F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 54/TFN-SD del 12 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARINI MARIANO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), BIANCOLINO RAFFAELE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), CASTALDO LUIGI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), IZZO ARMANDO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), MILLESI FRANCESCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), PECCARISI MAURIZIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), PINI LUCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca), PISACANE FABIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), TACCONE WALTER (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl e ASD ATLETICO TORBELLAMONACA – (nota n. 6491/1225 pf15-16 GP/GT/blp del 16.12.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1225pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 6491/1225pf15-16/GP/GT/blp del 16 dicembre 2016, i Sigg.ri: 1) Arini Mariano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl; 2) Biancolino Raffaele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl; 3) Castaldo Luigi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl; 4) Izzo Armando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl; 5) Millesi Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl; 6) Peccarisi Maurizio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl; 7) Pini Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca; 8) Pisacane Fabio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl; 9) Taccone Walter, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl; 10) la Società US Avellino 1912 Srl, già AS Avellino 1912 Srl; 11) la Società ASD Atl. Torbellamonaca Breda, già ASD Atletico Torbellamonaca;

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARINI MARIANO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), BIANCOLINO RAFFAELE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), CASTALDO LUIGI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), IZZO ARMANDO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), MILLESI FRANCESCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), PECCARISI MAURIZIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), PINI LUCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca), PISACANE FABIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), TACCONE WALTER (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl e ASD ATLETICO TORBELLAMONACA - (nota n. 6491/1225 pf15-16 GP/GT/blp del 16.12.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1225pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 6491/1225pf15-16/GP/GT/blp del 16 dicembre 2016, i Sigg.ri:

1) Arini Mariano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

2) Biancolino Raffaele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

3) Castaldo Luigi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

4) Izzo Armando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

5) Millesi Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

6) Peccarisi Maurizio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

7) Pini Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca;

8) Pisacane Fabio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

9) Taccone Walter, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

10) la Società US Avellino 1912 Srl, già AS Avellino 1912 Srl;

11) la Società ASD Atl. Torbellamonaca Breda, già ASD Atletico Torbellamonaca;

per rispondere, rispettivamente

A) ASSOCIZIONE EX ART. 9 CGS:

- Millesi Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

- Izzo Armando, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl;

- Pini Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca;

per la violazione dell’art. 9 CGS, perché si associavano fra loro, al fine di commettere una serie di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare del campionato nazionale di Serie B con lo scopo di assicurarsi un vantaggio economico mediante percezione di somme di denaro da soggetti facenti parte di organizzazioni malavitose dedite alle scommesse sulle gare in questione. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli;

in epoca anteriore, contestuale e successiva ai fatti evidenziati nel procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento, sul territorio campano;

- US Avellino 1912 Srl, già AS Avellino 1912 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Millesi Francesco e Izzo Armando;

- ASD Atl. Torbellamonaca Breda, già ASD Atletico Torbellamonaca, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Pini Luca.

B) GARA Modena – Avellino del 17/05/2014 - s.s. 2013/2014 - Campionato di Serie “B” - risultato finale 1 - 0.

- Millesi Francesco, Izzo Armando e Peccarisi Maurizio, tutti e tre calciatori tesserati per la Società AS Avellino 1912 Srl, nonché Pini Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Modena – Avellino del 17.5.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati e l’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda Millesi Francesco, Izzo Armando e Pini Luca; - Pisacane Fabio, Arini Mariano, Castaldo Luigi e Biancolino Raffaele, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la Società AS Avellino 1912 Srl, nonché Taccone Walter, all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl, violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Modena – Avellino del 17.05.2014;

- La Società US Avellino 1912 Srl, già AS Avellino 1912 Srl:

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento a quanto contestato al suo Presidente Taccone Walter; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Millesi Francesco, Izzo Armando e Peccarisi Maurizio, nonché ancora a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto a Pisacane Fabio, Arini Mariano, Castaldo Luigi e Biancolino Raffaele, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda Millesi Francesco ed Izzo Armando;

- La Società ASD Atl. Torbellamonaca Breda, già ASD Atletico Torbellamonaca:

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Pini Luca con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati al predetto calciatore e dell’alterazione del risultato della gara;

C) GARA Avellino - REGGINA del 25/05/2014 - s.s. 2013/2014 - Campionato di Serie “B” - risultato finale 3 - 0.

