F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 97/CFA del 30 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 081/CFA DEL 14 Dicembre 2016 RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 32, TER, COMMA 4 C.G.S. A CARICO DEI SIG.RI VISALLI ANDREA, BELLAMACINA MICHELANGELO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL RAMET SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 2845/1337 PF15-16 AA/AC DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 17 del 15.11.2016)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 32, TER, COMMA 4 C.G.S. A CARICO DEI SIG.RI VISALLI ANDREA, BELLAMACINA MICHELANGELO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL RAMET SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 2845/1337 PF15-16 AA/AC DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 17 del 15.11.2016)

Con provvedimento prot. 2845/1337 15-16/AA/ac del 21/09/2016, la Procura Federale interregionale deferiva davanti il Tribunale Federale Territoriale (Comitato Regionale Sicilia):

a) VISALLI Andrea, (testualmente) “per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.per non aver provveduto al regolare tesseramento del calciatore Michelangelo Bellamacina e per non aver sottopostop lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’accertamento dell’idoneità sportiva; nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Calcio Furci – Real Ramet del 07/02/2016 campionato di 3^ Ctg Delegazione Provincuiale di Messina. Infine della violazione dell’art.61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. perché svolgendo le funzioni di Accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tessere tao il calciatore Michelangelo Bellamacina, ha sottoscritto la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara e consentendo così che il calciatore stesso partecipassa ealla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”;

b) BELLAMACINA Michelangelo, (testualmente) “per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere egli disputato la gara Calcio Furci-Real Ramet del 07/02/2016 campionato 3^ Ctg Delegazione Provinciale di Messina , senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”;

c) A.S.D. REAL RAMET, (testualmente) “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., società alla quale appartenevano il sig. Andrea Visalli (Presidente e Dirigente accompagnatore ufficiale) e il sig. Michelangelo Bellamacina (calciatore) al momento della commissione dei fatti”.

Nella riunione del 15 novembre 2016 la Procura Federale concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- l’inibizione di mesi 12 a Visalli Andrea,

- la squalifica di 4 giornate a Bellamacina Michelangelo,

- l’ammenda di Euro 1.000,00 e la penalizzazione di punti tre, da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017, alla soc. A.S.D. REAL RAMET.

All’esito del dibattimento il Tribunale Federale Territoriale dichiarava irricevibile il deferimento, così motivando testualmente la decisione:

La comunicazione di conclusione delle indagini porta la data del 27/07/2016 … e risulta consegnata l’1/8/2016; il termine di giorni 20 –concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti sifensivi- è scaduto il 21/08/2016; per cui il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e cioè entro il 20/09/2016; ma, al contrario, il deferimento porta la data del 21/9/2016.

Non sussiste quindi dubbio in merito alla circostanza che il deferimento sia stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall’art.32 ter comma 4.

Poiché l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art.2 C.G.S. C.O.N.I., la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l’hanno eccepita. …..

Va soggiunto che la Procura Federale, titolare dell’azione disciplinare, dunque tenuta a fornire –secondo i principi generali- gli elementi di prova a supporto del deferimento, non ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali, rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d’ufficio”.

Il TFT, pertanto, dichiava inprocedibile il deferimento nei confronti di VISALLI Andrea, BELLAMACINA Michelangelo e A.S.D. REAL RAMET.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n.150/TFT del 15 novembre 2016, ha proposto ricorso il Procuratore Federale Interregionale sostenendo, con un unico motivo, (testualmente) “che il termine di 20 giorni concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi non coincideva con il 21.08.2016, in quanto cadente di domenica, bensì al successivo 22.08.2016 (lunedì)” e chiedendo, in riforma della impugnata decisione, il rinvio al TFT per l’esame del merito o, in alternativa, in accoglimento del deferimento, dichiarare la responsabilità disciplinare dei deferiti e comminare loro le sanzioni come richieste.

Alla riunione fissata per il giorno 14 novembre innanzi questa Corte federale di appello è comparsa solo la Procura Federale che, illustrate le ragioni del gravame, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso

Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, per i seguenti

MOTIVI

Il ricorso è fondato e merita accoglimento

Sul rilievo che dalla documentazione in atti appare provato che la comunicazione di fine indagini è stata ricevuta l’1 agosto 2016, sicché il termine di venti giorni ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. scadeva domenica 21 agosto, giorno festivo, prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, ex art. 38, comma 5, del C.G.S., consegue che il termine finale per l’esercizio dell’azione disciplinare, ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. scadeva il 22 settembre e non già il 21 settembre, come erroneamente indicato dal TFT., per cui il deferimento risulta tempestivamente proposto.

Per completezza di trattazione, peraltro, occorre richiamare la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, pubblicata il 2 dicembre u.s. nel C.U. n.075/CFA, le cui granitiche ed esaustive motivazioni si condividono nella loro interezza, ove è enunciato il principio di diritto secondo cui il termine stabilito dall’art. 32 ter, comma 4, CGS non può essere qualificato come perentorio.

Va da sé, dunque, che, in ogni caso, il deferimento risulterebbe proposto tempestivamente.

In conseguenza, visto ed applicato l’art. 37, comma 4, CGS, la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, ritenendo la insussistenza della inammissibilità dichiarata dal TFT, annulla la decisione impugnata e rinvia al TFT Sicilia che ha emesso la decisione, per l’esame del merito.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale annulla la decisione impugnata.

Rinvia il procedimento al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato  Regionale  Sicilia per l’esame del merito.

 

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