F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 125/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 095/CFA del 22 Gennaio 2016 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. TACCONE WALTER PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.; DEL SIG. TACCONE MASSIMILIANO CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 3025/161 PF 16-17 GT/GB DEL 26.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. TACCONE WALTER PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.; DEL SIG. TACCONE MASSIMILIANO CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 3025/161 PF 16-17 GT/GB DEL 26.09.2016

(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

La decisione impugnata dal Procuratore Federale ha prosciolto la Società Avellino 1912 e i due tesserati Sigg. Taccone Walter e Taccone Massimiliano dagli addebiti loro ascritti, in relazione alla asserita violazione della normativa federale in materia di mancati o ritardati pagamenti dei corrispettivi a società calcistiche stranieri, per la cessione dei diritti relative alle prestazioni dei calciatori tesserati.

In particolare, con provvedimento prot. 3025/161pf16-17/GP/gb, in data 26.9.2016, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 S.r.l.;

- il Sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 S.r.l.:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3,del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del Com. Uff. n. 367/A del 26.4.2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 24.6.2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31.3.2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati.

Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Avellino 1912 S.r.l.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 S.r.l., dal Sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 S.r.l., come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del Com. Uff. n. 367/A del 26.4.2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, per non aver corrisposto, entro il 24.6.2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31.3.2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con la decisione impugnata, ha prosciolto i deferiti da tutti gli addebiti loro contestati, evidenziando che, nella complessa operazione oggetto di attenzione da parte degli organi della Co.Vi.Soc..

Il Procuratore Federale contesta analiticamente la decisione di primo grado e ripropone tutti gli addebiti contenuti nell’atto di deferimento, chiedendo la riforma  della decisione di proscioglimento e la condanna degli incolpati alle sanzioni indicate nei provvedimenti adottati dall’organo requirente.

Gli incolpati hanno replicato alle tesi esposte dalla Procura Federale, depositando documenti e memorie.

Il reclamo è infondato, per le ragioni di seguito esposte, le quali confermano e sviluppano il nucleo della motivazione della decisione di primo grado.

Giova evidenziare che il deferimento degli incolpati si basa essenzialmente sulla nota in data 9/8/2016, con la quale la Co.Vi.So.C. aveva rilevato che, alla data del  24/6/2016, la società Avellino, “secondo quanto previsto dal Titoli I), par. I), lett. D), del Comunicato Ufficiale 367/A del 26/4/2016” non ha provveduto al pagamento dei debiti scaduti alla data del 31/3/2016, nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi ad acquisizioni internazionali di calciatori.

Nello specifico, secondo la tesi della CoVi.So.C., fatta propria dalla Procura Federale, l’Avellino non avrebbe versato quanto dovuto al Fulham FC Limited per la cessione del calciatore Trotta, secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto in data 8.1.2015.

Anche mettendo da parte le questioni riguardanti la disciplina delle cessioni in ambito internazionale e la portata degli obblighi gravanti sulle società calcistiche e sui loro legali rappresentanti, risulta documentalmente smentito il presupposto fattuale si cui si regge l’incolpazione.

La violazione ascritta ai deferiti, infatti, presuppone che si sia effettivamente maturato un inadempimento contrattuale, consistente nel mancato pagamento delle competenze economiche dovute alla società estera, nel termine previsto nell’atto di cessione.

La decisione di primo grado ha esattamente sottolineato che il contratto di cessione evidenzia la esistenza di due tipi di pagamenti previsti in capo al cessionario Avellino, quello “fisso”, conseguente alla cessione del calciatore Trotta e quello “variabile”, esigibile dalla cedente in caso di ulteriore vendita del calciatore (da parte della cessionaria) ad altro sodalizio sportivo e sempre che si sia verificato l’ottenimento di un “profitto” da parte dell’Avellino.

I due pagamenti - quello fisso e quello variabile - hanno, secondo quanto previsto dal contratto, una esigibilità differente: la quota fissa può essere richiesta in seguito della vendita (punto

3.2 del contratto); quella variabile, invece, secondo i punti da 3.3 a 3.8 dello stesso contratto, è subordinata alla ulteriore vendita del calciatore a terzi, non solo al conseguimento di un “profitto” da parte dell’Avellino, ma anche alla ulteriore condizione costituita dalla richiesta di pagamento da parte del Fulham all’Avellino.

La documentazione in atti, se da un lato conferma la esigibilità della quota fissa, attesa sia la esecuzione del contratto di cessione del calciatore Trotta sia la esistenza del giudizio poi transatto avente ad oggetto il saldo della quota fissa, dall’altro esclude la esigibilità della quota variabile.

Non risulta in atti la richiesta che il Fulham avrebbe dovuto inoltrare all’Avellino per ottenere il versamento della quota variabile, peraltro non determinata nel suo ammontare

Su questo aspetto, il reclamo della Procura Federale osserva che, in base alle clausole contrattuali (punto 3.6), l’Avellino avrebbe dovuto tempestivamente avvisare il Fulham per iscritto, entro 7 giorni, dell’intervenuta cessione del calcaitore Trotta al Sassuolo Calcio, nel mese di gennaio, per il corrispettivo di € 1.200.000, oltre IVA.

Pertanto, a suo dire, il debito nei riguardi dalla società Fulham doveva considerarsi pienamente esigibile e liquido.

Effettivamente, la decisione di primo grado non approfondisce questo aspetto della vicenda.

Tuttavia, al proposito, è sufficiente rilevare che risulta comprovata la tempestiva comunicazione al Fulham della intervenuta cessione, effettuata con messaggio di posta elettronica del 22.1.2016. Pertanto, la società straniera avrebbe dovuto formulare la richiesta del pagamento, indicando l’ammontare della somma eventualmente rivendicata.

Solo a partire da tale momento il credito del Fulham si sarebbe potuto considerare liquido ed esigibile.

Non sussiste, pertanto, il contestato inadempimento contrattuale e le correlate responsabilità disciplinari degli incolpati.

Resterebbe in ogni caso da stabilire se le sanzioni previste dalla normativa federale per il caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie possa estendersi anche alla diversa fattispecie della omissione di comunicazioni obbligatorie. La questione, tuttavia, è priva di concreto rilievo, una volta appurato che, in linea di fatto, l’Avellino ha provveduto tempestivamente alle prescritte comunicazioni alla controparte contrattuale.

Si deve ritenere, inoltre, che l’obbligazione della società Avellino non fosse “liquida”, in quanto risultava non facilmente determinabile la misura della quota variabile, in relazione al duplice aspetto riguardante il calcolo della voce “profit” e ai tempi di corresponsione delle somme dovute.

A conferma di questa circostanza è sufficiente evidenziare che tra il Fulham e l’Avellino si è sviluppato un contenzioso sfociato in una decisione transattiva, conclusa nell’ambito del giudizio arbitrale internazionale, riguardante proprio l’esatta determinazione del rapporto obbligatorio tra le due società calcistiche, anche con riferimento alla parte variabile dell’accordo di cessione.

In definitiva, quindi, come condivisibilmente affermato dl tribunale Federale, la comunicazione in data 24.6.2016, inviata dall’Avellino alla Co.Vi.So.C. , risulta rispondente agli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 367/A del 2016,

Conclusivamente, pertanto, il reclamo della Procura Federale deve essere respinto, con la conseguente conferma della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it