- Millesi Francesco ed Izzo Armando, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AS Avellino 1912 Srl, nonché Pini Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Avellino - Reggina del 25.5.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati e l’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda Millesi Francesco, Izzo Armando e Pini Luca;

- La Società US Avellino 1912 Srl, già AS Avellino 1912 Srl: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Millesi Francesco ed Izzo Armando, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda Millesi Francesco ed Izzo Armando; - La Società ASD Atl. Torbellamonaca Breda, già ASD Atletico Torbellamonaca: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Pini Luca con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati al predetto calciatore e dell’alterazione del risultato della gara.

Le memorie difensive

Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive di tutti i deferiti, all'infuori della Società ASD Atletico Torbellamonaca e di Pini Luca, delle quali si dirà in seguito, quando verranno esaminate le posizioni dei singoli deferiti.

Il dibattimento

Alle udienze del 3 marzo 2017 e del 7 aprile 2017 la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- Arini Mariano: 6 (sei) mesi di squalifica ed € 30.000, (Euro trentamila/00) di ammenda; - Biancolino Raffaele: 6 (sei) mesi di squalifica ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda;

- Castaldo Luigi: 6 (sei) mesi di squalifica ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda;

- Izzo Armando: 6 (sei) anni di squalifica, preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda;

- Millesi Francesco: 6 (sei) anni di squalifica, preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda;

- Peccarisi Maurizio: 3 (tre) anni di squalifica ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda; Pini Luca: 6 (sei) anni di squalifica, preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda;

- Pisacane Fabio: 6 (sei) mesi di squalifica ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda; - Taccone Walter: 9 (nove) mesi di inibizione ed € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) di ammenda;

- Società US Avellino 1912 Srl, già AS Avellino 1912 Srl: 7 (sette) punti di penalizzazione ed € 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) di ammenda;

- Società ASD Atl. Torbellamonaca Breda, già ASD Atletico Torbellamonaca: 2 (due) punti di penalizzazione ed € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Le difese hanno insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive. All’udienza del 3 marzo si è costituito in giudizio anche il Pini Luca, la cui difesa ha sinteticamente esposto le ragioni del proprio assistito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti in udienza ritiene il deferimento parzialmente meritevole di accoglimento, come di seguito sarà esposto.

Prima di procedere all'esame delle singole posizioni, va evidenziato che il presente deferimento si fonda su elementi probatori desumibili dagli atti trasmessi dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli alla Procura Federale a seguito della corposa attività di indagine espletata sulle attività del clan "Vinella Grassi", culminate, fra le altre cose, anche nell'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i deferiti Millesi e Pini, giusta Ordinanza di Custodia cautelare del GIP del Tribunale di Napoli n. 199/16 del 5 maggio 2016.

Le attività di indagine, consistite, fra l’altro, nelle attività di P.G. compendiate in una notevole   mole di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica ed al Giudice per le Indagini Preliminari, sono state supportate dalle audizioni rese innanzi alla Procura Federale da diversi soggetti coinvolti nell'indagine.

1. L'eccezione preliminare

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del deferimento formulata dalle difese dei convenuti con riferimento, alla violazione dei termini previsti dall'art. 32 ter comma 4, del CGS da parte della Procura Federale ed alla loro supposta natura perentoria.

