F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 54/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTE GROPPI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911), Società ACQUI CALCIO 1911 a rl – (nota n. 5195/39 pf16-17 GM/GP/ma del 15.11.2016).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  SANTE GROPPI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911), Società ACQUI CALCIO 1911 a rl - (nota n. 5195/39 pf16-17 GM/GP/ma del 15.11.2016).

Il deferimento

Con atto del 15/11/2016 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Groppi Sante, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società Acqui Calcio 1911 a rl;

- la Società Acqui Calcio 1911 a rl; per rispondere:

il Sig. Groppi Sante,

della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti A2), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, del versamento iscrizione (A4), della fidejussione bancaria (A5), della copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016 (A2) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9), come prescritto dal citato C.U.;

la Società Acqui Calcio 1911 a rl,

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Groppi Sante la sanzione di giorni 60 (sessanta) di inibizione e per la Società Acqui Calcio 1911 a rl la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Ai sensi del punto A del Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, è fatto obbligo alle Società che chiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D di depositare, entro il termine del 10/07/2015, ore 18.00, una serie di documenti. In particolare, i punti A2), A4), A5) e A9) prevedono il deposito del versamento di iscrizione; della fideiussione bancaria a prima richiesta; della copia del verbale di assemblea riguardante l’attribuzione delle cariche sociali; della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.

Il successivo punto 11 dello stesso Comunicato Ufficiale n. 167/2015 dispone, poi, che, l’inosservanza del termine indicato del 10 luglio 2015, ore 18,00, per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione …., anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di euro 1.000 per ciascun inadempimento.

Come segnalato con nota della Co.Vi.So.D. del 14 aprile 2016, la Società Acqui Calcio 1911 a rl non ha rispettato il termine del 10/07/2015 ore 18.00, ai fini dell’invio della documentazione di cui ai punti A2), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale.

Tale inadempimento costituisce illecito disciplinare che si perfeziona al solo trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte menzionato comunicato ufficiale.

Dalla imputazione dell’illecito disciplinare in capo al Presidente, discende responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS della Società Acqui Calcio 1911 a rl.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione ai punti A2), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 60 (sessanta) a carico del Sig. Groppi Sante;

- ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) a carico della la Società Acqui Calcio 1911 a rl.

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