F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 89/CFA del 18 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 065/CFA DEL 23 Novembre 2016 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI: – NON SUSSISTENZA DELLE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SIGG.RI: GAZZOLA MARCELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO CALCIO CATANIA; FALCONIERI VITO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER F.C. CROTONE; COLLINA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; BENIGNI SILVIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898, – NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: MERLINI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; POTENZA FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; ANTONELLI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELL’ASCOLI CALCIO 1898; PARRETTI GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; BENIGNI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; DE FANTI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S. – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI: - NON SUSSISTENZA DELLE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SIGG.RI: GAZZOLA MARCELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO CALCIO CATANIA; FALCONIERI VITO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER F.C. CROTONE; COLLINA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; BENIGNI SILVIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898, - NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: MERLINI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; POTENZA FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; ANTONELLI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELL’ASCOLI CALCIO 1898; PARRETTI GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; BENIGNI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; DE FANTI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S. – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

 

RICORSO DEL SIG. FALCONIERI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

 

RICORSO DEL SIG. GAZZOLA MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

Il deferimento della Procura Federale

Con atto del 26 luglio 2016 il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

> Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;

> Dell'Amico Luca, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;

> Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato;

> Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 s.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS, nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 5, CGS);

> Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;

 > Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;

> De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;

 > Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;

> Masini Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la AS Lucchese Libertas;

> Prete Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;

> Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania s.p.a.;

> Tateo Giovanni, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;

> Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone s.r.l.;

> Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.;

 > Damiani Giuseppe, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC;

> Taibi Massimo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Torino FC s.p.a.

Queste, in sintesi, le contestazioni:

- Merlini Paolo:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del calciatore Francesco Potenza nell’ambito della stipulazione del contratto tra questi e la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 1.7.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore della predetta società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata;

- Dell'Amico Luca:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del calciatore Francesco Potenza, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell’ambito della stipulazione del contratto tra lo stesso e la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 1.7.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, 3 dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata per il tramite dell'agente di calciatori sig. Paolo Merlini;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 1.7.2009 tra la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ed il calciatore Francesco Potenza, dal quale aveva ricevuto mandato;

- Potenza Francesco:

-violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Merlini e Dell'Amico, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, mentre gli stessi assistevano di fatto anche la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e la predetta società dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 13, comma 4, del regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Luca Dell'Amico, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società Ascoli Calcio 1898 s.p.a. in data 1.7.2009; 

- Antonelli Stefano:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Merlini e Dell'Amico, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre gli stessi rappresentavano anche il calciatore Francesco Potenza, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 

Parretti Giorgio:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del sig. Luca Belinghieri, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 19.3.2009, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore della predetta società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata in favore della stessa ed anche per l'attività prestata in favore del calciatore con bonifici del 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012; 

Benigni Roberto:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Parretti Giorgio, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Luca Belingheri, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 19.3.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della stessa predetta società, nonché anche per quella svolta in favore del calciatore, con bonifici del 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012; 4

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. De Fanti Roberto senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ed il calciatore Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della predetta società con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il sig. Vito Falconieri del 26.6.2009, mentre l’agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo contratto in favore dell'appena citato calciatore, in virtù di formale mandato rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici del 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Giuseppe Damiani, in virtù di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Massimo Taibi, in assenza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della società con bonifici in data 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012; 

De Fanti Roberto:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in favore della Ascoli Calcio 1898 S.p.A. senza formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il calciatore sig. Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009;  Sig. Collina Massimo:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Roggi Moreno, in forza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Simone Masini in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 25.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del regolamento 5 Agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Moreno Roggi, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore Simone Masini in data 25.7.2010;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Marcello Gazzola, anch'esso in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della stessa medesima società con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Goulis Angelos, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva anche il sig. Jan Hable, in virtù di formale mandato conferitogli, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1989 s.p.a. del 29.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 

Masini Simone:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Roggi Moreno, senza il conferimento di formale mandato, mentre lo stesso assisteva la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 25.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 

Prete Giovanni:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del sig. Marcello Gazzola, in assenza di conferimento di formale mandato, nell’ambito della stipulazione dei contratti tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dei giorni 26.6.2009 e 23.10.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, ugualmente senza il conferimento di formale mandato, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata in favore della stessa con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera di agente, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della Ascoli Calcio 1898 S.p.A. nell'ambito dei contratti tra tale società ed il sig. Vito Falconieri dei giorni 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l’agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti in favore dell'appena citato calciatore, in forza di formali mandati conferitigli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici in data 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 

Gazzola Marcello:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ascoli 1898 S.p.A., anch'essa in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e società dei giorni 26.6.2009 e 23.10.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della medesima società con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 

Tateo Giovanni:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera di agente, in forza di formali mandati conferitigli, in favore del sig. Vito Falconieri nell'ambito dei contratti tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dei giorni 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l’agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 

Sig. Falconieri Vito:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Tateo, in forza di formali mandati conferitigli, nell'ambito dei contratti stipulati con la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dei giorni 26.6.2009 e 31.8.2012, mentre l’agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012;

 Benigni Silvia:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto disposto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalsa dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il sig. Vito Falconieri del 31.8.2012, mentre l’agente Tateo Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo contratto in favore dell'appena citato calciatore, in virtù di formale mandato rilasciatogli, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.; tale ultima società, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento per l'attività svolta con bonifici dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012; 

Damiani Giuseppe:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli 7 interessi del sig. Taibi Massimo nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. dell'11.7.2007, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, in virtù di mandato ritualmente conferito, e ricevendo da quest'ultima il compenso per l'attività prestata con bonifici dei giorni 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012; 

Taibi Massimo:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Giuseppe Damiani, senza il conferimento di formale mandato, mentre lo stesso assisteva la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e la predetta società dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l'agente, poi, riceveva il compenso per la propria opera con bonifici in data 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012.

Il giudizio di primo grado

In data 4 ottobre 2016 si è svolto il dibattimento innanzi il Tribunale federale nazionale.

Nei termini assegnati hanno fatto pervenire memoria difensiva i sigg. Benigni Silvia, Taibi Massimo, Prete Giovanni, Parretti Giorgio, Gazzola Marcello, Potenza Francesco.

Prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura federale, per i seguenti deferiti: Dell’Amico Luca, Masini Simone, Prete Giovanni, Tateo Giovanni, Taibi Massimo, Damiani Giuseppe.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

«rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i signori Dell’Amico Luca, Masini Simone,Prete Giovanni, Tateo Giovanni, Taibi Massimo, Damiani Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Dell’Amico Luca, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Masini Simone, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per il Sig. Prete Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per il Sig. Tateo Giovanni, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Taibi Massimo, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per il Sig. Damiani Giuseppe, sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle 8 parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti».

A questo punto, sono state discusse le posizioni degli altri deferiti che hanno ritenuto di non avvalersi dell’istituto dell’applicazione concordata della pena.

La Procura federale ha concluso per l’integrale accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Merlini Paolo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione;

- Potenza Francesco, all'epoca dei fatti calciatore svincolato: ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- Antonelli Stefano, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 s.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 5, CGS): mesi 1 (uno) di inibizione;

- Parretti Giorgio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione; - Benigni Roberto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.: mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- De Fanti Roberto, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC: mesi 1 (uno) di inibizione;

- Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.: mesi 2 (due) di inibizione;

- Gazzola Marcello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Calcio Catania s.p.a.: ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);

- Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la FC Crotone s.r.l.: ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);

- Benigni Silvia, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a.: mesi 1 (uno) di inibizione.

Le difese degli incolpati hanno, invece, chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

La decisione del TFN

All’esito della discussione, il Tribunale di prime cure ha così deciso.

Quanto ai sigg.ri: 

- Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco relativamente al contratto stipulato il 1°luglio 2009 con quest’ultimo (deferimento, punti n. 1, 3, 4); 

- Parretti Giorgio e Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato il 19 marzo 2009 con il calciatore Luca Belingheri (deferimento, punti n. 5, 6); 

- De Fanti Roberto e Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato il 9 luglio 2009 con il calciatore Sig. Mattila Sakari Mikael (deferimento, punti n. 6, 7); 

- Benigni Roberto e Gazzola Marcello relativamente al contratto di prestazione calcistica stipulato con quest’ultimo il 26 giugno 2009 (deferimento, punti n. 6, 11); 

Benigni Roberto, Falconieri Vito relativamente al contratto stipulato con quest’ultimo il 26 giugno 2009 (deferimento, punti n. 6, 13); 

- Collina Massimo, relativamente al contratto stipulato il 29.1.2010 con il calciatore Jan  Hable, (deferimento, punto n. 8);

- Benigni Roberto relativamente al contratto stipulato l’11 luglio 2009 con il calciatore Massimo Taibi (deferimento, punto n. 6);

«rilevato che gli illeciti disciplinari oggetto di contestazione si sono perfezionati con la stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra i calciatori e la Ascoli Calcio 1898 Spa intervenuta nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, tenuto conto del decorso sia del quadriennio, sia degli ulteriori due anni per effetto dell’interruzione conseguente all’apertura dell’inchiesta da parte della Procura Federale, ritiene intervenuta la prescrizione ai sensi dell’art. 25, comma 2, CGS».

