F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 125/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 095/CFA del 22 Gennaio 2016 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: SOTTOVIA GIANLUCA, ALL’EPOCADEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; CESTARO MARCELLO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; PENOCCHIO DIEGO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; CAMPEDELLI IGOR ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; BENIGNI SILVIA ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; BENIGNI ROBERTO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; MEZZAROMA MASSIMO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA; CASSINGENA DARIO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; CUNICO TIZIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; LEONARDI PIETRO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA; MANCINI LUCA ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. DELLE SOCIETÀ: VICENZA CALCIO SPA; BRESCIA CALCIO SPA; – NOTE 2587/638 PF 15-16 GP/SDS DEL 14.09.2016 E 969/642 PF15-16 SP/GB DEL 20.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: SOTTOVIA GIANLUCA, ALL’EPOCADEI          FATTI                PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; CESTARO                MARCELLO ALL’EPOCA              DEI        FATTI   AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; PENOCCHIO DIEGO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA; CAMPEDELLI IGOR ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; BENIGNI SILVIA ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; BENIGNI  ROBERTO  ALL’EPOCA  DEI  FATTI  AMMINISTRATORE  UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA; MEZZAROMA       MASSIMO           ALL’EPOCA        DEI        FATTI    PRESIDENTE                DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA; CASSINGENA DARIO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; CUNICO TIZIANO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA; LEONARDI PIETRO ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA; MANCINI LUCA ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. DELLE SOCIETÀ: VICENZA CALCIO SPA; BRESCIA CALCIO SPA; –  NOTE  2587/638  PF  15-16  GP/SDS  DEL  14.09.2016  E  969/642  PF15-16  SP/GB  DEL 20.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)

Il deferimento della Procura federale

Con provvedimento del 14.9.2016 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sottovia Gianluca, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin, in data 22 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2012 e dell’esercizio 2013 della Società Calcio Padova Spa;

- Cestaro Marcello, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2012 della Società Padova Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 3.400.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Jonas Lennart Portin, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Penocchio Diego, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Niccolò Galli ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.700.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci;

- Campedelli Igor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 1.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Thomas Fabbri nonché per aver contabilizzato nel b-òilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Luigi Palumbo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.591.666,67 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Benigni Silvia, all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro, in data 29 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2010/2011 e 2011/2012 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa; violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Emiliano Storani e Daniele Gragnoli, in data 26 giugno 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2012/2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, poi fallita;

- Benigni Roberto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2011 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa una plusvalenza fittizia di € 3.300.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Matteo Di Gennaro, nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Zsolt Tamàsi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 3.300.000 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Mezzaroma Massimo, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 della Società AC Siena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.100.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Alberto Galuppo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.793.592 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale; violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Andrea Rossi e Alberto Galuppo, in data 22 e 20 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2011/2012 e 2012/2013 della Società AC Siena Spa;

- Cassingena Dario, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini, in data 28 giugno 2013, indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 della Società Vicenza Calcio Spa;

- Cunico Tiziano, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2013 della Società Vicenza Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Mattia Sandrini, nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2014 della Società Vicenza Calcio Spa il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Milos Malivojevic ad un valore abnorme che andava svalutato di € 920.000 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 ed a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;

- Faccioli Luca, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini, in data 30 agosto 2013, indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2013 della Società Novara Calcio Spa;

- De Salvo Massimo, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Novara Calcio Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 della Società Novara Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Casarini, nonché per avere contabilizzato il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Federico Davighi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.013.832 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate ad occultare le reali perdite dell’esercizio 2013 e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;

