F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 (dispositivo) – RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA; INIBIZIONE DI 40 GIORNI A CARICO DEL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA MAZZA; AMMENDA DI € 100,00 PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHÉ, ARTT. 61, COMMA 5 E 39 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 10276/939 PF 15 16 AA/AC DEL 26.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Veneto – Com. Uff. n. 2 del 6.07.2016)

RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA; INIBIZIONE DI 40 GIORNI A CARICO DEL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA MAZZA; AMMENDA DI € 100,00 PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHÉ, ARTT. 61, COMMA 5 E 39 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 10276/939 PF 15 16 AA/AC DEL 26.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Veneto – Com. Uff. n. 2 del 6.07.2016)

In data 11.1.2016 la società AC Garda, partecipante al Campionato di Promozione, Girone A, del Comitato Regionale Veneto, con segnalazione/reclamo al Giudice Sportivo, contestava la regolarità della gara ACD Sona Mazza/AC Garda del 10.1.2016, ritenuta irregolare la posizione del calciatore Andrea Ciprriani schierato dalla società Sona Mazza.

Ai sensi dell’art. 30, comma 16 e comma 18, lett. b), C.G.S., l’adìto organo di giustizia sportiva rimetteva, per competenza, al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la questione preliminare sulla definizione della posizione di trasferimento e tesseramento del calciatore Andrea Cipriani.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 9 del 23.2.2016 il TFN ha accertato la nullità del tesseramento del calciatore Andrea Cipriani in favore della società Sona M. Mazza, in quanto tardivamente regolarizzato. Ne conseguiva anche l’irregolare partecipazione del calciatore di cui trattasi alla gara Sona M. Mazza/Garda del 10.1.2016.

Avverso la predetta decisione del TFN la società ACD Sona Mazza ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello, chiedendo la riforma della decisione impugnata e, quindi, la dichiarazione di validità del tesseramento del calciatore di cui trattasi, a far tempo dal 5.12.2015 o, in subordine, dal 4.1.2016.

La Corte Federale di Appello, con decisione dell’11.4.2016 (pubblicata sul Com. Uff. n. 102/CFA), ha ritenuto corretta la decisione impugnata, respingendo, per l’effetto, il reclamo proposto dalla società Sona M. Mazza.

Intanto, la Corte Sportiva d’Appello c/o il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 2.3.2016, prendeva in esame il ricorso dell’A.C. Garda avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Com. Uff. n. 55 del 20.1.2016, del predetto Comitato, con riferimento, appunto, alla validità della suddetta gara Sona M. Mazza/A.C. Garda del 10.1.2016. Esaminata la documentazione ufficiale in atti, preso atto che, il TFN – sez. Tesseramenti, con la decisione sopra richiamata, ha accertato la nullità del tesseramento del calciatore di cui trattasi, ritenuto, di conseguenza, che il calciatore Andrea  Cipriani ha partecipato alla gara Sona M. Mazza/A.C. Garda del 10.1.2016 in posizione irregolare, visto l’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S.

ha accolto il ricorso presentato dalla società A.C. Garda. Per l’effetto, il predetto organo territoriale di giustizia sportiva ha inflitto alla società Sona M. Mazza la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale (nota n. 10006 del 10.3.2016), per l’eventuale adozione dei provvedimenti e delle iniziative di competenza, con particolare riferimento alla documentazione dalla quale sembrava evincersi la partecipazione irregolare ad altre otto gare dello stesso medesimo Campionato di Promozione, Girone A, del calciatore Andrea Cipriani nelle file della sociatà ACD Sona Mazza (ossia: Sona Mazza – Zevio 1-0 del 6.12.15; Valgatara - Sona Mazza 2-2 del 13.12.15; Sona Mazza - Garda 1-0 del 10.01.16; Sona Mazza - Belfiore 1-1 del 17.1.16; Lugagnano – Sona Mazza 1-1 del 24.1.16; Sona Mazza - Pro San Bonifacio 2-0 del 31.1.16; San Zeno - Sona Mazza 1-2 del 07.2.16; Sona Mazza - Virtus VR 2-1 del 14.2.16; Aurora Cavalp - Sona Mazza 1-1 del 21.02.16).