Con riferimento al sig. Collina Massimo, all'epoca dei fatti consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 s.p.a., deferito relativamente al contratto di prestazione sportiva stipulato il 25 luglio 2010 con il calciatore Simone Masini (deferimento, punto n. 8, lett. a), il TFN ha ritenuto che «risulta agli atti del giudizio che il sig. Massimo Collina ha conferito al sig. Moreno Roggi, agente, formale mandato per la stipulazione nell’interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa del contratto con il calciatore sig. Simone Masini, poi sottoscritto il 25 luglio 2010.

Sennonché, dalle dichiarazioni rese dal sig. Stefano Antonelli, all’epoca dei fatti svolgente attività rilevante all'interno e nell'interesse della Ascoli Calcio 1898 Spa (confermate dai sigg. Pierluigi Di Santo e Giovanni Paolo De Matteis), è emerso che il medesimo agente Roggi nell’ambito delle trattative finalizzate al contratto in questione ha curato gli interessi del calciatore, ingenerando così una situazione di conflitto d’interessi».

Secondo il Tribunale, pertanto, delle violazione disciplinari di cui al capo di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinto dalla lettera a) si è perpetrata quella ascritta al deferito ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, commi 1 ed 8, regolamento Agenti vigente ratione temporis essendovi, come detto, al riguardo, adeguato riscontro probatorio.

Avuto riguardo alle ulteriori violazioni disciplinari ascritte al predetto deferito (violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015), il Tribunale ha ritenuto che le stesse non sussistano. «Invero», afferma il TFN, «le richiamate disposizioni regolamentari nel disciplinare i “Diritti e obblighi” (art. 19) e i “Divieti e conflitti di interessi” (art. 20, commi 2 e 9) operano espresso riferimento all’attività posta in essere dall’agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che lo stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell’interesse dell’altra parte contrattuale».

Pertanto, afferma in conclusione, il TFN, «le responsabilità disciplinari di cui trattasi non sono attribuibili in capo al sig. Massimo Collina non avendo avuto il medesimo il ruolo di agente».

Quanto alla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti), dell'art. 22, comma 4, del regolamento Agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Moreno Roggi, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore sig. Simone Masini in data 25.7.2010, il TFN ritiene che l’omissione sia imputabile al sig. Collina, «atteso che il contratto in esame, acquisito agli atti del presente procedimento, è carente di tale indicazione ed è stato sottoscritto per l’Ascoli Calcio 1898 Spa proprio dal Sig. Collina il quale, perciò, aveva il dovere di rilevare tale mancanza».

Per quanto concerne il contratto stipulato tra l’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. e il calciatore Gazzola il 23.10.2010, sussiste la responsabilità del sig. Collina, a dire del Tribunale, «poiché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Antonelli (confermate in parte da quelle rese dal sig. Giovanni Paolo De Matteis), nonché dai documenti acquisiti al presente procedimento sono emersi elementi sufficienti per dimostrare che per la sottoscrizione del contratto in esame la Società marchigiana si è avvalsa, benché in assenza di formale mandato, dell’agente Preti il quale di fatto ha assistito anche il calciatore contraente, ingenerando così una situazione di conflitto d’interessi».

«Quanto, invece», prosegue il TFN, «alla contestata violazione dell’art. 1, comma 1, CGS allora 10 vigente, in relazione ai citati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti, tali norme operano espresso riferimento all’attività posta in essere dall’agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che l’agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell’interesse dell’altra parte contrattuale. In conclusione, le responsabilità disciplinari di cui trattasi non sono attribuibili in capo al sig. Massimo Collina non avendo svolto il medesimo il ruolo di agente nella presente fattispecie».

Con riferimento alla posizione del sig. Gazzola Marcello, questi, rammenta il TFN, è incolpato di essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Giovanni Prete, in assenza di formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche l’Ascoli 1898 S.p.A., sempre in assenza di mandato formalmente conferito, in occasione della stipula – intervenuta in data 23.10.2010 – del contratto tra il medesimo calciatore e la predetta società, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. «Tenuto conto», afferma il Tribunale, «delle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Antonelli e dal sig. Giovanni Paolo De Matteis è emerso che il calciatore Gazzola si è avvalso dell’intervento del sig. Giovanni Prete ai fini della stipula del contratto de quo concorrendo a porre in essere la situazione di conflitto d’interessi di cui all’art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti Calciatori».

Passando ad esaminare la posizione del sig. Falconieri Vito, il TFN rammenta, anzitutto, come lo stesso sia stato deferito per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Tateo, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito del contratto stipulato con la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. in data 31.8.2012, mentre l’agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della prima citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport S.r.l..

Orbene, ritiene il Tribunale che «dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei sigg. Prete e Tateo è emerso che i due agenti Tateo e Prete sono soci della Soccer Sport S.r.l., Società operante nel settore calcistico-servizi procuratori sportivi, che entrambi hanno assistito quali agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l’Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport S.r.l.. Ne discende che con il suo comportamento, il sig. Falconieri ha contribuito a realizzare la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti calciatori all’epoca vigente.

Quanto, invece, alla contestata responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS all’epoca vigente, in relazione ai menzionati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti di calciatori in vigore ratione temporis, questo Collegio ritiene la stessa non sussistente atteso che trattasi di responsabilità configurabile soltanto in capo agli agenti e non anche in capo ad altri soggetti operanti nell’ambito dell’ordinamento federale onde, il sig. Falconieri, calciatore, non può rispondere sotto il profilo disciplinare della violazione delle norme in esame».

Con riguardo, infine, alla posizione della sig.ra Benigni Silvia, «chiamata a rispondere del conflitto di interessi che si è venuto a realizzare per essersi avvalsa dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Prete, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il calciatore Vito Falconieri in data 31.8.2012, mentre l’agente Giovanni Tateo, socio di Giovanni Prete, prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto in favore dell'appena citato atleta, in virtù di formale mandato rilasciatogli», si legge nella impugnata decisione del TFN, le risultanze probatorie (dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei sigg. Prete e Tateo e documenti acquisiti) depongono nel senso che i due agenti sono soci della Soccer Sport srl, che entrambi hanno assistito nella loro qualità di agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l’Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport srl».

In ragione di quanto sopra, il TFN ha ritenuto la sig.ra Silvia Benigni responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS (art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti), in relazione a quanto disposto dal citato art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti calciatori per essersi avvalsa di un agente di calciatori, socio di altro agente, pure presente nelle trattative in esame, dando luogo ad un conflitto d’interessi.

«Quanto, invece, alla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 11 31.3.2015, non si ritiene attribuibile alcuna responsabilità alla signora Benigni atteso che le norme in questione prescrivono obblighi e divieti specificamente agli agenti di calciatori onde solo costoro possono rispondere della loro violazione e non anche soggetti che hanno ruoli e qualifiche diverse nell’ordinamento federale come la sig. Benigni, a quei tempi consulente amministrativo dotato di poteri di rappresentanza della Ascoli Calcio 1898 Spa».

Per questi motivi, il TFN ha così deciso:

«Visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Dell’Amico Luca, sanzione della inibizione giorni 20 (venti);

- per il Sig. Masini Simone, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- per il Sig. Prete Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta);

- per il Sig. Tateo Giovanni, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti);

- per il Sig. Taibi Massimo, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00);

 - per il Sig. Damiani Giuseppe, sanzione della inibizione per giorni 20 (venti).

Visti gli artt. 25 e 26 regolamento Agenti dei calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015 in combinato disposto con gli artt. 16 e 19 CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione nei confronti del Sig. Massimo Collina;

- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Marcello Gazzola;

- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Vito Falconieri;

- mesi 1 (uno) di inibizione nei confronti della Sig.ra Silvia Benigni.

Dichiara non sussistenti le responsabilità dei Sigg. Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni con riferimento alla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva - art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015.

Dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei sigg. Paolo Merlini, Francesco Potenza, Stefano Antonelli, Giorgio Parretti, Roberto Benigni, Roberto De Fanti».

I ricorsi

Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto, con separati ricorsi, appello i sigg.ri Vito Falconieri e Marcello Gazzola, come in atti assistiti e difesi. 

- Falconieri Vito, all’epoca dei fatti tesserato per la FC Crotone s.r.l., ritiene, anzitutto,Ø l’appellata delibera «scarna e contraddittoria nelle motivazioni». In particolare, difetterebbe, secondo la prospettazione difensiva, la motivazione in ordine alla prova dell’affermata responsabilità disciplinare e mal si comprenderebbe «quali siano stati gli elementi e le circostanze che abbiano indotto i Giudici a ritenere provato l’addebito».

Evidenzia, segnatamente, il reclamante come nulla emerga «dagli interrogatori degli agenti Prete e Tateo e/o da quanto dichiarato dallo stesso Falconieri in merito alla consapevolezza di quest’ultimo circa i pagamenti operati dalla società Ascoli Calcio alla Soccersport», concludendo, quindi, affinchè la Corte voglia disporre «il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione comminatagli dai Giudici di primo grado». 