- Leonardi Pietro, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le seguenti variazioni di tesseramento indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite della Società FC Parma Spa al 30 giugno 2011, 30 giugno 2012, 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014 e rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci: • in data 22 giugno 2012 calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin; • in data 24 giugno 2011 calciatori Matteo Mandorlini e Cristian Pedrinelli; • in data 30 giugno 2011 calciatori Luigi Palumbo e Thomas Fabbri; • in data 29 giugno 2011 calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro; • in data 26 giugno 2013 calciatori Emilio Storani e Daniele Gragnoli; • in data 20/22 giugno 2012 calciatori Alberto Galuppo e Andrea Rossi; • in data 23 gennaio 2012 calciatori Joel Obi, Eloge Koffi Yao Guy, Lorenzo Crisetig, Diego Mella e Jacopo Galimberti; • in data 19 giugno 2014 calciatori Lorenzo Crisetig e Eloge Koffi Yao Guy; • in data 28 giugno 2013 calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini; • in data 30 agosto 2013 calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini. - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2011 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di complessivi € 8.636.100 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Matteo Mandorlini (plusvalenza di € 2.994.500), Luigi Palumbo (plusvalenza di € 1.998.600) e Zsolt Tamàsi (plusvalenza di € 3.370.000), occultando le reali perdite dell’esercizio 2010/2011 e rinviando nel tempo l’obbligo di intervento di ricapitalizzazione dei soci; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 11.674.517 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Niccolò Galli (plusvalenza di € 3.875.000), Alberto Galuppo (plusvalenza di € 2.400.000), Joel Obi (plusvalenza di € 3.400.000 e Eloge Koffi Yao Guy (plusvalenza di € 1.999.517), nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 i diritti alle prestazioni dei calciatori Cristian Pedrinelli, Thomas Fabbri e Matteo Di Gennaro ad un valore abnorme, diritti che andavano svalutati rispettivamente per € 2.320.000, € 1.520.000 e € 2.640.000 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l’intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2013 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 6.832.489 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Emilio Storani (plusvalenza di € 3.197.100), Milos Malivojevic (plusvalenza di € 1.200.000), Diego Mella (plusvalenza di € 1.414.634) e Jacopo Galimberti (plusvalenza di € 1.020.755), nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.480.000 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l’intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Igor Campedelli e al Sig. Marco Semprini nella Comunicazione di chiusura delle indagini ed oggetto di accordo ex art. 32 sexies CGS;

- Società Vicenza Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Tiziano Cunico e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ordine all’addebito contestato al Sig. Dario Cassingena;

- Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo De Salvo e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ordine all’addebito contestato al Sig. Luca Faccioli;

- Società Brescia Calcio Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine alle seguenti condotte ascrivibili al deceduto Sig. Luigi Corioni, legale rappresentante all’epoca dei fatti: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Brescia Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 2.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Cristian Pedrinelli, nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Mandorlini ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.866.667 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Cristian Pedrinelli e Matteo Mandorlini, in data 24 giugno 2011, indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 della Società Brescia Calcio Spa.

Con ulteriore provvedimento del 20.7.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale:

- Campedelli Igor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale per aver contabilizzato e pagato ovvero consentito di pagare fatture per operazioni inesistenti emesse da Sinergie D’imprese Srl, E.T.O. Sas, Studio Luca Mancini per complessivi € 4.123.690,37 in danno della Società AC Cesena Spa; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver  contabilizzato  nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000 in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver fornito istruzioni al Segretario della Società AC Cesena Spa, Sig. Semprini, affinché indicasse nelle variazioni di tesseramento dei calciatori Yuto Nagatomo e Luca Garritano, in data 30 giugno 2011 e Luca Caldirola in data 6 luglio 2011, dal medesimo sottoscritte per conto della Società, un corrispettivo superiore a quello realmente pattuito con la Società FC Internazionale Spa e indicato nella scrittura privata del 31 gennaio 2011 non depositata presso la Lega di competenza, allo scopo di commettere la condotta illecita di cui al punto che precede; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione all’applicazione dell’art. 105 delle NOIF, per aver stipulato in data 31 gennaio 2011 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Yuto Nagatomo alla Società FC Internazionale Spa con modalità non conformi e senza provvedere al deposito entro il termine stabilito dalla citata norma;

- Mancini Luca, all'epoca dei fatti vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver emesso nei confronti della Società AC Cesena Spa ed aver contabilizzato nei registri contabili di quest’ultima fatture per operazioni inesistenti per € 1.130.056,51 e segnatamente le fatture nn. 3, 6, 7, 80, 82, 154, 155 156 del 2009 - n. 3 e 65 del 2010 - n. 64 del 2011 – n. 2, 71, 139, 142 e 204 del 2012, nonché per aver effettuato il pagamento di tale importo a proprio favore, sottraendo indebitamente le relative somme dalle casse della Società; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000, in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere  l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- Società AC Cesena Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte, nonché dal Sig. Luca Mancini, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte.

Il giudizio di primo grado e la decisione del TFN

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente, viste le istanze di riunione dei procedimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN) formulate dalle difese dei deferiti Campedelli e AC Cesena Spa e vista la non opposizione della Procura Federale ha disposto la riunione dei deferimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN).