All’esito delle indagini, comunicata la chiusura delle stesse in data 29.4.2016, la Procura Federale, ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi atti a comprovare l’irregolare partacipazione del calciatore Andrea Cipriani alla gare sopra indicate, disputate nelle fila della società Sona Mazza, senza averne titolo, perché non regolarmente per la stessa tesserato e che detta partecipazione ha comportato la violazione del disposto di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S., da  parte  dei sigg.ri Matteo Grisi (dirigente  accompagnatore ufficiale  della società) e dello stesso Andrea Cipriani (calciatore), deferiva, con atto in data 26.5.2016, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto:

- Cipriani Andrea, calciatore A.C.D. Sona M. Mazza, all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e, 39 delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 8 gare del Campionato di Promozione 2015/2016 nelle fila della società ACD Sona M. Mazza senza averne titolo perché non tesserato”;

- Grisi Matteo, dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M. Mazza, “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 e art. 39 delle N.O.I.F per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società Sona M. Mazza in occasione di n. 8 gare del Campionato di Promozione 2015/2016 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cipriani Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara”;

- la società A.C.D. Sona M. Mazza “per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S., dell’operato del calciatore innanzi citato e del dirigente accompagnatore”.

Alla seduta del 7.6.2016, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, assenti i deferiti, il rappresentante della Procura federale, dopo aver esposto il contenuto e le ragioni del deferimento, ha concluso chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni: al calciatore Cipriani, 1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza; al sig. Grisi, l’inibizione di giorni 40; alla società Sona M. Mazza, 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Promozione, Girone A, Stagione Sportiva 2015/2016, oltre l’ammenda di € 100,00.

La società deferita ha trasmesso via fax al Tribunale di prime cure una comunicazione in cui lamentava di aver ricevuto l’atto di deferimento solamente in data 6.6.2016 (ossia, il giorno prima della data del dibattimento).

Disattese la questione del difetto di notificazione, nel merito, l’organo federale di giustizia territoriale riteneva che la posizione irregolare del calciatore Cipriani fosse già stata accertata dal Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, con decisione (poi, confermata dalla Corte Federale di Appello) con provvedimento il Tribunale Territoriale Veneto e che, di conseguenza, il calciatore di cui trattasi ha disputato n. 8 partite con la società ACD Sona M Mazza mentre risultava ancora tesserato per la società A.C. Garda.

Quanto al profilo sanzionatorio, l’organo di primo grado ha ritenuto congrua la  sanzione proposta dalla Procura federale ed ha, di conseguenza, inflitto, le seguenti sanzioni:

- a carico del calciatore Andrea Cipriani, la squalifica di 1 giornata da scontare nel Campionato di competenza;

- a carico del dirigente accompagnatore sig. Matteo Grisi, l’inibizione di giorni 40;

- a carico della società Sona M. Mazza, 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Promozione, Girone A, Stagione Sportiva 2015/2016, oltre l’ammenda di € 100,00.

Avverso la predetta decisione la società ACD Sona M. Mazza ed i sigg.ri Andrea Cipriani e Matteo Grisi, come in atti rappresentati e difesi, hanno proposto congiunto reclamo.

Il ricorso si articolava nei seguenti motivi di gravame:

»  Nullità del procedimento di primo grado, in quanto, secondo i ricorrenti, la convocazione per la trattazione del giudizio risulta intervenuta e comunicata in data precedente (3.6.2016) quella di notifica, da parte della Procura federale, dell’atto di deferimento (6.6.2016), circostanza, questa immediatamente segnalata dalla società anche alla stessa Procura Federale.