- Gazzola Marcello, all’epoca dei fatti tesserato per l’U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., contesta di essersi avvalso dell’opera professionale del sig. Giovanni Prete in occasione del rinnovo di contratto del 23 ottobre 2010.

Secondo il ricorrente, «il primo dei due elementi su cui si fonda la decisione, con riferimento alla presunta violazione occorsa nell’ottobre 2010, risulta palesemente inidoneo a fondare una pronuncia di colpevolezza». Infatti, si legge in ricorso, «la dichiarazione del dott. Stefano Antonelli (all’epoca non tesserato, consulente personale del presidente dell’Ascoli 1898 s.p.a., sig. Benigni) può riferirsi, a tutto voler concedere, al contratto del 26.6.2009, atteso che il 23 ottobre 2010 l’Antonelli non ricopriva più alcun ruolo in favore dell’Ascoli Calcio 1898 s.p.a., non essendosi, dunque, quest’ultimo certamente potuto occupare della negoziazione del rinnovo contrattuale di Gazzola».

Analoghe considerazioni sono svolte con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. Giovanni Paolo De Matteis, che, evidenzia il ricorrente, ha assunto la carica di direttore sportivo dell’Ascoli da settembre 2012 a giugno 2013 e che, dunque, nell’ottobre 2010 «non aveva alcuna competenza né partecipava alle trattative di calciomercato per conto dell’Ascoli Calcio 1898 s.p.a.».

Il ricorrente, poi, sviluppa tutta una seria di «altri argomenti di ordine logico e giuridico a sostegno dell’infondatezza del deferimento e della conseguente pronuncia del Tribunale federale nazionale».

E così, ad esempio:

 - osserva come «allorquando il Gazzola ha sottoscritto il contratto in contestazione (23 ottobre 2010), fosse decorso ormai un anno e mezzo dalla cessazione dei rapporti» con l’agente Giovanni Prete; - richiama la puntuale giustificazione offerta, in sede di audizione, in ordine alla personale conduzione della negoziazione del contratto con l’Ascoli Calcio (« … non ci fu una trattativa particolarmente complessa in quanto l’adeguamento non era così significativo e conoscevo già i dirigenti dell’Ascoli perché già tesserato da una stagione e mezzo»);

- ricorda come non esista «alcun documento che attesti che l’avv. Prete ha ricevuto, dall’Ascoli Calcio 1898 s.p.a. o dal sig. Gazzola, pagamenti avuto riguardo ad attività prestate con riferimento al contratto dell’ottobre 2010»;

- evidenzia come «Prete, nella propria audizione non ha mai dichiarato alcunchè con riferimento al rinnovo di contratto intervenuto nel 2010, con conseguente sua assoluta estraneità rispetto alle relative negoziazioni, ammettendo, invece, di aver svolto un’unica attività, ancorchè di diverso tipo rispetto a quella contestata, in occasione della trattativa del 2009».

Conclude, dunque, il ricorrente, chiedendo annullarsi e/o revocarsi la decisione del TFN. 

- Avverso la suddetta decisione del Tribunale federale nazionale, pubblicata sul C.U. n. 19/TFNØ del 4 ottobre 2016, ha proposto appello anche il Procuratore federale. L’appello della Procura è relativo alla parte della decisione del TFN assunta nei confronti di Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco, Parretti Giorgio, Benigni Roberto, De Fanti Roberto, Gazzola Marcello, Falconieri Vito, Collina Massimo e Benigni Silvia.

- Secondo l’appellante Procura federale il TFN «ha erroneamente ritenuto che la prescrizione decorra dal momento di stipulazione del contratto tra calciatore e società nell’ambito del quale l’agente ha prestato la propria opera in conflitto di interessi.

In proposito, tuttavia, deve farsi riferimento all'orientamento costante degli Organi di Giustizia sportiva endofederali, i quali hanno costantemente affermato il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento del compimento dell'ultimo atto diretto alla realizzazione della violazione disciplinare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In materia di violazioni aventi ad oggetto il rapporto irregolare tra un agente ed un calciatore o una società, poi, correttamente gli stessi Organi Disciplinari hanno individuato tale momento nell'ultimo pagamento effettuato da uno dei soggetti contrattuali nei confronti dell'altro; principio assolutamente condivisibile sol che si consideri che la violazione attiene alla sussistenza di un rapporto contrattuale instaurato in violazione della normativa endofederale, con la conseguenza che la violazione stessa permane per tutto il periodo nel quale il contratto trova esecuzione, peraltro su di un elemento fondamentale dello stesso quale il pagamento dell'attività (unica controprestazione spettante all'agente)».

- L’appellante Procura federale ritiene, poi, «ulteriormente erronea» la pronuncia di primo grado «nella parte in cui ha ritenuto che non debbano rispondere di alcuna violazione disciplinare i calciatori ed i dirigenti deferiti in relazione al conflitto di interessi dagli stessi determinato con il conferimento di incarico ad un agente che operava anche per la controparte contrattuale; tanto sulla scorta dell’affermazione che gli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9 del Regolamento agenti all’epoca vigente attribuisce rilevanza disciplinare soltanto al comportamento dell’agente».

Secondo la prospettazione accusatoria, «anche in questo caso la pronuncia di primo grado si pone in netto contrasto con il principio pacifico affermato dagli Organi di Giustizia Sportiva endofederali fino a questo momento.

Con tali pronunce, in particolare, correttamente si è rilevato che il comportamento di un dirigente o di un calciatore che conferisca mandato o si avvalga dell’opera di un agente che agisce in situazione di conflitto di interessi integra violazione dell’art. 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, 13 oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.

D’altronde altrimenti non potrebbe essere, atteso che il dirigente o il calciatore che volontariamente conferisce all’agente un incarico e si avvale della sua opera pur essendo a conoscenza che lo stesso agisce anche nell’interesse della sua controparte contrattuale, con ogni evidenza contravviene al dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza proprio perché una specifica norma dell’ordinamento settoriale sportivo sancisce la rilevanza disciplinare del soggetto con il quale interagisce.

Con il conferimento dell’incarico, poi, con ogni evidenza il calciatore o il dirigente agiscono in maniera tale da essere essi stessi elementi costituenti della condotta disciplinarmente rilevante dell’agente, che con ogni evidenza non potrebbe sussistere in assenza del conferimento stesso.

Da quanto esposto e dedotto, pertanto, la pronuncia di prime cure è ulteriormente erronea ed ingiusta nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti le responsabilità dei sigg. Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni con riferimento alla contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva - art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015».

- Quanto al merito delle incolpazioni «anche in ossequio al principio devolutivo dell’appello»,ð la Procura federale si riporta integralmente a quanto già dedotto in sede di deferimento, «che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto, atteso il mancato esame del merito da parte del Giudicante di primo grado per quanto attiene ai capi del deferimento per i quali con la pronuncia gravata il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione».

- Così, dunque, conclude l’appellante Procura federale:

La CFA, «in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 19/TFN del 4.10.2016, in relazione alle violazioni contestate nell’atto di deferimento del 26.7.2016:

1. voglia affermare la responsabilità del sig. Merlini Paolo per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione a svolgere attività a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h, C.G.S., così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

2. voglia affermare la responsabilità del sig. Antonelli Stefano per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione a svolgere attività a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h, C.G.S., così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

3. voglia affermare la responsabilità del sig. Potenza Francesco per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di € 10.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

4. voglia affermare la responsabilità del sig. Parretti Giorgio per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione a svolgere attività a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h, C.G.S.,così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

5. voglia affermare la responsabilità del sig. Benigni Roberto per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 2 e giorni 10 di inibizione, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

6. voglia affermare la responsabilità del sig. De Fanti Roberto per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione a svolgere attività a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h, C.G.S.,così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

7. voglia affermare la responsabilità del sig. Gazzola Marcello per le violazioni allo stesso 14 ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di € 9.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

8. voglia affermare la responsabilità del sig. Falconieri Vito per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di € 9.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

9. voglia affermare la responsabilità del sig. Collina Massimo per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 2 di inibizione, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

10. voglia affermare la responsabilità della sig.ra Benigni Silvia per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di mesi 1 di inibizione, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte;

11. in subordine, voglia rimettere il procedimento al Tribunale Federale Nazionale per l’esame nel merito del deferimento proposto nei confronti dei sigg.ri Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco, Parretti Giorgio, Benigni Roberto, De Fanti Roberto, Gazzola Marcello, Falconieri Vito, Collina Massimo e Benigni Silvia».

Le controdeduzioni

In relazione al ricorso in appello proposto dalla Procura federale risultano presentate memorie difensive da parte dei sigg.ri. Francesco Potenza, Marcello Gazzola e Giorgio Parretti.

