F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 (dispositivo) – RICORSO SIG. CRISTOFANI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 3 LETT. H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA N. 9992/581 PF 15-16 GT/DL DEL 23.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio – Com. Uff. n. 422 del 10.6.2016) RICORSO SIG. CRISTOFANI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 9992/581 PF 15-16 GT/DL DEL 23.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio – Com. Uff. n. 422 del 10.6.2016)

RICORSO SIG. CRISTOFANI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 3 LETT. H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA N. 9992/581 PF 15-16 GT/DL DEL 23.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 422 del 10.6.2016)

 

RICORSO SIG. CRISTOFANI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1BIS  COMMA 1

C.G.S. – NOTA N. 9992/581 PF 15-16 GT/DL DEL 23.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 422 del 10.6.2016)

Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio, con la decisione impugnata, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale 9992/581pf15-16/GT/do del 23.3.2016, ha affermato la responsabilità di Signori Giordano Cristofani e Stefano Cristofani per le violazioni loro ascritte condannandoli rispettivamente alle sanzioni della sospensione per mesi 2 e della squalifica per mesi 4.

Secondo il Tribunale, la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale troverebbe conferma nel materiale istruttorio raccolto. Risulterebbe pertanto appurato che l’arbitro Giordano Cristofani avrebbe omesso di inserire nel referto della gara da lui diretta, DNA Sporting School/Aerklima Cretarossa, campionato Juniores Primavera del 25.1.2015, e nel relativo supplemento, elementi ricostruttivi di fondamentale rilevanza in ordine ad accadimenti, avvenuti al termine dell’incontro, che lo avrebbero visto coinvolto in prima persona. In particolare l’arbitro avrebbe letteralmente taciuto la circostanza di avere colpito con un pugno al volto il sig. Daniele Festoso, dirigente della società Aerklima Cretarossa, che sarebbe intervenuto nella zona spogliatoi per sedare gli animi ed evitare il contatto tra il direttore di gara ed alcuni giocatori della società Aerklima che lo avevano circondato minacciosamente rivolgendo proteste ed ingiurie nei suoi confronti fino a tentare di percuoterlo (il colpo avrebbe provocato al Festoso la lesione al setto nasale con prognosi di 7 giorni s.c.); il fatto, peraltro, sarebbe stato denunciato dal Festoso al Commissariato di P.S di Anzio Nettuno. In sostanza, se, da una parte, risulterebbe appurata la circostanza secondo la quale l’arbitro Cristofani aveva effettivamente colpito il Festoso, dall’altra non avrebbe trovato riscontro la ricostruzione, volta a scagionarlo, secondo la quale il colpo sarebbe stato sferrato involontariamente in conseguenza di una spinta e di una manata al volto ricevute nella concitazione del momento.

Al tempo stesso, sarebbero emersi profili disciplinarmente rilevanti a carico del Sig. Stefano Cristofani, genitore dell’arbitro e vice presidente della sezione AIA Roma 2. Questi, infatti, come dal medesimo ammesso, presente alla partita per assistere alla direzione arbitrale del figlio, si sarebbe recato nella zona degli spogliatoi al termine della gara e, successivamente, come dichiarato dal dirigente della Aerklima, Sig. Paolo Galeazzi, avrebbe contattato quest’ultimo per ben quattro volte, promettendogli una favorevole alterazione del referto di gara che il figlio avrebbe dovuto redigere in cambio della remissione della querela sporta dal Festoso nei confronti del medesimo figlio, Sig. Giordano Cristofani.

Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con distinti ricorsi, sia il Giordano Cristofani che il Sig. Stefano Cristofani chiedendo l’integrale riforma della decisione o, in subordine, la riduzione delle sanzioni rispettivamente inflitte.

Con il primo ricorso, il Sig. Giordano Cristofani contesta che i fatti si siano effettivamente svolti secondo la versione fatta propria dalla Procura federale e condivisa dal Tribunale. In sostanza, il colpo inferto dall’arbitro al Festoso non avrebbe avuto alcuna volontarietà lesiva ma si giustificherebbe in ragione della concitazione degli attimi, della violenza dell’aggressione subita, fisica e verbale, e del tentativo scomposto di difendersi e disimpegnarsi da tale aggressione posta in essere da calciatori e dirigenti della società Aerklima. Del resto, l’effettiva entità delle conseguenze fisiche in concreto subite dal Festoso in conseguenza del colpo ricevuto dal Cristofani, lievi e non certo integranti quelle rappresentate (rottura del setto nasale), confermerebbero tale ricostruzione. Ed in ogni caso, se anche il Cristofani avesse volontariamente colpito con pugno il Festoso, il gesto avrebbe comunque dovuto essere inteso, e quindi derubricato, come un atto di legittima difesa assolutamente proporzionale all’offesa ricevuta. Peraltro, la ricostruzione fatta propria dal Tribunale trascurerebbe colpevolmente il dato assolutamente contrastante delle risultanze del referto arbitrale al quale deve essere attribuita fede privilegiata anche nei riguardi dell’attività inquirente, rappresentata in particolare da audizioni di tesserati, disposta dalla Procura federale e presupposta all’atto di deferimento.  In altri termini, il Sig. Giordano Cristofani non avrebbe violato né i doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’’art. 1 bis comma 1 C.G.S. né il dovere di tempestiva, solerte e fedele refertazione di cui all’art. 40 comma 3 lett. H) del Regolamento AIA.

