F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERJON BOGDANI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Chievo Verona Srl, la AC Cesena Spa e la AC Siena Spa), THIAGO MOTTA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa),SPECCHIA GIAMMARIO (all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della Società Portogruaro Summaga Srl)- (nota n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc del 28.10.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  A CARICO DI: ERJON BOGDANI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Chievo Verona Srl, la AC Cesena Spa e la AC Siena Spa), THIAGO MOTTA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa),SPECCHIA GIAMMARIO (all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della Società Portogruaro  Summaga Srl)- (nota n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc del 28.10.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 28.10.2016 – prot. n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo

Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Erjon Bogdani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la AC Chievo Verona Srl, la AC Cesena Spa e la AC Siena Spa;

- Sig. Thiago Motta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SocietàFC Internazionale Milano Spa;

- Sig. Specchia Giammario, all’epoca dei fatti amministratore unico con poteri di rappresentanza della Società Portogruaro Summaga Srl;

per rispondere: ilSig. Erjon Bogdani,

- per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGSvigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione quanto previsto dall’art. 15 commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 01/02/07 al 07/04/10, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva anche la AC Chievo Verona Srl, in esecuzione di scrittura privata (dichiarazione di debito) del 10.1.2007, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 10.1.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi (violazione continuata fino al 12.04.2011, data pattuita per ultimo pagamento delle competenze dell’agente);

- per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGSvigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, nonostante la sospensione della licenza di tale agente all’epoca dei fatti, in forza di formale mandato conferitogli in data 23.12.2008, mentre l’Avv. Marco Sommella prestava la propria attività professionale in favore della SocietàAC Cesena Spa, in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 20.7.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra l’Avv. Sommella ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

- per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGSvigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la SocietàAC Siena Spa, in assenza di rituale conferimento di mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto con la citata Società del 31.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

- per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGSvigente all’epoca dei fatti in contestazione), dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Moggi, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la SocietàAC Siena Spa in data 31.1.2012;

Sig. Thiago Motta,

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la FC Internazionale Milano Spa, con incarico conferito a mezzo di scrittura privata del 26.6.2009, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società dell’1.7.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Fernando Osvaldo Hidalgo, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze quantomeno fino al 6.2.2012;

Sig. Specchia Giammario,

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato dalla Società dallo stesso rappresentata con il calciatore Sig. Nicolas Andres Amodio in data 16.8.2010, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche il calciatore appena citato nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto;

- per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'attività di agente del Sig. Umberto Calaiò, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del contratto stipulato dalla Società dallo stesso rappresentata con il calciatore Sig. Nicolas Andres Amodio in data 28.2.2011, determinando peraltro una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo Sig. Calaiò assisteva di fatto anche il calciatore appena citato nell’ambito della stipulazione del medesimo contratto.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, il deferito Bogdani ha presentato memoria difensiva, rilevando l’inammissibilità del deferimento, già dichiarata da questo Tribunale nei confronti di altri deferiti e contestando nel merito le incolpazioni elevate, peraltro in parte prescritte.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Euro 12.000,00 (dodicimila/00) di ammenda per il Signor Thiago Motta, Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) di ammenda per il Signor Bogdani e mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per Specchia.

É altresì comparso personalmente il deferito Motta che ha reso dichiarazioni in ordine alle incolpazioni elevate, dichiarandosi estraneo ai fatti. La difesa di Motta ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito.

La difesa Bogdani si è riportata alla memoria in atti. Il difensore di Specchia ha concluso per l’improcedibilità del deferimento e, in ogni caso, per il rigetto.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Come già ritenuto da questo Tribunale con CU 48-52-TFN-SD - s.s.2016/2017, il deferimento deve dichiararsi inammissibile.

Risulta in atti che, a seguito di notizie apparse sugli organi di informazione, relative ad un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di molteplici soggetti appartenenti a diverso titolo a varie Società di calcio e agenti, con atto del 26.6.2013 il Procuratore Federale delegava lo svolgimento di indagini, dando origine al presente procedimento (iscritto al n. 1266).

Successivamente, con atto del 1.8.2013, il Procuratore Federale richiedeva al Pubblico Ministero partenopeo l’autorizzazione all’estrazione di copia degli atti del relativo fascicolo, ricevendo il diniego dell’Autorità Giudiziaria in ragione della sussistenza del segreto investigativo. Per quel che qui rileva, nella nota 10.9.2013 il PM di Napoli precisava altresì che il suo Ufficio avrebbe provveduto a trasmettere gli atti non appena venute meno le condizioni legittimanti il segreto (“Sarà curadi questo Ufficio, mutate le predette condizioni, di provvedere alla sollecita trasmissione dei atti a codesta Procura Federale, secondo collaudato percorso collaborativo”).

Legittimamente, pertanto, la Procura Federale avanzava richiesta e otteneva, secondo le norme all’epoca in vigore, la proroga del termine delle indagini.

Analoghe richieste di copie degli atti dell’indagine penale venivano avanzate dalla Procura Federale in data 18.2.2014 e 30.4.2014, senza esito, e - da ultimo - in data 3.10.2014 con esito negativo, stante la permanenza del segreto istruttorio. Anche in questo caso l’inquirente partenopeo ribadiva la disponibilità a provvedere non appena mutate le condizioni processuali (“Sarà curadi questo Ufficio, mutate le predette condizioni, di provvedere alla sollecita trasmissione dei atti a codesta Procura Federale, secondo collaudato percorso collaborativo”). In relazione al periodo in esame, peraltro, venivano correttamente richieste ed ottenute le proroghe del termine delle indagini.

