F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 51/TFN-SD del 03 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PIATTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bustese Roncalli), Società ASD BUSTESE RONCALLI – (nota n. 5492/196 pf16-17 GM/GP/ma del 21.11.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PIATTI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bustese Roncalli), Società ASD BUSTESE RONCALLI - (nota n. 5492/196 pf16-17 GM/GP/ma del 21.11.2016).
Il Deferimento
Con atto dell’11 ottobre 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Giancarlo Piatti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bustese Roncalli per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fideiussione bancaria ivi indicata.
Ha deferito, altresì, la Società ASD Bustese Roncalli per responsabilità oggettiva.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Co.Vi.So.D., che ha evidenziato il suddetto mancato adempimento con nota pervenuta alla Procura il 26.4.2016.
Il dibattimento
All’udienza del 2 febbraio 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Piatti Giancarlo: inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Bustese Roncalli: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per le parti deferite.
I motivi della decisione
Dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. in atti risulta che effettivamente che il Sig. Giancarlo Piatti, nella suddetta qualità, violando l’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, non ha provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la richiesta fideiussione bancaria.
L’omissione è ingiustificata e colpevole ed è fonte di responsabilità disciplinare nei sensi contestati dalla Procura federale.
Dalla responsabilità del Sig. Piatti consegue quella oggettiva della Società.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:
- giorni 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Giancarlo Piatti;
- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) nei confronti della Società ASD Bustese Roncalli.
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