F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO LOVISA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pordenone Calcio Srl), Società PORDENONE CALCIO Srl – (nota n. 5953/54 pf16-17 GM/GP/ma del 1.12.2016).

DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO LOVISA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pordenone Calcio Srl), Società PORDENONE CALCIO Srl - (nota n. 5953/54 pf16-17 GM/GP/ma del 1.12.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato:

- che la Procura Federale, con atto del 1°.12.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Mauro Lovisa, all’epoca del fatto Presidente della Società Pordenone Calcio, per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;

- che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);

- che entrambi i deferiti, con separate memorie del 13.02.2017, hanno chiesto il proscioglimento, deducendo che la Società alla data del 7 luglio 2015 esponeva un saldo contabile attivo, che non vi erano pendenze in corso, né vertenze deliberate da saldare e che la Lega era in possesso di garanzia bancaria a prima richiesta di € 600.000,00, che era stata presentata per l’iscrizione al Campionato 2014/2015; e che, conseguentemente, essendo stato tutto ciò accertato dalla stessa Lega Pro che aveva emesso una nota al riguardo, la fideiussione bancaria di cui al Punto A/5 della normativa sugli adempimenti non era dovuta e per questo non era stata depositata;

considerato:

che prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.

Il patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mauro Lovisa e la Società Pordenone Calcio Srl, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Mauro Lovisa, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), convertita nella sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per la Società Pordenone Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)”];

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Comunicato, infine,  che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  dispone  l’applicazione  delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico del Sig. Mauro Lovisa;

- ammenda  di  €  667,00  (Euro  seicentosessantasette/00)  nei  confronti  della  Società Pordenone Calcio Srl.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

 

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