F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE D’ANNA (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società ASD Progreditur Marcianise ora denominata ASD Gladiator), Società ASD PROGREDITUR MARCIANISE ora denominata ASD GLADIATOR – (nota n. 5807/4 pf16-17 GM/GP/ma del 29.11. 2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE D’ANNA (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società ASD Progreditur Marcianise ora denominata ASD Gladiator), Società ASD PROGREDITUR MARCIANISE ora denominata ASD GLADIATOR - (nota n. 5807/4 pf16-17 GM/GP/ma del 29.11. 2016).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Rilevato:
- che la Procura Federale, con atto del 29.11.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Raffaele D’Anna, all’epoca del fatto Presidente della Società ASD Progreditur Marcianise (ora ASD Gladiator), per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/2 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;
- che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della copia del verbale della assemblea dei soci nella quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016, firmata per conformità dal presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse (Punto A/2 C.U. cit.)
- che entrambi i deferiti non hanno prodotto atti a difesa, né sono comparsi alla riunione odierna;
Considerato
- che in detta riunione la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) per il Sig. Raffaele D’Anna e dell’ammenda di
€ 1.000,00 (Euro mille/00) per la Società, pena quest’ultima applicabile nel minimo edittale per ogni inadempimento commesso (punto A/11 pag. 4 C.U. cit.)
- che il deferimento deve essere accolto avendo l’addebito trovato riscontro e fondamento all’esito dell’esaminata documentazione, che il Collegio ha vagliato approfonditamente senza rinvenire in essa profili di contraddittorietà e/o travisamento dei fatti rispetto alle ragioni sottese al deferimento;
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Raffaele D’Anna, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) e alla Società ASD Gladiator (già ASD Progreditur Marcianise) l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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