L'eccezione é infondata alla luce del recente pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI a sezioni unite (dispositivo prot. 212/17 del 8 marzo 2017) che ha respinto l'identico motivo di ricorso proposto avverso la delibera della Corte d'Appello Federale che ha ritenuto tali termini ordinatori. Non ignora questo Tribunale che il Collegio di Garanzia del CONI, IV Sezione con decisione n. 23 del 28 marzo 2017, con riferimento ad analoga disposizione prevista nel Regolamento di Giustizia FIT, ha ritenuto che i termini ivi previsti siano da considerare perentori; tuttavia, a fronte di un pronunciamento, reso dalle Sezioni Unite del supremo Organo di giustizia dell'Ordinamento sportivo con specifico riferimento al Codice di Giustizia sportiva della FIGC, non ritiene vi siano motivi specifici per discostarsi da tale ultimo orientamento.

2. Le posizioni dei deferiti:

Passando, dunque, ad esaminare il merito della vicenda, questo Tribunale riscontra che, dagli atti versati in giudizio e dalle prove fornite e dai riscontri effettuati anche mediante le audizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, il deferimento sia, come giá accennato, parzialmente fondato.

Al fine di rendere piú organico l'iter motivazionale, si procederanno ad esaminare separatamente le singole posizioni, premettendo, tuttavia, che il Collegio ritiene non sufficientemente raggiunta la prova dell'illecito da parte della Procura Federale ogniqualvolta le accuse basate sulle mere dichiarazioni del Pini e del collaboratore di giustizia Accurso non hanno trovato un riscontro oggettivo in fatti riscontrabili dalle attivitá di intercettazione ovvero di captazione presenti in atti che rendano quantomeno verosimili le informazioni fornite. 2.1 Arini Mariano Con riferimento al deferito epigrafato, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa, che la Procura non abbia fornito alcun riscontro oggettivo in ordine alla sua effettiva conoscenza degli illeciti in questione e, conseguentemente in ordine alla conseguente violazione dell'art.7, comma 7 del codice di giustizia sportiva per aver omesso la tempestiva denuncia agli organi di giustizia sportiva. Invero l'Arini viene chiamato in causa dall'Accurso, allorquando riferisce che il Millesi gli avrebbe detto che lo stesso era fra i soggetti potenzialmente "avvicinabili", nonché dal Pini che, nella dichiarazione "fiume" resa al Pubblico ministero penale nell'Agosto 2016 sostiene che, sempre il Millesi, gli aveva riferito che, dopo aver mostrato ad Arini, per cercare di convincerlo, i soldi ricevuti dall'Accurso prima della partita Modena - Avellino, questi lo aveva      denunciato al Presidente dell'Avellino che, a sua volta aveva cacciato il Millesi fuori dalla squadra, consentendogli soltanto di presenziare in panchina alla partita Avellino - Reggina.

Tali circostanze sono state negate dall'Arini sia nell'interrogatorio reso innanzi all'Autoritá giudiziaria, sia innanzi alla Procura Federale.

Orbene, in assenza di ulteriori e piú pregnanti riscontri fattuali, si ritiene che tali elementi non possano essere ritenuti sufficienti a far ritenere sussistente, allo stato degli atti, la condotta ascritta all'Arini e ció a prescindere dall'utilizzabilitá o meno delle predette dichiarazioni ai sensi dell'art.195 del c.p.p., questione che non appartiene alle vicende processuali proprie dell'ordinamento sportivo. É sufficiente, a tal riguardo, evidenziare che, ragionando diversamente, si perverrebbe alla paradossale conclusione che qualsivoglia affermazione, priva di ulteriori supporti probatori, possa diventare, di per se stessa, fonte di responsabilitá e di prove di avvenuti illeciti. D'altronde dagli atti non si comprende quale sia stato il metro di valutazione della Procura Federale per addivenire al deferimento in questione, giacché, a mero titolo esemplificativo, dagli atti - anche in questo caso le mere dichiarazioni di Accurso - emergerebbe che anche il portiere dell'Avellino Seculin fosse stato avvicinato, improduttivamente, prima dell'inizio di Modena - Avellino (vedasi pagg.40 e 63 del deferimento); tuttavia il Seculin non risulta essere stato deferito;

