F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI CONSULTIVA – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 086/CFA – RIUNIONE DEL 09 GENNAIO 2017 RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE ALL’ART. 26 DELLO STATUTO F.I.G.C., COMPONENTI DI DIRITTO DEL CONSIGLIO FEDERALE.

RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE ALL’ART. 26 DELLO STATUTO F.I.G.C., COMPONENTI DI DIRITTO DEL CONSIGLIO FEDERALE.

La Corte Federale d’Appello Nazionale, nella sua qualità di sezione consultiva, si è riunita, nell’adunanza del 9.1.2017, per rendere parere in merito al quesito formulato dal Presidente Federale in data 28.12.2016, con prot. n. 12645/Presidenza, avente ad oggetto l’interpretazione del dettato dell’art. 26 dello Statuto della Federazione relativo ai componenti di diritto del Consiglio Federale.

Il quesito formulato dal Presidente Carlo Tavecchio viene di seguito integralmente trascritto: “Oggetto: richiesta interpretazione art. 26 dello Statuto Federale componenti di diritto del Consiglio Federale. Alcune componenti federali, in ossequio alle previsioni statutarie, approssimandosi la scadenza dell’assemblea elettiva federale, hanno celebrato le loro assemblee elettive ed altre, a breve, procederanno in tal senso. Il Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 26, comma 1 dello Statuto, si compone del Presidente Federale, del Presidente dell’Aia e di diciannove componenti eletti in numero di: “a) sei della Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici”.

Il Presidente dell’AIA e i Presidenti delle quattro Leghe, in virtù della carica ricoperta, sono componenti di diritto del Consiglio Federale ed allo stesso modo devono considerarsi il Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti ed il Presidente della Divisione Calcio a cinque, in virtù degli artt. 3 e 7 delle Norme Procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, approvate dalla Federazione con la delibera n. 193/PF del 4 novembre 2016, che si allega (all. 1). L’art. 26, comma 5 dello Statuto prevede che la costituzione del Consiglio Federale si perfezioni con la elezione del Presidente”.

Prima di tale appuntamento elettivo, si svolgeranno altre riunioni del Consiglio Federale, la cui legittima costituzione è presupposto essenziale per il suo valido operato. In passato si era posta questione sulla partecipazione dei componenti di diritto, di nuova elezioni, ai Consigli Federali fissati nelle more della elezione del Presidente Federale e la Corte di Giustizia Federale, in data 25 Febbraio 2009, aveva espresso il parere che si allega (all. 2).

Lo scrivente, anche in ragione delle lievi modifiche normative introdotte dal 2009 ad oggi, ritiene opportuno sottoporre nuovamente alla attenzione della Sezione Consultiva di codesta On.le Corte la richiesta di chiarire se, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e di ogni altra applicabile, alle riunioni del Consiglio Federale, che si terranno prima della elezione del nuovo Presidente Federale, debbano partecipare coloro che sono stati già eletti per il quadriennio 2016/2020 alla carica che attribuisce loro la qualifica di componente di diritto del Consiglio Federale.”.

PREMESSE

Come ricordato dalla stessa richiesta di parere del 28.12.2016, la Sezione Consultiva della Corte Federale aveva già avuto modo di occuparsi della interpretazione dell’art. 26 dello Statuto, con una propria decisione del 25.2.2009, in risposta ad un quesito formulato dall’allora Presidente della Federazione Giancarlo Abete, in tale circostanza la Corte Federale, esplicando la propria attività consultiva, ebbe ad osservare che:

“Il consiglio federale è uno degli organi della Federazione (art. 5 Statuto).

Si tratta di un organo collegiale e, come tale, ad esso si applicano le disposizioni contenute nell’art. 28 dello Statuto rispetto alla propria decadenza.

Tale norma prevede che “ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir mento per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti…”.

Nel caso di specie tale circostanza non si è verificata, né ricorre alcuna diversa previsione statutaria.

Inoltre, occorre rilevare, che l’elezione dell’Organo avviene mediante un procedimento complesso articolato in più momenti; che si perfeziona “con l’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea Federale” (art. 26, comma 5).

L’intervenuta elezione da parte di alcune Componenti e Divisioni dei rispettivi Presidenti, quindi, costituisce una delle fasi propedeutiche al perfezionamento dell’elezione del nuovo Consiglio Federale, che l’art. 26, comma 4, prevede avvengano “almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Federale elettiva…”.

Deve, pertanto, ritenersi che il Consiglio Federale, nell’attuale composizione, sia tuttora in carica sino al definitivo perfezionamento della costituzione del nuovo Consiglio Federale.

L’elezione dei membri del quale, anziché già in parte intervenuta, potrà esplicare i propri effetti solo a partire da tale momento”.

