F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 (dispositivo) – RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.S.D. MEDESANESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, (AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MEDESANESE/GOTICO GARIBALDINA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016)

RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.S.D. MEDESANESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, (AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA MEDESANESE/GOTICO GARIBALDINA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016)

In data 10.4.2016 si è disputata, come da calendario, la gara del Campionato di calcio di Promozione fra le squadre della Medesanese e della Gotico Garibaldina.

Il Presidente Federale con il ricorso in oggetto deduceva , allegando gli atti ufficiali di gara nonchè le dichiarazioni rese dall’arbitro e dai suoi collaboratori e quanto riportato dagli organi di stampa , che al termine della partita alcuni individui , sostenitori della squadra della Medesanese, ben riconosciuti e che già nel corso della gara si sarebbero resi colpevoli di molti episodi ingiuriosi e offensivi nei confronti del Direttore di gara, avrebbero atteso la terna arbitrale fuori dal parcheggio dell’impianto sportivo, per poi inseguirla con due distinte automobili durante il percorso di rientro a casa dalla gara.

Secondo il ricorso del Presidente federale nel tragitto di rientro della terna arbitrale , i soggetti inseguitori avrebbero costretto il Direttore di gara ed i suoi collaboratori a fuggire a bordo della propria autovettura e avrebbero continuato, comunque, nei comportamenti oltraggiosi e ingiuriosi.

Il ricorrente deduce altresì che la terna arbitrale nel corso dell’inseguimento automobilistico, temendo per la propria ed altrui incolumità, avrebbe provveduto   ad avvisare le Autorità di PS. accorgendosi tuttavia che una delle due automobili inseguitrici,  avrebbe provocato un incidente frontale con una altra autovettura proveniente dal senso opposto. La terna , accortasi dell’accaduto, avrebbe avvisato immediatamente i Carabinieri dell’incidente evidenziando la necessità di soccorsi.

Il Giudice Sportivo, con la decisione che si impugna sanzionava per responsabilità oggettiva la società Medesanese, con l’ammenda di € 500,00 (Com. Uff. n. 40 del 13.4.2016) con la seguente motivazione .” Propri sostenitori rivolgevano gravi minacce ed offese nei confronti dell’arbitro. Dopo il termine della gara due macchine con all’interno alcuni sostenitori della soc. Medesanese attendevano la terna arbitrale all’esterno del campo e davano luogo ad un inseguimento manifestando in maniera evidente la volontà di volerli aggredire”.

All’udienza del 24.6.2016 avanti le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, dopo aver rilevato che la Procura non aveva avuto la delega del Presidente Federale per la discussione e che l’avv., Grassani aveva appena ricevuto la delega della soc. Medesanese la Corte Federale a SSUU disponeva il rinvio della causa per consentire un adeguato termine a difesa delle parti con rinvio alla Sezione III con udienza fissata al 30.6.2016.

All’udienza del 30.6.2016 si costituiva la soc. Medesanese ed alla medesima udienza del la Procura Federale ribadiva di non aver alcun mandato dal Presidente Federale. La soc. Medesanese con l’avv. Grassani chiedeva la revoca della sanzione, riportandosi alle difese svolte nella Memoria difensiva deposita, e chiedeva termine per deposito del verbale dei CC intervenuti sul luogo dell’incidente,     dal  quale  si  sarebbe  evidenziata  l’  estraneità  dei  rappresentanti  della  soc. Medesanese relativamente all’incidente ed alla condotta aggressiva sfociata nell’inseguimento della vettura della terna arbitrale.

La III Sezione concedeva termine per produrre detta documentazione entro 15 gg dall’udienza e fissava nuova udienza di discussione al 21.7.2016 .

All’udienza del 21.7.20156 si presentava solo la difesa della Medesanese assistita dallo Studio Grassani che chiedeva nuovo termine per produrre il suddetto rapporto dei CC in quanto per la sua produzione sarebbe stata necessaria l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Parma, che stava indagando sui fatti relativi all’incedente stradale.

L’avvocato della Medesanese si riportava alla difesa in atti e rinnovava l’istanza istruttoria.

Il Collegio rilevato che il c.d. soccorso istruttorio, anche se in linea di principio può essere ritenuto ammissibile nel procedimento sportivo della FIGC, non di meno non può spingersi fino a sostituirsi alle parti circa il rispettivo onere probatorio. Nel caso di specie la parte ha esercitato la propria attività istruttoria senza assolvere del tutto l’onere probatorio a suo carico . Invero pur avanzando le proprie richieste istruttorie , parte resistente non ha dimostrato l’invalidità degli atti posti a base del ricorso del Presidente Federale ne’ ha introdotto validi elementi a supporto della propria posizione difensiva svolta a sostenere la revoca della sanzione o quantomeno la conferma delle medesima, con il rigetto del ricorso del Presidente Federale.

Pertanto, ritenuta esauriente l’istruttoria del caso, deve preliminarmente rigettarsi l’istanza istruttoria di richiesta per ulteriore rinvio al fine di ottenere l’autorizzazione della Procura di Parma alla produzione del rapporto del CC..

Deve ritenersi invece che le allegazioni documentali al ricorso sostenute della Procura Federale sono atti fidefacienti  sino a prova contraria o a querela di falso.

Il ricorso risulta provato e merita accoglimento per i seguenti

Orbene, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 14 –comma 1- ultimo periodo del C.G.S. le società “…sono responsabili per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.”

Non vi è quindi dubbio che la condotta dei sostenitori della Medesanese, secondo le risultanze probatorie allegate dal ricorrente e non adeguatamente smentite da controparte, peraltro prolungata fuori dall’ impianto sportivo rientri nella fattispecie delineata dalla norma ora richiamata.

Risulta invero provato che la condotta censurata ha realizzato gli elementi costitutivi della condotta sanzionata dall’art. 14 C.G.S. che correla la punibilità alla circostanza della responsabilità oggettiva tenuto conto che dal fatto grave dei tifosi ne è derivato un pericolo per l’incolumità pubblica e, nella fattispecie, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone sussistendo anche riscontro all’incolumità fisica di terzi.

Appare evidente comunque come la gravità del  fatto non possa, e non debba, trovare adeguata soddisfazione nell’irrogazione della sanzione nella misura minima prevista dalla normativa federale, tenuto conto anche della politica federale che stigmatizza le violenze perpetrate ai danni dei Direttori di gara.

Aggravante non trascurabile è anche il fatto che uno degli autori di siffatti comportamenti è stato individuato e riconosciuto dalla terna come essere il custode addetto al terreno di gioco della Medesanese.

Non di meno, pur ritenendo congrua l’entità della sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice sportivo anche in considerazione della categoria in cui milita la società resistente, deve ritenersi opportuno integrare la sanzione comminando altresì la disputa a porte chiuse della prima partita casalinga del prossimo campionato di calcio 2016/2017 della società resistente.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Presidente Federale, infliggendo a carico della società U.S.D. Medesanese la sanzione di una partita a porte chiuse da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e conferma la sanzione dell’ammenda di € 500,00.

 

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