- Il sig. Potenza contesta «tutto quanto ex adverso argomentato ed eccepito», ribadendo la «correttezza dell’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione operata dai Primi Giudici relativamente alla posizione di Francesco Potenza». A tal proposito, si legge nella memoria depositata dall’avv. Roseti:

«I fatti oggi addebitati al calciatore, signor Potenza Francesco, risulterebbero commessi nel corso della stagione sportiva 2009/10 e, pertanto, gli stessi sarebbero prescritti al termine della stagione sportiva 2013/014 così come previsto dall’art. 25, comma 1 lettera d), del codice di giustizia sportiva.

Anche a voler calcolare l’interruzione dei suddetti termini, ai sensi del comma 2 del già citato art. 25, la prescrizione interverrebbe al 30 giugno 2016».

Nel merito, «per mero tuziorismo e senza recedere dalla preliminare eccezione» il resistente osserva come il precetto normativo di cui all’art. 10 e 15 del regolamento agenti di calciatori abbia «come destinatari esclusivamente gli agenti di calciatori, i quali sono i soli a determinare una situazione di conflitto di interessi».

In ogni caso, non vi sarebbe prova «in atti del fatto che il sig. Potenza abbia favorito in alcun modo gli agenti Merlini e dell’Amico nella realizzazione del contestato conflitto di interessi, non vi è prova che il Dell’Amico abbia informato il signor Potenza della presenza di altro agente nelle trattative contrattuali e che fosse stato messo al corrente dal signor Luca Dell’Amico che il proprio collaboratore/socio/amico avesse ricevuto incarico nel medesimo affare dal club sportivo con cui il calciatore andava a sottoscrivere il contratto».

Conclude, quindi, il sig. Potenza, come rappresentato e difeso, per il rigetto dell’appello proposto dalla Procura federale.

- Il sig. Marcello Gazzola, con l’assistenza dell’avv. Grassani, evidenzia, anzitutto, come la Procura federale non abbia impugnato la pronuncia resa nei suoi confronti, che sarebbe, così, «divenuta, incontrovertibilmente, definitiva». Ritiene, in altri termini, il predetto resistente, che la Procura federale abbia «omesso di impugnare la pronuncia di primo grado in ordine a tale profilo (i.e. applicazione dell’istituto della prescrizione e calcolo del termine) nei confronti del sig. Marcello Gazzola, divenendo, quindi, la decisione, definitiva».

Pur non accettando, quindi, il contraddittorio sul punto, evidenzia, «per mero tuziorismo difensivo ed esercizio dialettico», come, «avuto riguardo agli addebiti mossi al Gazzola in ordine al contratto di prestazione sportiva con l’Ascoli Calcio 1898 s.p.a. il 26 giugno 2009, gli stessi risultano palesemente infondati e privi di qualsivoglia riscontro probatorio, atteso che, all’epoca dei fatti, il rapporto professionale tra il calciatore e l’avv. Marcello Prete era ampiamente scaduto (i.e. mandato scaduto il 14 giugno 2009)».

Ribadito, dunque, che «Gazzola non si è avvalso dell’opera dell’avv. Prete per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con l’Ascoli Calcio 1898 s.p.a. il 26 giugno 2009», e che, inoltre, l’infrazione eventualmente configurabile in capo al sig. Gazzola per il contratto di prestazione sportiva sottoscritto il 26 giugno 2009, «dovrà ritenersi ad esecuzione istantanea, limitata, eventualmente, alla fase negoziale intervenuta ed esaurita nella stagione sportiva 2008/2009, con conseguente improcedibilità del deferimento per prescrizione», deduce, poi, il predetto resistente, come i pagamenti effettuati dall’Ascoli Calcio a partire dal 12 dicembre 2011 e che la Procura federale prende in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione «sono estranei e non riconducibili al Gazzola, essendo, gli stessi, riferiti all’assistenza resa dal Procuratore in favore del club marchigiano nelle trattative intercorse con il Catania Calcio s.p.a.».

Quanto al secondo «profilo sviluppato nel ricorso, la Procura federale ritiene la pronuncia del Tribunale federale nazionale erronea nella parte in cui non sono stati considerati applicabili, alla società ed ai calciatori, gli artt. 19, comma 3 e 20, commi 2 e 9, del regolamento agenti di calciatori vigente tra l’8 aprile 2010 e il 31 marzo 2015, avendo, gli stessi, rilevanza disciplinare solo per gli genti».

Sul punto, peraltro, il resistente rileva come sia già stato sanzionato (ammenda euro 5.000), «in via residuale, per gli addebiti contestati ex artt. 16, commi 1 e 8, regolamento Agenti di calciatori vigente tra l’8 aprile 2010 e il 31 marzo 2015». In particolare, si evidenzia come il sig. Gazzola sarebbe già stato sanzionato, «con riferimento al contratto del 23 ottobre 2010, per non avere conferito mandato scritto all’Agente e per aver determinato una situazione di conflitto di interessi avvalendosi, a dire dell’Organo di giustizia sportiva, delle prestazioni dell’avv. Prete.

Decisione che, sul punto, è stata, peraltro, impugnata il 12 ottobre 2016, con autonomo gravame, dal calciatore, attesa l’erroneità ed infondatezza delle motivazioni.

Ad ogni buon modo, per quanto in questa sede interessa, si rende necessario osservare come le condotte disciplinate dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti entrato in vigore nel 2010, ritenute dal Tribunale federale nazionale non applicabili al calciatore e alle società, riguardino, in buona sostanza, nel merito, le medesime prescrizioni contenute nell’art. 16, comma 8, relativamente all’obbligo di correttezza e al divieto di conflitto di interessi».

In altri termini, secondo la prospettazione difensiva, «l’art. 16 fa riferimento alle “modalità dell’incarico”, prescrivendo “l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi”, l’art. 19 ai “diritti e obblighi dell’agente”, l’art. 20 ai “divieti dei conflitti di interessi”, sancendo il divieto di evitare “qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi”.

Oltre al fatto che appare corretto quanto affermato dal Tribunale federale nazionale con la decisione impugnata ovvero che le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento Agenti sono chiaramente riferite a obblighi e divieti configurabili in capo solo ai procuratori, appare di solare evidenza come la sanzione inflitta al Gazzola ex art. 16 del regolamento Agenti, oggetto di autonoma impugnazione, sia, per natura e portata applicativa, riconducibile alle medesime prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20, sive al divieto di conflitto di interessi». In breve, il resistente sarebbe già stato sanzionato «per i medesimi fatti, in applicazione di una differente norma», non essendovi chi non veda «l’identità della portata prescrittiva dell’art. 16 e degli artt. 19 e 20 del regolamento Agenti in punto a divieto di conflitto di interessi, sotto il profilo sia fattuale sia giuridico».

Conclude, infine, il resistente Gazzola, chiedendo respingersi il ricorso promosso dal Procuratore federale, in quanto infondato ed inammissibile.

- Il sig. Parretti, per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. Stefano Bosio, ribadisce, nelle proprie controdeduzioni, «la sussistenza di tutti i presupposti circa l’improcedibilità o comunque l’estinzione del procedimento», e, quanto al merito, chiede dichiararsi l’insussistenza riguardo ad ogni ipotesi di violazione contestatagli, anche in punto prescrizione.

Eccepisce, in primo luogo, ribadendola, l’eccezione di «improcedibilità o comunque estinzione del presente giudizio per violazione del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS», che il TFN, a suo dire, non ha esaminato, ritenendola assorbita dall’affermazione dell’avvenuta prescrizione.

Richiama, a tal proposito, la previsione di perentorietà di tutti i termini del codice di giustizia sportiva di cui all’art. 38, comma 6, CGS, nonché recente decisione (n. 27/2016) del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che si sarebbe già espressa sulla questione.

Deduce, poi, nel merito, come l’infrazione disciplinare contestata dalla Procura federale sarebbe, comunque, ormai prescritta, come correttamente rilevato e dichiarato dal TFN. Infatti, «il comportamento ipoteticamente illecito (che illecito peraltro non è per le ragioni supra ed infra esposte) ad opera del sig. Giorgio Parretti si sarebbe concretizzato in data 19 marzo 2009», data alla quale risale la sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva tra Ascoli Calcio e Luca Belinghieri, «per il quale il sig. Parretti avrebbe agito in favore di entrambe le parti, ricevendo però il compenso unicamente dalla società, pur risultando formalmente l’agente del calciatore» e non già, come erroneamente ritenuto dalla Procura federale, quando sono state emesse le fatture da parte della SS.A Sportservice Agency s.r.l. (società alla quale il sig. Parretti ha attribuito i diritti economici e patrimoniali derivanti dal mandato), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale a far data dal Febbraio 2012».

Ad ogni buon conto, il resistente ritiene siano venute meno le presunte violazioni regolamentari violate, essendo completamente mutato il «contesto giuridico-normativo che ha visto la figura dell’agente di calciatori (e la relativa disciplina) subire un profondo e radicale cambiamento, frutto di una lenta evoluzione, ormai in corso da anni».

