F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 124/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 013/CFA del 03 Agosto 2016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. SAN PAOLO AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. PIERSANTI STEFANIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ART. 10 COMMA 2 CGS, ARTT. 38 COMMA 1 E 39 NOIF E 43 COMMA 1 E 6 NOIF; 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMI 1 E 2 CGS, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 13526-563-23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 50 del 22.6.2016)

RICORSO A.S.D. SAN PAOLO AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. PIERSANTI STEFANIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ART. 10 COMMA 2 CGS, ARTT. 38 COMMA 1 E 39 NOIF E 43 COMMA 1 E 6 NOIF; 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART 4 COMMI 1 E 2 CGS, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 13526-563-23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.2016)

L’A.S.D. San Paolo ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (Com. Uff. n. 50 del 22.6.2016) con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

1) squalifica per 5 giornate alla calciatrice Piersanti Stefania;

2) punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di €. 400,00 alla società.

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale aveva posto la circostanza che la calciatrice Piersanti Stefania, in violazione dell’art. 1, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 38, comma 1, 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., aveva preso parte a sei gare del campionato di calcio femminile di serie C – di cui una come allenatore e due come vicecapitano - senza essere tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva né essersi dotata di specifica copertura assicurativa.

La società reclamante inviava in data 28.6.2016 atto di impugnazione nel quale ammetteva l’addebito, sostenendo di non aver provveduto al tesseramento per mera dimenticanza e chiedendo disporsi la riduzione della squalifica inflitta alla calciatrice e dei punti di penalizzazione inflitti alla società, nella misura che venisse ritenuta equa in considerazione delle circostanze attenuanti ed in applicazione del principio di graduazione della pena.

Depositava certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica validi dodici mesi rilasciati in data 24.9.2015 e 24.9.2016; asseriva, inoltre, di aver provveduto a stipulare polizza assicurativa a favore della medesima calciatrice.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

La violazione delle ricordate disposizioni del C.G.S. e del N.O.I.F. sono incontestate tra le parti e totalmente ammesse dalla parte reclamante; questa, peraltro, oltre ad evidenziare come la violazione dell’obbligo di tesseramento fosse dipesa da mera dimenticanza, ha provato di aver provveduto comunque a certificare l’idoneità dell’atleta allo svolgimento dell’attività agonistica ed ha affermato - pur senza provarlo – di aver provveduto alla stipula della relativa polizza assicurativa.

Pertanto, in presenza di una parziale prova dell’adempimento da parte della società dei propri doveri in tema di tutela della salute dell’atleta de qua e in considerazione del principio di gradazione della sanzione, si possono ritenere sussistenti gli elementi per un parziale accoglimento dell’istanza di riduzione delle sanzioni irrogate con l’impugnato provvedimento, nei limiti di quanto dedotto con i motivi di impugnazione.

Pe questi  motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del  ricorso, come sopra proposto dall’A.S.D. San Paolo di Modena riduce le sanzioni inflitte:

- 3 giornate effettive di gara alla calc. Piersanti Stefania;

- 3 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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