» Annullabilità della decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio in quanto, i Giudici hanno assunto che i deferiti non sarebbero comparsi nonostante la regolarità della convocazione. Circostanza, questa, secondo i ricorrenti, errata, in quanto gli artt. 30, comma 11, e 41, comma 3, C.G.S. dispongono che il termine per la comparizione innanzi all’organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione. Pertanto, prosegue la parte reclamante, essendo stato notificato l’avviso di comparizione per la seduta del 7.6.2016 solo in data 3.6.2016, risulterebbe pacifico che il termine suddetto non è stato rispettato. Tale principio risulta, altresì, aderente a quanto affermato dalla Corte federale d’appello che ha evidenziato la necessità di specificare espressamente le eventuali ragioni in forza delle quali viene disposta l’abbreviazione del termine di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S. (decisione di cui al Com. Uff. n. 100 e 133 del 7.4.2016 e Com. Uff. n. 84 del 19.2.2016).

» Nel merito, parte reclamante censurava l’erroneità della decisione del Tribunale Federale Territoriale per avere lo stesso ritenuto fondato il deferimento della Procura.

Lamentavano, altresì, i ricorrenti che il Tribunale territoriale non ha rilevato come gli stessi si trovassero a difendersi senza ancora conoscere le motivazioni della decisione di cui al Com. Uff. n. 102/CFA dell’11.4.2016 in ordine al reclamo proposto dalla società ACD Sona Mazza avanti la Corte Federale d’Appello avverso la statuizione resa dal Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, con Com. Uff. n. 9 del 23.2.2016. Circostanza, questa, secondo la prospettazione difensiva, che precluderebbe la possibilità di depositare il ricorso avanti al Collegio di Garanzia del CONI, con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedevano che, in totale riforma della decisione impugnata, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità della stessa, e che, accertata e dichiarata la violazione delle norme sul contradditorio, la stessa decisione fosse annullata. Nel merito, chiedevano il proscioglimento dei deferiti Cipriani Andrea e Grisi Matteo dagli addebiti loro rispettivamente ascritti. In subordine, veniva avanzata richiesta di riduzione delle sanzioni, nella misura ritenuta di giustizia.

All’udienza del 16.6.2016 innanzi alla Corte Federale di Appello sono comparsi l’avv. Carlo Antonio Ghirardi per i ricorrenti, nonché il dott. Alessandro Avagliano per la Procura Federale,

Al termine della discussione ed all’esito della camera di consiglio, la Corte federale d’appello in accoglimento del ricorso, proposto dalla Società A.C.D. Sona M. Mazza di Sona (Verona), dichiarato assorbito ogni ulteriore motivo, ha annullato la decisione impugnata e rinviato al Tribunale Federale Territoriale presso LND – Comitato Regionale Veneto per l’esame del merito.

La CFA evidenziava, anzitutto, la infondatezza della censura di parte appellante in ordine alla irritualità dell’avviso di convocazione del Tribunale federale territoriale, poiché priva delle ragioni di abbreviazione, sino alla metà, dei termini a comparire. In tale prospettiva, richiamata la disposizione di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S. («Il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare - ed ai Tribunali Federali a livello Territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi») osservava come, nel caso di specie, l’avviso di convocazione, a prescindere dalla disquisizione in ordine alla data della sua effettiva notifica (il 27.5.2016, come sostenuto dalla Procura federale, in modo condiviso dal Tribunale territoriale, o il 3.6.2016, come ritenuto dai reclamanti), era da considerarsi, sotto tale specifico profilo, legittimo.

Infatti, il presidente del Tribunale Federale Territoriale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 del Comitato Regionale Veneto, ha disposto che a partire dalla data di pubblicazione del predetto medesimo provvedimento, il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S. doveva intendersi abbreviato della metà, e, dunque, pari a 10 giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.