Il TFN ha, poi, definite ex art. 23 CGS le posizioni dei deferiti Faccioli Luca, De Salvo Massimo  e delle Società AC Cesena Spa e Novara Calcio Spa (applicazione delle sanzioni concordate ex  art.23 CGS).

Al dibattimento, la Procura fedrale ha concluso per la conferma del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Gianluca Sottovia (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa): inibizione di giorni 105 e ammenda di € 1.875,00;

- Marcello Cestaro (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00;

- Diego Penocchio (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00;

- Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 30 e ammenda di € 300.000,00;

- Benigni Silvia (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 17.000,00;

- Benigni Roberto (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 22.500,00;

- Mezzaroma Massimo (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa): ammenda di € 37.500,00;

- Cassingena Dario (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda € 15.000,00;

- Cunico Tiziano (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda di € 22.500,00;

- Leonardi Pietro (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa): inibizione di anni 1e ammenda di € 35.000,00;

- Vicenza Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00;

- Brescia Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00;

- Mancini  Luca  (all'epoca  dei  fatti  Vice  Presidente  del  Consiglio  di Amministrazione  e Direttore generale della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 12 e ammenda di € 50.000,00.

Tutti i deferiti hanno esposto le loro difese anche per mezzo dei propri difensori, riportandosi altresì alle memorie difensive depositate.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, riteneva necessario, in via preliminare, acquisire ed individuare l’atto di conclusione delle indagini della Procura Federale.

Per tali ragioni il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, emetteva un Ordinanza mediante la quale concedeva un termine alla Procura Federale, per indicare l’ultimo atto  di indagine.

La Procura Federale, entro i termini concessi, depositava una memoria, nella quale non veniva indicato  o  specificato  l’ultimo  atto  di  indagine  dei  due  deferimenti  (poi  riuniti  in  un  unico procedimento), evidenziandosi, invece, che  le indagine sono state concluse entro il prescritto termine, come prorogato. Ad avviso del TFN «l’art. 32 ter, 4 comma del CGS, esplicitamente dispone termini perentori affinché l’interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini e di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria per l’esercizio dell’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento. L’ultimo atto di conclusione delle indagini non può essere identificato con l’avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, né con la relazione finale di conclusione delle indagini indicata dalla Procura Federale. La Procura Federale con la memoria sopra indicata non ha risposto alla richiesta formulata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, e non ha fornito alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall’art. 32 ter comma 4 del CGS siano stati rispettati».

Per queste ragioni, pertanto, il TFN ha dichiarato irricevibile e, di conseguenza, ha prosciolto i Signori Gianluca Sottovia, Marcello Cestaro, Diego Penocchio, Igor Campedelli, Roberto Benigni, Silvia Benigni, Massimo Mezzaroma, Dario Cassingena, Tiziano Cunico, Pietro Leonardi, Luca Mancini e le Società Vicenza Calcio Spa e Brescia Calcio Spa da ogni addebito.

Il ricorso del Procuratore Federale

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 37/TFN del 06.12.2016, ha proposto ricorso il Procuratore federale, articolando due principali motivi di gravame:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 ter, comma 4, CGS in relazione all’art. 1, comma 2 CGS e art. 2, comma 6, CGS CONI, nonché art. 152 c.p.c.; erronea qualificazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS come “perentori” «in palese violazione della decisione della decisione della CFA, Sezioni Unite, CU n. 75 del 2016»; carenza assoluta di motivazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 ter, comma 4, CGS sotto ulteriore profilo. Carenza assoluta di motivazione. Travisamento dei fatti.

Con il primo motivo di ricorso, in particolare, la Procura Federale contesta la qualificazione come perentori, operata dal TFN, dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, ritenendo, infatti, che in assenza di una espressa e diversa qualificazione normativa, gli stessi devono essere considerati ordinari/acceleratori e che, pertanto, l’eventuale mancato rispetto degli stessi non può comportare alcuna declatoria di irrecivibilità dell’atto di deferimento prodotto dalla Procura federale.

