F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 125/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 095/CFA del 22 Gennaio 2016 (dispositivo) – RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. DA PARTE DEI SIGG.RI TARDELLA MARIA FRANCESCA E FIORETTI ROBERTO – NOTA N.3024/159 PF16-17 GP/BLP DEL 26.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. DA PARTE DEI SIGG.RI TARDELLA MARIA FRANCESCA E FIORETTI ROBERTO - NOTA N.3024/159 PF16-17 GP/BLP DEL 26.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

La società sportiva Maceratese S.r.l., con ricorso ricevuto via pec il 6.12.2016, ritualmente notificato alla Procura Federale, ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale, per quanto qui ha interesse, il Tribunale Federale Nazionale, in condivisione con la contestazione rivolta dal Requirente, ha irrogato, alla ricorrente società, 3 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato Lega Pro in corso, in relazione alle seguenti contestazioni:

a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. per non aver provveduto entro il termine del 7.7.2016 al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2015;

b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., per non aver provveduto entro il termine del 30.6.2016 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti rispettivamente fino al mese di aprile e fino al mese di maggio 2016 ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

c) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S per non aver provveduto entro il termine del 30.6.2016 al pagamento del debito IVA relativo all’anno di imposta 2015.

La società ricorda, nel suo gravame, come la vicenda tragga origine da una nota Co.vi.soc. del 17.6.2016, con la quale si informava il sodalizio che, da un controllo del prospetto PA (ex art. 85 lett. C delle NOIF), era stata rilevata una carenza patrimoniale pari ad €. 245.667,00.

A ciò si replicava che, effettivamente e per un mero errore materiale nella compilazione del prospetto (addebitato sostanzialmente ad una inesperienza della società che, nell’adempiere alle formalità richieste, aveva errato nel non includere nello stesso prospetto gli investimenti compiuti nell’impianto sportivo e, inoltre, nel non aver considerato il credito derivante dai trasferimenti di calciatori) erano state appostate nel conto patrimoniale voci non corrette.

Per effetto di ciò, modificato il prospetto, lo sbilancio patrimoniale risultava però ammontare, ad avviso della società, a soli €. 34.291,00 subito ripianato con un versamento infruttifero c/soci, per €. 35.000,00, disposto il 7 luglio 2016 dal socio Piangiarelli.

La Commissione, però, non aveva aderito a tali giustificazioni e aveva riferito la violazione che precede alla Procura Federale la quale, con la nota pure evidenziata in epigrafe, aveva deferito al Tribunale Federale Nazionale i dirigenti e la società, quest’ultima anche per responsabilità propria nelle violazioni richiamate chiedendone la punizione secondo quanto previsto dal Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016.

Quel Collegio, all’esito della riunione del 18 novembre 2016 ha irrogato, per  quanto riguarda la posizione qui cognita, punti 3 di penalizzazione in classifica alla S.S. Maceratese da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

In punto di merito si è ritenuto, da un lato, che la compilazione del prospetto PA rientra nella discrezionale competenza e valutazione della società per cui corretto era da considerarsi il rapporto sfavorevole indicato dal Co.vi.soc, modificato solo successivamente e a seguito di informativa della Commissione federale.

In ogni caso, il ripianamento attuato dal socio mediante bonifico bancario per €. 35.000,00 era da ritenersi tardivo in quanto “è avvenuto con bonifico bancario disposto in data 8.7.2016, così come risulta dal documento allegato…”.

Lo stesso inadempimento, nei termini perentori previsti, era a dirsi per il mancato pagamento di ritenute Irpef, contributi Inps e del debito IVA, anno di imposta 2015; ragione per cui si è inflitta la sanzione oggetto del gravame in discussione.

Gravame che, nella parte motiva, nulla adduce in ordine alla sanzione comminata per il mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali, mentre articola tutte le difese in ordine a quella connessa al prospetto PA, per la cui violazione è stato comminato 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione e che, nelle conclusioni, si chiede di elidere in accoglimento e con parziale riforma della decisione di prime cure.

In particolare, si ripetono integralmente le motivazioni già sottoposte alla Co.vi.soc e al Tribunale Federale Nazionale circa la correttezza dell’operato della società che, nei termini, ossia entro il 7.7.2016, avrebbe operato il richiesto ripianamento della situazione (e correlato prospetto) patrimoniale mediante il bonifico bancario disposto – come da ricevuta dell’ordine di bonifico da parte della banca – dal socio Piangiarelli.