Riteneva, invece, fondato il primo motivo di gravame dei ricorrenti in ordine alla eccepita «nullità del procedimento di primo grado», poiché la Procura federale avrebbe notificato l’atto di deferimento in data 6.6.2016, ossia, successivamente alla data di notifica dell’avviso di convocazione, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, per il giorno 7.6.2016.

Sul punto, la CFA così riteneva: «A prescindere dai profili di denuncia, che sembrano a tratti coniugare i distinti piani dell’ingiustizia e della invalidità, risulta, dalla documentazione acquisita al procedimento, che l’atto di deferimento della Procura Federale è stato notificato in data 6.6.2016, ossia il giorno prima della seduta fissata per il dibattimento innanzi al Tribunale federale territoriale. La disposizione di cui all’art. 41, comma 2, C.G.S., ma, prima ancora, la stessa logica giuridica oltre che la ratio di sistema, prescrive che l’atto di incolpazione della Procura federale preceda la comunicazione dell’avviso di convocazione delle parti innanzi al Tribunale federale. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, poiché anche laddove si dovesse considerare efficace la notificazione dell’avviso di convocazione effettuata in data 27.5.2016, rimarrebbe dato insuperabile la circostanza della notifica del deferimento in data, comunque, successiva e, peraltro, un solo giorno prima dell’udienza innanzi al Tribunale.

Pertanto, visto l’art. 7, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti restituiti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto per l’esame del merito».

Vista la delibera emessa dalla Corte Federale d’Appello nazionale con il Com. Uff. n. 142/CFA, pubblicato in data 16.6.2016, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto con provvedimento in data 17.6.2016, convocava le parti deferite e la Procura Federale innanzi a sé, per la seduta del 5.7.2016, per il nuovo esame del merito.

Con successiva nota in data 20.6.2016 il predetto Tribunale Federale Territoriale ritrasmetteva l’avviso di convocazione allegando l’atto di deferimento corretto, in sostituzione di quello erroneamente unito all’avviso di convocazione del 17.6.2016.

Alla suddetta seduta del 5.7.2016 nessuno è comparso per le parti deferite, mentre è risultato presente il rappresentante della Procura Federale.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità della notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti, accertata la rituale notificazione degli avvisi di convocazione, «a mezzo lettere raccomandate a/r nel domicilio eletto presso lo studio del loro difensore, avv. Carlo Antonio Ghirardi, spedite in data 20.6.2016 e ritirate in data 23.6.2016», sottolineata l’elezione di domicilio risultante dalla «procura alle liti, conferita al medesimo da tutti i soggetti deferiti ed apposta in calce al reclamo datato 08/06/2016, avverso la decisione in data 8.6.2016 di questo Tribunale», visto l’art. 38, comma 8, C.G.S., dichiarava regolarmente radicato il procedimento e non giustificata l’assenza delle parti deferite e, attesa la mancata allegazione di motivi di impedimento a comparire, rimetteva alla Procura Federale «di valutare eventuali profili di non conformità del predetto comportamento delle parti ai canoni stabiliti dall’art. 1 bis, comma 3. C.G.S.».

Il rappresentante della Procura federale, esposto brevemente il contenuto dello stesso, ha concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, a carico del calciatore Andrea Cipriani; 40 giorni di inibizione a carico del dirigente Matteo Grisi; ammenda di € 100,00 e 2 punti di penalizzazione, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 per il principio di afflittività della sanzione, alla società ACD Sona M. Mazza.