Con il secondo motovo la ricorrente evidenzia come nessuna disposizione del codice di giustizia sportiva preveda che la Procura federale debba formare/indicare un ultimo atto di indagine, né abbia il dovere di formare un elenco delle attività di indagine ordinato secondo una progressione cronologica. L’art. 32 quinques, comma 3, CGS prevede, invero, un termine massimo di durata delle indagini preliminari e, dunque, non è previsto che vi sia né un primo né un ultimo atto di indagine, non è definito cosa sia un atto di indagine e non è richiesto che la Procura federale formi e produca un documento denominato appunto “ultimo atto di indagine”. Ciò che prevede il CGS è la durata delle indagini preliminari, con termini ben precisi, 60 giorni, ovvero 100 in caso di prima proroga, 120 giorni in caso di ulteriore proroga, dalla data di iscrizione nel registro dei procedimenti, oltre i quali gli atti acquisiti dalla Procura federale non possono essere utilizzati.

In definitiva, secondo la prospettazione della Procura, allorquando la chiusura delle indagini interviene entro i suddett i termini, a seconda che siano state concesse o meno le proroghe previste, l’atto sarà tempestivo e ripettoso della procedura dettata dal CGS. Ed a tal fine, evidenzia, ancora la ricorrente Procura federale, con la nota del 16 novembre 2016 è stato fornito al Tribunale ogni utile elelemento volto a consentire la verifica del pieno rispetto di tutti i termini di fase stabiliti dal CGS, ricostruendo nel dettaglio, per i due procedimenti le date di scadenza di ogni singola fase.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Procura Federale chiede, in riforma della decisione del TFN, l’annullamento della stessa, perché viziata, con conseguente rinvio dei procedimenti riuniti al TFN per l’esame nel merito.

Le controdeduzioni

Il sig. Campedelli Igor, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Belloni, ha presentato memoria a difesa, replicando puntualmente a tutto quanto dedotto  dall’appellante Procura federale e ribadendo, invece, la correttezza e la fondatezza delle motivazioni rese dal Giudice di prime cure. Reputata contraddittoria la posizione della Procura Federale in ordine alla perentorietà dei termini di cui agli articoli 44, comma 4, CGS Coni e 32 ter, comma 4, CGS Figc e, perciò, ritenuto in «violazione del generale divieto di “venire contra factum proprium”» il comportamento processuale della Procura, ribadisce come la natura perentoria del termine di cui trattasia sia pacifico e come «ancor più infondato e paradossale» sia il secondo motivo di gravame.

Chiede, dunque, il sig. Campedelli, di confermare la decisione assunta dal TFN.

Anche il Sig.Mancini Luca, per il tramite del proprio difensore avv. Cesare Di Cintio, ha presentato controdeduzioni, articolando in modo chiaro e sintetico due principali motivi di difesa: inammissibilità del ricorso della Procura federale per erronea interpretazione dell’art. 32 ter, comma 4, CGS (richiama, peraltro, a tal proposito, anche una recente pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni - decione n. 58 del 2016 - nella quale è stata affermata la perentorietà dei termini di cui agli artt. 34 bis CGS Figc e 38 CGS Coni, non già sulla scorta del principio della “doppia azione”, sostenuto dalla Procura federale, bensì per il motivo che sostenere il contrario “contrasterebbe sia con l’interpretazione letterale delle norme in questione sia con la ratio legis sottesa alle stesse”, rendendo così impossibile prevedere la durata del procedimento e il tempo di assoggettamento dell’incolpato allo stesso); inammissibilità del ricorso della Procura federale per erronea interpretazione dell’art. 32 ter, comma 4 , CGS, con riferimento all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS. Conclude, quindi, la difea Mancini, chiedendo in via principale di respingere il reclamo proposto dalla Procura federale e, in via subordinata, emettersi pronuncia nel merito con proscioglimento dalle violazioni imputate.

Anche il sig. Leonardi Pietro, difeso dall’avv. Paolo Rodella, ha proposto dettagliate controdeduzioni, ritenendo che le disserzioni contenute nell’atto di appello proposto dalla Procura federale non colgano nel segno, essendo la natura dei termini di cui si discute certamente perentoria. Il tenore letterale e il contenuto sostanziale dell’art. 38, comma 6, CGS (i termini previsti nel presente Codice sono perentori”), sono trancianti e non lasciano davvero spazio ad interpretazioni di sorta. Pertanto, in virtù di tale norma e diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente Procura, malgrado la decisone n. 75/CFA del 2.12.16, non si puo sfuggire ad una ricostruzione e considerazione unitaria di tutti i termini rinvenibile nel codice di giustizia sportiva. «Non può proprio accettarsi che alla Procura Federale venga dato l’agio non solo (come visto) di disporre a suo piacimento dei termini procedurali ma, addirittura di sorvolare come se nulla fosse su precise incombenze istruttorie poste a suo carico». Conclude, quindi, cil resistente, chiedendo, in via principale, di respingere il reclamo proposto dalla Procura federale e, in via subordinata, pronuncia nel merito con proscioglimento dalle violazioni imputate.

