F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA CIVITARESE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920), Società ASD TERMOLI CALCIO – (nota n. 7204/94 pf16-17 GP/AA/mg del 12.1.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA CIVITARESE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920), Società ASD TERMOLI CALCIO - (nota n. 7204/94 pf16-17 GP/AA/mg del 12.1.2017).

Il deferimento

La Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Gianluca Civitarese, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11 e comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato la somma di € 1.650 stabilita dalla CAE (prot. 91/CAE 2015-16 del 2.3.16) in favore del calciatore Marco Troccoli, la somma di € 6.400 stabilita dalla CAE (prot. 83/CAE 2015-16 del 2.3.16) in favore del calciatore Ernesto Dispoto, la somma di € 3.000 stabilita dalla CAE (prot. 2/CAE 2015-16 del 23.11.15 e confermata dal TFN~SVE con decisione pubblicata con CU 11/TFN del 3.2.16), in favore del calciatore Francesco Simonetti, la somma di € 3.500 stabilita dalla CAE (prot. 60/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Pietro Camporeale, la somma di € 10.000 stabilita dalla CA {prot. 113/45 C.U. 3 S.S. 2015/16) in favore dell'allenatore Pasquale Catalano, la somma di € 7.500 stabilita dal CAE (prot. 72/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Roberto Felici, la somma di € 5.000 stabilita dalla CAE (prot. 50/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Mauro Ragatzu, la somma di € 9.000 stabilita dalla CAE (prot. 77/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Fabio Fuschl, la somma di € 17.000 stabilita dalla CAE (prot. 40/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Vito Antonio Dimatera, la somma di € 4.400 stabilita dalla CAE (prot. 56/CAE 2015-16del 11.2.16) in favore del calciatore Luigi Vitale, la somma di € 7.600 stabilita dalla CAE (prot. 64/CAE 2015-16 del 11.2.16} in favore del calciatore Luca Cremona, la somma di € 7.500 stabilita dalla CAE (prot. 95/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Giulio Falco, la somma di € 7.575 stabilita dal CA (prot. 42145 C.U. 1 S.S. 2015/16) in favore dell'allenatore Paolo Lanera, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

2) la Società ASD Termoli Calcio 1920 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive né svolto attività di sorta, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Signor Gianluca Civitarese l'inibizione di mesi 6 (sei) e alla ASD Termoli Calcio 1920 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

É pacifico che la Società calcistica sia rimasta destinataria delle undici decisioni della CAE e dei due lodi del Collegio Arbitrale presso LND, tutti di condanna a versare somme agli undici calciatori ed ai due allenatori, a volte anche dopo la costituzione del contraddittorio, regolarmente comunicate (anche se dieci restituite per compiuta giacenza nonostante indirizzate al corretto domicilio del sodalizio).

Contro tali decisioni la Società ha proposto una sola impugnazione al TFN, Sezione Vertenze Economiche, che l'ha però rigettata (per il calciatore Francesco Simonetti).

Divenute definitive le suddette 13 decisioni, ASD Termoli Calcio, in adempimento al disposto dell'art. 94 ter, commi 11 e 13 NOIF, avrebbe dovuto provvedere ai singoli pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla loro comunicazione.

Senonché, come segnalato dal Comitato Regionale LND con nota del 15.4.2016, il sodalizio non ha affatto adempiuto a tali pagamenti e successivamente si è reso inattivo nella stagione sportiva 2016/2017.

Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, c. 9°, CGS, appositamente richiamate nel citato art. 94 ter NOIF in forza del quale la Società è passibile da uno a più punti di penalizzazione ed i dirigenti sono passibili dell'inibizione della durata non inferire a mesi sei.

Orbene, il soggetto  responsabile di tali omissioni va individuato nel Signor Gianluca Civitarese, nominato Presidente e legale rappresentante di ASD Termoli Calcio 1920 con verbale assembleare del 12.8.2015, che ha certo accettato la carica avendo compiuto atti ratificativi quali la richiesta di attribuzione di dati fiscali, in carica all'epoca di tutte le decisioni del CAE e del CA della LND, al quale risulta equo irrogare   il minimo della sanzione inibitoria, come richiesto dalla Procura Federale, in assenza di precedenti disciplinari.

Ad ASD Termoli Calcio 1920 rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante, va applicata la sanzione minima di un punto di penalizzazione in classifica che, in ragione dell'attuale inattività (pur risultando ancora affiliata) e dovendo garantire la certezza della sanzione ed il carattere dell'afflittività, dovrà essere scontata nel primo campionato cui si iscriverà in caso di ripresa dell'attività sportiva agonistica.

A tale sanzione, in via cumulativa, quale ulteriore deterrente nei confronti delle suddette inadempienze, va aggiunta anche quella dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Gianluca Civitarese, l'inibizione di mesi 6 (sei);

- alla Società ASD Termoli Calcio 1920, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel primo campionato cui si iscriverà nell'eventuale caso di ripresa dell'attività sportiva agonistica, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

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