F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 124/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 013/CFA del 03 Agosto 2016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. VIRTUS LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DANIELE OLIVI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E ART. 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE 6 MESI AL SIG. ANDREA DI MARTINO, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE 2 MESI AL SIG. RAFFAELE TROTTA, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14517/615 DEL 9.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 50 del 22.6.201)

 

RICORSO A.S.D. VIRTUS LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DANIELE OLIVI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E ART. 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE 6 MESI AL SIG. ANDREA DI MARTINO, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE 2 MESI AL SIG. RAFFAELE TROTTA, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14517/615 DEL 9.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.201)

Al termine della gara Prima Categoria – Girone C, Virtus Libertas/Virtus Mandrio del 1.11.2015, la A.S.D. Virtus Libertas proponeva rituale reclamo avverso le sanzioni:

- squalifica 4 giornate effettive di gara al calciatore Daniele Olivi, per violazione dell’art. 1bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 C.G.S. e art.39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;

- inibizione 6 mesi al Sig. Andrea Di Martino, per violazione art.1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli art.61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;

- inibizione 2 mesi al Sig. Raffaele Trotta, per violazione art.1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli artt.61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 N.O.I.F.;

- 4 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di € 400,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 C.G.S., ai sensi dell’art.1 bis, comma 5 C.G.S..

Il competente Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna adottava le sanzioni di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 50 del 22.06.2016.

L’appello va parzialmente accolto.

Nel caso che ci occupa, trattandosi di un giocatore ormai quarantenne risultante, peraltro, dopo soltanto quattro gare affetto da problemi fisici di varia natura, pur sottoposto regolarmente a visita medica di idoneità agonistica, la gravità dell’irregolarità contestata può essere valutata sotto l’aspetto della gradualità della punizione tenendo, altresì, presente la buona fede di un dirigente di calcio dilettantistico.

In caso contrario non si potrebbe comprendere la finalità ed il nesso causale dell’utilizzo illegittimo di un calciatore di età avanzata per un numero irrilevante di partite rispetto all’intera stagione calcistica.

Ed in tal senso il fatto contestato non può non rientrare nella sfera valutativa di una colpa lieve, ai fini di una riduzione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Virtus Libertas di Reggio Emilia riduce le sanzioni inflitte:

- 2 giornate effettive di gara al calc. Daniele Olivi;

- 3 mesi di inibizione al Sig. Andrea Di Martino;

- 1 mese di inibizione al Sig. Raffaele Trotta;

- 2 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di € 200,00 alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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