F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CFA del 23 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 32/CFA del 25 Agosto 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CATARISANO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; – PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 2.250 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 8748/276 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 16.02.2017, N. 8295/278 PF 16-17 GR/MB/PP DEL 6.2.2017 E N. 8277/280 PF16/17 MB/GR/PP DEL 7.2.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 84 del 4.5.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CATARISANO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; - PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 2.250 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 8748/276 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 16.02.2017, N. 8295/278 PF 16-17 GR/MB/PP DEL 6.2.2017 E N. 8277/280 PF16/17 MB/GR/PP DEL 7.2.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta - Com. Uff. n. 84 del 4.5.2017)
L’Asti Calcio proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta (Com. Uff. n. 84 del 4.05.2017), con la quale erano state inflitte le sanzioni, rispettivamente, dell’inibizione per anni 1 e mesi 6, al signor Giovanni Catarisano, Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 9 e 10, C.G.S,e della penalizzazione in classifica di punti 3 e ammenda di €. 2.250,00, alla società reclamante, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. Il giudizio di primo grado prendeva le mosse da tre distinti deferimenti, con i quali la Procura federale aveva ritenuto sussistente la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere la società e, per essa il suo presidente, non pagato agli allenatori Giovanni Frenna e Luigi Tona le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con decisione pubblicata nel Comunicato ufficiale n. 4 del 21.3.2016 nel termine dei trenta giorni dalla pronuncia e per non aver pagato al calciatore Giovanni Campanaro le somme accertate dalla Commissione accordi economici della LND con decisione pubblicata nel Comunicato ufficiale n.3/TFN del 18.7.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Con proprio ricorso, i reclamanti affermavano di aver corrisposto quanto dovuto agli allenatori Giovanni Frenna e Luigi Tona in data 13.7.2016, producendo quietanza in tal senso; affermavano, inoltre, che il calciatore Campanaro aveva agito giudizialmente per il pagamento di quanto dovuto e, previo pignoramento, aver ottenuto decreto di assegnazione in data 8.11.2016. In sede di discussione, il rappresentante della Procura si opponeva all’accoglimento del ricorso e chiedeva la conferma della decisione assunta in primo grado. Il ricorso non merita accoglimento. Com’è noto, ai sensi dell’art. 94 ter, commi 11 e 13, N.O.I.F., il pagamento delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della LND e dal Collegio arbitrale presso la LND, deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione. Nel caso di specie, le stesse parti reclamanti ammettono il mancato rispetto dei termini. Difatti, le decisioni del Collegio arbitrale presso la LND sono state rispettivamente comunicate in data 21.4.2016 (per il Tona) e 29.4.2016 (per il Frenna), mentre i relativi pagamenti sono avvenuti in data 13.7.2016. Parimenti appare non rispettato il medesimo termine di trenta giorni con riferimento al pagamento dovuto in favore del calciatore Campanaro, atteso che la relativa decisione della Commissione accordi economici della LND è stata comunicata in data 4.8.2016, mentre il pagamento di quanto dovuto al medesimo è avvenuto (peraltro solo previo esperimento di giudizio di esecuzione) solo in data 8.11.2016. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Asti Calcio FC S.r.l. di Asti (AT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
RICORSO DELLA SOCIETA’ DONATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL CALCIATORE ACHBANIAHMED, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; - AMMENDA DI € 600 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7084/233 PFI16/17 GR/MB/PP DEL 10.1.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Friuli V.G. - Com. Uff. n. 123 del 4.5.2017) Il Donatello Calcio proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli V. G. (Com. Uff. n. 123 del 4.05.2017), con la quale erano state inflitte le sanzioni, rispettivamente, della squalifica per mesi 3 al calciatore Ahmed Achbani, per violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’ammenda di € 600,00 alla medesima società, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. Preliminarmente, la società reiterava l’eccezione, già sollevata in primo grado, di avvenuta estinzione dell’azione disciplinare per superamento del termine di novanta giorni stabilito dall’art. 34 bis C.G.S.. Nel merito, contestava la fondatezza del deferimento, in quanto fondato su dichiarazioni rese da tesserati non identificati. In sede di discussione, il rappresentante della Procura si opponeva all’accoglimento del ricorso e chiedeva la conferma della decisione assunta in primo grado. Il ricorso merita accoglimento. Assorbente rispetto all’esame del merito della questione è la verifica dell’avvenuto rispetto, da parte del giudice di primo grado, del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S.. Com’è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta. Infatti, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. stabilisce che “se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone ….”, mentre l’art.38 comma 6 del C.G.S. precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”. Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (27.4.2017) successiva di ben oltre 90 giorni a quella dell’atto di deferimento (10.1.2017). Non convince la tesi sostenuta dal giudice di primo grado, ad avviso del quale il dies a quo per il decorso del termine sarebbe quello della comunicazione a tutti i destinatari elencati dall’art. 32 ter C.G.S. (“all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento si società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”); in particolare, ad avviso del giudice di primo grado, il termine per l’esercizio dell’azione de qua non avrebbe potuto avere decorrenza se non successivamente alla comunicazione fatta dalla Procura all’organo di giustizia. Pur apprezzandosi le motivazioni sottese a tale decisione, deve rilevarsi come la ratio del citato art. 34-bis sia quella di evitare il protrarsi di situazioni di incertezza circa la correttezza del comportamento degli associati, a tutela sia dei medesimi soggetti incolpati sia della stessa regolarità dell’attività sportiva. Tale ratio risulterebbe del tutto disattesa laddove si ritenesse possibile allungare il termine acceleratorio – fissato in novanta giorni - prevedendone la decorrenza in una data successiva alla notifica all’incolpato dell’atto di deferimento, in attesa della comunicazione agli altri soggetti elencati all’art. 32 ter. In tal caso, si potrebbe produrre l’effetto di mantenere l’incolpato in una situazione di incertezza (astrattamente protraibilesine die) in attesa del completamento dell’iter delle notifiche, così ledendo contemporaneamente l’interesse dello stesso e dell’intero ordinamento sportivo ad una celere pronuncia, al fine di consentire il regolare e sereno svolgimento dell’attività sportiva. Con riferimento alla specifica vertenza, tale ratio appare ancor più lesa, laddove si volesse far decorrere il termine acceleratorio da una comunicazione tra organi di giustizia sportiva (dalla Procura federale all’organo giudicante), entrambi tenuti – nei rispettivi ambiti di competenza – ad assicurare il rispetto del citato termine, con danno, per converso, degli interessi dell’associato e dell’intero ordinamento sportivo. A contrario, appare maggiormente rispondente all’illustrata ratio normativa pretendere che la Procura eserciti le sue funzioni in modo tale da consentire il rispetto del citato termine, comunicando l’esercizio dell’azione disciplinare tempestivamente a tutti i soggetti, nella consapevolezza che il dies a quo di cui al citato art. 34 ter C.G.S. è quello della comunicazione all’incolpato. Tale mancato rispetto dei termini processuali impone l’accoglimento dell’appello con conseguente estinzione sia del procedimento che della relativa azione ed annullamento delle sanzioni inflitte. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Donatello Calcio di Udine (UD) annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALEAVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BARILE SEGUITO GARA BARILE/RAPOLLA CALCIO DEL 12.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del 15.03.2017)
Il Presidente Federale, con atto del 12.5.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Basilicata e resa pubblica con il Com. Uff. n. 87 del 15.3.2017. Con tale decisione, a seguito di episodi di violenza perpetrati ai danni dell’arbitro in occasione della gara del Campionato di I Categoria ASD Barile c. Rapolla Calcio disputata il 12.3.2017, è stata inflitta alla ASD Barale la sanzione dell’ammenda di € 250,00 con diffida. Nel suo ricorso, presentato ai sensi dell’art. 37, c. 1, lett. c) C.G.S., il Presidente Federale sostiene che il grave comportamento posto in essere in duplice episodio dai sostenitori della società imputata comporti, alla luce della documentazione agli atti e del quadro normativo federale vigente, l’inadeguatezza della sanzione comminata ai sensi dell’art. 14 C.G.S.. Ciò in quanto, pur tenendo conto di eventuali circostanze attenuanti e dell’atteggiamento collaborativo dei dirigenti della società stessa, la sanzione in tal modo irrogata rappresenta un importo inferiore al minimo edittale per le sanzioni a carico di società dilettantistiche ritenute responsabili dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori. Il ricorso merita di essere accolto, per l’effetto rimodulando la sanzione pecuniara nella misura stabilita nel dispositivo. In primo luogo, infatti, è comunque evidente l’intrinseca gravità dell’accaduto, che ha comportato una aggressione anche reiterata all’integrità fisica dell’Autorità di gara, come risulta dalla documentazione ufficiale della gara stessa e dal referto medico ospedaliero. In secondo luogo non risulta condivisibile il bilanciamento implicito nella decisione circa la misura della sanzione pecuniaria compiuto dal Giudice territoriale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, C.G.S., tra la gravità del fatto accertato e gli elementi di attenuante dell’illecito connessi al comportamento diligente e fattivo tenuto, come parimenti dichiarato nel referto ufficiale di gara, dai dirigenti della società Barile. A fronte, infatti, di una sanzione che per le società dilettantesche lo stesso art. 14, comma 2, C.G.S. determina in una misura compresa tra € 500,00 e 15.000,00 (con una previsione che lascia tra l’altro alla discrezionalità del giudice margini ben superiori per la graduazione della sanzione stessa rispetto a quelli stabiliti per gli altri Campionati), tale bilanciamento ha infatti condotto il Giudice territoriale a dimezzare ulteriormente il minimo edittale, con la conseguenza di allargare in modo abnorme la forbice prevista dalla norma, portandola in sostanza da valori compresi tra 1 e 30 a valori compresi tra 1 e 60. Ed invece l’elemento attenuante, di cui pure occorre tener conto, deve piuttosto rilevare ai fini del contenimento della sanzione nella misura edittale minima, pari appunto a € 500.00. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 500,00.
