F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 046/TFN-SD del 16 Gennaio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016). (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).
Il deferimento Con provvedimento Prot. 241/1221pf 15-16/SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl: per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la Società US Latina Calcio Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Con provvedimento Prot. 242/1222 pf15-16 SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl; - il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl: per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la Società US Latina Calcio Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Il procedimento All'esito della udienza del 8.9.2016, con Com. Uff. n. 14/TFN-SD sono state definite le posizioni dei Signori Pasquale Maietta, Antonio Aprile e Fabrizio Coletti. Il Tribunale si è riservato di esaminare la posizione della Società US Latina Calcio Srl assegnando alla stessa termine entro il 19.9.2016, per il deposito dell'allegato 1) della memoria difensiva ritualmente depositata. Il sodalizio sportivo deferito ha fatto pervenire, a questo Tribunale, nel termine concesso, la dichiarazione, a firma della Banca Popolare del Lazio, con cui l'istituto di credito si assume la responsabilità del mancato pagamento imputabile "all'intervenuto blocco del sistema di regolamento interbancario" e conseguente versamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps il giorno successivo al termine di scadenza. Conseguentemente, con Com. Uff. n. 15/TFN del 20.9.2016 la US Latina Calcio Srl è stata prosciolta dagli addebiti contestati. Avverso tale decisione la Procura Federale ha proposto reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello la quale, con Com. Uff. n. 083/CFA del 16.12.2016 ha ritenuto violato il principio del contraddittorio, avendo il Tribunale Federale Nazionale esaminato la citata documentazione in una ulteriore camera di consiglio e non già nel contraddittorio delle parti. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto fondato; la decisione di primo grado è stata annullata ed è stato disposto il rinvio del procedimento al Tribunale Federale Nazionale per l'esame del merito della questione, nel rispetto del principio del pieno e effettivo contraddittorio tra le parti. Conseguentemente, nel rispetto del principio del contraddittorio, il procedimento è stato nuovamente trattato all’udienza del Tribunale Federale Nazionale del 13.1.2017, nel corso della quale sono comparsi per la Procura Federale il Dott. Giuseppe Chiné e il Dott. Luca Scarpa, mentre per la Società deferita è comparso l’Avv. Paolo Rodella. La Procura Federale si è riportata all’originario atto di deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento, oltre che all’atto di appello presentato dinanzi alla Corte Federale d’Appello e alla decisione di quest’ultima. Ha concluso chiedendo l’irrogazione, nei confronti della Società US Latina Calcio Srl, della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. L’Avv. Rodella ha espresso alcune considerazioni a difesa della Società assistita e si è riportato integralmente alle memorie difensive di primo e secondo grado e alle conclusioni in esse riportate. I motivi della decisione All'esito della udienza del 13.1.2017, il Tribunale osserva che è stata prodotta ed ha costituito oggetto di contraddittorio, la dichiarazione in data 16.9.2016, a firma della Banca Popolare del Lazio, con cui l'istituto di credito si è assunta la responsabilità del mancato pagamento imputabile "all'intervenuto blocco del sistema di regolamento interbancario" e conseguente versamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps il giorno successivo al termine di scadenza. Al riguardo, il Collegio rileva che tale documentazione risulta apparentemente in contrasto con altri documenti provenienti dallo stesso Istituto di credito e, in particolare, con l’estratto conto della Società ma, dalla dichiarazione del 16.9.2016, emerge che non è stato possibile eseguire le operazioni bancarie oggetto di giudizio proprio a causa di un malfunzionamento del sistema bancario. Pertanto, deve ritenersi che, il contrasto tra gli elementi probatori acquisiti nel corso dell’indagine e del procedimento, non consentano di affermare con certezza la responsabilità della Società, posto che gli inadempimenti contestati appaiono imputabili all’Istituto di credito presso il quale sono accesi i conti correnti societari dedicati. Per quanto concerne il fatto che ai legali rappresentanti della Società è stata applicata una sanzione in relazione ai medesimi fatti, il Collegio rileva che tale circostanza non assume particolare rilievo ai fini della decisione da assumere in questa sede, in considerazione della natura non confessoria dell’istituto di cui all’art. 23 CGS e del fatto che il citato documento del 16.9.2016 è stato acquisito successivamente all’applicazione della sanzione ai legali rappresentanti della Società. La Società deferita va pertanto prosciolta dagli addebiti contestati. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie dagli addebiti contestati la Società US Latina Calcio Srl.
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