Il Tribunale Federale Territoriale, «ritenuto che è un dato acquisito agli atti che la posizione irregolare del calciatore Cipriani Andrea è stata accertata, in primo grado, dal Tribunale Nazionale Sezione Tesseramenti, con provvedimento in data 23.2.2016 Com. Uff. n. 9/TFN, confermato dalla Corte Federale di Appello, V Sezione (Com. Uff. n. 102/CFA del 9.6.2016), ritenuto che risulta parimenti pacifico in atti che il predetto calciatore Cipriani Andrea ha disputato n. 8 partite del Campionato di competenza con la società ACD Sona M. Mazza, mentre risultava ancora tesserato per la società AC Garda, ritenuta la congruità delle sanzioni proposte dalla Procura federale della F.I.G.C. e condivisa, alla stregua del principio di afflittività, la richiesta di applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica a carico della società ACD Sona M. Mazza con riferimento alla Stagione Sportiva 2015/2016» ha disposto l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari: «a carico del sig. Cipriani Andrea, calciatore già ACD Sona M. Mazza: 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; a carico del sig. Grisi Matteo, dirigente accompagnatore ACD Sona M. Mazza: 40 giorni di inibizione; a carico dell’ACD Sona M. Mazza:

2 punti di  penalizzazione, da scontarsi  nella Stagione Sportiva 2015/2016 per il  principio di afflittività della sanzione, oltre a € 100,00 di ammenda».

Con reclamo/impugnazione dd. 8.7.2016 i sigg.ri Andrea Cipriani e Matteo Grisi, nonché la ACD Sona M. Mazza, come rappresentati e difesi, hanno dichiarato di proporre reclamo avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale a livello Territoriale presso il Comitato regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 2 del 6.7.2016.

Con successivo atto dd. 13.7.2016 i reclamanti hanno proposto i motivi di gravame che di seguito brevemente si riassumono:

- Annullabilità della decisione per violazione delle norme sul contraddittorio.

Ritiene parte reclamante che ai sensi degli artt. 30, comma 11 e 41, comma 3, C.G.S. il termine a comparire innanzi all’organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a giorni 20 e che nel caso di specie lo stesso non è stato rispettato, risultando imprescindibile e necessaria la espressa specificazione delle eventuali ragioni in forza delle quali risulta intervenuta l’abbreviazione del termine.

Errato e non pertinente, a dire dei reclamanti, il richiamo operato in sentenza al provvedimento di abbreviazione pubblicato sul Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 del Comitato Regionale Veneto, non potendo lo stesso «trovare applicazione in via generale, con durata illimitata, all’infinito ed ad libitum (dato che, in tal modo si porrebbe in aperto ed insanabile contrasto con il sopra richiamato dettato normativo)».

Evidenziano, in tal ottica, i reclamanti «che, per tabulas, la scelta dell’Organo giudicante di fissare udienza quado già era iniziata la Stagione Sportiva 2016/2017 ha reso privo di effetti (siccome già caducato) e di certo non più applicabile il provvedimento di abbreviazione del termine a comparire reso dal Presidente del Tribunale Federale e di cui al Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016». Insomma, nella fattispecie, non sarebbe stato rispettato il termine a comparire come in via generale previsto daggli artt. 30 e 41 del C.G.S.».

- Nel merito.

- Ritengono, i reclamanti, che «se il sig. Andrea Cipriani era stato “calciatore della ACD Sona M. Mazza nessuna violazione delle norme dell’ordinamento mai era intervenuta”», mentre se «era sempre ed esclusivamente risultato tesserato per la A.C. Garda», è questa società che doveva o dovrà essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

«Ne consegue, per tabulas e pacificamente», proseguono i reclamanti, la carenza di legittimazione passiva in capo alla ACD Sona M. Mazza in relazione alle condotte eventualmente ascrivibili al sig. Andrea Cipriani. Ora, poiché peraltro la società odierna esponente è stata in relazione ad esse erroneamente ed illegittimamente sanzionata (con pronuncia unitaria ed “inscindibile”, quanto a contenuto) non v’è dubbio che la decisione ora impugnata si appalesi nulla e/o quantomeno annullabile (nullità e/o annullabilità che dovranno portato essere pronunciate). Del resto il capo della decisione con il quale è stata condannata la ACD Sona M. Mazza si presenta indistinto, cosicchè non risulta tecnicamente possibile un suo “frazionamento” e/o l’adozione di provvedimento che scinda detta condanna».