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: - DEL SIG. PIRAINO DANIELE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; - DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 10069/658 PF16-17 AA/MG DEL 16.3.2017(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 88/TFN - del 22.05.2017) 1.- Con atto del 16.3.2017 la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale - Sezione Disciplinare:: ° PIRAINO Daniele (testualmente) “Presidente e legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 srl, già amministratore unico all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma q, delle NOIFe all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Emanuele Santaniello, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n.287 dell’11/4/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”, ° SEF TORRES 1903 SRL (testualmente) “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai densi dell’art.4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto”. Nella riunione del 9.5.2017017 la Procura Federale chiedeva la comminazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico di Piraino; un punto di penalizzazione ed € 1.500,00 di ammenda a carico della società. Terminato il dibattimento, il Tribunale Federale, sul rilievo che il ritardo contestato era da attribuibile “a caso fortuito o forza maggiore”, proscioglieva i citati deferiti. 2.- Avverso questa decisione, con atto del 26 maggio 2017 ha proposto ricorso la Procura Federale adducendo, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.94ter, comma 1, delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S.. Con memoria difensiva del 29.5.2017 hanno controdedotto i resistenti, contestando le argomentazioni svolte nel ricorso. Alla riunione del 23.6.2017 la Procura Federale ha illustrato il motivo del ricorso e ha concluso chiedendo l’applicazione delle sanzioni richieste al Tribunale. Il Patrono dei resistenti si è riportato a tutto quanto contro dedotto nella sua memoria e ha concluso per la conferma della decisione impugnata. A conclusione delle repliche, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo. 3.- Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in appresso. a) Il “fortuito”, secondo un orientamento ormai consolidato, costituisce un quid imponderabile, improvviso ed imprevedibile, che s’inserisce nell’azione del soggetto, vincendo ogni possibilità di resistenza o di contrasto, tale da rendere fatale il compiersi dell’evento cui l’agente viene a dare, quindi un mero contributo fisico. Trattasi di un’accidentalità operante come causa non conoscibile e, perciò, non eliminabile con l’uso della comune prudenza e diligenza il cui venire ad esistenza, quale causa di esclusione del dolo e della colpa, deve essere provata da chi ne adduce l’esistenza. b) Secondo una datata ma consolidata concezione, la “forza maggiore” è quella vis maior cui resisti non potest, quindi un evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo che non possa essere preveduto o che, ancorché preveduto, non possa essere impedito e tale da escludere la stessa configurabilità del coefficiente psichico dell’azione: ricorre, quindi, la forza maggiore quando un’energia estranea alla volontà dell’agente, nella cui sfera di attività accade l’evento, impedisca al medesimo di esplicare quella ordinaria diligenza sufficiente per adeguarsi al precetto. c) Richiamata la portata dei due istituti, posti cumulativamente e, quasi, indifferente-mente a base della decisione in scrutinio, occorre verificare se l’omissione contestata (ritardato pagamento) sia stata generata da un quid imponderabile, improvviso ed imprevedibile (caso fortuito) o, piuttosto, da un’energia estranea alla volontà del Piraino che abbia impedito a costui l’uso della necessaria diligenza (forza maggiore). A ben vedere, però, nel caso che occupa non ricorre né la prima e né la seconda ipotesi, considerato che il Piraino, una volta investito (assemblea ordinaria del 12.4.2016) e accettata la carica di amministratore della Torres, avrebbe dovuto prendere contezza degli impegni societari e farvi fronte, a nulla rilevando che tale evento sia stato comunicato al Dipartimento Interregionale in data 11.5.2017, con la relativa scheda “variazione organigramma”. d) E’ da considerare, però, che l’art. 16 C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinati, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Facendo applicazione di quanto richiamato, occorre valorizzare due circostanze: 1) il pagamento fu eseguito pochi giorni dopo la richiamata assunzione della carica di amministratore; 2) il ritardo risulta contenuto in pochi giorni. Consegue che, valutata la natura dell’occorso e applicate le circostanze attenuanti, le sanzioni vanno comminate nei termini che seguono. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore infligge: - alla società Sef Torres 1903 la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2017/2018 e € 500,00 di ammenda; - al sig. Piraino Daniele l’inibizione di giorni 10.
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