Da parte sua, il Sig. Stefano Cristofani, a sostegno della propria impugnazione, ha dedotto quanto segue. I contatti intrattenuti con il Sig. Paolo Galeazzi – il cui ruolo di dirigente della società Aerklima sarebbe stato dal Cristofani appreso solo in un secondo momento, comunque successivo ad una sua prima audizione innanzi alla Procura federale – sarebbero infatti del tutto naturalmente imputabili alla preoccupazione del genitore di evitare che il figlio Cristiano fosse oggetto di denuncia all’Autorità giudiziaria per gli eventi accaduti al termine della gare dei quali il figlio stesso doveva considerarsi vittima. Peraltro, non avrebbe rappresentato oggetto di discussione il presunto baratto tra la desistenza dalla querela e la redazione di un referto arbitrale ammorbidito; tenuto conto, peraltro, che trattandosi di una attività nella disponibilità dell’arbitro in quanto tale, non ne avrebbe comunque potuto direttamente disporre (se non mediante una indebita pressione sul proprio figlio). Peraltro le dichiarazioni rese dal Sig. Galeazzi alla Procura federale, mentre renderebbero ragione della linearità del contegno del Sig. Stefano Cristofani, evidenzierebbero un sottinteso intento mercificatorio da parte dello stesso Galeazzi che, subordinando la valutazione circa la remissione della querela alla pubblicazione del Comunicato ufficiale con i provvedimenti del Giudice sportivo, avrebbe sostanzialmente, questa volta si, subordinato la desistenza del Festoso rispetto alla presentazione della denuncia/querela alla assenza di provvedimenti del Giudice sportivo a carico della propria società in ordine ai fatti refertati dall’arbitro Cristiano Cristofani. Infine, il teorema accusatorio si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dai dirigenti della società Aerklima i quali, palesemente interessati all’esito del giudizio – gemmazione del procedimento apertosi in seguito ai provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice sportivo in ordine alla gara in questione poi riformati dal TFT con decisione di cui al Com. Uff. n. 270/LND del 29.5.2015 – si sarebbero trovati in posizione di conflitto di interessi tale da rendere la proprie affermazioni del tutto inattendibili.

I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva riguardando peraltro il medesimo provvedimento.

La Corte ritiene che le ragioni  di gravame proposte  dal  Sig. Cristiano Cristofani  siano infondate mentre meritano parziale accoglimento quelle proposte dal Sig. Stefano Cristofani.

La ricostruzione dei fatti avvenuti al termine della gara, operata grazie alle testimonianze assunte dalla Procura federale (in particolare l’audizione del Sig. Stecconi), provano che effettivamente, sebbene non riferite nel rapporto di gara, l’arbitro Cristiano Cristofani, seppure in un frangente di grande tensione provocato dall’aggressione subita al termine della gara protrattasi durante il rientro negli spogliatoi, abbia volontariamente colpito il Sig. Festoso con un pugno al volto. Le particolari circostanze che diedero origine al fatto, lungi da giustificare il contegno del direttore di gara, impongono tuttavia la determinazione della relativa sanzione in termini di sostanziale tenuità in ragione dei caratteri della proporzionalità ed afflittività. Rimane tuttavia la rilevanza disciplinare del comportamento dell’arbitro. Si tratta di un comportamento comunque grave ed inevitabilmente punibile. La Corte ritiene pertanto che la sanzione inflitta dal primo giudice al Sig. Cristiano Cristofani tenga effettivamente contro di tali aspetti e che non vi siano ragioni che inducano questo giudice a discostarsi da tale valutazione.

Meritano invece parziale accoglimento le ragioni di gravame del Sig. Stefano Cristofani. Questi, infatti, ha ammesso di essersi recato, sebbene non autorizzato, nella zona degli spogliatoi al termine della gara; è anche stato inequivocabilmente dimostrato che questi, successivamente, abbia contattato il dirigente della Aerklima Sig. Galeazzi con l’intento di ottenerne l’intercessione presso il Festoso per convincerlo a non sporgere querela nei confronti del figlio Cristiano. Non risulta tuttavia provato che il Cristofani abbia proposto al Galeazzi lo scambio tra la rinuncia alla querela del Festoso e la redazione di un rapporto arbitrale particolarmente benevolo nei riguardi dei fatti che videro protagonisti giocatori e dirigenti della società Aerklima in occasione della gara in questione. Anzi, la circostanza, ammessa dal Galeazzi, che i colloqui telefonici di analogo tenore si siano effettivamente protratti anche dopo la pubblicazione di provvedimenti sanzionatori del Giudice sportivo consente di ritenere con un ragionevole margine di certezza che non fosse stato oggetto di trattativa alcun baratto tra la desistenza dalla querela e l’atteggiamento di particolare moderazione dell’arbitro nelle refertazione dei fatti di gara. Per queste ragioni, rimanendo la rilevanza disciplinare degli indebiti contatti tra il Sig. Stefano Cristofani, dirigente AIA, ed i dirigenti della società Aerklima al termine della gara, e con il dirigente Galeazzi nei giorni successivi, la Corte ritiene di potere rideterminare la sanzione riducendola alla squalifica di mesi uno.

Per questi motivi, la C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 3) e 4), come sopra proposti dai Sigg. Cristofani Giordano e Cristofani Stefano:

- respinge il ricorso del Sig. Cristofani Giordano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo; accoglie parzialmente riducendo la sanzione della squalifica a mesi 1 inflitta al Sig. Cristofani Stefano.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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