Analoghe considerazioni difensive e conclusioni quelle svolte dal sig. Mezzoroma Massimo, difeso dallo stesso avv. Paolo Rodella.

Anche il sig. Penocchio Diego, difeso dall’avv. Alessandro Mainardi e dall’avv. Carlo Antonio Ghirardi, ha depositato apposita memoria di costituzione e risposta nel giudizio d’appello promosso dalla Procura Federale.

Eccepisce, anzitutto, il predetto resistente, l’inamissibilità dell’impugnazione della Procura federale, la quale, a dire dello stesso, non avrebbe dedotto (i.e. appellato) sul punto della natura del termine di 30 giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare, termine pure esso oggetto della decisione resa dal Giudice di primo grado, che nella fattispecie non era stato rispettato. La Procura federale, in altri termini, avrebbe contestato la decisione del TFN nella sola parte in cui si è espresso sulla natura perentoria del termine di venti giorni, previsto per comunicare all’incolpato l’intenzione di procedere al deferimento, stabilito dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. «La Procura Federale» si legge nella memoria difensiva del sig. Penocchio, «nulla ha peraltro quindi, pacificamente, dedotto e/o affermato e/o lamentato in ordine alla natura del termine di 30 giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare, termine pure (per tabulas) oggetto, e presupposto, della decisione resa dal Giudice di prime cure (siccome di per sé idoneo a suffragare e condurre autonomamente a pronuncia di irricevibilità del deferimento). Termine che infatti nella fattispecie», come rilevato ed eccepito formalmente fin dalla prima memoria difensiva, non era stati rispettato «atteso che: - la comunicazione di conclusione delle indagini porta la data del 6.6.2016 ed è stata notificata al sig. Diego Penocchio in data 8.6.2016; - era stato concesso alle parti termine di giorni 30 per la presentazione di memorie o richiedere di essere sentiti; - l’azione disciplinare è stata esercitata in data 14.9.2016.

Con la conseguenza che il suddettto autonomo capo della pronuncia risulta quindi passato in giudicato; con l’ulteriore conseguenza della inammissibilità dell’appello ora proposto dalla Procura Federale, inammissibilità che viene pertanto rilevata ed eccepita formalmente».

Il gravame sarebbe, comunque, infondato. L’assunto posto a fondamento dell’impugnazione e, cioè, a dire del resistente, la non perentorietà del termine di 20 giorni di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, sarebbe del tutto non condivisibile, anche considerato che l’art. 38, comma 6, CGS dispone, senza operare distinzione o specificazione alcuna, che “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Tale interpretazione non lascerebbe dubbio di sorta alcuno e non consentirebbe altra e diversa valutazione che conduca ad affermare la non perentorietà di alcuni termini.

Del resto, contrariaramente a quanto affermato dalla Procura Federale, non troverebbero ingresso, nella fattispecie, i  principi  e le norme del processo civile, atteso che, per espressa previsione in tale senso (art. 2, comma 6, CGS) detta possibilità risulta circoscritta a quanto “non disciplinato”, mentre, come anzidetto, nel caso in questione, vi è espressa previsione normativa che sancisce la perentorietà dei termini.

In conclusione, il resistente Penocchio chiede sia dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Procura Federale o, in subordine, che lo stesso sia respinto, con conferma della decisione resa dal TFN.

Considerazioni difensive sostanzialmente sovrapponibili sono svolte dalla società spa Brescia Calcio, in persona dell’Ammministratore delegato Sig. Rinaldo Sagramola, rappresentata dall’avv. Carlo Antonio Ghirardi, che ha anche concluso nei medesimi, prima indicati, termini.