2.2 Biancolino Raffaele

Analoga conclusione deve giungersi con riferimento alla posizione di Biancolino Raffaele giacché, senza essere ripetitivi, si evidenzia che lo stesso viene tirato in ballo dal Pini nel suo interrogatorio dell'agosto 2016, quale soggetto al quale il Millesi avrebbe proposto l'alterazione della gara. Orbene, tale dato, tuttavia, non é comprovato da alcun ulteriore elemento; questo collegio, ritiene, pertanto che, allo stato degli atti non sia stata fornita alcuna prova concreta in ordine alla sussistenza della responsabilitá ascritta;

2.3 Castaldo Luigi

Anche per il Castaldo, non si ritiene raggiunta la prova della causazione dell'illecito contestatogli. Come é stato rilevato anche negli scritti difensivi, lo stesso viene tirato in ballo in un primo momento quale possibile soggetto da avvicinare e, in un secondo momento, dall'Accurso Antonio che, in sede di interrogatorio ha riferito di aver appreso dal Pini che il Castaldo si sarebbe arrabbiato con il Seculin per il rifiuto opposto nel prendere parte alla "combine". Tali circostanze, negate dal Castaldo in sede di audizione, non sono supportate da alcun ulteriore elemento logico o fattuale idoneo a rendere tale indizio, una prova del concreto coinvolgimento del deferito in argomento; appare, altresí, evidente che, qualora tale affermazione fosse stata avallata da ulteriori concreti elementi, il Castaldo avrebbe dovuto essere chiamato a titolo di responsabilitá ex art.7, comma 1 del CGS e non giá per la semplice omessa denuncia.

2.4 Pisacane Fabio

Il Pisacane Fabio é stato deferito per la violazione dell'obbligo di denuncia. Infatti Accurso Antonio in un primo interrogatorio reso innanzi alla magistratura penale il 25 febbraio 2015 afferma che il Pisacane, unitamente ad Armando Izzo, si era presentato presso di loro, ma,   a seguito di una generica richiesta formulata in ordine alla possibilitá di combinare qualche partita, il Pisacane aveva opposto un netto rifiuto, evidenziando la specifica circostanza che, in precedenza, giá aveva denunciato simili tentativi. In un ulteriore interrogatorio reso il 20 luglio 2015 l'Accurso corregge il tiro, affermando che il Pisacane non si era tirato indietro a fronte di una possibilitá di combinare i risultati delle partite, aggiungendo, inoltre, che l'avrebbe fatto esclusivamente per fare un piacere al clan camorristico, senza richiedere nulla in cambio.

Orbene, la estrema contraddittorietá delle affermazioni in questione giá di per sé renderebbe insostenibile l'ipotesi accusatoria del deferimento; deve, tuttavia, aggiungersi che, a fronte di una generica richiesta di disponibilitá a combinare eventuali partite, senza alcun ulteriore elemento concreto, non si comprende quale dovesse essere l'oggetto della denuncia che il Pisacane avrebbe dovuto formulare agli organi di giustizia.

Va ricordato che, al riguardo, la giurisprudenza della giustizia disciplinare ha evidenziato "Il presupposto dell'operatività dell'obbligo di denuncia è semplicemente quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali."(cfr. Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 8/CDN del 22 luglio 2013).

Alcun ulteriore elemento in ordine alla sua presunta conoscenza di illeciti sportivi puó evincersi dall'intercettazione del colloquio tenuto fra il Pisacane stesso ed il giocatore Seculin a seguito dell'interrogatorio reso innanzi alla PG. Non si evincono, pertanto, elementi idonei a ritenere violata la disposizione contestata da parte del Pisacane.

2.5 Taccone Walter

Con riferimento alla posizione del Taccone Walter, nella sua qualitá di Presidente della US Avellino 1912, questo Collegio ritiene di addivenire alle conclusioni giá formulate con riferimento alla posizione di Arini Mariano che qui si intendono integralmente richiamate giacché la Procura Federale non ha fornito alcuna prova, a sostegno delle asserzioni formulate dal Pini, idonea a corroborare piú incisivamente il quadro accusatorio nei suoi confronti, non potendo, all'evidenza, essere sufficiente una tardiva e generica dichiarazione de relato in ordine ad accadimenti fattuali non riscontrati allo stato degli atti.

