F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 135/CFA del 25 Maggio 2017 (motivazioni) –
l’istanza di ricusazione in data 20 maggio 2017 presentata dall’avv. Fiorella Testani, difensore del ricorrente sig. Salvatore Casapulla, nei confronti dei Signori prof. Sergio Santoro, prof. Paolo Cirillo, avv. Maurizio Greco e prof. Mauro Sferrazza, componenti del Collegio chiamato ad esaminare il ricorso in epigrafe
sentiti
i Signori prof. Sergio Santoro, prof. Paolo Cirillo, avv. Maurizio Greco e prof. Mauro Sferrazza
considerato
che l’istanza di ricusazione è stata motivata con riferimento alla circostanza della partecipazione dei Signori prof. Sergio Santoro, prof. Paolo Cirillo, avv. Maurizio Greco e prof. Mauro Sferrazza al Collegio della Corte Federale d’Appello che ha pronunciato la decisione relativa al C.U. n. 85/CFA del 21 dicembre 2016, il cui testo è stato pubblicato sul C.U. n. 92/CFA, concernente il ricorso del Procuratore federale avverso la declaratoria di irricevibilità del deferimento a carico, tra gli altri, del sig. Salvatore Casapulla;
che la questione sollevata non configura una causa di ricusazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 c.p.c. cui rinvia l’art. 28, comma 4, del C.G.S., atteso che il ricorso in epigrafe del sig. Casapulla verte su questioni (illeciti disciplinari) differenti da quella pregiudiziale relativa alla mera procedibilità del deferimento della Procura Federale (e dunque senza alcun esame e pronuncia di merito) già esaminata dal Collegio di cui hanno fatto parte i giudici sportivi che si intende ricusare, così che non ricorre nel caso di specie quella identità di res iudicanda che costituisce, in particolare ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4), il presupposto dell’obbligo di astensione e, in caso di sua violazione, motivo di ricusazione;
che l’istanza di ricusazione è altresì tardiva ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.