Soffermandosi su tali profili e sul mutato quadro di riferimento normativo, evidenziato che «il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova che siano state commesse scorrettezze», il resistente ritiene come non abbia fatto altro «che svolgere la propria attività, nel contesto generale in cui lo stesso si trovava ad operare, senza recare danno alcuno ai soggetti assistiti e senza trarne vantaggio, visto che il “doppio incarico” ottenuto formalmente non ha conseguentemente portato ad un “doppio compenso”». In tale direzione, evidenzia, ancora, il resistente, «il nuovo regolamento, quindi, ha stabilito in maniera diversa ed in senso molto meno restrittivo l’ambito di azione della nuova figura del procuratore sportivo».

Ed ancora, si legge nelle controdeduzioni del sig. Parretti: «a conferma di ciò, si ribadisce, nel regolamento Agenti 2010 ed in quello recente del marzo 2015 sono comunque state soppresse le disposizioni che imponevano all’Agente di essere retribuito esclusivamente dal calciatore che gli aveva conferito ‘incarico» e, del resto, «l’espressa abrogazione della figura dell’Agente di calciatori pone un’evidente impossibilità di applicazione di eventuali sanzioni connesse ai fatti in contestazione con il deferimento di cui si discute. Infatti, dette sanzioni cadrebbero inevitabilmente nel nulla per mancanza del presupposto soggettivo legato ai soggetti cui applicarle».

Conclude, quindi, il predetto resistente, per il rigetto dell’appello promosso dalla Procura federale e, per l’effetto, affinchè sia confermata la decisione del TFN o, comunque, sia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione o l’improcedibilità o comunque l’estinzione del procedimento per violazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS e/o prosciogliere il sig. Giorgio Parretti da ogni addebito contestato.

Il giudizio d’appello e la decisione della CFA

All’udienza fissata, innanzi questa Corte federale di appello, per il giorno 18 novembre 2016, per la discussione dei procedimenti di cui ai ricorsi proposti dai sigg.ri Marcello Gazzola e Vito Falconieri, sono comparsi l’avv. Vitale, in sostituzione avv. Grassani, per Marcello Gazzola, l’avv. Roseti per Vito Falconieri, e il rappresentante della Procura federale.

Sentite le parti, la Corte attesa la pendenza del ricorso del Procuratore federale avverso la stessa medesima decisione del TFN pubblicata sul C.U. n. 19/TFN e già impugnata dai suddetti sigg.ri Gazzola e Falconieri, ritenute sussistere evidenti ragioni di connessione che inducono ad una trattazione congiunta dei tre diversi procedimenti d’appello di cui trattasi, ha emesso la seguente ordinanza:

«La C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come sopra proposti dai sig.ri Falconieri 17 Vito e Gazzola Marcello, sentite le parti e preso atto dell’istanza congiunta di trattazione dei presenti procedimenti a quello n. 61 proposto dalla Procura Federale avverso la stessa medesima decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare pubblicata su C. U. n. 19/TFN del 4.10.2016, dispone il rinvio del presente giudizio alla seduta del giorno 23.11.2016 ore 16.00 innanzi a questa Corte riunita a Sezioni Unite».

Alla seduta così fissata per il giorno 23 novembre 2016 onde consentire la trattazione congiunta dei tre procedimenti d’appello di cui trattasi, sono comparsi:

l’avv. Vitale, in sostituzione dell’avv. Grassani, per il sig. Marcello Gazzola;

l’avv. Cozzone, in sostituzione dell’avv. Roseti, per i sigg.ri Vito Falconieri e Francesco Potenza;

l’avv. Bosio, per il sig. Giorgio Parretti; l’avv. Liberati, per la Procura federale.

Il rappresentante della Procura federale ha richiamato le ragioni dell’appello della Procura federale, insistendo per l’accoglimento dello stesso ed il rigetto degli appelli proposti dai sigg.ri Falconieri e Gazzola e chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni:

- al sig. Merlini, mesi 1 di inibizione;

- al sig. Antonelli, mesi 1 di inibizione;

- al sig. Potenza, euro 10.000 di ammenda;

- al sig. Parretti, mesi 1 di inibizione;

- al sig. Benigni Roberto, mesi 2, giorni 10, di inibizione;

- al sig. De Fanti, mesi 1 di inibizione;

- al sig. Gazzola, euro 9.000 di ammenda;

- al sig. Falconieri, euro 9.000 di ammenda;

- al sig. Collina Massimo, mesi 2 di inibizione;

- alla sig.ra Benigni Silvia, mesi 1 di inibizione.

L’avv. Vitale, ribadite le deduzioni difensive relative al sig. Gazzola, già in atti rappresentate, ha evidenziato che non vi è, comunque, prova alcuna che il pagamento dell’Ascoli del 2012 si riferisca al contratto del 2009.

L’avv. Cozzone, in difesa dei sigg.ri Potenza e Falconieri, ha sottolineato l’impossibilità di condividere la posizione della Procura federale con riferimento specifico alla prescrizione ed al termine di decorrenza della stessa. A dire della predetta difesa, il termine di prescrizione è, nella fattispecie, decorso, evidenziando come, ad ogni buon conto, anche ammesso e non concesso che detto termine inizi a decorrere dall’ultimo pagamento, questa regola può, al più, valere per l’agente, ma non certo, anche, per il calciatore, che nulla ha a che vedere con i pagamenti agente – società. In ogni caso, quindi, ritiene che per il sig. Potenza la decorrenza della prescrizione debba cristallizzarsi alla data del 1° luglio 2009, ossia, al momento della stipulazione del contratto.

Anologo discorso per il sig. Falconieri, quanto al primo contratto. Quanto al secondo contratto dello stesso, invece, l’avv. Cozzone ritiene che il calciatore abbia dato regolare mandato al sig. Tateo, non essendo a conoscenza di eventuali suoi rapporti e collegamenti con il sig. Prete. Sul punto, non vi sarebbe alcuna prova.

L’avv. Bosio per il sig. Parretti, infine, ha preliminarmente insistito sull’eccezione di improcedibilità del deferimento ex art. 32 ter, comma 4, CGS. Ad ogni buon conto, ha proseguito, nel merito il deferimento rimarrebbe, comunque, infondato, atteso che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il contratto è stato sottoscritto: nel caso di specie, aprile 2009, con estinzione per prescrizione a giugno 2016.

Terminate le illustrazioni difensive delle parti, sopra sinteticamente riferite, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale, riuniti i procedimenti relativi ai ricorsi proposti dalla Procura federale e dai sigg.ri Marcello Gazzola e Vito Falconieri, attesa la sussistenza di ragioni di evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e considerato che si tratta di appelli proposti avverso la medesima pronuncia, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

- Il ricorso della Procura federale è parzialmente fondato è deve, dunque, essere accolto nei termini di seguito precisati.

- Per quanto concerne tutte le violazioni contestate con riferimento ai contratti Potenza Francesco, stipulato il 1° luglio 2009; Luca Belingheri, stipulato il 19 marzo 2009; Mattila Sakari Mikael, stipulato il 9 luglio 2009; Gazzola Marcello, stipulato il 26 giugno 2009; Falconieri Vito, stipulato il 26 giugno 2009; Jan Hable, stipulato il 29.1.2010; Massimo Taibi, stipulato l’11 luglio 2009, il TFN ha ritenuto che, «rilevato che gli illeciti disciplinari oggetto di contestazione si sono perfezionati con la stipulazione dei contratti di prestazione sportiva tra i calciatori e la Ascoli Calcio 1898 Spa intervenuta nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, tenuto conto del decorso sia del quadriennio, sia degli ulteriori due anni per effetto dell’interruzione conseguente all’apertura dell’inchiesta da parte della Procura Federale, ritiene intervenuta la prescrizione ai sensi dell’art. 25, comma 2, CGS». Per l’effetto, ha dichiarato «non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei sigg. Paolo Merlini, Francesco Potenza, Stefano Antonelli, Giorgio Parretti, Roberto Benigni, Roberto De Fanti».

Come si vede, il Tribunale non ha formalmente indicato, nel dispositivo, l’intervenuta prescrizione anche nei confronti dei sigg.ri Gazzola e Falconieri. Tuttavia, nel passaggio della motivazione sopra riportato, si desume con chiarezza la decisione in ordine all’affermazione di (ritenuta) intervenuta prescrizione nei confronti (anche) dei sigg.ri Falconieri e Gazzola in ordine alle violazioni contestate con riferimento ai rispettivi contratti stipulati il 26 giugno 2009.

La Procura federale, probabilmente replicando quello che appare un mero errore del TFN di indicazione dei due predetti nominativi, ha, nell’atto di appello, nell’ultima parte del primo motivo di gravame, anch’essa omesso di indicare i predetti nominativi. Questo, testualmente, il passaggio di rilievo: «Da quanto esposto e dedotto, pertanto, emerge chiaramente l’erroenità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di non dover procedere nei confronti dei sigg.ri Paolo Merlini, Francesco Potenza, Stefano Antonelli, Giorgio Parretti, Roberto Benigni, Roberto De Fanti». Ritiene, allora, il resistente Gazzola che «l’appellante non abbia impugnato la pronuncia resa nei confronti del sig. Marcello Gazzola che è, così, divenuta, incontrovertibilmente, definitiva. La statuizione, sul punto, con riferimento al Gazzola, costituisce, pertanto, res giudicata».