2.6 Peccarisi Fabio

Secondo la ricostruzione operata nel deferimento, il Peccarisi Fabio, concorre a porre in essere la condotta di cui all'art. 7, comma 1, in quanto, durante l'intervallo fra il primo ed il secondo tempo della partita Modena - Avellino, verrebbe avvicinato dal Millesi che lo avrebbe convinto a far realizzare un goal al Modena in cambio della promessa di utilitá economiche. Tale circostanza avrebbe avuto un effetto determinante sull'andamento della partita giacché, nel secondo tempo, il Modena realizza il goal vincente che consente anche al sodalizio criminale di realizzare la vincita ipotizzata. Secondo quanto riportato    dall'Accurso, poi, sarebbe stata evidente la responsabilitá del Peccarisi sul goal subito dall'Avellino.

La predetta scelta, inoltre, sarebbe avvenuta a seguito di un fitto colloquio fra il Millesi e l'Izzo durante l'intervallo e a seguito di un fitto scambio di sms fra il Millesi ed il Pini che manifestava, in diretta, le preoccupazioni di Accurso e di Russo.

Al riguardo la difesa del Peccarisi ha evidenziato una serie di contraddizioni nelle deposizioni dell’Accurso e, più precisamente:

- nell’interrogatorio del 25 febbraio 2015 l’Accurso riferisce di aver saputo sia da Izzo che da Millesi che durante il primo tempo della partita Modena - Avellino andarono a convincere Peccarisi;

- nell’interrogatorio del 20 luglio 2015 Accurso afferma che “Millesi mi raccontò nel dettaglio quanto era avvenuto, cioè che lui nell’intervallo si era preso per il braccio Peccarisi e gli dissi che doveva far fare goal al Modena;

- analoga contraddizione si rileva anche nell’entità delle somme riconosciute al Peccarisi al raggiungimento del risultato favorevole della partita, giacché in un primo interrogatorio l’Accurso ha affermato di non sapere quale fosse il corrispettivo erogato al Peccarisi, mentre successivamente riferisce che lo stesso avrebbe percepito € 15.000,00.

Orbene, tali considerazioni, unitamente alle ulteriori circostanze che emergono dagli atti di indagine, vale a dire la apparente non responsabilità del Peccarisi in ordine al goal subito dall’Avellino nel corso del secondo tempo (dalle immagini questo collegio non ha avuto modo di rilevare un manifesto ed evidente coinvolgimento dello stesso nella responsabilitá del goal), la sostanziale ininfluenza dell’ulteriore circostanza secondo la quale il Millesi e l’Izzo nel corso dell’intervallo sono stati inquadrati ad interloquire intensamente, appaiono dirimenti nel senso di non ritenere sufficientemente raggiunta, allo stato degli atti, la prova dell’effettivo coinvolgimento del deferito in epigrafe nella causazione dell’illecito.

Al riguardo la Procura Federale non ha fornito alcun ulteriore elemento oggettivo di riscontro alle non lineari affermazioni sopra formulate, né dal contenuto delle intercettazioni emerge alcun riferimento, anche indiretto, in merito ad un concreto coinvolgimento diretto del Peccarisi in relazione alla vicenda.

2.7 Pini Luca

La mole di intercettazioni e il chiaro contenuto delle stesse costituiscono una prova schiacciante del ruolo svolto da Pini Luca, nella causazione degli illeciti contestati. Il linguaggio criptico utilizzato varie volte nel corso delle intercettazioni, la frequenza dei contatti intercorsi con i noti esponenti della criminalità organizzata sopra indicati, i ripetuti riferimenti alle somme da scommettere ed all’evolversi degli accordi sottesi al raggiungimento del fine illecito danno ampia contezza del ruolo attivo svolto dal Pini negli accordi volti ad alterare gli esiti delle partite in oggetto al fine di conseguire i guadagni illeciti e far conseguire all’organizzazione criminale anche la possibilità di reinvestire capitali illecitamente ottenuti.