In ogni caso, ad avviso dei reclamanti, «le sanzioni irrogate dal Tribunale federale appaiono manifestamente eccessive e non congrue in relazione agli addebiti contestati ed a quanto verificatosi (anche a seguito di documentali condotte del Comitato regionale Veneto – sezione Tesseramenti – )» e, pertanto, ne chiedono «la riduzione nella misura ritenuta di giustizia».

Peraltro, parte reclamante rileva come i sigg.ri Andrea Cipriani e Matteo Grisi abbiano in tutto od in parte già scontato le sanzioni. In particolare, quanto al calciatore, si evidenzia in ricorso «come in data 12.6.2016 sia stata disputata la gara Lugagnano – Garda (valevole quale turno preliminare dei Play Off), cui il medesimo non ha preso parte (scontando in tal modo la sanzione di 1  giornata  di  squalifica  comminatagli  dal  Tribunale  federale  territoriale  presso  il  Comitato Regionale Veneto con la decisione in data 8.6.2016 di cui al Com. Uff. n. 96).

- Queste le conclusioni di cui al ricorso: preliminarmente, dichiararsi «la nullità della decisione impugnata ovvero, e quantomeno, accertata e dichiarata anche la violazione delle norme sul contraddittorio», annullarsi «la decisione stessa» e rinviarsi «all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito»; «in subordine, e nel merito: quanto al sig. Andrea Cipriani», limitarsi «al presofferto la sanzione comminata al calciatore, dichiarando quindi la stessa già scontata; quanto al sig. Matteo Grisi», ridursi «nella misura ritenuta di giustizia, e tenuto conto del periodo  di inibizione presofferto – giorni 8 in forza della decisione poi annullata, oltre ai giorni intercorrenti dal 6.7.2016 alla definizione del presente procedimento – la sanzione al medesimo irrogata; quanto alla ACD Sona M. Mazza», dichiararsi «la carenza di legittimazione passiva in capo alla A.C.D. Sona M. Mazza in relazione alle condotte ascrivibili al sig. Andrea Cipriani; conseguentemente» prosciogliere «la società dagli addebiti alla stessa ascritti in relazione a ciò con l’atto di deferimento, riducendo nella misura ritenuta di giustizia la sanzione comminata in primo grado alla società».

All’udienza fissata innanzi a questa Corte per il giorno 21.7.2016 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonchè l’avv. Carlo Antonio Ghirardi, per i ricorrenti.

Illustrate le ragioni del ricorso l’avv. Ghirardi ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il rappresentante della Procura federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell’assetto sanzionatorio stabilito nella impugnata decisione del Tribunale federale territoriale.

Il ricorso non merita accoglimento.

Motivi

- Priva di pregio, anzitutto, l’eccezione di annullabilità della decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio, riproposta dagli appellanti anche in questa nuova fase d’appello.

Questo Collegio non può che ribadire quanto già dalla Corte ritenuto ed affermato nella precedente decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 144/CFA del 20.6.2016.

La norma di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S., così dispone: «Il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare - ed ai Tribunali Federali a livello Territoriale  non  può  essere  inferiore  a  venti  giorni  liberi,  decorrenti  dalla  data  di  ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi».

Con provvedimento del presidente del Tribunale federale territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 del Comitato Regionale Veneto, è stata disposta l’abbreviazione dei termini, così come previsto e consentito dalla disposizione sopra ricordata. Pertanto, il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S. è stato (e doveva considerarsi) abbreviato della metà e, dunque, pari a 10 giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione.

Con riferimento al caso di specie l’avviso di convocazione è stato notificato (cfr. anche ricorso, pagg. 3 e 4) in data 17 giugno e rinnovato in data 20 giugno. La seduta innanzi al Tribunale Federale Territoriale si è tenuta il 5.7.2016: nessuna inosservanza, pertanto, dei termini a comparire, nessuna violazione del contraddittorio.

