F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 120/CFA del 06 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 115/CFA del 23 Marzo 2016 (dispositivo) RICORSO DELL’ASD SS LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE DOMENICHETTI GIULIA IN FAVORE DELL’ASD FALCONARA (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/TFN Sez. Tess. del 23.02.2017)
RICORSO DELL’ASD SS LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE DOMENICHETTI GIULIA IN FAVORE DELL’ASD FALCONARA (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/TFN Sez. Tess. del 23.02.2017)
1. Con ricorso del 7.2.2017 la A.S.D. S.S. Lazio Calcio A 5 impugnava, davanti la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (in Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017), che aveva respinto il reclamo proposto in primo grado dalla predetta società in ordine alla regolarità della gara disputata l’11 gennaio 2017 e valevole quale Supercoppa A Elite Femminile, fra la citata ricorrente e la A.S.D. Montesilvano Femminile C5.
2. Con ordinanza del 17.2.2017 (Com. Uff. n. 080/CSA), l’adita Corte (così testualmente) “ritenuta la necessità di svolgere ulteriori indagini sulla posizione della calciatrice Domenichetti Giulia, sospende il procedimento e trasmette gli atti del giudizio al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ex art. 30, comma 18, lettera b) C.G.S.. Si riserva all’esito del procedimento la decisione per quanto di competenza”.
3. Con decisione del 23.2.2017 (Com. Uff. n. 19/TFN del 23.2.2017) il T.F.N. Sezione Tesseramenti, esaminati gli eventi e le relative scansioni temporali, dichiarava regolare il trasferimento, avvenuto il 2.12.2016, della calciatrice Domenichetti Giulia con la citata ASD Montesilvano.
4. Avverso questa decisione, con atto dell’8.3.2017 ha proposto gravame la ASD SS Lazio Calcio a 5, affidato a due motivi.
Alla riunione fissata per il giorno 23.3.2017, terminata la discussione, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
5. Con il primo motivo la ASD SS Lazio Calcio a 5 lamenta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per non essere stata parte del procedimento instaurato, avanti il Tribunale Federale Nazionale –sezione tesseramenti, su richiesta della Corte Sportiva d’Appello Nazionale del 17.02.2017.
Il motivo è infondato.
L’art. 30, comma 18, lettera b), C.G.S. dispone che il procedimento avanti il suddetto Giudicante può essere instaurato, fra l’altro, “su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o del Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”.
Trattasi, in tutta evidenza, di un accertamento di natura amministrativa e che non può assumere valore di “giudicato”, considerato che il soggetto richiedente non si spoglia del potere di decidere la questione deferitagli, ma si avvale dell’esito della disposta definizione che, ovviamente, è sottoposta al suo vaglio quale parte di quel complesso di elementi da valutare, per decidere sul “fatto” deferito.
Conforta l’assunto la circostanza che detto procedimento non trae origine da un ricorso o da un reclamo, ma da una richiesta formulata da un soggetto già investito del pieno potere di iudicium excercere sulla vicenda, nella sua interezza: diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe una legittimazione non contemplata da alcuna norma dell’Ordinamento federale.
Consegue che, nel caso che occupa, non ha avuto luogo alcuna violazione del diritto di difesa, che potrà essere pienamente esercitato, in contraddittorio, avanti la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presso la quale pende allo stato il procedimento sub 1) e 2), come precisato nella citata ordinanza del 17.2.2017.
Il reclamo va dichiarato, pertanto, inammissibile, sicché resta assorbito il secondo motivo.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società
A.S.D. SS Lazio Calcio A 5 di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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