Il compendio probatorio così raccolto, in relazione alla posizione del predetto deferito non necessita di ulteriori riscontri, giacché, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza sportiva, per la realizzazione della condotta sanzionabile ex art. 7, comma 1 si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo essendo punibile anche il mero tentativo.

2.8 Millesi Francesco

Anche per Millesi Francesco, valgono le medesime considerazioni sopra formulate. Dagli atti emerge un suo pieno coinvolgimento nella causazione degli illeciti; le affermazione dell’Accurso e del Pini sono ampiamente confortate dalla quantità di intercettazioni raccolte che narrano, nell’immediatezza degli incontri tenuti fra il Millesi, il Pini e gli esponenti del clan Vinella Grassi, della palese volontà e delle successive operazioni poste in essere per conseguire il raggiungimento dell’accordo fraudolento.

Sebbene il Millesi non venga mai intercettato direttamente, depongono nel senso sopra esposto gli inequivocabili messaggi inviati dal Pini, unitamente al tenore delle conversazioni intercettate, nelle quali, pochi minuti dopo gli incontri tenuti fra il Pini, il Millesi e gli esponenti del clan "Vinella Grassi", si dà contezza dei commenti positivi effettuati dal Millesi circa gli esiti del colloquio, ovvero con linguaggio criptico si parla delle somme che devono essere corrisposte a seguito del raggiungimento del fine illecito o ancora dei tentativi volti a coinvolgere altri giocatori nell’illecito nonché nella cronistoria delle evoluzioni fattuali volte al perfezionamento dell’accordo.

Dal tenore delle conversazioni intercettate emerge che il Pini si muove e relaziona con il gruppo camorristico, solo a seguito di conferma da parte del Millesi circa la possibilità concreta sulla realizzazione della combine. Plateale epilogo di quanto affermato lo si rinviene nel frenetico scambio di messaggi precedente alla partita Avellino - Reggina, laddove appare logico presupporre che il Pini è in attesa di un messaggio di conferma da parte del Millesi e, nel momento in cui lo stesso arriva, parte la frenetica corsa a puntare le ingenti somme indicate nel deferimento.

Sulla stessa lunghezza d'onda si pongo i frequentissimi contatti ed incontri intercorsi, nell'arco di 20 giorni fra il Pini, il Millesi, Accurso e Russo, soggetti appena conosciuti dal Millesi; tali frenetici incontri non possono essere decontestualizzati e inseriti in un inesistente contesto amichevole come avrebbe dichiarato il Millesi, ma, evidentemente, anche in ragione della natura dei soggetti incontrati, é volto alla realizzazione del piú ampio quadro illecito.

Il Millesi, unitamente, con il Pini, infatti si rende sin da subito protagonista di frenetiche attivitá volte a cercare un accordo con gli interlocutori, sin dalla partita precedente a quelle oggetto del presente deferimento, vale a dire Avellino - Trapani. Inconferenti sono le eccezioni formulate dalla difesa del Millesi in ordine alla non corrispondenza delle somme che il gruppo ha dichiarato aver scommesso e quelle risultanti dai flussi trasmessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (vedasi documentazione integrativa depositata dalla Procura Federale in data 27 febbraio 2017), nonché quelle tendenti ad ipotizzare l’inesistenza dell’accordo fraudolento per l’assenza di un sostanzioso margine di guadagno legato ai risultati vincenti delle giocate.

