F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 76/TFN-SD del 12 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CARPEGGIANI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), EDDINE MESBAH DJAMEL (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), SOLOMON ENOW (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), ANDREA GIALLOMBARDO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), TIZIANO SCARFAGNA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa) – (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CARPEGGIANI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), EDDINE MESBAH DJAMEL (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), SOLOMON ENOW (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), ANDREA GIALLOMBARDO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), TIZIANO SCARFAGNA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa) - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Il deferimento

Con Comunicato Ufficiale n. 65/CFA del 24.11.2016, la Corte Federale D’appello ha accolto il gravame proposto dalla Procura Federale avverso il Com. Uff. n. 19/TFN-SD del 4.10.2016, rimettendo gli atti al TFN-SD per l’esame del merito per le posizioni di Carpeggiani Bruno, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., Mesbah Djamel Eddine, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Lecce Spa, la AC Milan Spa, la Parma FC Spa, la AS Livorno Calcio Srl e la UC Sampdoria Spa, Enow Solomon, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Parma FC Spa, Giallombardo Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 Spa, Scarfagna Tiziano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la SS Lazio Spa e la Parma FC Spa. La Procura Federale con provvedimento prot. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma in data 28 luglio 2016, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare i suddetti tesserati contestando:

1) al Sig. Bruno Carpeggiani:

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.9.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 12.9.2012 al 30.9.2012;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.3.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dall'8.3.2013 al 30.3.2013;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 12.5.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 9.5.2014 al 15.6.2014;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la UC Sampdoria Spa del 27.8.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 25.8.2014 al 2.9.2014;

2) al Sig. Mesbah Djamel Eddine:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della AC Milan Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la AC Milan Spa in data 18.1.2012;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 24.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la Parma FC Spa in data 24.1.2013;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 29.1.2014 con la Società AS Livorno Calcio Spa; - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della UC Sampdoria Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'1.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

3) al Sig. Enow Solomon:

 - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Vincenzo Rispoli senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.8.2012 con la Società Parma FC Spa;

4) al Sig. Giallombardo Andrea:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.7.2013 con la Società Parma Calcio Spa;

5) al Sig. Scarfagna Tiziano:

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Bia, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'8.8.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Giovanni Bia senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 14.8.2013 con la Società Gavorrano Srl;

Il dibattimento

Il procedimento, originariamente fissato per la riunione del 13 Gennaio 2017, è stato differito, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, a causa del legittimo impedimento dell’Avv. Roseti alla riunione del 16 marzo 2017. La riunione del 16/3 u.s. non si è potuta svolgere a causa dell’impedimento del relatore e pertanto il procedimento è stato rinviato al 6/4/2017 sempre con sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 lett. e CGS CONI. Alla riunione del 6/4/2017 la Procura Federale si è riportata agli argomenti esposti nell’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Carpeggiani Bruno la sanzione della inibizione di mesi 2 (due); - al Sig. Mesbah Djamel Eddine la sanzione della ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00);

- al Sig. Enow Solomon la sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);

- al Sig. Giallombardo Andrea la sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);

- al Sig. Scarfagna Tiziano la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

Per il deferito Giallombardo, è comparso il Dott. Casarola, in sostituzione dell’Avv. Del Re, il quale si é riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata, richiamando la sentenza delle S.S. U.U. della Corte Federale n. 28 del 24.9.2015 ed evidenziando la inapplicabilità del Regolamento Agenti e concludendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nello scritto difensivo.

È comparso per il Sig. Mesbah l’Avv. Annalisa Roseti, la quale, in via preliminare, ha ribadito la intervenuta prescrizione del procedimento in quanto avviato oltre il termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4 CGS; nel merito ha dichiarato che il suo assistito è stato vittima di un raggiro organizzato dai Signori Lucci e Lelli; ha evidenziato che la norma sul conflitto di interessi prevista dal Regolamento Agenti FIGC, può sanzionare solo gli agenti dei calciatori e non questi ultimi. Ha concluso in via preliminare per la prescrizione del deferimento, nel merito per il proscioglimento e in via subordinata per l’irrogazione di una sanzione minima.