L’assunto è privo di pregio.

Trascura di considerare, infatti, il predetto resistente, che l’atto di appello della Procura federale si apre con la espressa dichiarazione di voler «impugnare» la decisione di cui trattasi «nei confronti di Merlini Paolo, Antonelli Stefano, Potenza Francesco, Parretti Giorgio, Benigni Roberto, De Fanti Roberto, Gazzola Marcello, Falconieri Vito, Collina Massimo e Benigni Silvia».

Inoltre, nel corpo dell’atto di appello la Procura federale richiama e ribadisce integralmente le incolpazioni di cui all'atto di deferimento e le sottostanti contestazioni effettuate nei confronti dei sigg.ri Gazzola e Falconieri.

Infine, la richiesta della Procura federale è chiara anche in relazione alle posizioni dei sigg.ri Gazzola e Falconieri: «voglia affermare la responsabilità del sig. Gazzola Marcello per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di € 9.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte» (punto 7 conclusioni appello); «voglia affermare la responsabilità del sig. Falconieri Vito per le violazioni allo stesso ascritte e, per l’effetto, comminare allo stesso la sanzione di € 9.000,00 di ammenda, così come richiesta da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento, o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte» (punto 8 conclusioni appello).

Pertanto, dall’esame complessivo dell’appello della Procura federale emerge in modo inequivoco la volontà di impugnare anche nei confronti dei sigg.ri Gazzola e Falconieri la decisione del TFN in punto prescrizione.

Ciò premesso, l’appello della Procura federale è fondato in punto di diritto.

Il Tribunale federale nazionale ritiene che, ai fini del computo del termine di prescrizione delle infrazioni disciplinari per cui è questione, occorre tener conto esclusivamente della data di stipulazione del contratto. Con la conseguenza che, anche a voler calcolare l’interruzione dei termini ai sensi del comma 2 dell’art. 25 CGS, le infrazioni contestate con riferimento ai contratti relativi ai sigg.ri Potenza Francesco (stipulato il 1° luglio 2009), Luca Belingheri (stipulato il 19 marzo 2009), Mattila Sakari Mikael (stipulato il 9 luglio 2009), Gazzola Marcello (stipulato il 26 giugno 2009), Falconieri Vito (stipulato il 26 giugno 2009), Jan Hable (stipulato il 29.1.2010), Massimo Taibi, (stipulato l’11 luglio 2009), si sarebbero prescritte, risalendo alla stagione sportiva 2008/2009 e 2009/2010.

Quanto, sul punto, affermato dal TFN è errato.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 25 CGS le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle in tutti i casi nei quali non si tratti – come non si tratta nei casi di specie – di violazioni relative allo svolgimento di gare, né di illecito amministrativo o sportivo.

Nella fattispecie all’esame di questa Corte, deve ritenersi che l’ultimo atto diretto a realizzare le infrazioni disciplinari contestate con riferimento ai sopra indicati deferiti sia effettivamente costituito dall’ultimo pagamento effettuato dalla società Ascoli in forza degli accordi intercorsi, pagamenti che risultano effettuati con bonifici in data 7.10.2011, 16.11.2011, 30.11.2011, 12.12.2011 e 17.2.2012, in relazione ai vari contratti, come in atti specificato, con la conseguenza che il termine di prescrizione di sei anni non può dirsi scaduto alla data del 30 giugno 2016, come invece ritenuto dal TFN.

Sotto tale profilo, infatti, se la fattispecie illecita è, in generale, perfetta e consumata alla data del conferimento del mandato e/o della stipulazione del contratto, e, dunque, già a quel momento autonomamente sanzionabile, non vi è dubbio che all’atto del ricevimento del pagamento relativo a quell’incarico e/o alla sottoscrizione di quel dato contratto i deferiti hanno, comunque, confermato (reiterandola, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento), la propria condotta – antidoverosa nei confronti dell’ordinamento federale – genetica della situazione di conflitto contestata in deferimento. Da questo momento, dunque, nel caso di pagamento differito, deve ritenersi inizi a decorrere la prescrizione, essendo evidente come la violazione permanga per tutto il periodo nel corso del quale il contratto trova esecuzione.

Ciò premesso in punto di diritto e prescrizione occorre esaminare le posizioni, in fatto, dei singoli deferiti, per verificare se le incolpazioni nei loro confronti, relativamente ai contratti già sopra specificati, siano o meno fondate e/o dimostrate. Sotto tale profilo, questa Corte ritiene che l’appello della Procura federale – in ordine al primo motivo di gravame – meriti accoglimento con riferimento ai sigg.ri Merlini, Antonelli, Parretti, De Fanti e Benigni Roberto e vada, invece, respinto con riferimento ai sigg.ri Potenza, Gazzola e Falconieri.

Al sig. Paolo Merlini è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, nonché degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del calciatore Francesco Potenza nell’ambito del contratto stipulato il 1.7.2009 tra questi e la società Ascoli Calcio 1898 s.p.a., nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore della predetta società, dalla quale ha ricevuto il compenso per l'attività prestata.

La contestazione è fondata. Inequivoche, a tal proposito, le risultanze probatorie, tra cui le dichiarazioni del sig. Luca Dell’Amico (“Merlini si occupò di trattare con l’Ascoli per acquisire le prestazioni di Potenza, mentre io mi curai di parlare con il calciatore per definire il compenso da richiedere all’Ascoli … Evidentemente, i pagamenti di cui trattasi rappresentano il compenso corrisposto al Merlini per l’attività svolta”) e quelle dello stesso Merlini (“Il compenso mi è stato corrisposto in gran parte, essendo poi intervenuto il fallimento. Preciso che parte di tale compenso (circa il 50%) fu poi da me girata al Dell’Amico, in quanto ero consapevole del fatto che il calciatore, come prassi, non l’avrebbe mai pagato”).

Ai fini della decorrenza della prescrizione v. bonifici da parte dell’Ascoli in data 28.2.2011, 25.11.2011 e 10.1.2012.

Al sig. Antonelli Stefano è stata contestata la violazione dell’art. art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 20 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Merlini e Dell'Amico, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre gli stessi rappresentavano anche il calciatore Francesco Potenza, in forza di formale mandato rilasciato al primo ed in assenza di formale incarico del secondo, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Ascoli Calcio 1898 s.p.a. dell'1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

La contestazione è fondata.

La situazione di conflitto di interessi è evidente e dimostrata, anche per quanto sopra appena detto, e la partecipazione del sig. Antonelli è anche ammessa dallo stesso: “Mi sono occupato del reclutamento, mentre le trattative con il calciatore sono state svolte direttamente dal Presidente Benigni, sia pure in mia presenza”.

Ai fini della decorrenza della prescrizione v. bonifici da parte dell’Ascoli in data 28.2.2011, 25.11.2011 e 10.1.2012.

Al sig. De Fanti Roberto è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti e degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori, senza formale mandato, nell’ambito del contratto stipulato il 9.7.2009 tra la società Ascoli Calcio 1898 s.p.a ed il calciatore sig. Mattila Sakari Mikael.

La contestazione è fondata. È provato che il sig. De Fanti ha curato gli interessi del calciatore Sakari Mattila nell’ambito della stipula del contratto del 9.7.2009. Inequivoche, a tal proposito, le dichiarazioni di Antonelli: “L’agente del calciatore era il sig. Roberto De Fanti”.

Ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifico dell’Ascoli del 30.6.2012.

Ampia prova vi è in atti anche della sussistenza delle violazioni contestate al sig. Roberto Benigni, con riferimento all’art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010:

- per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Parretti Giorgio, in assenza di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Luca Belingheri, in forza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. del 19.3.2009 (ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifici Ascoli del 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012);

- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. De Fanti Roberto senza conferire allo stesso formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. ed il calciatore Mattila Sakari Mikael del 9.7.2009 (ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifico Ascoli del 30.6.2012);

- per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato con riguardo alla stipula del contratto con il calciatore Gazzola (ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifici Ascoli dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012);

- per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Prete Giovanni, in assenza di conferimento di formale mandato, nell'ambito del contratto stipulato con il sig. Vito Falconieri del 26.6.2009 (ai fini della decorrenza della prescrizione, v. bonifici Ascoli dei giorni 12.12.2011, 16.11.2011 e 17.2.2012);

- per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Giuseppe Damiani, in virtù di mandato formalmente conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Massimo Taibi, in assenza di formale mandato rilasciato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. dell'11.7.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (ai fini della decorrenza della prescrizione v. bonifici dell’Ascoli in data 22.2.2010, 31.5.2010, 19.11.2010 e 20.2.2012).

Al sig. Parretti Giorgio è stata contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del sig. Luca Belinghieri, in virtù di mandato conferitogli dall'atleta, nell’ambito della stipulazione del contratto del 19.3.2009 tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 s.p.a., nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore della predetta società, dalla quale riceveva il compenso.

