F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 112/CFA del 17 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CFA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO. REMISSIONE ATTI PER LA DECLARATORIA DI COMPETENZA DELL’ORGANO GIUDICANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI PIANGERELLI – NOTA N. 3928/330 PF13-14 MB/GP/MA DEL 14.10.2016(Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico – Com. Uff. n. 138/Settore Tecnico del 20.12.2016).

COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO. REMISSIONE ATTI PER LA DECLARATORIA DI COMPETENZA DELL’ORGANO GIUDICANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI PIANGERELLI - NOTA N. 3928/330 PF13-14 MB/GP/MA DEL 14.10.2016(Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 138/Settore Tecnico del 20.12.2016).

Con decisione assunta in data 16.12.2016 e pubblicata sul Com. Uff. n. 138/Settore Tecnico FIGC S.S. 2016/2017, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC ha dichiarato il proprio difetto di competenza in ordine al deferimento della Procura Federale n. 3928/330 PF 13/14 del 14 ottobre 2016, con il quale il sig. Luigi Piangerelli è stato chiamato a rispondere della violazione di cui all’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. in relazione anche agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti dei Calciatori in vigore dall’1.02.2007 al 7.04.2010, nonché agli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente sino al 31.03.2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Vanni Pozzolo, senza conferirgli formale mandato, nella stipulazione del contratto con la A.C. Cesena del 5.10.2009 e del 10.07.2010, mentre il medesimo rappresentava di fatto la citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi.

Con la suddetta decisione, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, avendo rilevato la sussistenza di un conflitto negativo di competenza, atteso che il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare aveva a sua volta già negato la propria competenza a pronunciarsi sul caso in questione (deferimento della Procura Federale 330pf13-14/AM/SP/ma del 15 luglio 2016) con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2016, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, rimettendo quindi gli atti a questa Corte.

Poiché effettivamente l’ordinamento federale non prevede né disciplina l’istituto processuale del regolamento di competenza, si pone l’esigenza pregiudiziale di individuare l’organo di giustizia sportiva che possa risolvere i conflitti che, come nel caso di specie, si verificano allorché il Giudice al quale la Procura Federale della FIGC abbia ritenuto di deferire il caso deneghi la propria competenza ed altrettanto faccia altresì il Giudice successivamente adito su indicazione del primo.

La remittente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, in via di interpretazione sistematica ed orientata alla condivisibile necessità di colmare una lacuna dell’ordinamento federale, anche facendo applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, C.G.S. del CONI, degli artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., ha ritenuto di individuare detto organo in questa Corte a Sezione Unite, considerato che alla stessa spetta, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del C.G.S., quale organo di vertice della giustizia sportiva, risolvere le questioni di diritto particolarmente rilevanti o che abbiano dato luogo a contrasti giurisprudenziali endo-federali, con funzione analoga a quella svolta dalla Corte di Cassazione nell’ordinamento statale.

Dopo aver rilevato che, in effetti, l’ordinamento federale non disciplina specificamente l’istituto del regolamento di competenza, questa Corte osserva, in punto di individuazione del Giudice chiamato a dirimere i relativi conflitti, che nei procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, spetta proprio alla Corte Federale d’Appello determinare la competenza, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 41, comma 1, del C.G.S.. A tale ultima norma – e quindi anche alla citata disposizione che attribuisce alla Corte Federale d’Appello il potere di determinare la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento – opera rinvio anche l’art. 32-ter, comma 7, del C.G.S., nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse.

Può dunque preliminarmente convenirsi con la remittente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, correttamente valorizzando l’interpretazione sistematica delle citate norme e di quella dell’art. 31, comma 6, del C.G.S., che il Giudice a cui spetta determinare la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento e, occorrendo, dirimere gli eventuali conflitti di competenza, come si è verificato nel caso di specie, è la Corte Federale d’Appello.

Nel merito della questione di competenza, tenuto conto delle circostanze, invero pacifiche in base agli atti del procedimento, per le quali il deferito, sig. Luigi Piangerelli, all’epoca dei fatti contestati dalla Procura Federale avesse lo status di calciatore e sia stato, con il deferimento in esame, chiamato a rispondere di addebiti relativi all’attività di calciatore, risulta del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, il fatto – che ha invece erroneamente indotto il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha declinare la propria competenza – del successivo tesseramento dello stesso sig. Piangerelli quale tecnico iscritto nell’Albo del Settore Tecnico. Ai sensi dell’art. 32-ter, comma 6, del C.G.S., infatti, rationetemporis, competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale è il Tribunale federale di appartenenza del deferito al momento della violazione contestata.

Per questi motivi la C.F.A. dichiara la competenza  del Tribunale Federale  Nazionale- Sezione Disciplinare.

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