La decisione della CFA

All’udienza fissata, per il giorno 25 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, riunita a sezioni unite, sono comparsi:

- l’avv. Chitè, in rappresentanza della Procura federale, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso in appello;

- l’avv. Ghirardi, per gli appellati Penocchio e Brescia Calcio, che, riportandosi alle proprie difese scritte, ha preliminarmente insistito sull’eccezione di giudicato e relativa inammissibilità del ricorso della Procura federale;

- l’avv. Rodella, per i sigg.ri Leonardi e Mezzaroma, che, richiamate le proprie argomentazioni difensive già svolte in sede di controdeduzioni, ha evidenziato come la Procura non ha assolto al proprio onere probatorio con riferimento all’ordinanza istruttoria del TFN;

- l’avv. Di Cintio, per il sig. Mancini, che, ribadite le deduzioni difensive svolte in forma scritta, ha evidenziato come il termine di cui trattasi non possa che essere qualificato come perentorio;

- l’avv. Diana, per Cassingena, Cunico e Vicenza Calcio, che si è associato alle eccezioni di inammissibilità del ricorso della Procura federale;

- l’avv. Miranda, per il resistente Campedelli, che si è associato alle eccezioni di inammissibilità del ricorso della Procura federale.

L’avv. Chitè, per la Procura federale, in breve replica a quanto eccepito in ordine alla inammissibilità del ricorso, ha evidenziato come già nello stesso titolo del primo motivo di gravame si ricava l’intenzione di contestare, per tutti i termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS (e non solo per quello dei venti giorni) l’affermata natura perentoria degli stessi.

Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Deve in via logicamente preliminare essere dapprima scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso della Procura federale, sollevata dal sig. Penocchio e dalla società Brescia Calcio, in sede di controdeduzioni, e ribadita anche in udienza dall’avv. Ghirardi. Eccezione cui, in udienza, si sono associate anche altre parti resistenti.

L’eccezione è priva di pregio.

La decisione del Tribunale impugnata dalla Procura federale sembra far “generale” riferimento ai termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Afferma, in breve, il TFN: la predetta norma dispone termini perentori affinché l’interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini della intenzione della Procura di procedere nei suoi confronti e, successivamentenei, perché sia notificato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, l’atto di incolpazione mediante deferimento. Ora, siccome la Procura federale non ha specificato quale è l’ultimo atto di indagine e questo non può essere identificato con l’avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, né con la relazione finale di conclusione delle indagini, non è stata fornita «alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall’art. 32 ter comma 4 del CGS siano stati rispettati».

Ora, a ben vedere, lo schema del ricorso della Procura federale sembra, invero, ripercorre la traccia motiva della decisione del Tribunale federale nazionale, contestando – anch’essa in “generale” – la qualificazione, come perentori, dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Dunque, sia il termine di giorni venti per la comunicazione della notizia di conclusione delle indagini, sia quello successivo di giorni trenta per l’esercizio dell’azione disciplinare. Sotto tale profilo, come correttamente evidenziato, in sede di replica dibattimentale, dall’avv. Chitè, già nella stessa intestazione del primo motivo di gravame è possibile ricavare la volontà della pubblica accusa federale di contestare l’«erronea qualificazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS come “perentori”», dunque, tanto quello anzidetto di giorni venti per la comunicazione conclusione indagini, quanto quello di giorni trenta per la formulazione della incolpazione vera e propria.

Peraltro, a ben vedere, l’impugnazione proposta dalla Procura federale è incentrata piuttosto sull’esito cui conduce la qualificazione, operata dal Tribunale di prime cure, come perentori dei termini di cui trattasi, a prescindere se tale risultato (irricevibilità) derivi dalla violazione del primo termine (venti giorni per la comunicazione di conclusione indagini) o dalla violazione del secondo termine (trenta giorni per il deferimento).

In ogni caso, la complessiva stesura dell’atto di appello e lo stesso espresso riferimento alla decisione del 2 dicembre 2016, n. 075/CFA, unitamente al titolo del motivo d’appello, non lasciano dubbi in ordine alla volontà della ricorrente di contestare (quantomeno, anche) l’affermazione di perentorietà del termine di giorni trenta previsto dalla norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS per l’esercizio dell’azione disciplinare.

Disattesa, dunque, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla Procura federale, nel merito lo stesso è fondato e merita accoglimento.

Non merita, in primo luogo, condivisione il ragionamento del Tribunale federale nazionale sotteso alla decisione in ordine all’infruttuoso trascorrere dei termini asseritamente perentori di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS

L’art. 32 ter, comma 4, CGS, prevede: «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)».