La contestazione è fondata. Lo stesso agente, del resto, nega di aver ricevuto pagamenti dal sig. Belinghieri, atteso che, “in occasione delle stipule dei suddetti contratti, mi accordai con la società (in particolare con il presidente Benigni) affinchè il mio compenso venisse corrisposto direttamente dalla società. Evidente anche la situazione di conflitto di interessi.

Ai fini della decorrenza della prescrizione v. bonifici (in data 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012) effettuati dall’Ascoli con i quali lo stesso Parretti ha ricevuto il compenso per l'attività prestata in favore della stessa predetta società ed anche per l'attività prestata in favore del calciatore.

Non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive sul quale il resistente si è a lungo soffermato in ordine al mutato quadro di riferimento istituzionale-normativo in materia di agenti di calciatori, atteso che lo stesso è stato correttamente chiamato a rispondere in ordine a condotte che, all’epoca dei fatti, erano vietate e espressamente sanzionate.

Né ha pregio, l’eccezione di «improcedibilità o comunque estinzione del presente giudizio per violazione del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS», ribadita anche in questo grado di giudizio. Deduce a tal riguardo, il resistente, che il termine di 30 giorni assegnato dalla Procura federale per presentare memorie o chiedere di essere sentito scadeva il 29 maggio 2016 e che, quindi, il deferimento doveva essere effettuato entro il successivo 28 giugno, mentre è stato notificato solo in data 26 luglio 2016.

Ritiene questa Corte che una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, conduca a ritenere che al suddetto termine non possa essere attribuita natura perentoria, difettando sia una specifica ed espressa qualificazione in tal senso, sia la previsione di una data conseguenza sanzionatoria (i.e. decadenza).

Quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato.

Premessa l’opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all’art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato.

Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all’art. 32 ter è inserita nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), mentre quella di cui all’art. 38 è inserita nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Una siffatta collocazione sembra confortare il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”. Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria.Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposta è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte.

La perentorietà del termine di cui trattasi sembra, del resto, in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell’azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 ter CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di fumus di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l’accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell’indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti  a discarico dallo stesso offerti nella memoria difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come il caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato.

Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l’affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito abnorme (proscioglimento dell’indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L’indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato. La declaratoria di improcedibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di “proscioglimento”, a fronte, invece, della inosservanza di un termine di natura esclusivamente (pre-)processuale.

Considerata, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. La ratio di tale conclusione è anche desumbile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinamentali del giudizio di responsabilità disciplinare.

A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell’eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020).

In definitiva, il termine di cui trattasi può essere qualificato come acceleratorio.

La necessità di definizione della fase preprocessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l’esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all’accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell’accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione.

Nel contempo, tuttavia, è chiara l’insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la nomativa federale, così come altrettanto chiaro l’interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell’ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale istruttorio al fine della adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all’indagato, nelle ipotesi in cui, all’esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell’indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l’accusa in giudizio.

Si aggiunga che anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 Febbraio 2012, n. 1491).

In definitiva, il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria.Si tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro.

Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio.

In difetto di qualificazione, da parte dell’ordinamento federale, della natura del termine de quo occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”.

Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell’art. 38, comma 6, CGS.

Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Per l’effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.

Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS.

È, infatti, principio generale dell’ordinamento giuridico quello secondo cui è perentorio il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima). Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020).

È vero che l’espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l’espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa». Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l’espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c’è la norma-precetto, manca la norma-sanzione.

Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l’improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Ad ogni buon conto, a prescindere dalla perentorietà o meno del termine, risulta agli atti come il deferimento sia stato effettuato nel termine previsto dalla norma, considerato che, nel caso caso di specie, lo stesso deve farsi decorrere dall’ultima notifica di avviso di conclusione delle indagini.

Occorre, infatti, desumere in via interpretativa la disciplina applicabile alla fattispecie, che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all’art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni deve essere rintracciata nel codice di rito civile. Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall’ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l’art. 165, comma 2, c.p.c., “se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”.

Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale.  Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all’interesse di ciascun incolpato, quanto all’interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio.

È, infatti, di certo interesse dell’ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l’esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio.

Ma, nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questo Collegio, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all’accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico.

Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l’organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all’archiviazione dell’azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati.

Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorra dalla notifica dell’anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell’accertamento delle responsabilità di ciascuno.

In altri termini, l’instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse, specie se con molteplici tesserati coinvolti, produrrebbe una proliferazione di procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente vulnus al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell’azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l’ordinamento sportivo è informato.

Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio.

Anche l'interpretazione finalistica della norma, dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all’ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreto emissione dell’atto di deferimento.

Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti. D’altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost. Anzi, a ben vedere, realizza un equo contemperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall’ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale.

» Quanto al profilo sanzionatorio questa Corte reputa del tutto congrue le sanzioni per ciascuno dei suddetti deferiti richieste dalla Procura federale, in quanto adeguate alla effettiva portata ed al concreto disvalore delle violazione di cui trattasi, nonché alla relativa gravità delle condotte contestate.

» Quanto al sig. Potenza Francesco ritiene questa Corte che lo stesso debba essere assolto dalle imputazioni svolte nei suoi riguardi. Infatti, con riferimento al contratto stipulato con l’Ascoli il 1.7.2009, risulta che lo stesso ha conferito regolare mandato a favore dell’agente Merlini, ma non vi è prova, quantomeno sufficiente, che fosse a conoscenza o consapevole della situazione di conflitto di interessi Merlini – Dell’Amico – Ascoli Calcio.

Pertanto, l’appello della Procura federale nei suoi confronti deve essere rigettato.

Del pari, deve essere rigettato l’appello della Procura federale nei confronti dei sigg.ri Gazzola e Falconieri.

Al sig. Gazzola Marcello, per quanto rileva in ordine al primo motivo di gravame della Procura federale, è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Prete Giovanni, in assenza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ascoli 1898 s.p.a., anch'essa in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la prefata società del giorno 26.6.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

Ritiene, questa Corte, non sufficientemente dimostrato l’assunto accusatorio.

La dichiarazione a tal riguardo rilasciata dal sig. Antonelli non è decisiva e, comunque, sufficiente, considerato anche che le trattative per il calciatore Gazzola furono seguite direttamente dal presidente Benigni, come affermato, appunto, dallo stesso Antonelli. Il sig. Giovanni Prete dichiara di aver prestato una consulenza all’Ascoli per l’acquisizione dei calciatori Gazzola e Falconieri, in uscita dal Catania e di essere si stato agente del calciatore Gazzola, ma solo fino a poco tempo prima del suo passaggio all’Ascoli: “successivamente, non ho più avuto incarichi dallo stesso”.

Al sig. Falconieri Vito è stata contestata, con riferimento a quanto rileva in relazione al primo motivo di gravame svolto dalla Procura federale, la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Tateo, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito del contratto stipulato con la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. del 26.6.2009, mentre l’agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dei medesimi contratti, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore dell'appena citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.

Anche in questo caso si ritiene non sufficientemente dimostrato l’assunto accusatorio.

La dichiarazione a tal riguardo rilasciata dal sig. Antonelli non è decisiva e, comunque, sufficiente, considerato anche che le trattative per il calciatore Falconieri furono seguite direttamente dal presidente Benigni, come affermato, appunto, dallo stesso Antonelli.

Il calciatore Falconieri ha rilasciato formale mandato di assistenza all’agente Tateo, mentre in atti non vi è prova, quantomeno sufficiente, che lo stesso fosse a conoscenza della circostanza che l’agente Prete abbia prestato, nella circostanza, consulenza professionale a favore dell’Ascoli Calcio, né che questi fosse socio con il sig. Tateo della Soccer Sport s.r.l. 

- Con il secondo motivo di gravame la Procura federale censura la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che non debbano rispondere di alcuna violazione disciplinare i calciatori ed i dirigenti deferiti in relazione al conflitto di interessi dagli stessi determinato con il conferimento di incarico ad un agente che operava anche per la controparte contrattuale; tanto sulla scorta dell’affermazione che gli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9 del Regolamento agenti all’epoca vigente attribuisce rilevanza disciplinare soltanto al comportamento dell’agente.

Ritiene, dunque, la Procura federale, che la pronuncia di prime cure sia ulteriormente erronea ed ingiusta nella parte in cui ha dichiarato non sussistenti le responsabilità dei sigg. Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni con riferimento alla contestata violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015.

Orbene, l’appello della Procura federale è, anche sotto questo profilo, fondato in punto di diritto, ma, nel caso di specie, infondato in fatto.

La disquisizione in ordine alla ritenuta o meno diretta applicabilità delle norme sopra indicate ai calciatori ed ai dirigenti appare un falso problema, anche considerato che ciò che la Procura federale ha nel presente procedimento contestato ai sigg.ri Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri e Silvia Benigni è la violazione dell’art. 1 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi, art. 1 bis, comma 1, CGS). Non vi è dubbio, infatti, che il dirigente o il calciatore che conferisca mandato o si avvalga dell’opera di un agente che agisce in situazione di conflitto di interessi integra violazione della predetta disposizione normativa, contravvenendo, all’evidenza, al dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza, anche considerato che una specifica norma dell’ordinamento federale impone specifici obblighi e divieti, a tal riguardo, agli stessi agenti, evidenziando la rilevanza disciplinare della fattispecie. E, del resto, a ben vedere, come correttamente osservato dalla Procura federale, con il conferimento dell’incarico, «il calciatore o il dirigente agiscono in maniera tale da essere essi stessi elementi costituenti della condotta disciplinarmente rilevante dell’agente, che con ogni evidenza non potrebbe sussistere in assenza del conferimento stesso».