Quanto alla prima eccezione, è agevole argomentare, come anche sostenuto dalla Procura Federale in replica alle argomentazioni formulate sul punto in udienza, che ben può logicamente argomentarsi che il sodalizio criminale non abbia utilizzato esclusivamente gli  ordinari canali nazionali per effettuare le proprie puntate, e ciò a maggior ragione se tali scommesse erano finalizzate anche a reimpiegare capitali illeciti; infatti non casuale è la circostanza che, al momento dell’arresto del Russo, subito dopo la fine della partita Avellino - Reggina, gli é stata rinvenuta addosso una ricevuta relativa ad puntata del valore di 10.000 euro per la partita Avellino Reggina effettuata presso un centro scommesse di Malta. Con riferimento alla seconda eccezione, va sottolineato che è risaputo che è pratica invalsa quella di scommettere su eventi di più facile realizzazione al fine di effettuare quella necessaria operazione di “money washing”, ripulendo, così, ingenti capitali illeciti.

Il fine ultimo, pertanto, non sarebbe quello di conseguire una vincita elevata, bensì, una vincita a rischiosità minima in maniera tale da poter comunque reintrodurre lecitamente nel mercato anche le ingenti somme impiegate nelle puntate delle scommesse. Dal punto di vista logico trova giustificazione anche la decisione di scommettere sulla semplice vittoria dell'Avellino e non giá sul risultato esatto che, pure, sembra essere stato preventivamente concordato - ritenendo improbabile che il riferimento criptico alle "tre polpette" - sia frutto di una mera coincidenza.

2.9 Izzo Armando

Con riferimento al deferito Armando Izzo, il Collegio ritiene che la sua posizione sia difforme da quella prospettata dalla Procura Federale nel proprio atto di differimento. Ció, in quanto, le risultanze investigative fanno emergere una posizione alquanto ambigua, a metá fra colui che non é in grado di divincolarsi dai legami e dalle frequentazioni legate al luogo di nascita ed ai vincoli di parentela/amicizia, ma che, nello stesso tempo non é pronto ad assecondare pedissequamente le richieste del clan Vinella Grassi.

In altri termini, partendo, in astratto, dal presupposto che l'Accurso ha dichiarato in atti che l'Izzo é un loro parente e che il clan poteva contare sul suo aiuto, appare non verosimile la circostanza che tutta l'organizzazione materiale della combine venga gestita dal Pini, ivi compresa la dazione materiale delle somme di denaro, la loro distribuzione, e che sia il Pini a fare da tramite fra l'organizzazione camorristica e lo stesso Izzo.

Dagli atti emerge, poi, che i primi contatti avvengono esclusivamente fra il Pini, il Millesi e gli esponenti del clan, al fine di provare ad alterare la partita Avellino - Trapani. L'accordo sembra non realizzarsi, ma non si comprende per quale motivo l'Izzo non sia stato contattato anche per quella partita, dal momento che lo stesso, secondo quanto dichiarato dall'Accurso, non avrebbe avuto problemi a partecipare all'accordo e, quindi, anche alla trattativa.

Sotto altro profilo, poi, non sembra verosimile la circostanza che l'Izzo non fosse in grado di convincere il Millesi in quanto persona troppo giovane all'interno dello spogliatoio; non si comprende, infatti, per quale motivo ció che ha posto in essere il Pini, soggetto apparentemente estraneo, legato da un mero vincolo di amicizia al Russo, non avrebbe potuto essere realizzato dall'Izzo - che avrebbe potuto anche utilizzare il metus derivante dalla parentela con soggetti appartenenti al clan - che si era giá reso ampiamente disponibile (in tale ottica rientrerebbe anche il presunto approccio avvenuto con Pisacane).

Dagli atti emerge, invero, che il Pini, nelle sue intercettazioni, non fa mai indiretto riferimento ad Izzo, ma sempre e soltanto al Millesi; il coinvolgimento di Izzo lo si rinviene, oltre che nelle dichiarazioni di Accurso e (successivamente) di Pini, per la prima volta a seguito del suo intervento alla cena del 14 maggio 2014.