L’art. 32 quinquies CGS prevede, invece, che il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia e deve, a tal fine, iscrivere nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante o quello diverso (max 100 gg., prima proroga, max 120 gg., seconda proroga) stabilito dalla proroga eventualmente richiesta ed autorizzata dalla Procura generale dello Sport, prescrivendo che «gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati».

Orbene, dalla nota del 18 novembre 2016 della Procura federale, di risposta all’ordinanza istruttoria del TFN e dalla relativa documentazione acquisita al procedimento, si ricava quanto segue:

Proc. n. 638 pf15-16

a) Iscrizione registro dei procedimenti in data 18.01.2016 (proroga concessa 2 volte);

b) termine finale comprese proroghe in data 17.05.2016 (120 giorni dalla data di registrazione);

c) notifica avviso di conclusione indagini in data 6.06.2016 (20 giorni dal 17.5.2016);

d) notifica deferimento in data 14.09.2016.

Proc. n. 642 pf15-16

a) Iscrizione registro dei procedimenti in data 20.01.2016 (proroga concessa 2 volte);

b) termine finale comprese proroghe in data 19.05.2016 (120 giorni dalla data di registrazione);

c) notifica avviso di conclusione indagini in data 31.05.2016 (20 giorni dal 19.5.2016);

d) notifica deferimento in data 20.07.2016.

Deve, dunque, in via incidentale, per quanto di non decisivo rilievo ai fini della definizione del presente giudizio, osservarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal TFN, nel caso di specie, l’avviso di conclusione indagini risulta essere stato notificato entro giorni venti dal  termine massimo (come ritualmente prorogato) previsto dalla disposizione prima ricordata per l’espletamento delle stesse.

Ad ogni buon conto, anche laddove così non fosse, non occorre dimenticare che, come espressamente disposto dalla norma di cui all’art. 32 quinquies CGS e come affermato da consolidata giurisprudenza degli organi federali di giustizia sportiva, la sanzione, per il caso dello svolgimento di indagini oltre il termine indicato, sarebbe stata quella della inutilizzabilità dei detti (tardivi) atti di indagine e non anche quella della inammissibilità o improcedibilità o irricevibilità del deferimento.

In ogni caso, la questione rimane assorbita dalla definizione di quella più generale relativa alla natura perentoria o meno dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. Sotto tale profilo, come si diceva, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 075/CFA, con cui ha escluso la perentorietà dei suddetti termini, escludendo l’improcedibilità o irricevibilità del deferimento effettuato dopo l’infruttuso trascorrere del termine di giorni trenta, anche nel caso, quale quello qui in rilievo, in cui si asserisce come non rispettato il termine di giorni venti per l’avviso di conclusione indagini, necessariamente propedeutico all’esercizio dell’azione disciplinare.

Orbene, questo Collegio non intende discostarsi dalla suddetta decisione ancora di recente assunta e di seguito, quindi, richiama i tratti salienti del ragionamento logico-giuridico sotteso alla medesima.

L’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale ad una dichiarazione di improcedibilità o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori.

Rinunciando ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare ai termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS agli stessi deve essere negata natura perentoria.

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite della decisione n. 075/CFA prima richiamata – e che qui evidentemente si condivide – la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione  mediante  atto  di  deferimento  a  giudizio.  È  compito  dell’interprete,  dunque, qualificare il termine di cui trattasi.

E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Norma che si applicherebbe, in sostanza, anche ai termini previsti dall’art. 32 ter, comma 4, CGS. Tale assunto non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, nella stesura della prima richiamata decisione, “non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico svolto nella suddetta decisione, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è, invece, inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, vale con riguardo ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”.

Al più, prosegue la suddetta pronuncia, “il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione”. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, già affermata, come detto, da precedenti decisioi delle Sezioni Unite di questa Corte, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Infatti, “l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte”.

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una “sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)”, si tratta quindi di una “fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole”. Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un “termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali”, ossia ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto  possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio.

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32,  ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, “occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della  giustizia  sportiva emanato dal CONI»”, che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

“Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»”.

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento per la fattispecie deve essere individuata in quella dettata dall’art. 152

c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS.

Riepilogando, dunque, deve escludersi che i termini tutti di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente  giudizio, abbiano natura  perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza degli stessi, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il relativo esame del merito.

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