Pertanto, le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015 sono certamente applicabili, per effetto della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, anche ai calciatori ed ai dirigenti che violino o contribuiscano a rendere possibile la violazione del contenuto precettivo delle predette medesime disposizioni.

In difetto, sarebbe paradossale che di una stessa violazione (si pensi all’incarico dato all’agente in modo non regolare, non sui prescritti moduli, oppure, appunto, all’ipotesi del calciatore che sceglie di farsi rappresentare da un agente che tutela, nel contempo, gli interessi della società con la quale il calciatore è in trattative, concorrendo e contribuendo a creare - in capo all’agente - la situazione di conflitto di interessi prevista e punita dal predetto regolamento) per una medesima condotta posta in essere da due soggetti appartenenti all’ordinamento federale venga chiamato a risponderne solo uno e non anche l’altro cui è parimenti imputabile analoga condotta consapevole e contraria a disposizioni dell’ordinamento settoriale.

Ciò premesso, alcune difese hanno sostenuto che, ad ogni buon conto, le norme più volte citate degli artt. 16, 19 e 20 del regolamento Agenti calciatori di cui trattasi riguardano, «in buona sostanza, nel merito, le medesime prescrizioni». L’assunto, in diritto, non può essere condiviso. Le disposizioni richiamate riguardano ipotesi diverse, solo in parte sovrapponibili. Per cui un soggetto, in generale ed in astratto, ben potrà essere chiamato a rispondere delle diverse violazioni poste in essere con la medesima condotta o con più condotte, pur collegate, anche in via di logica presupposizione o conseguenza.

Nel caso di specie, tuttavia, in fatto, ai sigg.ri Massimo Collina, Marcello Gazzola, Vito Falconieri, Silvia Benigni è stato, in realtà, contestato di aver contribuito, con il proprio comportamento, a realizzare la fattispecie legale tipica prevista e vietata dal regolamento agenti, ossia, appunto, come detto, una situazione di conflitto di interessi, prevista e vietata in capo all’agente. Pertanto, sotto tale profilo – con specifico riferimento al caso di specie – siffatta condotta è già stata accertata e sanzionata, considerato che agli stessi è in effetti contestato di aver, appunto, contribuito a creare quella situazione di conflitto di interessi, potendo, invece, i medesimi, diversamente determinarsi.

Detta condotta è già stata sanzionata dal TFN e, pertanto, - fermo restando, peraltro, quanto a breve si dirà a proposito delle posizioni Gazzola e Falconieri - non può essere ulteriormente sanzionata sol perché prevista (e vietata) anche da altra disposizione regolamentare.

Sul punto, pertanto, il ricorso in appello della Procura federale deve essere respinto. 

- Quanto al ricorso proposto dal sig. Gazzola lo stesso è fondato e merita accoglimento per leè ragioni di seguito indicate.

Con riferimento al contratto Ascoli – Gazzola stipulato in data 23.10.2010 ritiene, il TFN, che «dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Antonelli e dal sig. Giovanni Paolo De Matteis è emerso che il calciatore Gazzola si è avvalso dell’intervento del sig. Giovanni Prete ai fini della stipula del contratto de quo concorrendo a porre in essere la situazione di conflitto d’interessi di cui all’art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti calciatori».

Le conclusioni cui giunge il TFN non possono essere condivise.

Le dichiarazioni, a tal riguardo, rese dai sigg.ri Antonelli e De Matteis, appaiono inidonee e, comunque, insufficienti a ritenere sussistente e provata l’incolpazione. Antonelli, alla data del 23 ottobre 2010, non ricopriva più alcun ruolo in favore dell’Ascoli Calcio 1898 s.p.a. e non si è potuto, quindi, di certo occupare della negoziazione del rinnovo contrattuale del calciatore Gazzola. De Matteis, invece, ha svolto le funzioni di direttore sportivo dell’Ascoli da settembre 2012 a giugno 2013: anch’egli, dunque, nell’ottobre 2010, come correttamente osservato dall’appellante Gazzola, «non aveva alcuna competenza né partecipava alle trattative di calciomercato per conto dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.A.».

Militano, poi, a favore della ritenuta mancata dimostrazione della violazione di cui trattasi anche altri elementi, seppur indiziari. E così, ad esempio, la giustificazione offerta dallo stesso calciatore in ordine al mancato ricorso alla prestazione professionale di un agente: «… non ci fu una trattativa particolarmente complessa in quanto l’adeguamento non era così significativo e conoscevo già i dirigenti dell’Ascoli perché già tesserato da una stagione e mezzo». Inoltre, lo stesso Giovanni Prete dichiara di aver prestato una consulenza all’Ascoli per l’acquisizione dei calciatori Gazzola e Falconieri, all’epoca, in uscita dal Catania e di essere stato agente del calciatore Gazzola, ma solo fino a poco tempo prima del suo passaggio all’Ascoli: “successivamente, non ho più avuto incarichi dallo stesso”.

L’appello proposto dal sig. Marcello Gazzola deve, dunque, essere accolto e, per l’effetto, pronunciato il proscioglimento dello stesso. 

- Quanto al ricorso proposto dal sig. Falconieri lo stesso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Il TFN ritiene che il sig. Falconieri si sia avvalso dell'opera dell'agente di calciatori sig. Giovanni Tateo, in forza di formale mandato conferitogli, nell'ambito del contratto stipulato con la Ascoli Calcio 1898 s.p.a. in data 31.8.2012, mentre l’agente Prete Giovanni prestava attività di assistenza nell'ambito dello stesso contratto, in assenza di conferimento di formale mandato, in favore della prima citata società, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della Soccer Sport s.r.l.

In tal senso, emergerebbe «dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei sigg. Prete e Tateo» che i due agenti Tateo e Prete sono soci della Soccer Sport S.r.l., Società operante nel settore calcistico-servizi procuratori sportivi, che entrambi hanno assistito quali agenti le parti ai fini della stipula del contratto di cui trattasi e che per la loro attività l’Ascoli Calcio 1898 Spa ha eseguito dei pagamenti in favore della Soccer Sport srl. Ne discende che con il suo comportamento, il sig. Falconieri ha contribuito a realizzare la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 16, commi 1 ed 8, Reg. Agenti calciatori all’epoca vigente».

Anche in questo caso le conclusioni del TFN non possono essere condivise.

Le dichiarazioni, a tal riguardo, rese dai sigg.ri Antonelli e De Matteis, appaiono, anche in questo caso, inidonee e, comunque, insufficienti a ritenere fondata e provata l’incolpazione. Antonelli, alla data del 31.8.2012 non ricopriva più alcun ruolo in favore dell’Ascoli Calcio 1898 s.p.a. e non si è potuto, quindi, di certo occupare della trattativa in questione. De Matteis, come detto, ha svolto le funzioni di direttore sportivo dell’Ascoli da settembre 2012 a giugno 2013: anch’egli, dunque, nell’agosto 2012 non poteva aveva alcuna competenza e non aveva alcun titolo per partecipare alle trattative di calciomercato per conto dell’Ascoli Calcio 1898 s.p.a.

Per converso, risulta, in atti, che il calciatore Falconieri ha rilasciato formale mandato di assistenza all’agente Tateo, mentre le emergenze probatorie non forniscono dimostrazione, quantomeno sufficiente, che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che l’agente Prete abbia prestato, nella circostanza, consulenza professionale a favore dell’Ascoli Calcio, né del fatto che questi fosse socio con il sig. Tateo della Soccer Sport s.r.l., né dei pagamenti operati dalla società Ascoli Calcio alla medesima predetta Soccer Sport.

L’appello proposto dal sig. Vito Falconieri deve, dunque, essere accolto e, per l’effetto, pronunciato il proscioglimento dello stesso.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3:

a) in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale infligge a:

- Merlini Paolo sanzione della inibizione di mesi 1;

- Antonelli Stefano sanzione della inibizione di mesi 1;

- Parretti Giorgio sanzione della inibizione di mesi 1;

- De Fanti Roberto sanzione della inibizione di mesi 1;

- Benigni Roberto sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 10.

b) respinge il ricorso della Procura Federale nei confronti di:

- Potenza Francesco;

- Collina Massimo;

- Benigni Silvia.

c) con riferimento ai ricorsi relativi ai sig.ri Gazzola Marcello e Falconieri Vito:

- respinge il ricorso proposto dalla Procura Federale;

- accoglie quelli proposti dai sig.ri Gazzola Marcello e Falconieri Vito e, per l’effetto annulla le sanzioni agli stessi inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo. 

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