È comparso per Carpeggiani, l’Avv. Luca Miranda, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Nessuno è comparso per i Signori Solomon e Scarfagna.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che le argomentazioni difensive esposte dai deferiti devono essere disattese.

L’art. 1 bis, comma 1 del CGS prevede che i tesserati siano tenuti “all’osservanza delle norme e degli atti federali” e pertanto questo Tribunale, secondo un consolidato orientamento, ritiene che i deferiti possano essere sanzionati in conseguenza di violazione anche delle norme previste dal Regolamento Agenti Figc.

Inoltre, il recente provvedimento delle S.S. U.U. del Collegio di Garanzia del Coni (Prot. n. 00212/17 del 8.3.2017 e Decisione n. 25 del 7.4.2017), sulla qualificazione del termine ex art. 32 ter CGS induce questo Tribunale a disattendere le contestazioni mosse dai difensori sulla asserita improcedibilità dell’azione disciplinare.

Del pari non può trovare accoglimento la tesi del raggiro operato ai danni di Mesbah ad opera di Luzzi e Lelli, in quanto il calciatore non ha posto in essere alcuna azione volta all’accertamento di quanto contestato. La tesi difensiva risulta quindi una mera dichiarazione del deferito svincolata da qualsivoglia supporto probatorio. In relazione alle singole posizioni dei deferiti si rileva quanto segue.

Dalla documentazione agli atti e dalle audizioni rese dai deferiti nel corso delle indagini, risulta accertato che il Sig. Bruno Carpeggiani ha operato quale Agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione dei contratti tra detto calciatore e la Parma FC Spa nelle date del 14.9.2012, 14.3.2013 e 12.5.2014, nonché del contratto sottoscritto tra il calciatore Marchionni e la UC Sampdoria del 27.8.2014. In merito alla posizione del Sig. Mesbah Djamel Eddine, la documentazione agli atti e le audizioni rese dal deferito nel corso delle indagini, hanno confermato che il calciatore si sarebbe avvalso della congiunta opera professionale degli Agenti Alessandro Lucci e Alessandro Lelli, in relazione alla stipula del contratto tra il Mesbah e la Società AC Milan Spa in data 18.1.2012, determinando in tal maniera una evidente situazione di conflitto di interessi. Appare altresì documentale che il Mesbah non si sarebbe assicurato della indicazione del nominativo dell’agente Lelli nel menzionato contratto. Analoghe violazioni sono state commesse dal calciatore con la sottoscrizione sia del contratto tra quest’ultimo e la Parma FC Spa in data 24.1.2013, sia di quello con la AS Livorno Calcio Spa in data 29.1.2014, sia di quello con la UC Sampdoria in data 1.8.2014.

Le dichiarazioni rese dal Sig. Enow Solomon dinanzi alla Procura Federale hanno pieno valore confessorio, avendo il calciatore dichiarato essersi avvalso dell’attività dell’Agente Vincenzo Rispoli per la stipula del contratto con la Società Parma FC Spa in data 30.10.2012, senza aver sottoscritto con l’Agente alcun valido mandato.

Analogo valore confessorio hanno le dichiarazioni rese dal Sig. Andrea Giallombardo in sede di audizione dinanzi alla Procura, avendo lo stesso dichiarato di essersi avvalso dell’Agente Danilo Caravello per la sottoscrizione del contratto con la Società Parma Calcio Spa del 30.7.2013 senza aver conferito all’Agente formale mandato.

Del pari valore confessorio hanno le dichiarazioni rese dal Sig. Scarfagna in sede di audizione dinanzi alla Procura, avendo lo stesso dichiarato di essersi avvalso del Procuratore Giovanni Bia per la sottoscrizione del contratto con la Società Parma FC Spa in data 8.8.2013, in assenza di formale mandato ed in evidente conflitto di interessi.

Il Tribunale ritiene congrue e rispondenti alla loro finalità afflittiva le sanzioni chieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Carpeggiani Bruno la sanzione della inibizione di mesi 2 (due);

- al Sig. Mesbah Djamel Eddine la sanzione della ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00);

- al Sig. Enow Solomon la sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); - al Sig. Giallombardo Andrea la sanzione della ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);

- al Sig. Scarfagna Tiziano la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

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