In tempi successivi la stessa Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi il 17.12.2015 si è pronunciata sulla richiesta del parere interpretativo del Presidente Federale Carlo Tavecchio in ordine all’art. 26, comma 1, lettera a) e lettera b) dello Statuto Federale; anche con tale parere, pubblicato il 18.12.2015 questa Sezione Consultiva ha ritenuto, in linea con il precedente sopra ricordato, che l’art. 26, dello Statuto Federale consentisse ai Consiglieri Federali in carica di continuare ad esprimere le loro funzioni nel Consiglio Federale, fino al rinnovo dello stesso, anche nell’ipotesi in cui la Lega che li aveva espressi fosse stata commissariata.

In base ai due precedenti sopra richiamati è possibile rilevare che la Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello si è finora sempre espressa affermando che il Consiglio Federale viene rinnovato in toto dalla elezione del Presidente della Federazione, che è anche Presidente del Consiglio Federale e solo con questa ultima elezione può prendere vita il Consiglio Federale espresso in vista del nuovo quadriennio olimpico.

DIRITTO

Alla luce di quanto sopra occorre ora considerare la richiesta di parere posta in essere in data 28.12.2016 dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Come è agevole rilevare dal tenore del quesito sopra riportato la preoccupazione del Presidente Tavecchio nasce dalla circostanza che in data 4 novembre 2016, con la delibera n. 193/PF, sono state modificate le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti. Alla luce di tali “lievi” modifiche si pone il Presidente Federale il quesito se “alle riunioni del Consiglio Federale che si terranno prima della elezione del nuovo Presidente Federale, debbano partecipare coloro che sono stati già eletti per il quadriennio 2016/2020 alla carica che attribuisce loro la qualifica di componente di diritto del Consiglio Federale”.

Come già in precedenza affermato da questa Corte, in composizione consultiva, al fine di fornire risposta al quesito formulato dal Presidente Federale il 28.12.2016 occorre muovere dall’analisi del dettato dell’art. 26 dello Statuto Federale ed in particolare dall’esame del comma 5 di detto Statuto, nonché dalla valutazione delle modifiche apportate in data 4.11.2016, con la delibera n. 193/PF, alle norme procedurali dettate per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.

Per ragioni di priorità logica essendo lo Statuto norma di riferimento primario a cui tutte le altre interne alla Federazione debbono adeguarsi è necessario vedere se le modifiche apportate con la deliberazione del 4.11.2016 siano in linea con le norme statutarie o no.

Invero, dalla lettura delle modifiche, definite “lievi” dallo stesso quesito formulato dal Presidente Carlo Tavecchio emerge chiaramente la piena rispondenza delle nuove procedure elettive dettate per la Lega Nazionale Dilettanti a quanto disposto dallo Statuto Federale in essere.

Pertanto, è possibile affermare che nessuna delle modifiche contenute nella delibera 193/PF necessita di una diversa lettura interpretativa dello Statuto Federale, lettura che necessariamente deve essere operata restando in linea con il dettami dello Statuto che non può, in alcun caso, essere derogato nella sostanza da norme interne alla Federazione di rango inferiore.

Come detto nel caso di specie ciò non è avvenuto; pertanto, l’unico profilo di riferimento normativo per risolvere il quesito formulato in data 28.12.2016 è costituito dall’art. 26 dello Statuto Federale in essere.

Venendo, dunque, all’analisi di detto articolo dello Statuto, occorre ricordare che esso dopo la prima decisione della Sezione consultiva della Corte Federale, vale a dire quella del 25.2.2009 (Com. Uff. n. 125/CGF), è stato più volte modificato, in una prima circostanza ciò è avvenuto in data 23.10.2012, con la deliberazione del Commissario ad acta n. 797.1 ( approvata dalla Giunta Nazionale del Coni con delibera n. 432, del 29.11.2012) ed una seconda volta con decreto del Commissario ad acta del 30.7.2014 (approvata con deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52, del 31.7.2014) in entrambe tali modifiche il comma 5 dell’art. 26 dello Statuto resta, tuttavia, inalterato e nella sostanza contiene lo stesso portato normativo che era già stato alla base dell’opinamento emesso della Sezione Consultiva del Febbraio 2009.

Invero, nell’attuale come nelle precedenti stesure del comma 5 dell’art. 26 è possibile riscontrare come la volontà dello Statuto sia quella di sancire che “la costituzione del Consiglio Federale si perfeziona con l’elezione del Presidente da parte dell’assemblea federale”.

Alla luce di ciò appare evidente che tutti i nuovi consiglieri federali eletti e/o espressi quali consiglieri di diritto trovino la loro collocazione nel Consiglio federale, che verrà ad insediarsi dopo la elezione del Presidente Federale per il quadriennio olimpico 2017/2020.

Fino a quel momento resteranno in carica i componenti del precedente consiglio, eletti per il quadriennio olimpico 2013/2016. Per questi motivi nei sensi di cui sopra è il parere della sezione consultiva della Corte Federale d’Appello.

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