Da ultimo, il 13.11.2014 il Procuratore Federale inoltrava nuova richiesta di copie degli atti del procedimento penale, ottenendo in pari data risposta negativa, ancora motivata dalla permanenza del segreto istruttorio. Anche in questo caso il PM ribadiva la disponibilità alla trasmissione degli atti una volta maturate le condizioni per la decadenza del segreto.

Pertanto, con atto del 18.11.2014 il Procuratore Federale formulava l’intendimento a disporre l’archiviazione del procedimento, formalmente avvenuta con provvedimento del 28.1.2015.

In quest’ultimo atto, in particolare, l’Organo federale, nel rilevare come allo stato non fossero rilevabili condotte illecite sotto il profilo disciplinare, evidenziava - tra l’altro - la “comunicazione della Procura della Repubblica di Napoli del 14.11.2014 sulla permanenza del segreto investigativo con disponibilità alla trasmissione degli atti una volta cessate le esigente correlate allo stesso - cui fino ad oggi non è seguita la trasmissione di alcun atto”. Successivamente, con atti del 29.1.2016 e 23.2.2016, aventi ad oggetto il medesimo procedimento penale e il medesimo procedimento disciplinare (rubricato “Accertamenti relativi a circostante, riportate dalla stampa nazionale, oggetto di un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli con perquisizioni nelle sedi di 41 Società (serie A, B, Lega Pro) finalizzate all’acquisizione della documentazione relativa ai contratti di una cinquantina di calciatori professionisti; coinvolti in tale inchiesta numerosi Agenti di calciatori, i reati ipotizzati andrebbero dall’evasione fiscale internazionale fino alla falsa fatturazione ed al riciclaggio”) e contenenti il riferimento a non meglio precisate notizie di stampa, la Procura Federale - previa elencazione delle precedenti analoghe richieste formulate nell’ambito del procedimento disciplinare allora pendente - chiedeva al PM di Napoli l’invio degli atti relativi alle indagini espletate.

Con atto del 26.2.2016, a seguito di formale autorizzazione dell’A.G. procedente, presso gli Uffici della Procura di Napoli il dvd degli atti delle indagini veniva consegnato all’incaricato della Procura Federale. L’oggetto dell’atto, sottoscritto dal PM partenopeo, recita testualmente “Oggetto: Proc. PF1266 12 13, richiesta atti dell’1.8.2013, 18.2.2014, 30.4.2014, 3.10.2014, 13.11.2014, 29.1.2016 avente ad oggetto il procedimento penale n. 2372/13 nr instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli”.

Solo il successivo 29.3.2016 la Procura Federale provvedeva alla riapertura del procedimento, nel quale erano inseriti gli atti del procedimento penale così acquisiti, dando l’avvio alle successive indagini, i cui esiti hanno portato alla formulazione delle incolpazioni di cui all’odierno deferimento.

Ritiene il Tribunale che gli atti emessi dalla Procura Federale in epoca successiva all’archiviazione del procedimento e prima della sua riapertura si pongano al di fuori del sistema processuale delineato dal Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi in atti di indagine non previsti e non legittimati dalla rituale pendenza di un procedimento disciplinare.

Essi infatti, ancorché espressamente riferiti alle precedenti richieste della Procura e ai relativi esiti, sono stati adottati in un momento in cui il procedimento cui fanno riferimento non poteva certo considerarsi pendente, poiché archiviato. Né possono rientrare nel novero degli atti adottati a seguito della riapertura delle indagini, non ancora avvenuta. Al contrario, proprio in ragione del loro oggetto (riferito, come si è visto, al procedimento disciplinare archiviato) essi si pongono come una sorta di collegamento, un continuum tra il procedimento archiviato e quello riaperto, senza che - tuttavia - alcuna norma processuale ne legittimi il compimento.

Ne deriva che gli atti qui analizzati, con i quali si è proceduto all’acquisizione di copia degli esiti delle indagini preliminari, costituiscono una vera e propria ricerca della notitia criminis non consentita perché al di fuori del procedimento e non possono dunque considerarsi legittimi.

Diverso sarebbe stato ove gli atti del procedimento penale, come peraltro precisato più volte dal PM di Napoli, fossero pervenuti autonomamente da parte dell’Autorità Giudiziaria. In tal caso si sarebbe concretizzato un vero e proprio “fatto nuovo”, non conosciuto dalla Procura Federale, che avrebbe legittimato la riapertura dell’originario procedimento allora archiviato.

Vale la pena rilevare come non possa sul punto invocarsi il disposto dell’art. 32quinquies, comma 3, ultima parte, CGS, per cui “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. La norma, inequivocabilmente inserita nel comma relativo alla durata delle indagini disciplinari, disciplina infatti quei casi in cui gli atti processuali compiuti dall’AGO pervengano alla Procura Federale nel corso del procedimento ma al di fuori dei relativi termini; in ogni caso essa attiene ai casi di acquisizione legittima degli atti penali, non avvenuta nel caso di specie.

Orbene, l’irrituale acquisizione degli atti e dei documenti, che ha costituito la ragione unica della riapertura del procedimento (cfr. provvedimento di riapertura del 29.3.2016), si riflette sugli atti successivi e non consente di ritenere legittimi sia il provvedimento di riapertura (di per sé invece adottabile in virtù della disciplina vigente), sia i conseguenti atti di indagine compiuti dalla Procura Federale. Con la conseguenza che il deferimento che ne è conseguito deve ritenersi inammissibile.

Quanto sopra assorbe ogni ulteriore eccezione difensiva.

Dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento.

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