All’odierna adunanza di questa Sezioni Unite il cons. Giuseppe Chinè, per la Procura Federale e gli avv.ti Chiacchio e Nascimbeni hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive pretese.

La Corte esaminati gli atti e ascoltati il rappresentante della Procura Federale e i difensori della reclamante rileva, preliminarmente, che malgrado il reclamo sia stato nominalmente proposto avverso la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, alla luce dei dispiegati motivi e dell’esplicita conclusione ivi formulata (confermata anche negli interventi orali), esso deve ritenersi oggettivamente limitato alla richiesta di revoca della sanzione di un punto di penalizzazione in relazione alla contestata violazione del mancato ripianamento della carenza patrimoniale, così come risultante dal parametro PA al 31.12.2015.

Precisato questo, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e, nei limiti sopra precisati, deve ritenersi che la richiesta di parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, con revoca della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione per la violazione contestata sub a), sia meritevole di accoglimento.

La società Maceratese, nel suo atto di reclamo, ha premesso e ammesso di essere incorsa in un’errata compilazione del prospetto PA in esame, a ciò indotta da una normativa asseritamente di non facile accesso interpretativo. Il prospetto è stato però immediatamente corretto (il 27.6.2016) in sede di revisione operata in base all’iniziale contestazione della Co.vi.soc. (nota n. 7496.04/GC/cc del 17.6.2016), includendovi l’importo degli investimenti effettuati nell’impiantistica sportiva. A questo, sempre secondo l’assunto di parte ricorrente, deve aggiungersi il credito (€. 120.000,00) derivante dal saldo attivo della campagna trasferimenti, come da certificazione della Lega Pro depositata in atti.

Ad avviso della società, quindi, il disavanzo patrimoniale avrebbe dovuto essere considerato interamente ripianato per effetto di queste due poste attive ma, in ogni caso, detto risultato doveva considerarsi ugualmente raggiunto, insieme agli investimenti nell’impiantistica, anche solo per effetto del credito derivante dalla campagna trasferimento dei calciatori, indipendentemente dal versamento infruttifero effettuato da un socio, in data 7.7.2016, di €. 35.000,00.

Il Tribunale Federale Nazionale, all’esito del dibattimento tenutosi il 18.11.2016, in disparte la posizione dei dirigenti, ha invece accolto le conclusioni della Procura Federale osservando, sullo specifico punto, che “A tutto voler concedere, anche rideterminando la carenza patrimoniale in €. 34.291,00 anziché in €. 245.667,00, continuerebbe a sussistere in capo alla deferita (la soc. Maceratese n.d.r.), alla data del 7/7/2016, l’inadempimento contestato”.

E, questo, in ragione del fatto che il ripianamento patrimoniale non poteva dirsi conseguito alla data del 7.7.2016 in quanto il bonifico ordinato da parte del socio Piangiarelli, ancorché ordinato lo stesso 7 luglio, era stato disposto dalla Banca il giorno seguente, 8.7.2016 ossia, in sintesi, oltre il termine perentorio previsto.

Il ricorso contesta la impugnata decisione sotto un triplice profilo: a) l’iniziale prospetto, portante lo sbilancio patrimoniale, era stato tempestivamente rettificato includendovi (o, più correttamente, escludendole dall’attivo) le poste relative agli investimenti effettuati sugli impianti sportivi; b) non era stato considerato, nell’attivo patrimoniale, il credito derivante dal saldo positivo della campagna trasferimenti, pari ad €. 120.000,00, alla data del 5.7.2016; c) il versamento del socio di maggioranza Piangiarelli, pari ad €. 35.000,00 doveva essere considerato tempestivo in quanto effettuato il giorno 7 luglio 2016, ore 15,55.

Al riguardo la Corte osserva:

a) Il primo motivo dedotto non può essere accolto, in quanto il Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016 disciplina la fase procedimentale di presentazione, contestazione e ripianamento, con espressioni letterali e scadenze temporali estremamente chiare e inequivocabili, almeno secondo le comuni regole ermeneutiche.

