F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 90/CFA del 19 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 073/CFA DEL 1 Dicembre 2016 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORTDEL CONI – GIUDIZIO DI RINVIO, EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PASTORE VINCENZO SEGUITO DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE – COM. UFF. N. 12/CFA DEL 28.7.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione – Decisione n. 49/2016 del 18.10.2016)

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORTDEL CONI – GIUDIZIO DI RINVIO, EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PASTORE VINCENZO SEGUITO DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 12/CFA DEL 28.7.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - Decisione n. 49/2016 del 18.10.2016)

Il presente giudizio di rinvio trae origine dalladecisione n. 49/2016 del 18.10.2016 del Collegio di Garanzia dello Sort del CONI con la quale è stato, parzialmente, accolto il ricorso proposto dal sig. Pastore Vincenzo avverso la decisione di questa Corte pubblicata sulCom. Uff. n. 122/CFA del 28.7.2016.

Con la predetta decisione, il Collegiodi Garanzia dello Sport del CONI ha accolto il quinto motivo di ricorso con il quale il sig. Pastore aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 6, C.G.S. – FIGC, in riferimento all’art. 19, commi 1 e 3, del medesimo codice.

Più in particolare, il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità della decisione di questa Corte per non aver chiarito l’iter argomentativo che ha determinato la sanzione inflitta (6 mesi di inibizione: n.d.E.) e per aver confermato la medesima sanzione stabilita nella sentenza di primo grado, nonostante l’intervenuto proscioglimento del ricorrente per i capi di incolpazione di cui alle lett. b), c) e d).

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha ritenuto fondata tale censura con la seguente motivazione: “Sebbene, infatti, la sanzione inferta dai giudici di secondo grado rientri nel novero di quelle astrattamente applicabili alla fattispecie, ai sensi degli artt. 1 bis e 19 C.G.S. - FIGC – non potendosi configurare, sotto questo profilo, vizi di legittimità - la decisione appare viziata per aver omesso di illustrare le ragioni che hanno determinato il mantenimento della sanzione di sei mesi di inibizione, inflitta in primo grado, nonostante il proscioglimento dell’odierno ricorrente, in grado di appello, dai capi b), c) e d) di imputazione. La motivazione sul punto, infatti, si limita ad affermare di aver rivalutato in fatto e in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, ma ha omesso di illustrare le valutazioni fattuali e gli argomenti logici e giuridici che hanno indotto a tener ferma la misura della sanzione sebbene sia stato pronunciato il proscioglimento per tre capi di imputazione. Da qui la necessità che la Corte d’Appello Federale della FIGC rinnovi la valutazione in ordine alla misura sanzionatoria inflitta fornendo un’adeguata motivazione”.

In data 28.11.2016, il sig. Pastore ha fatto pervenire, a mezzo dei propri legali, una istanza di differimento dell’udienza di discussione fissata per l’1.12.2016, motivata dalla circostanza dell’esistenza di altri procedimenti disciplinari, che vedono coinvolto lo stesso Pastore, e che sono pendenti davanti a diversi Organi di Giustizia sia endofederali che esofederali; procedimenti 2 disciplinari, questi ultimi, che hanno ad oggetto condotte che sarebbero avvinte dal vincolo della continuazione e che, pertanto, secondo l’assunto dei legali del Pastore, meriterebbero di essere giudicate unitariamente anche in ossequio ai principi del giusto processo e di economia processuale.

A tal proposito, questa Corte rileva come la predetta istanza non possa trovare accoglimento atteso che nel presente giudizio di rinvio questa Corte è chiamata, per espressa indicazione contenuta nella decisione n. 49/2016 del 18.10.2016 del Collegiodi Garanzia dello Sport del CONI a rinnovare, esclusivamente,“la valutazione in ordine alla misura sanzionatoria inflitta fornendo un’adeguata motivazione”; in altre parole, questa Corte non può procedere ad una rivalutazione funditus delle condotte, oggetto del presente procedimento disciplinare, dovendosi, invece, limitare a sanare il vizio di motivazione, censurato dal Collegiodi Garanzia dello Sport del CONI limitatamente alla misura della sanzione inflitta al PASTORE; il che impedisce a questa Corte di potere accogliere la predetta istanza di rinvio volta a consentire, come più sopra evidenziato, una valutazione unitaria di questa vicenda con le altre oggetto degli ulteriori procedimenti disciplinari che vedono coinvolto il Pastore.

Ciò posto, questa Corte evidenzia di essere pervenuta alla decisione di confermare la sanzione di sei mesi di inibizione, inflitta in primo grado, nonostante il proscioglimento del Pastore, in grado di appello, dai capi b), c)e d)di imputazione, in considerazione della gravità dei fatti e del loro correlato disvalore sul piano disciplinare-sportivo, tenute anche presenti le inevitabili ricadute della vicenda sia in termini di lesione di immagine per la FIGC, sia in termini di offesa alla credibilità del sistema sportivo nel suo complesso considerato.

I fatti contestati nel capo di incolpazione sub a), sono, all’evidenza, gravi,avuto riguardo anche al ruolo apicale rivestito dal sig. Pastore ed alle funzioni allo stesso attribuite, per la carica, dall’ordinamento federale. Peraltro, nella prospettiva della individuazione della giusta remunerazione sanzionatoria qui in rilievo, questa Corte non può non tenere conto, da un lato, della sostanziale consapevolezza dello stesso sig. Pastore della situazione di criticità di molti profili della gestione amministrativo-finanziaria del Comitato regionale Campania dallo stesso presieduto, dall’altro, del prolungato arco temporale di riferimento nel corso del quale sono state poste in essere le condotte omissivo-commissive contestate.

In considerazione di tali ragioni, questa Corte è, pertanto, pervenuta a quella decisione (sanzione mesi 6 di inibizione) poiché ha ritenuto che l’imputazione di cui al capo a) del deferimento dovesse essere sanzionata in modo più grave rispetto a quanto fatto dal TFN, anche alla luce delle richieste formulate dalla Procura federale all’esito del dibattimento del primo grado di giudizio che, è bene rammentarlo, aveva chiesto al TFN di applicare al sig. Pastore la sanzione complessiva di anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di inibizione.

Per questi motiv la C.F.A., esaminato il giudizio di rinvio come sopra proposto dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ex art. 62, comma 2 C.G.S. C.O.N.I., conferma la propria decisione del 28.7.2016.

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