F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SERAFINO (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società AS Roccella), Società AS ROCCELLA – (nota n. 5802/3 pf16-17 GM/GP/ma del 29.11.2016).

 DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI: FRANCESCO SERAFINO (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società AS Roccella), Società AS ROCCELLA - (nota n. 5802/3 pf16-17 GM/GP/ma del 29.11.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Rilevato:

- che la Procura Federale, con atto del 29.11.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Serafino, all’epoca del fatto Presidente della Società AS Roccella, per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;

- che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);

- che la Società, con memoria del 3.10.2016, ha ammesso la mancata osservanza del termine per aver provveduto all’adempimento in data 22.07.2015 ed ha dedotto di aver versato la somma di € 500,00 (Euro cinquecento) a titolo di acconto sulla pena pecuniaria di cui al punto A/11 C.U. cit.;

Considerato:

- che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) per il Sig. Francesco Serafino e dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la Società, pena quest’ultima applicabile nel minimo edittale per ogni inadempimento commesso (punto A/11 pag. 4 C.U. cit.);

- che nessuno è comparso per i deferiti;

- che il deferimento deve essere accolto in quanto - in disparte la circostanza pur tranciante per cui, diversamente da quanto asserito dai deferiti, non vi è prova in atti dell’avvenuto versamento di € 500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di acconto sulla pena pecuniaria – gli addebiti hanno trovato riscontro e fondamento all’esito dell’esaminata documentazione, che il Collegio ha vagliato approfonditamente senza rinvenire in essa profili di contraddittorietà e/o travisamento dei fatti rispetto alle ragioni sottese al deferimento;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Francesco Serafino, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società AS Roccella l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

 

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