F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 97/CFA del 30 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 081/CFA DEL 14 Dicembre 2016 RICORSO ASD SPORTING AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE, EX ART. 19 N° 1 LETT. H) C.G.S., DI MESI 18 INFLITTA AL SIGNOR GIOVANNI CASERTANO; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F., ART. 4, COMMI 1 E2 C.G.S. – NOTA N. 13799/848 PF 15-16 MS/AG DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 129/TFT del 03.11.2016)

RICORSO ASD SPORTING AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE, EX ART. 19 N° 1 LETT. H) C.G.S., DI MESI 18 INFLITTA AL SIGNOR GIOVANNI CASERTANO; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F., ART. 4, COMMI 1 E2 C.G.S. – NOTA N. 13799/848 PF 15-16 MS/AG DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 129/TFT del 03.11.2016)

Il deferimento della Procura federale

Con nota del 21 settembre 2016, proc. 2487/848, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, tra gli altri, per quanto qui interessa:

- la società A.S.D. Sporting Augusta, nella Stagione Sportiva 2014/2015 per rispondere sia a titolo diretto che oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS - Figc, per le violazioni ascritte al proprio presidente, sig. Giovanni Casertano, nonché ai sensi dell’art. 43, comma 5, delle NOIF, per aver utilizzato calciatori privi della valida certificazione di idoneità all’attività sportiva;

- il sig. Giovanni Casertano (Presidente ASD Sporting Augusta) per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 43 commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F., art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale del giorno 3.11.2016 innanzi al Tribunale Federale Territoriale, sebbene ritualmente invitate a comparire.

Il Tribunale Federale Territoriale - Sicilia con la decisione impugnata ha accolto il deferimento della Procura Federale (nota n. 2487/848 PF 15-16 MS/ag del 21.09.2016), a carico, tra gli altri, del sig. Giovanni Casertano e della società ASD Sporting Augusta per le violazioni analiticamente riportate in epigrafe.

La   società   ASD   Sporting   Augusta   ha   proposto   ricorso   eccependo   l’improcedibilità   e/o l’inammissibilità del deferimento.

Con un primo motivo di gravame, parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove non ha dichiarato irricevibile il deferimento sulla scorta della asserita natura perentoria del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.

Con un secondo motivo di doglianza l’appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe adeguatamente tenuto conto di documenti che sarebbero stati decisivi ai fini della determinazione delle sanzioni in quanto non allegati dalla Procura al fascicolo (memoria difensiva del sig. Casertano Giovanni, inviata via e mail il giorno 10.8.2016 all’indirizzo di posta elettronica procura@figc.it)

All’udienza fissata, per il giorno 5 dicembre 2016, innanzi a questa Corte federale d’Appello, è comparso, per la Procura Federale, l’avv. Dario Perugini; nessuno è comparso per parte appellante.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte, letto il ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento per i seguenti

MOTIVI

Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del Tribunale Federale Territoriale - CR Sicilia, pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 129/TFN 15 Sicilia del 3.11.2016 che ha dichiarato la responsabilità dell’A.S.D. Sporting Augusta e del Sig. Giovanni Casertano, presidente dell’A.S.D. Sporting Augusta.

Parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove non ha dichiarato irricevibile il deferimento sulla scorta della asserita natura perentoria del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.

Il motivo non è fondato.

A ben vedere, infatti, la recente pronuncia della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) esclude la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate.

Ritiene indispensabile questa Corte ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame.

L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.,«quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide-

«la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”.

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, ter, comma 4 CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano  la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS.

Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Esclusa, pertanto, la perentorietà dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS, ritiene, questo Collegio, che dall’esame degli atti ufficiali non emergano elementi sufficienti per riformare in toto la decisione del Giudice di prime cure. Tuttavia, pur dovendosi censurare la condotta del sig. Giovanni Casertano, all’epoca dei fatti presidente della ASD Sporting Augusta e quella della predetta medesima società, non può non tenersi conto della condotta processuale degli appellanti.

In tale prospettiva di valorizzazione, occorre tenere particolarmente conto del fatto che la A.S.D. Sporting Augusta ha, sostanzialmente, riconosciuto – nella pec inviata alla Procura federale in data 10 agosto 2016 – la gravità delle responsabilità addebitate alla società e al presidente, con ciò integrando, appunto, un comportamento processuale meritevole di apprezzamento da parte di parte questa Corte.

È vero anche che l’inadempimento relativo alla certificazione medica attestante l’idoneità medico- sportiva di alcuni calciatori, si ribadisce pur sempre meritevole di censura, attiene al primo anno di attività della A.S.D. Sporting Augusta, (stagione sportiva 2014-2015), periodo in cui la società si trovava in uno stato di assestamento e di organizzazione, appena iscrittasi al campionato di Terza categoria della provincia di Siracusa, con un assetto societario ancora debole. Del resto, nella stagione successiva non sono state rilevate inadempienze.

Si ritiene, dunque, possibile valorizzare la buona fede legata alla inesperienza connessa alla recente costituzione della società, della successiva buona condotta in riferimento agli adempimenti federali della deferita, delle obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa la violazione. In altri termini, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal Sig. Giovanni Casertano e dalla A.S.D. Sporting Augusta, questa Corte non intende trascurare, nella indicata prospettiva rivalutativa, l’inesperienza al momento della commissione della violazione e il corretto comportamento processuale tenuto della deferita, che ha altresì mostrato pentimento per l’illecito comportamento tenuto e, in considerazione di ciò, ritiene di poter accogliere la richiesta di rideterminazione della sanzione comminata.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società ASD Sporting Augusta di Augusta (Siracusa), riduce le sanzioni:

- dell’ammenda a € 500,00 inflitta alla reclamante;

- dell’inibizione a mesi 6 inflitta al sig. Giovanni Casertano.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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