Dalla disamina degli atti si evince che Izzo interviene alla cena del 14 Maggio presso il ristorante "La Casereccia" solo a serata inoltrata, invitato, a quanto pare, dall'Accurso, e, secondo quanto emerge dagli atti, rimane anche sorpreso della presenza del Millesi. Orbene, tali circostanze si inseriscono in un quadro illecito giá delineato, che vede protagonisti il Pini ed il Millesi e non si rinvengono ulteriori elementi utili su come l'Izzo abbia potuto influire o partecipare all'accordo illecito. Non emerge, neanche ricorrendo a presunzioni ovvero indizi gravi, precisi e concordanti, alcuna significativa attivitá di convincimento posta in essere nei confronti di altri giocatori, ovvero attivitá concrete volte ad alterare il normale andamento della gara attribuibili all'Izzo, neanche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e del Pini.

Né, dagli atti emergono contatti, prima della disputa delle gare fra l'Accurso e l'Izzo ovvero fra il Russo e l'Izzo, cosa che, invece sarebbe stata altamente probabile, tenuto anche conto dei rapporti in essere fra i predetti soggetti così come descritti dall'Accurso. Con riferimento, poi, alla partita Avellino - Reggina, dal contenuto delle intercettazioni sembra emergere che l'Izzo che, come ha avuto modo di sottolineare il Pini - viene definito "l'ignorante" - non avrebbe dovuto sapere nulla della raggiunta combine perché, citando testualmente il contenuto dell’intercettazione, “mi ha detto il mio amico perché è solo una cosa loro sei senatori, dei grandi senza ragazzini hanno fatto".

Tale circostanza, essendo stata manifestata in tempo reale, sembra escluderlo dall'accordo posto in essere.

Tuttavia le sue conviviali partecipazioni ai due incontri che precedono Avellino - Modena ed Avellino - Reggina, anche in ragione del rapporto in essere fra l'Izzo e gli altri componenti delle cene, inducono logicamente a ritenere che lo stesso fosse ben informato dei motivi degli incontri e delle finalitá ad esso correlati, non potendo essere verosimile la circostanza che, in presenza di Izzo, gli stessi si siano astenuti dal parlare del principale oggetto dei loro incontri. Infatti qualora gli stessi avessero voluto tenere l'Izzo all'oscuro delle trame illecite, di certo avrebbero evitato di invitarlo agli incontri.

La reticenza mostrata dall'Izzo, poi, nel negare fatti e circostanze che, invece, si sono rivelati quali realmente accaduti (vedasi documentazione integrativa depositata dalla Procura Federale in data 27 febbraio 2017), inducono a ritenere raggiunta quantomeno la prova della sua effettiva conoscenza dei tentativi in atto volti ad alterare il normale andamento della partite in questione e, pertanto, si ritiene che la sua condotta illecita debba essere individuata nella fattispecie prevista dall'art. 7, comma 7 del CGS, non risultando, allo stato degli atti - sufficientemente provata la piú grave responsabilitá contestata dalla Procura Federale (sulla possibilitá di riqualificare i fatti contestati dalla Procura Federale vedasi, per tutte, Trib. Fed. Naz. - Com. Uff. n. 17 del 20 agosto 2015).

3. Le Societá

Dalla disamina delle singole posizioni sopra indicate e giá ampiamente argomentate discende la responsabilitá oggettiva, ex art. 4, comma 2 e 7 comma 4 del CGS, della Societá US Avellino 1912 Srl per le condotte poste in essere dai propri tesserati Millesi Francesco ed Izzo Armando, e della Societá ASD Atl. Torbellamonaca Breda per la condotta del proprio tesserato Pini Luca.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rigettata l'eccezione preliminare; riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 del CGS, accoglie parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare le seguenti sanzioni:

- nei confronti di Pini Luca anni 5 (cinque) di squalifica ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;

- nei confronti di Millesi Francesco anni 5 (cinque) di squalifica ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;

- nei confronti di Izzo Armando mesi 18 (diciotto) di squalifica ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;

- nei confronti della Societá US Avellino 1912 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso ed € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di ammenda;

- nei confronti della Societá ASD Atl. Torbellamonaca Breda, punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda. Dispone il proscioglimento dei Sigg.ri Arini Mariano, Biancolino Raffaele, Castaldo Luigi, Pisacane Fabio, Peccarisi Fabio e Taccone Walter.

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