Al Titolo I, punto B) si dispone che le società dovevano, entro il 10.6.2016 (o in caso di Divisione Unica, il 24 giugno) depositare il prospetto con il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. c) par. IX delle NOIF. L’inosservanza di detto termine comporta la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. La Co.vi.soc., da parte sua, doveva contestare il mancato rispetto del parametro PA, nella misura minima di 0,18 Unità, entro il 17 giugno e le società provvedere al ripianamento dell’eventuale carenza entro il 7.7.2016 dovevano (i termini sono sempre perentori).

Alla luce del chiaro quadro cronologico, il susseguirsi degli atti compiuti dalla società indica che se la prima scadenza risulta rispettata, al pari di quanto effettuato in sede di contestazione dalla Co.vi.soc., non può concedersi rilievo alcuno alla successiva integrazione e correzione della situazione patrimoniale effettuata oltre lo stesso termine ultimo, ossia il 27.6.2016.

Termine che, come ricordato, è perentorio e non meramente ordinatorio.

A tal proposito, l’invio della rettifica tramite pec, più volte sottolineato dalla parte, nulla aggiunge alla sua intrinseca irrilevanza, in quanto il sistema di Posta Certificata è stato introdotto nei procedimenti amministrativi e giudiziari al solo fine di attestare la provenienza da un soggetto certo nella sua identità e con indubitabile fissazione del momento di spedizione e ricezione. Nulla si modifica o aggiunge, con tale mezzo, alla sostanziale natura ed efficacia del contenuto dell’atto spedito che, perciò, risulta tardivamente corretto.

- Il secondo motivo, allo stesso modo e in linea con quanto dedotto dal Giudice di prime cure, non può ugualmente essere accolto.

Infatti, è la stessa società che nella sua nota del 15.7.2016, inviata alla Co.vi.soc, nel contestare la carenza patrimoniale di €. 245.667,00, assumeva che il complessivo ripianamento ammontava ad €. 252.200,00. A questo risultato si giungeva sia calcolando il saldo attivo della campagna trasferimenti, sia calcolando la somma di €. 132.000,00 derivante dai versamenti c/soci infruttiferi, effettuati dal socio di maggioranza, tra cui quello di cui si discute, ossia €. 35.000,00 versato in data 7.7.2016.

Il prospetto, pertanto, include già la posta attiva di €. 120.000,00 derivante dal saldo attivo della campagna trasferimenti, per cui esso già contribuisce alla formazione della carenza patrimoniale evidenziata in €. 34.291,00 e non può essere nuovamente imputato.

La validità ed efficacia, ai fini di ripianamento della carenza patrimoniale, del contributo di €. 35.000,00 effettuato dal socio Piangiarelli assume, perciò, valore dirimente e non può essere considerato, come invece afferma parte ricorrente, un quid pluris rispetto ad un saldo attivo già conseguito.

Il Tribunale Federale Nazionale, nella sua motivazione, pur sintetica, ha espresso tuttavia il convincimento che il ripianamento non poteva considerarsi utilmente effettuato in quanto, alla data del 7 luglio 2016, era stato sì ordinato il bonifico di €. 35.000,00 a favore della società, ma lo stesso era stato materialmente effettuato il giorno successivo alle ore 08,33, quindi  oltre il termine perentorio indicato dal Com. Uff. n. 368/A.

La Corte è di contrario avviso.

La conclusione avversata del Tribunale Federale Nazionale si fonda, a tutta evidenza, sulla netta distinzione che, in materia di adempimento di obbligazioni pecuniarie, si fa intorno  al momento in cui può assumersi come estinta l’obbligazione, soprattutto quando ad essa si giunga attraverso l’uso di mezzi di pagamento come assegni bancari o circolari, in luogo della moneta avente corso legale, ai sensi dell’art. 1277 c.c..

A questo riguardo vanno esposte le seguenti considerazioni che, connesse funzionalmente tra loro, consentono di giungere ad un convincimento diverso da quello espresso dal Giudice di prime cure.

Secondo un orientamento risalente (cfr. Cass. Civ. sez. III n. 12324/05) l’uso di mezzi di pagamento, in luogo del versamento di moneta, configura una datio in solutum o, più precisamente, una proposta di datio pro solvendo, la cui capacità estintiva dell’obbligazione sconta il favorevole assenso, anche preventivo, del creditore ed è realizzata attraverso l’intreccio  tra  delegazione, dazione in pagamento, compensazione ed altri istituti. Ne consegue che la consegna dell’assegno, sia bancario che circolare, a differenza della cambiale, era considerata incompatibile con l’immediato effetto estintivo del debito.

