società ASD Luparense Calcio A 5 non si era limitata a partecipare ai campionati di calcio a 5, ma aveva preso parte anche a campionati di calcio a 11).

Infatti, l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche si basa sul dato formale che la società ACD Rondinelle non aveva fornito la prova della spedizione del reclamo alla controparte, sebbene fosse stata a ciò espressamente sollecitata dalla segreteria del Tribunale. A tal proposito, la società ACD Rondinelle ha prodotto al Tribunale fotocopia del ricorso inoltrato il 3.2.2016 alla Commissione Premi e spedito anche alla ASD Luparense Calcio A 5, che l'aveva ricevuto in data 4.2.2016, ma non ha mai prodotto e depositato alcun documento attestante la spedizione e la ricezione da parte della controparte del reclamo inoltrato al Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società A.C.D. Rondinelle di Santa Giustina in Colle (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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