F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 114/CFA del 17 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’ASD SPORTING CLUB AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. BENEDETTO ANDREA IN FAVORE DELL’ASD SPORTING CLUB (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. dell’1.02.2017)

RICORSO DELL’ASD SPORTING CLUB AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. BENEDETTO ANDREA IN FAVORE DELL’ASD SPORTING CLUB (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. dell’1.02.2017)

Con reclamo in data 4.2.2017, la A.S.D. Sporting Club ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 17/TFN – Sez. Tesseramenti del 1.2.2017, con la quale è stato accolto il ricorso della sig.ra Katiuscia Scaglione – fondato sulla apocrifia della sottoscrizione del modulo di tesseramento n. DL4044242 alla stessa attribuita – e dichiarato nullo (a far data dal giorno della decisione) il tesseramento del calciatore minorenne Andrea Di Benedetto, figlio della sig.ra Scaglione, in favore dello Sporting Club.

La decisione impugnata ha ritenuto ravvisabile la totale difformità della sottoscrizione, attribuita alla sig.ra Scaglione e dalla stessa disconosciuta, apposta in calce alla richiesta di tesseramento nello spazio riservato alla firma della madre del calciatore minorenne, rispetto a quelle offerte in comparazione dalla ricorrente sig.ra Scaglione.

Lamenta la A.S.D. Sporting Club la inverosimiglianza della situazione in contestazione, apparendo davvero poco credibile che, dopo oltre un anno dal tesseramento del calciatore Di Benedetto e dal suo impiego agonistico sotto i colori della Associazione sportiva reclamante, previa effettuazione della visita medica di idoneità alla presenza dei genitori e con costante utilizzo della navetta dell’Associazione per il trasporto dall’abitazione familiare al campo di allenamento/gioco, la madre del minore possa aver così tardivamente realizzato di non aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento in questione. Nel contestare l’erroneità della decisione impugnata siccome fondata su di una mera presunzione di falsità della firma della sig.ra Scaglione sul modulo di tesseramento del figlio minore, la A.S.D. Sporting Club ne chiede l’annullamento.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte non vede motivo di discostarsi, nella decisione del caso in esame, dal consolidato indirizzo della giurisprudenza federale (CGF, Sez. V, 5.10.2009 Com. Uff. n. 175/CGF – CAF, Sez. V, Com. Uff. n. 76/CFA 31.7.2015), secondo il quale la richiesta di tesseramento del calciatore minorenne è un atto di ordinaria amministrazione che, in quanto tale, può essere autonomamente posto in essere anche soltanto da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Ne consegue che, ai fini della validità del tesseramento di un minore, è necessario ma ad un tempo anche sufficiente che il modulo di tesseramento risulti sottoscritto da parte anche di uno solo dei due genitori.

Nella fattispecie, è pacificamente sorta contestazione in ordine alla autenticità della firma apposta in calce al modulo di tesseramento da parte della sola madre del calciatore minorenne, così che, in disparte la questione – la cui soluzione è in ogni caso meno agevole di quanto abbia ritenuto la decisione impugnata, ciò che esime questa Corte dal disporre l’invio degli atti alla Procura Federale – se la firma in questione sia o meno effettivamente attribuibile alla sig.ra Scaglione, vi è che il modulo di tesseramento n. DL4044242 risulta comunque validamente sottoscritto anche da parte del padre del calciatore.

Tanto basta per ritenere comunque valido ed efficace il tesseramento del calciatore minorenne Andrea Di Benedetto per la A.S.D. Sporting Club.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Sporting Club di Cerlongo – Goito (MN), annulla la decisione impugnata e dichiara valido il tesseramento del calciatore Andrea Di Benedetto in favore dell’ASD Sporting Club.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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