Priva di supporto normativo, ma, ancor prima, logico-giuridico l’assunto degli appellanti secondo cui il provvedimento di abbreviazione non «può trovare applicazione in via generale, con durata illimitata, all’infinito, ad libitum», trattandosi, sempre a dire dei reclamanti, «di disposizione d’urgenza dettata e prevista, come in essa espressamente affermato, per i soli procedimenti la cui conclusione poteva/doveva intervenire entro il termine della Stagione Sportiva 2015/2016».

Nel provvedimento di abbreviazione dei termini di cui trattasi, pubblicato nel suddetto Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016, sono specificamente indicate le ragioni dell’abbreviazione medesima, anche nella prospettiva della più celere definizione, fatto salvo l’inespropriabile diritto di difesa dei deferiti, dei procedimenti disciplinari incardinati sul finire della stagione sportiva. Supportano una tale prospettiva anche giuste ed evidenti esigenze di definizione delle classifiche dei campionati e di predisposizione dei calendari dei campionati della successiva Stagione Sportiva.

Ciò premesso ed anche alla luce del quadro di riferimento logico-normativo prima ricordato appare evidente che il sopra richiamato provvedimento di abbreviazione dei termini di cui trattasi, adottato dal Comitato Regionale Veneto, è pienamente e doverosamente applicabile al presente procedimento: si tratta, del resto, di un procedimento introdotto dalla Procura federale dopo la pubblicazione del Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 e che riguarda fatti e possibili illeciti non solo accertati nella Stagione Sportiva 2015/2016, ma anche relativi alla predetta medesima stagione sportiva. Considerata, poi, l’unitarietà del presente procedimento disciplinare e l’esigenza di una pronta definizione dello stesso, attese le vicende processuali che lo hanno interessato e ne hanno prolungato i tempi, quelle esigenze poste, in generale, alla base dell’abbreviazione dei termini di cui si tratta, appaiono, vieppiù, qui presenti.

- Il ricorso è, del pari, infondato nel merito.

Risulta agli atti che la posizione irregolare del calciatore Andrea Cipriani, giocatore A.C.D. Sona M. Mazza, all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda, è stata accertata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (cfr. Com. Uff. n. 9 del 23.2.2016), ed in sede di impugnazione anche dalla Corte federale di Appello (cfr. Com. Uff. n. 102 dell’11.4.2016). Sulla questione e, segnatamente, sulla posizione di tesseramento del calciatore di cui trattasi è intervenuto giudicato sportivo.

Nel caso di specie, del resto, è possibile, in via di mero incidente, osservare che, mentre risulta tempestivo il deposito del modulo di trasferimento del calciatore Cipriani da parte della società reclamante, appare tardiva, rispetto al termine previsto di cui all’art. 39, comma 5, N.O.I.F., la trasmissione della distinta contenente l’elenco dei calciatori di cui la stessa ha chiesto il tesseramento.

Il trasferimento del calciatore dilettante è, infatti, disciplinata dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 39 N.O.I.F. e, di conseguenza, ai fini del perfezionamento di un valido tesseramento occorre che, entro il termine previsto dal predetto comma 5 dell’art. 39, la società tesserante faccia pervenire presso la Divisione o il Comitato competente non solo il modulo dell’accordo di trasferimento, ma anche il foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti.

Se ne ricava che il calciatore di cui trattasi risulta aver disputato n. otto gare (già sopra e in atti specificate) con la società ACD Sona M. Mazza, mentre era ancora tesserato per la società AC Garda e, pertanto, lo stesso risponde della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.

Il sig. Matteo Grisi, dirigente accompagnatore ACD Sona M. Mazza, è stato, dunque, correttamente chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 e all’art. 39 delle N.O.I.F per aver attestasto, sottoscrivendole, nelle distinte delle suddette otto gare – del Campionato di Promozione 201520/16 – di cui trattasi, la posizione di regolare tesseramento del calciatore Cipriani.