Tale orientamento è stato poi successivamente rivisto, tanto che si è giunti, in estrema sintesi (cfr. Cass. SS.UU. civili n. 13658/2010), a considerare, nell’immanenza del principio di correttezza e buona fede che incombe anche sul creditore:

- che l'inciso "moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento" contenuto  nell'art. 1277, comma 1, cod. civ., "significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio";

- che "la moneta avente corso legale", "non è l'oggetto del pagamento" perché questo "è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro";

- che, inoltre, "l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito" ("nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza") cosicché il ricorso a tali strumenti finanziari deve ritenersi idoneo a tale fine.

La regola affermata consente di essere richiamata, con ancora più incisività, anche qualora il pagamento avvenga con bonifico bancario. Infatti, anche se è diversa la natura di tale mezzo di pagamento, l’accettazione del delegato dell’ordine di versare la somma relativa (divenuta irreversibile con l’attribuzione del C.R.O.) assume il significato che non solo è stata verificata la provvista giacente ma anche che la stessa somma è uscita definitivamente dalla disponibilità del delegante ed è destinata ad entrare nel patrimonio del creditore-delegatario; possono così ritenersi concretizzati gli effetti solutori ad esso connessi.

Se questo può affermarsi in via generale, a maggior ragione esso pare riverberare effetti congruenti nella presente fattispecie.

Il Com. Uff. n. 368/A richiamato, dispone infatti che “Il ripianamento della eventuale carenza può essere effettuato entro il termine del 7.7.2016 ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante….finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Un dato letterale ed uno finalistico confortano la conclusione cui è giunta questa Corte in adesione al ricordato orientamento giurisprudenziale.

Il primo poggia sulla previsione che il ripianamento può essere effettuato a mezzo di finanziamenti postergati di soci.

Ad avviso del Collegio, l’uso del participio passato del verbo effettuare induce a ritenere che si sia voluto dare risalto, in un contesto sostanziale, all’azione dinamica di assicurare, garantire, provvedere a colmare lo sbilancio patrimoniale attraverso la messa a disposizione di mezzi finanziari adeguati. E l’indicazione all’ “effettuazione” sembra che possa ragionevolmente riferirsi al momento in cui il soggetto agente pone in essere l’operazione che, secondo il principio della regolarità causale, concretizzerà il raggiungimento dell’obiettivo piuttosto che a quello successivo e formale – inevitabile secondo la medesima regola dell’id quod plerumque accidit – in cui la posta, da un punto di vista di elemento contabile, potrà essere iscritta in bilancio.

Il secondo argomento poggia sul fatto che la disciplina ricordata ha il proprio principio fondante nella volontà di assicurare che le società abbiano patrimoni che siano sufficienti a svolgere in maniera proficua la propria attività sportiva e ad adempiere, con puntualità, alle proprie obbligazioni verso i calciatori e i terzi.

E questo, sempre nel ricordato principio di correttezza e buona fede, non può che essere connesso ad un patrimonio che sia rispettoso dei parametri valoriali imposti e raggiunti per effetto delle operazioni di ripianamento poste in essere nei termini indicati.

D’altro canto, poi, la ricordata differenziazione temporale tra momento del pagamento con mezzo diverso dalla moneta (peraltro impossibile nel caso concreto visti i limiti imposti dalla normativa di settore che obbliga il ricorso a strumenti diversi) e quello dell’estinzione, attiene al tipico rapporto obbligazionario tra debitore e creditore (a cui è sembrato rifarsi il giudice di primo grado) mentre in questo caso si è in presenza di un apporto di capitale (per le s.r.l. v. l’ art. 2467 c.c., che può ritenersi principio generale) che ha struttura, natura e finalità diverse.

In conclusione e alla luce delle considerazioni fin qui svolte, può ritenersi che l’effettuazione del ripianamento patrimoniale, richiesta dalla norma entro il termine del 7.7.2016, possa ritenersi concretizzata nel momento in cui si è disposto, in modo irreversibile, il trasferimento di denaro dal socio alla società, come è avvenuto nel caso di specie.

Risulta così realizzato il presupposto indicato nel Com. Uff. n. 368/A su richiamato.

Per questi motivi la C.F.A., a Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Maceratese di Macerata, in riforma della decisione di primo grado riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo..

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