Correttamente, infine, la società ACD Sona M. Mazza è stata ritenuta responsabile, a titolo oggettivo, ex art. 4, comma 2, C.G.S. dell’operato del calciatore e del dirigente accompagnatore innanzi citati e, ad ogni buon conto, la stessa è stata correttamente sanzionata. Non possono, a tal riguardo, condividersi le deduzioni dei ricorrenti.

Il fatto che, essendo stato accertato che il calciatore Cipriani fosse, all’epoca dei fatti qui in rilievo, tesserato per l’AC Garda non esclude di certo la responsabilità della società ACD Sona M. Mazza.

Occorre, anzitutto, osservare come in questa sede ed ai fini della decisione del presente giudizio non rilevi la circostanza se del fatto del calciatore sia stata chiamata, sarà chiamata o avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere (anche) la società AC Garda. Questa Corte, infatti, in ossequio al principio della domanda e dei limiti conessi all’oggetto del giudizio, ai fatti dedotti ed ai soggetti deferiti, è qui chiamata unicamente a giudicare sulla esistenza o meno della responsabilità dei deferiti e della società Sona M. Mazza.

Ciò premesso, ritiene, questo Collegio, che correttamente la società Sona M. Mazza sia stata chiamata a rispondere anche per l’illecito del calciatore, essendo essa società ad aver irregolarmente utilizzato, in ben otto gare il calciatore medesimo, pur essendone priva di titolo. Del resto, il calciatore Andrea Cipriani ha comunque prestato attività nell’interesse ed a favore della società Sona M. Mazza e, dunque, anche ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. della condotta del medesimo la stessa predetta società deve essere comunque chiamata a rispondere.

In ogni caso, poi, la società Sona M. Mazza risponde a titolo oggettivo della condotta antidoverosa del proprio dirigente Matteo Grisi e, comunque, per aver indebitamente impiegato nelle otto gare in atti specificate il calciatore Andrea Cipriani, delle cui prestazioni sportive ha tratto beneficio. Pertanto, anche laddove il ragionamento della parte ricorrente fosse stato condivisibile, con esclusione, quindi, della responsabilità oggettiva della società per la condotta addebitata al calciatore, la stessa comunque risponderebbe per la condotta del suo dirigente e per essersi avvalsa (per ben otto giornate, lo si ripete) di un calciatore tesserato con altra società. Pertanto, considerato il minor disvalore giuridico-sportivo della condotta del calciatore, sanzionata, infatti, correttamente, solo con 1 giornata di squalifica, la società Sona M. Mazza avrebbe potuto al più usufruire – sempre laddove, lo si ribadisce, fosse stato fondato l’assunto dei reclamanti – della non applicazione dell’ammenda alla stessa inflitta in prime cure.

Venendo, appunto ed infine, al profilo “sanzioni”, ritiene, questa Corte, che non sia possibile alcuna riduzione del trattamento sanzionatorio, poiché le sanzioni inflitte dal Tribunale federale territoriale a ciascuno dei deferiti, odierni appellanti, appaiono del tutto congrue e proporzionate, per quanto detto, ai fatti a ciascuno degli stessi contestati ed alla rispettiva gravità dei medesimi.

Inammissibile, invece, la domanda volta a far dichiarare già scontata la squalifica di una giornata inflitta al calciatore, domanda che involge profili “amministrativi”, più che di giustizia, essendo, invece, demandato a questa Corte l’accertamento della eventuale responsabilità del deferito e la congruità della eventuale corrispondente sanzione. Sotto tale profilo, pertanto, non può, questa Corte, che confermare la decisione di primo grado, tanto in ordine all’affermazione di responsabilità, quanto al correlato trattamento sanzionatorio. Esula, invece, quantomeno dal presente giudizio, ogni accertamento in ordine alla circostanza se la sanzione della squalifica di cui trattasi sia già stata o meno scontata.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla Società A.C.D. Sona Mazza di Sona (VR).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it